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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 09/12/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LOCRI
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE AVVISO DI
ADDEBITO _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 975/2023 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Maria Teresa BADOLISANI
Ricorrente contro
e CP_1 CP_2
Avv. Massimiliano MINICUCCI
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato in Cancelleria il 16.3.2023, OR adiva in giudizio Pt_1
l' e chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito CP_1 Controparte_2
39420230000096852000 avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, per i periodi 1-2-3-4/2015, 1-2-3-4/2016, 1-2-3-4/2017, 1-2-3-4/2018; in particolare sosteneva che il credito contributivo fosse prescritto, stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale ed altresì l'irripetibilità delle somme richieste dall' ; CP_3
- che si costituiva tempestivamente l' , depositando documentazione asseritamente CP_1 attestante l'interruzione del decorso della prescrizione e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, dopo una lunga serie di rinvii, ritenuta la causa matura per la decisione, il nuovo giudice designato invitava parte costituita all'immediata discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft
Teams;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
In via preliminare, deve, però, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di CP_2
in quanto i crediti contributivi di cui trattasi sono relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 e,
[...] pertanto, non sono stati oggetto di cartolarizzazione in favore della . CP_2 CP_ Passando al merito, è escluso che il credito vantato dall' possa essere ritenuto estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, principale doglianza attorea: l'invocata irripetibilità delle somme oggetto dell'A.V.A., infatti, non può trovare applicazione nell'odierna fattispecie,
1 essendo principio espresso in materia pensionistica e non per le pretese contributive dell'Istuituto.
L'avviso di addebito, infatti, ha per oggetto la “contribuzione IVS Gestione Commercianti per le intere annate 2015, 2016, 2017 e 2018” (redditi che, come è noto, dovevano per legge essere dichiarati entro il luglio dell'anno successivo) a seguito di revoca del regime agevolato di cui alla
L. 190/2014.
A tal proposito parte ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto nessun provvedimento formale da parte dell' : tuttavia, il convenuto, costituendosi tempestivamente, ha depositato sub 5 il CP_1 provvedimento di reiezione della contribuzione agevolata il cui oggetto testualmente recita:
“indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15. Recupero contribuzione dovuta e non versata”.
Nel corpo della missiva, poi, si può leggere:
“Abbiamo eseguito controlli incrociati con gli archivi dell ed è emerso che Controparte_4 per l'anno 2016 lei ha fruito di agevolazioni contributive non spettanti.
Facciamo presente che il regime contributivo previdenziale agevolato può essere richiesto e ottenuto solo dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15 e s.m.i., necessari per fruire del previsto beneficio fiscale.
Non ci risulta che nel periodo indicato lei abbia goduto di tale beneficio.
Di conseguenza, abbiamo provveduto con decorrenza dall'anno di imposta sopra indicato, all'imposizione del regime contributivo ordinario ed alla conseguente richiesta di versamento delle somme dovute in base al regime contributivo previsto nell'anno di riferimento.
Lei dovrà versare l'importo della contribuzione, maggiorato degli oneri accessori previsti per legge in base alle scadenze inserite nella comunicazione che l'Istituto invia in occasione della tariffazione annuale”.
Detto provvedimento risulta essere stato comunicato all'odierno ricorrente con raccomandata spedita il 7.4.2021 (vds. prod. 6 resistente) ad un indirizzo riferibile al sig. , in assenza Pt_1 di contestazioni specifiche sul punto.
A nulla sembra rilevare il mancato deposito della ricevuta di ritorno, poiché costituisce ormai jus receptum il principio per cui, in caso di spedizione di lettera raccomandata, la stessa si presume pervenuta al destinatario.
E' ben vero, allora, che il periodo intercorso tra la prime violazioni (anno 2016) e la notifica dell'AVA sia superiore a cinque anni;
tuttavia, ritiene il giudicante che ciò non sia idoneo a CP_ provocare l'estinzione dei crediti .
Il termine quinquennale di prescrizione, infatti, è stato validamente interrotto per l'anno 2016 dalla notifica del provvedimento di cui sopra nell'aprile 2021; per gli anni successivi, era ancora ampiamente in corso alla data in cui è entrato in vigore l'art. 68 d.l. n. 18/2020 che, attraverso il rinvio all'art. 12 D. L.vo n. 195/2015, ha sospeso il termine di prescrizione per le “entrate tributarie e non tributarie” portate da “cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
2 riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” fino al 31 maggio 2020
e poi, per effetto delle successive modifiche, fino al 31 agosto 2021.
Il termine residuo di oltre 3 anni che ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021 era ancora in corso quando, nel gennaio 2023, è pacificamente intervenuta la notifica dell'avviso di addebito de quo. CP_ Poiché il ricorrente non ha effettuato contestazioni nel merito del credito -pur essendo pacificamente venuto in possesso dell'atto di revoca, per quanto sopra argomentato- il ricorso deve essere integralmente respinto, essendo risultata infondata l'eccezione di prescrizione.
