CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 23/01/2026, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 966/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4800/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubbliservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Piazza Capranica 95 00186 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 19212400001855 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22426/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistenti: non costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di pagamento suppletivo TARI 2019 n. 19212400001855 del 18.10.2024, notificato in data 03.01.2025. La società Publiservizi S.r.l., non costituitasi, successivamente al deposito del ricorso e, precisamente, in data 7.5.2025, provvedeva ad annullare in autotutela la cartella di pagamento impugnata, agli atti. Pertanto, il contribuente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese, considerato che già in data 25.10.2023 e, dunque, oltre un anno prima della proposizione del presente ricorso, trasmetteva all'Ente comunale ed alla Pubbliservizi istanza di autotutela a mezzo p.e.c. per l'annullamento della TARI 2018, non ricevendo riscontro.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente, in data 25.10.2023 e, dunque, oltre un anno prima della proposizione del presente ricorso, trasmetteva al Comune ed alla Pubbliservizi istanza di autotutela per l'annullamento della TARI
2018, evidenziando i medesimi motivi di illegittimità proposti per la TARI 2019 poi annullata, non ricevendo riscontro. Inoltre, in data 3.12.2024, l'attuale ricorrente notificava al Comune ed a Publiservizi S.r.l. la
Sentenza n. 17341/2024 della CGT di I grado di Napoli, passata in giudicato, che annullava il precedente avviso di pagamento TARI 2019, n. 19032300006200, notifica anch'essa antecedente all'introduzione del presente giudizio. Tanto provato, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato consegue ad una manifesta illegittimità di quest'ultimo sussistente “ab initio”, trattandosi di illegittimità nota alla società Publiservizi ed al Comune sin dal momento della emanazione del provvedimento stesso, per cui risulta applicabile quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che “In materia di compensazione delle spese processuali susseguenti all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo vale il principio in base al quale, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo decreto, purché intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005. Pertanto, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione” (Cass. Ord. n. 33157/2023).
La Corte pertanto dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ALVINO FEDERICO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4800/2025 depositato il 12/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubbliservizi S.r.l. - 03218060659
elettivamente domiciliato presso Piazza Capranica 95 00186 Roma RM
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 19212400001855 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22426/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: si riporta agli atti.
Resistenti: non costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso di pagamento suppletivo TARI 2019 n. 19212400001855 del 18.10.2024, notificato in data 03.01.2025. La società Publiservizi S.r.l., non costituitasi, successivamente al deposito del ricorso e, precisamente, in data 7.5.2025, provvedeva ad annullare in autotutela la cartella di pagamento impugnata, agli atti. Pertanto, il contribuente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese, considerato che già in data 25.10.2023 e, dunque, oltre un anno prima della proposizione del presente ricorso, trasmetteva all'Ente comunale ed alla Pubbliservizi istanza di autotutela a mezzo p.e.c. per l'annullamento della TARI 2018, non ricevendo riscontro.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno ricorrente, in data 25.10.2023 e, dunque, oltre un anno prima della proposizione del presente ricorso, trasmetteva al Comune ed alla Pubbliservizi istanza di autotutela per l'annullamento della TARI
2018, evidenziando i medesimi motivi di illegittimità proposti per la TARI 2019 poi annullata, non ricevendo riscontro. Inoltre, in data 3.12.2024, l'attuale ricorrente notificava al Comune ed a Publiservizi S.r.l. la
Sentenza n. 17341/2024 della CGT di I grado di Napoli, passata in giudicato, che annullava il precedente avviso di pagamento TARI 2019, n. 19032300006200, notifica anch'essa antecedente all'introduzione del presente giudizio. Tanto provato, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato consegue ad una manifesta illegittimità di quest'ultimo sussistente “ab initio”, trattandosi di illegittimità nota alla società Publiservizi ed al Comune sin dal momento della emanazione del provvedimento stesso, per cui risulta applicabile quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha chiarito che “In materia di compensazione delle spese processuali susseguenti all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo vale il principio in base al quale, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo decreto, purché intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di una ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal comma 3 dell'articolo citato, quale conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 274 del 2005. Pertanto, nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione” (Cass. Ord. n. 33157/2023).
La Corte pertanto dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna parti convenute in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge e contributo unificato.