Ordinanza cautelare 17 giugno 2022
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 19/01/2023, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 01014/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05440/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5440 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Nunzia Ingrosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Ferri e Giuseppe Naccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Cristian Siclari e Walter Tripodo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, intimato e non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice Minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia del 9 marzo 2022 recante “ approvazione graduatoria definitiva concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti di dirigente, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale - Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità ”;
- del successivo decreto 13 aprile 2022 a firma del medesimo Direttore Generale recante “ Scorrimento della graduatoria definitiva, a seguito di rinuncia di un candidato dichiarato vincitore, del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti di dirigente, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità ”;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
b) per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- del decreto 1° giugno 2022, n. prot. 0031266.U, recante “ Ulteriore scorrimento graduatoria Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale- Dipartimento giustizia minorile e di comunità ” , a firma del Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'Attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, nonché del decreto 30 agosto 2022, n. prot. 0048657.U, recante “ Ulteriore scorrimento graduatoria Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale- Dipartimento giustizia minorile e di comunità ” , a firma del Direttore Generale del Personale, delle Risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità del Ministero della Giustizia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, nonché di -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente impugna i provvedimenti di approvazione della graduatoria definitiva del concorso pubblico per esami di accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per n. 5 posti di dirigente di livello non generale di istituto penale per minorenni, con riserva pari al 15% dei predetti posti (pari a numero uno), in favore dei dipendenti dell’Amministrazione inquadrati nella III Area funzionale del ruolo comparto funzioni centrali, ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del bando e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni, come previsto dall’art. 1, comma 2, del medesimo bando.
A sostegno della domanda proposta, la ricorrente espone di essere in servizio presso l’Istituto penale per minorenni di Catania e di essersi collocata al -OMISSIS-posto con il punteggio di -OMISSIS-.
La stessa affida il gravame proposto ad un unico motivo di ricorso avente ad oggetto
La violazione e falsa applicazione della l. 27 luglio 2005, n. 154, del d. lgs.vo n. 63/2006 e della l. n. 145/2018; l’eccesso di potere; l’ingiustizia manifesta; l’erronea interpretazione della richiamata normativa in materia di carriera dirigenziale penitenziaria , in quanto la controinteressata dott.ssa -OMISSIS- avrebbe preso parte alla selezione anche se non appartenente ai ruoli del dipartimento di giustizia minorile e di comunità.
Con l’atto di motivi aggiunti vengono sostanzialmente reiterati i profili di gravame del ricorso introduttivo con riferimento al successivo provvedimento di approvazione definitiva della graduatoria ed ai decreti di relativo scorrimento.
Nel corso del giudizio, si sono ritualmente costituite l’Avvocatura erariale e le controinteressate con memorie e documenti volti innanzitutto a contrastare la domanda azionata con il ricorso introduttivo e quindi, a cascata, quelle dei successivi motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
La questione problematica posta al centro del presente gravame concerne l’interpretazione della locuzione “ dipendenti dell’Amministrazione ” di cui al comma 2 dell’art. 1 del bando, la quale -secondo l’erronea ricostruzione della ricorrente- circoscriverebbe la riserva di posti (nel caso, dell’unico posto) ai soli dipendenti del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, in stretta aderenza alle riforme normative intervenute nel tempo.
Sulla base di tale interpretazione l’interessata, in servizio presso l’Istituto penale minorile di Catania, avrebbe dovuto essere preferita, nell’attribuzione del posto oggetto di riserva, alla dott.ssa -OMISSIS-, dipendente del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.
Il Collegio osserva come tale interpretazione restrittiva delle clausole del bando – peraltro non oggetto di impugnazione in parte qua – non trovi riscontro nel dato letterale in contestazione, oltre a contrastare con i più elementari canoni ermeneutici.
Innanzitutto, la locuzione “ riservato ai dipendenti dell’Amministrazione ” non può essere disgiunta da quella, immediatamente successiva, “ ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ”, la quale chiarisce che per Amministrazione debba intendersi un plesso unitariamente inteso, non circoscritto soltanto ed unicamente al Dipartimento per la giustizia minorile, ma comprensivo anche del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (d’ora in poi DAP per brevità), istituito con la legge 15 dicembre 1990 n. 395, unitamente al Corpo di Polizia Penitenziaria, ove sono confluiti gli appartenenti e le dotazioni dell’ex Corpo degli agenti di custodia e, in parte, le ex-vigilatrici penitenziarie.