In conclusione, la presente opposizione deve essere integralmente rigettata. CP_ Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza nei confronti di e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali medi per lo scaglione di riferimento (causa previdenziale, valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000), ma senza tener conto della fase istruttoria;
tra le residue parti invece, possono essere integralmente compensate tra le medesime.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
B) rigetta per il resto il ricorso;
C) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' , che liquida in CP_1 euro 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti;
D) compensa integralmente tra le residue parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta/Locri il 9/12/2025) IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
OPPOSIZIONE AVVISO DI
ADDEBITO _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 975/2023 R.G. Lav. promossa da:
Parte_1
Avv. Maria Teresa BADOLISANI
Ricorrente contro
e CP_1 CP_2
Avv. Massimiliano MINICUCCI
Resistente
RILEVATO
- che, con ricorso depositato in Cancelleria il 16.3.2023, OR adiva in giudizio Pt_1
l' e chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito CP_1 Controparte_2
39420230000096852000 avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, per i periodi 1-2-3-4/2015, 1-2-3-4/2016, 1-2-3-4/2017, 1-2-3-4/2018; in particolare sosteneva che il credito contributivo fosse prescritto, stante il decorso del termine di prescrizione quinquennale ed altresì l'irripetibilità delle somme richieste dall' ; CP_3
- che si costituiva tempestivamente l' , depositando documentazione asseritamente CP_1 attestante l'interruzione del decorso della prescrizione e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che, dopo una lunga serie di rinvii, ritenuta la causa matura per la decisione, il nuovo giudice designato invitava parte costituita all'immediata discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft
Teams;
OSSERVA
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.
In via preliminare, deve, però, essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva di CP_2
in quanto i crediti contributivi di cui trattasi sono relativi agli anni 2016, 2017 e 2018 e,
[...] pertanto, non sono stati oggetto di cartolarizzazione in favore della . CP_2 CP_ Passando al merito, è escluso che il credito vantato dall' possa essere ritenuto estinto per intervenuta prescrizione quinquennale, principale doglianza attorea: l'invocata irripetibilità delle somme oggetto dell'A.V.A., infatti, non può trovare applicazione nell'odierna fattispecie,
1 essendo principio espresso in materia pensionistica e non per le pretese contributive dell'Istuituto.
L'avviso di addebito, infatti, ha per oggetto la “contribuzione IVS Gestione Commercianti per le intere annate 2015, 2016, 2017 e 2018” (redditi che, come è noto, dovevano per legge essere dichiarati entro il luglio dell'anno successivo) a seguito di revoca del regime agevolato di cui alla
L. 190/2014.
A tal proposito parte ricorrente lamenta di non aver mai ricevuto nessun provvedimento formale da parte dell' : tuttavia, il convenuto, costituendosi tempestivamente, ha depositato sub 5 il CP_1 provvedimento di reiezione della contribuzione agevolata il cui oggetto testualmente recita:
“indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15. Recupero contribuzione dovuta e non versata”.
Nel corpo della missiva, poi, si può leggere:
“Abbiamo eseguito controlli incrociati con gli archivi dell ed è emerso che Controparte_4 per l'anno 2016 lei ha fruito di agevolazioni contributive non spettanti.
Facciamo presente che il regime contributivo previdenziale agevolato può essere richiesto e ottenuto solo dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15 e s.m.i., necessari per fruire del previsto beneficio fiscale.
Non ci risulta che nel periodo indicato lei abbia goduto di tale beneficio.
Di conseguenza, abbiamo provveduto con decorrenza dall'anno di imposta sopra indicato, all'imposizione del regime contributivo ordinario ed alla conseguente richiesta di versamento delle somme dovute in base al regime contributivo previsto nell'anno di riferimento.
Lei dovrà versare l'importo della contribuzione, maggiorato degli oneri accessori previsti per legge in base alle scadenze inserite nella comunicazione che l'Istituto invia in occasione della tariffazione annuale”.
Detto provvedimento risulta essere stato comunicato all'odierno ricorrente con raccomandata spedita il 7.4.2021 (vds. prod. 6 resistente) ad un indirizzo riferibile al sig. , in assenza Pt_1 di contestazioni specifiche sul punto.
A nulla sembra rilevare il mancato deposito della ricevuta di ritorno, poiché costituisce ormai jus receptum il principio per cui, in caso di spedizione di lettera raccomandata, la stessa si presume pervenuta al destinatario.
E' ben vero, allora, che il periodo intercorso tra la prime violazioni (anno 2016) e la notifica dell'AVA sia superiore a cinque anni;
tuttavia, ritiene il giudicante che ciò non sia idoneo a CP_ provocare l'estinzione dei crediti .
Il termine quinquennale di prescrizione, infatti, è stato validamente interrotto per l'anno 2016 dalla notifica del provvedimento di cui sopra nell'aprile 2021; per gli anni successivi, era ancora ampiamente in corso alla data in cui è entrato in vigore l'art. 68 d.l. n. 18/2020 che, attraverso il rinvio all'art. 12 D. L.vo n. 195/2015, ha sospeso il termine di prescrizione per le “entrate tributarie e non tributarie” portate da “cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
2 riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” fino al 31 maggio 2020
e poi, per effetto delle successive modifiche, fino al 31 agosto 2021.
Il termine residuo di oltre 3 anni che ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021 era ancora in corso quando, nel gennaio 2023, è pacificamente intervenuta la notifica dell'avviso di addebito de quo. CP_ Poiché il ricorrente non ha effettuato contestazioni nel merito del credito -pur essendo pacificamente venuto in possesso dell'atto di revoca, per quanto sopra argomentato- il ricorso deve essere integralmente respinto, essendo risultata infondata l'eccezione di prescrizione.
In conclusione, la presente opposizione deve essere integralmente rigettata. CP_ Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza nei confronti di e vanno liquidate come in dispositivo, in ossequio ai parametri ministeriali medi per lo scaglione di riferimento (causa previdenziale, valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000), ma senza tener conto della fase istruttoria;
tra le residue parti invece, possono essere integralmente compensate tra le medesime.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente decidendo:
A) dichiara la carenza di legittimazione passiva di Controparte_2
B) rigetta per il resto il ricorso;
C) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall' , che liquida in CP_1 euro 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti;
D) compensa integralmente tra le residue parti le spese di lite.
(Così deciso in Aosta/Locri il 9/12/2025) IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Luca FADDA
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