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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2024, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa al n. r. g. 7170/2021, riunita con il procedimento iscritto al n. r. g. 50/2023, promossi da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cialella e con Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenia Savona, Itala de Benedictis, Ida
Verrengia, Davide Catalano e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso, recante n. r.g. 7170/2021 e depositato in data 22.11.2021, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso avviso di addebito n.
32820210000398145000, notificato in data 01.11.2021, con il quale si intimava il pagamento di euro 3.177,86 a titolo di contributi relativi I.V.S. coltivatori diretti relativamente all'anno
2019. L'istante, in particolare, affermava di essere stata titolare di un'impresa individuale con inizio attività dal 17.07.1987 e con cessazione in data 31.12.1996, come da documentazione versata in atti;
deduceva, perciò, che la cessazione dell'attività facesse venir meno la sussistenza dei presupposti e requisiti della pretesa contributiva.
Successivamente, con ricorso depositato in data 02.01.2023 e recante n. r.g. 50/2023, la ricorrente, per gli stessi motivi, proponeva opposizione avverso avviso di addebito n.
3282022000420182800, notificato in data 18.12.2022, con il quale si intimava il pagamento di euro 6.317,13 a titolo di contributi relativi I.V.S. coltivatori diretti relativamente alle annualità 2020 e 2021 (periodi da 01 a 12 per ogni anno matricola 0140257).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l deducendo l'infondatezza CP_1
delle opposizioni, in quanto la ricorrente risulta ancora iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, non avendo ritualmente richiesto la cancellazione da detti elenchi;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Rilevata la sussistenza di un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva, veniva disposta la riunione dei due procedimenti;
acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
Ritiene la giudicante di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale, affermatosi in sede di legittimità, secondo cui “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.” (cfr. Cass. 8651/2010). Tale principio appare applicabile anche all'ipotesi degli obblighi contributivi in agricoltura, stante la identità del presupposto costitutivo dell'obbligo, costituito dallo svolgimento effettivo dell'attività.
Nel caso in esame, risulta provato che la ricorrente ha cessato la propria attività di coltivatore diretto, mediante la ditta individuale omonima, come da documentazione versata in atti in entrambi i fascicoli all'esito di verifica telematica presso l'Agenzia delle
Entrate.
Deve, del resto, evidenziarsi che l' resistente non ha contestato specificamente il fatto CP_1 dell'avvenuta cessazione dell'attività, limitandosi ad eccepire la mancata rituale comunicazione ai fini della cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti.
Agli atti, invece, risulta la prova della rituale comunicazione all' delle dichiarazioni di CP_1
cessazione e cancellazione della ditta individuale, ai fini della cancellazione dagli elenchi
CP_1
Deve, pertanto, ritenersi superata la presunzione di cui al principio giurisprudenziale sopra richiamata, con conseguente declaratoria dell'insussistenza dell'obbligo contributivo per gli anni 2019, 2020 e 2021, per il quale deve ritenersi cessata l'attività di coltivatore diretto.
Conseguentemente, va ritenuta non dovuta la pretesa per il periodo in esame, con CP_1
annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara insussistente il credito di cui all'avviso di CP_1 addebito n. 32820210000398145000, notificato in data 01.11.2021, nonché di cui all'avviso di addebito n. 3282022000420182800, notificato in data 18.12.2022, con annullamento dei suddetti;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore della CP_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.865,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 22.11.2024 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa al n. r. g. 7170/2021, riunita con il procedimento iscritto al n. r. g. 50/2023, promossi da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Cialella e con Parte_1 lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenia Savona, Itala de Benedictis, Ida
Verrengia, Davide Catalano e Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con un primo ricorso, recante n. r.g. 7170/2021 e depositato in data 22.11.2021, la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso avviso di addebito n.
32820210000398145000, notificato in data 01.11.2021, con il quale si intimava il pagamento di euro 3.177,86 a titolo di contributi relativi I.V.S. coltivatori diretti relativamente all'anno
2019. L'istante, in particolare, affermava di essere stata titolare di un'impresa individuale con inizio attività dal 17.07.1987 e con cessazione in data 31.12.1996, come da documentazione versata in atti;
deduceva, perciò, che la cessazione dell'attività facesse venir meno la sussistenza dei presupposti e requisiti della pretesa contributiva.
Successivamente, con ricorso depositato in data 02.01.2023 e recante n. r.g. 50/2023, la ricorrente, per gli stessi motivi, proponeva opposizione avverso avviso di addebito n.
3282022000420182800, notificato in data 18.12.2022, con il quale si intimava il pagamento di euro 6.317,13 a titolo di contributi relativi I.V.S. coltivatori diretti relativamente alle annualità 2020 e 2021 (periodi da 01 a 12 per ogni anno matricola 0140257).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l deducendo l'infondatezza CP_1
delle opposizioni, in quanto la ricorrente risulta ancora iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti, non avendo ritualmente richiesto la cancellazione da detti elenchi;
concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso.
Rilevata la sussistenza di un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva, veniva disposta la riunione dei due procedimenti;
acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
Ritiene la giudicante di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale, affermatosi in sede di legittimità, secondo cui “In materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.” (cfr. Cass. 8651/2010). Tale principio appare applicabile anche all'ipotesi degli obblighi contributivi in agricoltura, stante la identità del presupposto costitutivo dell'obbligo, costituito dallo svolgimento effettivo dell'attività.
Nel caso in esame, risulta provato che la ricorrente ha cessato la propria attività di coltivatore diretto, mediante la ditta individuale omonima, come da documentazione versata in atti in entrambi i fascicoli all'esito di verifica telematica presso l'Agenzia delle
Entrate.
Deve, del resto, evidenziarsi che l' resistente non ha contestato specificamente il fatto CP_1 dell'avvenuta cessazione dell'attività, limitandosi ad eccepire la mancata rituale comunicazione ai fini della cancellazione dagli elenchi dei coltivatori diretti.
Agli atti, invece, risulta la prova della rituale comunicazione all' delle dichiarazioni di CP_1
cessazione e cancellazione della ditta individuale, ai fini della cancellazione dagli elenchi
CP_1
Deve, pertanto, ritenersi superata la presunzione di cui al principio giurisprudenziale sopra richiamata, con conseguente declaratoria dell'insussistenza dell'obbligo contributivo per gli anni 2019, 2020 e 2021, per il quale deve ritenersi cessata l'attività di coltivatore diretto.
Conseguentemente, va ritenuta non dovuta la pretesa per il periodo in esame, con CP_1
annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto dichiara insussistente il credito di cui all'avviso di CP_1 addebito n. 32820210000398145000, notificato in data 01.11.2021, nonché di cui all'avviso di addebito n. 3282022000420182800, notificato in data 18.12.2022, con annullamento dei suddetti;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla rifusione, in favore della CP_1
ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.865,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 22.11.2024 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico