Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00375/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01807/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2025, proposto da Imprang S.r.l. e da Azienda Agricola La Marseghina S.r.l. – Società Agricola, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Renzo Fausto Scappini, Davide Chieffo, Valentina Scappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Costanzo Cascavilla, Enrico Gualandi, Davide Scano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Enrico Gualandi in Venezia-Mestre, via Elia Millosevic, 49;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Pierpaolo Agostinelli, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Matteo Scarbaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Venezia, S. Marco,63;
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. S.p.A., Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Ministero della Cultura, Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Provincia di Verona, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Comune di Castel D'Azzano, Comune di Buttapietra, Comune di Isola della Scala, Comune di Vigasio, non costituiti in giudizio ;
per l'annullamento
per quanto di interesse:
1) del provvedimento n. 108 del 23.11.2023 con il quale Anas s.p.a. Gruppo FS Italiane ha approvato il progetto definitivo denominato “ Variante alla SS 12 «dell'Abetone e del Brennero» da Buttapietra alla Tangenziale Sud di Verona ”, contenente la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed il piano particellare di esproprio;
2) dell'avviso prot. n. 0558752 del 24.06.2025 con il quale Anas s.p.a. - Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia ha trasmesso la Comunicazione prot. n. U.0370586 del 29.04.2025, di avvenuta approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 17, d.P.R. n. 327/2001;
3) della comunicazione prot. U.0370586 del 29.04.2025 con la quale Anas s.p.a. - Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia ha informato Imprang s.r.l. dell'approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 17, d.P.R. n. 327/2001, avente ad oggetto “ Variante alla SS 12 «dell'Abetone e del Brennero» da Buttapietra alla Tangenziale Sud di Verona ”, avvenuta con provvedimento n. 108 del 23.11.2023;
4) del Piano Particellare di Esproprio, servitù ed occupazione approvato con il provvedimento n. 108 del 23.11.2023 ed allegato in stralcio alla comunicazione prot. U.0370586 29.04.2025;
5) del decreto n. 420 11.09.2023 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura hanno espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto definitivo “ Variante alla S.S. 12 da Buttapietra alla tangenziale sud di Verona (VE29) ”, presentato da Anas s.p.a.;
6) del parere n. 461 22.05.2023 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso motivato parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto definitivo denominato “ Variante alla S.S. 12 da Buttapietra alla tangenziale sud di Verona (VE29) ”, condizionato all'ottemperanza di una serie di condizioni ambientali riportate nel provvedimento;
7) del verbale della Conferenza dei Servizi 20.11.2023 indetta con nota prot. U.0013136 del 27.09.2023 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (non conosciuto) con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera “Variante alla S.S. 12 da Buttapietra alla tangenziale sud di Verona (VE29)”, verbale non conosciuto ma citato nel decreto U.0016147 datato 16.11.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
8) del decreto U.0016147 16.11.2023 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha: - adottato, ai sensi dell'art. 14-bis, co. 5, l. n. 241/1990 e con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima legge, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi indetta ex art. 3, d.P.R. n. 383/1994, sulla base delle posizioni unanimi espresse relativamente al progetto “ Variante alla S.S. 12 da Buttapietra alla tangenziale sud di Verona (VE29) Intervento ricadente nel territorio dei comuni di Verona, Buttapietra, Isola della Scala, Vigasio, Castel D'Azzano. Regione Veneto. Progetto definitivo ”; - accertato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, d.P.R. n. 383/1994, il perfezionamento del procedimento d'intesa Stato - Regione Veneto, relativamente al progetto di cui al punto precedente secondo l'elenco degli elaborati progettuali allegati al decreto e sulla base dei pareri e/o note - con le relative prescrizioni - resi in Conferenza di Servizi e trasmessi al Ministero, pareri e/o note che formano parte integrante del decreto; - decretato che il provvedimento, quale determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati; - disposto, ai fini della realizzazione dell'opera pubblica e conformemente a quanto stabilito dall'art. 10, co. 1, d.P.R. n. 327/2001 il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree da espropriare e/o occupare e/o asservire;
9) della comunicazione di avvio del procedimento del 16.06.2023, pubblicato sul quotidiano l'Arena con la quale Anas s.p.a. ha avviato il procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alle aree interessate dal progetto “ Variante alla SS 12 «dell'Abetone e del Brennero» da Buttapietra alla Tangenziale Sud di Verona ”;
10) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. I.0914004 del 21.11.2023 per l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera denominata “ Variante alla SS 12 «dell'Abetone e del Brennero» da Buttapietra alla Tangenziale Sud di Verona (VE) - VE29 ” mediante la conferenza di servizi, accordo di programma, intesa ovvero altro atto, anche di natura territoriale, ai sensi degli artt. 14 ss., l. n. 241/1990 e della connessa nota prot. n. U.0914092 del 21.11.2023 di richiesta affissione all'albo pretorio “on line” dell'avviso dell'avvio del procedimento prot. n. I.0914004 del 21.11.2023 ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
e per quanto necessario ed esclusivamente nei limiti dell'interesse delle ricorrenti:
11) del parere della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura prot. 23369 del 4.07.2023;
12) del parere della Regione Veneto espresso con decreto n. 21 del 4.05.2023;
13) della Delibera n. 63 del 06.11.2023 del Consiglio comunale di Verona nella parte in cui ha omesso qualsiasi valutazione sugli effetti dell'approvazione del progetto esecutivo in variante al PI ed in assenza della valutazione sismica di livello 3;
nonché di tutti gli atti allo stato non conosciuti, con riserva di impugnarli con motivi aggiunti;
e per l’accertamento
14) della mancata ottemperanza, da parte di Anas s.p.a. alle condizioni ambientali imposte dalle Amministrazioni coinvolte in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, sfociata nel parere favorevole della Commissione Tecnica VIA-VAS di cui al decreto interministeriale n. 420 del 11.09.2023 ed in particolare alle condizioni ambientali n. 1, 4, 5 e 7 e della conseguente violazione dell'art. 5, co. 1, lett. o-quater e degli artt. 25 e 28, d.lgs. n. 152/2006;
15) dell'obbligo, da parte di Anas s.p.a., di modificare il progetto definitivo dell'opera pubblica al fine di adempiere alle condizioni ambientali imposte dalla Commissione Tecnica VIA-VAS di cui di cui al decreto interministeriale n. 420 dell’11.09.2023 ed in particolare alle condizioni ambientali n. 1, 4, 5 e 7;
e per la condanna
16) di Anas s.p.a. a modificare il progetto definitivo dell'opera, al fine di adempiere alle condizioni ambientali imposte dalla Commissione Tecnica VIA-VAS di cui di cui al decreto n. 420 del 11.09.2023 ed in particolare alle condizioni ambientali n. 1, 4, 5 e 7;
e con riserva di motivi aggiunti,
all'esito della consegna dei documenti richiesti con istanza di accesso agli atti del 4.09.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona, di Anas S.p.a., della Regione Veneto e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2026 la dott.ssa NA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe le ricorrenti Imprang S.r.l. e Azienda Agricola La Marghesina S.r.l. – società agricola hanno impugnato gli atti con cui Anas s.p.a. – Gruppo FS Italiane ha approvato il progetto definitivo dell’opera “Variante alla SS 12 «dell'Abetone e del Brennero» da Buttapietra alla Tangenziale Sud di Verona (VE) - VE29”, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e approvazione del piano particellare di esproprio.
Si sono costituiti per resistere al ricorso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ANAS s.p.a., la Regione Veneto e il Comune di Verona.
Con atto notificato e depositato in data 17 dicembre 2025 le società ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, evidenziando che in pendenza del giudizio sono addivenute ad una soluzione transattiva con ANAS. Hanno chiesto pertanto conseguente declaratoria a spese compensate.
Con atto del 18 dicembre 2025 Anas s.p.a. ha dichiarato la sua adesione alla rinuncia a spese compensate.
Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 5 febbraio 2026, alla quale è stato introitato in decisione.
Va premesso che l’art. 84, commi 1-3 del c.p.a., così dispone riguardo alla rinuncia:
“ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
2. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue .”.
Nel caso di specie le ricorrenti hanno notificato tempestivamente la rinuncia alle parti resistenti; ANAS S.p.a. ha espresso la sua adesione alla rinuncia; le altre parti non si sono opposte.
Al Collegio non resta pertanto che prendere atto della rinuncia e dichiarare il processo estinto ai sensi degli articoli 35, comma 2 lett. c) e 84 del c.p.a. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione sia dell’espressa adesione di ANAS sia della costituzione solo formale delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI LA, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
NA AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AR | ZI LA |
IL SEGRETARIO