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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV sezione lavoro
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in persona della
Dott.ssa Paola Crisanti, all'esito dell'udienza di discussione deL 26
MARZO 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 33668 del 2023, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Roma, alla via Oslavia, 7, presso lo studio dell'Avv. Sara
d'Onofrio, che la difende unitamente all'Avv. Federico Commini giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Roma, Largo Leopoldo Fregoli, 8, presso lo studio degli Avv.ti Rosario
Salonia e Stefano Taddei, che la difendono giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- resistente -
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliata, in Roma, alla Via Cesare Beccaria, 29, difesa dall'Avv. Clotilde Mazza, giusta procura allegata in atti;
- resistente -
Oggetto: mansioni superiori e differenze retributive;
Conclusioni: come in atti;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.10.2023, adiva Parte_1
l'intestata Autorità Giudiziaria, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse accertato il suo diritto ad essere inquadrata, secondo la classificazione del personale di cui alla normativa contrattuale prevista per i dipendenti
Controparte_1
- dal 01.02.2011 al 31.12.2012, come programmista-regista di 1° livello;
- dal 01.01.2012, come programmista-regista di classe A;
ciò, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento della differenza fra il trattamento retributivo percepito e quello spettante in base al diverso inquadramento quesito.
La ricorrente, dopo aver ripercorso pregressi giudizi, conclusi con la dichiarazione di nullità del termine inizialmente apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti, assumeva di essere dipendente a tempo indeterminato della resistente Controparte_1 inquadrata al momento dell'instaurazione del presente procedimento nel 3° livello, come figura professionale di programmista-regista, ma di aver espletato mansioni superiori sin dal 02.12.2009.
In particolare, la stessa deduceva di aver svolto mansioni riferibili a quelle di programmista-regista di livello A o, in via subordinata, di 1° livello, rivestendo continuativamente il ruolo di curatore e di produttore esecutivo di una serie di programmi televisivi, puntualmente elencati nell'atto introduttivo.
A supporto di quanto dedotto, produceva comunicazioni a mezzo e-mail da cui evincere il contenuto della sua attività lavorativa ed il ruolo rivestito nell'ambito dell'organizzazione datoriale, nonché titoli di testa e verbali di alcune riunioni di produzione relativi ai programmi di cui la stessa assumeva di essere stata curatrice e/o produttrice esecutiva. Venivano altresì prodotte le buste-paga della lavoratrice dal 01.02.2010 al
31.08.2023, le contrattazioni collettive di riferimento ed una relazione di parte relativa alle differenze retributive pretese.
Il contraddittorio tra le parti si instaurava con la costituzione del datore di lavoro e dell'intimato ente previdenziale. Contro La difesa nello specifico, contestava integralmente e puntualmente la ricostruzione di parte ricorrente, in relazione ad ogni produzione citata nell'atto introduttivo, riconfermando la correttezza dell'inquadramento della stessa in base alle mansioni svolte, sul presupposto che le responsabilità ed il contenuto delle attività demandate a produttori esecutivi e curatori fossero pienamente riferibili al livello di appartenenza, in ragione delle previsioni delle contrattazioni collettive. Inoltre, la società resistente evidenziava come l'opera della fosse comunque stata prestata con Pt_1 esclusivo riferimento a produzioni di scarso rilievo in termini di risorse impiegate, share e raccolta pubblicitaria ottenuti, nonché fasce orarie e target di pubblico interessati.
Ulteriormente, la resistente deduceva che, sotto il profilo dell'individuazione delle risorse da impiegare nelle singole produzioni, le uniche strutture competenti fossero la direzione di rete e la cd.
“Pianificazione economica e mezzi (PEM)”, così come a livello organizzativo, le trasmissioni alle quali la ricorrente aveva collaborato fossero sempre state affidate ad un direttore di produzione, chiamato ad assolvere funzioni di responsabilità editoriale, nonché a sovrintendere agli aspetti tecnici ed organizzativi, scegliendo gli addetti e coordinandone il lavoro, con la mera assistenza di altre figure, quali curatori e produttori esecutivi.
Infine, venivano contestati i conteggi dei differenziali retributivi proposti dalla ricorrente ed eccepita la prescrizione dei diritti da questa azionati.
Quanto alla difesa dell' , invece, la stessa si limitava a chiedere, per il CP_2 caso di accoglimento delle domande di parte ricorrente, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze contributive in favore dell'ente.
A seguito della comparizione delle parti, la causa veniva rinviata all'udienza odierna e decisa con la presente sentenza, recante motivazione contestuale.
Questi i fatti di causa, le domande spiegate in ricorso sono infondate e devono essere respinte.