La normativa citata statuisce che il Corpo di polizia penitenziaria sia amministrato dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, anche con riferimento al contingente assegnato alla Giustizia Minorile, sulla base del presupposto del requisito dell’unicità che connota il Corpo di polizia penitenziaria.
Con il d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, modificato ed integrato con il d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99, l’organizzazione del Corpo di polizia penitenziaria ha subito un primo mutamento, poiché l’area dell’esecuzione penale esterna è stata trasferita dal DAP al Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (d’ora in poi GM per brevità).
Successivamente, con il d.m. 15 febbraio 2019, sette istituti penali per i minorenni sono stati classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale, inserendo la figura del dirigente penitenziario di istituto penale per i minorenni.
Con il p.D.G. 9 luglio 2019, n. 1620 è stato istituito il ruolo di anzianità del personale della dirigenza penitenziaria del GM , articolato in due sezioni:
a) dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna (Tab. A);
b) dirigenti penitenziari di istituto penitenziario (Tab. B).
Nello stesso senso anche l’art. 3, comma 1 ter, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (recante “ Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche “) conferma che la carriera della dirigenza penitenziaria è determinata dall’appartenenza ad un ruolo unico, a nulla rilevando che questa si declini in due sezioni (dirigenza di istituto penitenziario e dirigenza per esecuzione penale esterna).
In proposito, la dirigenza penitenziaria, istituita con la legge 27 luglio 2005, n. 154 (c.d. legge Meduri) e successivamente disciplinata con il d.lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 (recante “ Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154 ”), ha attinto inizialmente le proprie unità dal personale direttivo appartenente agli ex profili professionali di direttore penitenziario, di direttore di ospedale psichiatrico giudiziario e direttore di servizio sociale, in possesso dei requisiti previsti dalla citata legge, disponendo che -in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria-, il relativo rapporto di lavoro è riconosciuto come rapporto di lavoro pubblico, tanto da aggiungere all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 1 ter, che ha inserito, tra le categorie escluse dall’applicazione del regime privatistico, anche il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.
Ne consegue che, se da un lato il nuovo quadro normativo dirigenziale consente di includere tra “i dipendenti dell’Amministrazione ” penitenziaria anche i dipendenti della Giustizia minorile, dall’altro lato non consente di addivenire alla conclusione dell’odierna ricorrente - laddove si sostiene che la quota di riserva debba operare soltanto a favore dei dipendenti del Dipartimento della Giustizia minorile, che ha indetto il concorso, dal momento che la procedura selettiva ha carattere pubblico e il ruolo della dirigenza è unico.
A ciò si aggiunga che il decreto interministeriale del 25 maggio 2020, all’art. 1, comma 2, stabilisce che: “ le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti di cui al comma 1 sono effettuaste mediante concorso per esami, con riserva di posti del 15 per cento di quelli messi a bando in favore dei dipendenti dell’amministrazione inquadrati nella terza area funzionale …”.
La norma appena citata, infatti, nel fare riferimento, senza ulteriore specificazione, “ all’Amministrazione ”, legittima una interpretazione omnicomprensiva, identificabile con l’intero Ministero di Giustizia, come conferma l’art. 7 del citato decreto, nella parte in cui prevede i casi di esclusione dal corso di formazione per coloro che non lo superano, attribuendo la competenza ad adottare il provvedimento al Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la Giustizia Minorile, il quale restituisce tale personale, ai ruoli di appartenenza e alla sede di provenienza senza decurtazioni d’anzianità, lasciando chiaramente intendere come l’espressione “ i dipendenti dell’Amministrazione ” abbracci l’intero plesso amministrativo.
I provvedimenti censurati appaiano quindi immuni dai vizi di eccesso di potere e violazione o falsa applicazione della legge, avendo l’Amministrazione bandito la procedura concorsuale in stretta aderenza alle previsioni normative vigenti in materia.
In conclusione il ricorso deve essere respinto, siccome infondato.
Le spese di giudizio possono essere compensate alla luce del complessivo andamento della complessa vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Sebastiano Zafarana, Consigliere
Ida Tascone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.