Occorre innanzitutto precisare che, per pacifico insegnamento giurisprudenziale, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare (e provare) gli elementi posti a base della propria iniziativa.
Invero, per chi invoca lo svolgimento di mansioni superiori “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale
a carattere piramidale” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 8025 del 21/05/2003; ma anche Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 26742 del 18/12/2014;
Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 26593 del 23/11/2020)
Ebbene, nel caso di specie, la ricorrente ha mancato di fornire tale rigoroso riscontro probatorio, dal momento che dall'esame di tutta la documentazione versata in atti è dato riscontrare un ruolo di mera gestione degli aspetti organizzativi delle singole produzioni di cui si controverte, limitato alla raccolta sul campo delle esigenze produttive ed alla loro successiva traduzione in richieste formali alle strutture deputate all'assegnazione delle risorse ed al coordinamento, nonché ad esercitare nei riguardi di tali istanze evidenti poteri autorizzativi.
In tal senso, emblematici sono proprio i docc. nn. 5-11-13-15-17-19 -21-
23-27-28-29, allegati al ricorso introduttivo, nel corpo dei quali si rinvengono numerose richieste e segnalazioni formulate dalla in Pt_1 relazione a specifiche esigenze produttive, le quali tuttavia vengono sempre portate all'attenzione del direttore di produzione rispettivamente competente, nonché di altre figure gerarchicamente sovraordinate, quali tra tutte quelle inserite nella struttura denominata “Pianificazione Economica e
Mezzi”, al fine di acquisirne autorizzazioni e nulla osta, particolarmente in tema di spesa ed impiego delle risorse aziendali. Ciò appalesa un evidente difetto di autonomia operativa e decisionale in capo alla Pt_1
Inoltre, il mero riferimento ai verbali delle riunioni di produzione ed ai titoli di testa dei programmi televisivi cui la avrebbe preso parte Pt_1 non depone in alcun modo a favore della ricostruzione fornita dalla ricorrente, ove solo si tenga presente che il riconoscimento di un inquadramento differente e, nella specie, superiore a quello proprio del lavoratore richiede l'effettivo accertamento del contenuto delle mansioni dallo stesso svolte e, pertanto, non può essere veicolato dallo sterile richiamo alle qualifiche attribuite nei documenti in disamina.
Senza considerare che le declaratorie contenute nel CCL da applicare per i livelli rivendicati non annoverano autonomamente le figure di produttore esecutivo e di curatore - rientranti latamente nella più ampia figura del programmista-regista - e, pertanto, impediscono di valorizzare le predette attribuzioni ai fini perseguiti dalla ricorrente, in difetto di più specifiche deduzioni sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei livelli apicali rivendicati. In effetti, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi consecutive, ossia l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, da ultimo, il raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 8589 del 28/04/2015; Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. n. 20272 del 27/09/2010).
Sul punto, poste le precedenti osservazioni circa la concreta attività svolta dalla nelle produzioni prese in considerazione nel ricorso, occorre Pt_1 ora individuare i tratti caratteristici del superiore inquadramento in questa sede dalla stessa preteso.
Al riguardo, appare evidente dalla lettura delle contrattazioni depositate in atti (docc. nn. da 36 a 46 allegati al ricorso introduttivo) che il tratto essenziale delle mansioni dei lavoratori inquadrati nel livello A consista nell'essere “preposti ad unità organizzative o ad aree di attività definite o individuate dalla Società” oppure “preposti ad attività specialistiche che richiedano il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi parimenti definiti ed individuati dalla Società” (secondo dizione costante in tutti i CCL di riferimento susseguitisi ratione temporis).
Così come, elementi caratterizzanti l'inquadramento nel 1° livello - invocato in via gradata dalla ricorrente - sono “la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative” o “l'elevato livello delle mansioni specialistiche svolte per ampiezza e natura” (ancora una volta, secondo dizione costante in tutti i CCL di riferimento susseguitisi ratione temporis).
Giova osservare che entrambi i livelli appena citati annoverano tra i rispettivi profili esemplificativi quello del programmista-regista, qualifica, come detto, effettivamente riconosciuta alla Pt_1
Tuttavia, il raffronto tra le mansioni cui la stessa risulta essere stata adibita
- nei termini dapprima delineati - ed i contenuti degli inquadramenti appena riportati non restituisce alcun elemento di contatto o identificazione.
Non risulta, infatti, né che l'odierna ricorrente sia mai stata preposta ad unità organizzative o ad aree di attività - in quanto coinvolta in singole, distinte ed eterogenee produzioni - né che l'attività dalla stessa posta in essere fosse caratterizzata in termini specialistici, tanto da richiedere il possesso di conoscenze e metodologie professionali complesse, caratterizzate da procedure prevalentemente non standard in contesti organizzativi articolati e complessi, posto che dalla semplice lettura del ricorso si evince, per converso, proprio il carattere standardizzato delle incombenze demandate alla tipiche di qualsiasi produzione Pt_1 televisiva (tant'è vero che la stessa difesa della lavoratrice nel proprio ricorso usa fare continuo rinvio alle parti descrittive di tali compiti, evidentemente comuni a tutte le produzioni ivi esaminate).
Come parimenti non risulta che dette attività denotino responsabilità, coordinamento e controllo di unità organizzative o elevato livello di mansioni specialistiche per ampiezza e natura, se solo si tengano presenti, quanto al primo requisito, le considerazioni dapprima svolte circa l'assenza di qualsivoglia autonomia operativa e decisionale in capo alla e, Pt_1 quanto al secondo, il difetto di specifica allegazione in merito alla natura specialistica delle funzioni da quest'ultima svolte. Anzi, le mansioni descritte nell'atto introduttivo (collaborare con i settori coinvolti nella fase di realizzazione programma;
controllare il rispetto delle modalità, tempi e costi delineati dalla rete;
redigere la lista delle risorse necessarie;
richiedere i mezzi tecnici e le risorse;
supervisionare e verificare i contenuti prodotti;
richiedere i pagamenti per i collaboratori;
autorizzare la compilazione dei fogli di viaggio e verificare la esattezza delle note spese;
intrattenere rapporti con gli altri Uffici RAI;
coordinare le attività di montaggio;
partecipare alla riunioni di produzione ecc.) paiono tutte rientrare nella generale sfera di competenza di qualsiasi programmista-regista e, quindi, anche di chi, come la è inquadrato Pt_1 nell'ambito del 3° livello. Manca, invero nel caso de quo, l'allegazione di fatti e circostanze dai quali poter desumere il necessario quid pluris del superiore inquadramento rivendicato.
Nè in tal senso possono valorizzarsi i generici riferimenti a presunte attività di predisposizione e gestione dei budget delle singole trasmissioni - non rinvenendosene alcun riscontro, neppure nel doc. n. 17, espressamente citato in ricorso - o la materiale gestione di contingenti necessità organizzative inerenti alla registrazione di procedimenti giudiziari per il programma “Un giorno in Pretura” (vedi pag. 11 del ricorso ed il relativo allegato doc. n. 7).
Del pari, non risulta che la ricorrente abbia manifestato spiccate capacità ideative, creative, direttive e/o innovative, elementi ulteriormente caratterizzanti l'inquadramento nel livello A in base al verbale di accordo sindacale del 11.04.2018 (doc. n. 46 allegato al ricorso).
Devesi rilevare, poi, che il carente adempimento dell'onere probatorio gravante sulla difesa del lavoratore non avrebbe potuto essere sanato neppure mediante l'ammissione di ulteriori mezzi istruttori, in difetto delle necessarie allegazioni sul punto delle pretese mansioni superiori.
Meritano infine di essere ricordati, infine, gli accertamenti contenuti nella sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4998/2014 (doc. n. 4 di parte Contro resistente nell'ambito del pregresso contenzioso intercorso tra le parti, nella quale si legge testualmente: “né, peraltro, dalle stesse deduzioni contenute nel ricorso introduttivo quanto alla descrizione delle mansioni svolte quale programmista regista emerge che la abbia svolto Pt_1 attività rientranti nel 1° livello del CCNL del 2000, le quali richiedono
«discrezionalità di poteri ed autonomia di decisione», con assegnazione di responsabilità, coordinamento e controllo di unità organizzative, avendo la ricorrente riconosciuto di aver sempre operato su disposizione del capo della struttura”. Accertamenti che, peraltro, sul piano temporale coinvolsero già gran parte dell'attività lavorativa che oggi la ricorrente ascrive all'inquadramento superiore rivendicato. In definitiva, le domande di parte ricorrente devono essere integralmente respinte.
Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, con riferimento ai valori previsti dal D.M. n.
55/2014 in relazione al valore della controversia dichiarato dalle parti, con esclusione della fase istruttoria, non celebrata.
Sussistono, tuttavia, sufficienti ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra la ricorrente e l'ente previdenziale resistente, attesa peraltro l'assenza di domande spiegate nei suoi confronti nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
che liquida in euro 3.500,00, oltre Controparte_1 accessori di legge ove dovuti;
compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1 CP_2
Così deciso in Roma, 26 marzo 2025
Il Giudice
Paola Crisanti
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Gabriele
Gatto, Magistrato Ordinario in Tirocinio.