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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI
RG 2046 del 2023 Il Tribunale di Asti, in persona del dott. Perfetti, ha emesso SENTENZA sulla citazione di
(C.F.: ), in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1
Gestione, Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata Controparte_1 telematicamente, dall'Avvocato Filippo Anselmi del Foro di Roma, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla PEC Email_1
Avverso
, C.F.: , residente in Pianezza, v.le Aldo Moro n. Controparte_2 C.F._1 58, elettivamente domiciliato in Milano, viale Monte Nero n. 17, presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Scarton, C.F.: fax 02/56562850, pec: C.F._2 dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di delega Email_2 allegata ex art 83, III co., c.p.c.
OSSERVATO
Parte attrice svolge citazione ex art. 645 cpc, avverso il DI n. 591 del 2023 Tribunale di Asti, secondo il seguente tenore:
“Si oppone con il presente atto al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe Parte_1
come in epigrafe rappresentata difesa e domiciliata, che si appalesa destituito in fatto
[...] ed in diritto. IN PUNTO DI FATTO Al fine di gettare la giusta luce sui fatti di causa è necessario ripercorrere brevemente gli eventi che hanno preceduto il ricorso per ingiunzione di pagamento per cui è causa. In sede di trattative i soci di e l'odierna attrice si sono accordati per la Parte_2 cessione dell'intera partecipazione societaria al suo valore nominale (€ 100.000,00) sul presupposto che l'intero capitale societario fosse stato versato e che il bilancio fosse in pareggio. In effetti la situazione patrimoniale aggiornata della società consegnata nell'imminenza del perfezionamento del passaggio delle quote (doc. 01, 02) evidenziava un credito della società verso i soci per complessivi € 16.000,00 pari al capitale sociale non ancora versato ed una perdita di € 4.300,00 circa. Per tale motivo le parti, pur non dandone atto nell'atto di cessione, decidevano di ridurre del 20% il prezzo complessivo della cessione, così come correttamente dato atto nel ricorso introduttivo. Successivamente a questi eventi emergevano ulteriori circostanze contabili tali da incrementare in maniera sostanziale il passivo della società al momento delpassaggio delle quote. In particolare con mail in data 7.2.2022 (doc. 03) l'odierna opponente contestava l'omessa contabilizzazione di fatture per complessivi € 17.762,04 oltre IVA (doc. 04) non contabilizzate nel libro giornale (doc. 05). A fronte di tale contestazione i venditori rifiutavano di farsi carico dell'anzidetta somma (doc. 06). Di più. Nelle more emergeva che la situazione patrimoniale consegnata il precedente 5.10.2022 era inveritiera poiché nella situazione patrimoniale erano state inserita fatture duplicate illegittime. Ci si riferisce in particolare alle fatture emesse nei confronti di n. 22, 23, 24 (doc. 07) Pt_3 per l'importo complessivo di € 10.612,00 oltre iva contestate dalla società debitrice (doc. 08, 09). Ancora una volta la odierna opponente contestava la circostanza ai venditori senza tuttavia ottenere disponibilità al rimborso (cfr. doc. 06). Alla luce di quanto sopra i venditori sono tenuti, in solido tra loro a risarcire € 28.374,04 oltre IVA e così in totale € 34.616,32 pari al minor valore patrimoniale della società rispetto a quanto rappresentato. Di conseguenza nulla è dovuto all'odierno opponente dovendo le due poste venir compensate.” Nei termini di cui alla rituale opposizione di Invia, le ragioni svolte a contrastare l'avversa pretesa creditoria non paiono meritevoli di accoglimento. In particolare, la opposta invoca il pagamento di un corrispettivo, per cessione quote, di cui al negozio giuridico scritto, sub 1 della produzione del , donde la piena prova scritta del credito, CP_2 addirittura riscontrato per tabulas – si osserva anche, alla luce del rituale thema decidendum, doversi escludere la (sia pure tardivamente eccepita dall'opponente) competenza del Tribunale in materia di impresa, venendo in rilievo nella presente sede il mero pagamento del corrispettivo dalla vendita delle quote sociali, ed in alcun modo vicende gestorie della compagine. Tanto più che le ulteriori difese svolte in citazione sono anche inammissibili, nella misura in cui parte opponente vorrebbe opporre in compensazione presunte poste risarcitorie, legate ad una asserita mala gestio della società, cui pertenevano le partecipazioni compravendute. Ma una simile eccezione non può esser qui utilmente svolta, non essendo il ritenuto controcredito né liquido, né di pronta ed agevole liquidazione, come richiesto dal codice civile, nella formulazione della eccezione di compensazione – ed essendo una eventuale domanda, per le eguali somme, avverso parte opposta, inammissibile, siccome non rientrante nei limiti di cui all'art. 36 cpc. A fronte, come detto, di un credito certo, liquido, esigibile, portato in scrittura documentata pienamente in atti. La opposizione va dunque respinta. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, Rigetta la opposizione;
Conferma il DI opposto, anche in punto spese;
Condanna la opponente alla rifusione delle spese di lite avversarie, per il giudizio ex art. 645 cpc, che liquida in € 6.900 per compenso, oltre tutti accessori. Si comunichi. Asti, 6.11.2025
Il gi dott. Perfetti
RG 2046 del 2023 Il Tribunale di Asti, in persona del dott. Perfetti, ha emesso SENTENZA sulla citazione di
(C.F.: ), in persona del Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1
Gestione, Dott. , rappresentata e difesa, giusta procura allegata Controparte_1 telematicamente, dall'Avvocato Filippo Anselmi del Foro di Roma, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla PEC Email_1
Avverso
, C.F.: , residente in Pianezza, v.le Aldo Moro n. Controparte_2 C.F._1 58, elettivamente domiciliato in Milano, viale Monte Nero n. 17, presso lo studio dell'avv. Maria Chiara Scarton, C.F.: fax 02/56562850, pec: C.F._2 dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di delega Email_2 allegata ex art 83, III co., c.p.c.
OSSERVATO
Parte attrice svolge citazione ex art. 645 cpc, avverso il DI n. 591 del 2023 Tribunale di Asti, secondo il seguente tenore:
“Si oppone con il presente atto al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe Parte_1
come in epigrafe rappresentata difesa e domiciliata, che si appalesa destituito in fatto
[...] ed in diritto. IN PUNTO DI FATTO Al fine di gettare la giusta luce sui fatti di causa è necessario ripercorrere brevemente gli eventi che hanno preceduto il ricorso per ingiunzione di pagamento per cui è causa. In sede di trattative i soci di e l'odierna attrice si sono accordati per la Parte_2 cessione dell'intera partecipazione societaria al suo valore nominale (€ 100.000,00) sul presupposto che l'intero capitale societario fosse stato versato e che il bilancio fosse in pareggio. In effetti la situazione patrimoniale aggiornata della società consegnata nell'imminenza del perfezionamento del passaggio delle quote (doc. 01, 02) evidenziava un credito della società verso i soci per complessivi € 16.000,00 pari al capitale sociale non ancora versato ed una perdita di € 4.300,00 circa. Per tale motivo le parti, pur non dandone atto nell'atto di cessione, decidevano di ridurre del 20% il prezzo complessivo della cessione, così come correttamente dato atto nel ricorso introduttivo. Successivamente a questi eventi emergevano ulteriori circostanze contabili tali da incrementare in maniera sostanziale il passivo della società al momento delpassaggio delle quote. In particolare con mail in data 7.2.2022 (doc. 03) l'odierna opponente contestava l'omessa contabilizzazione di fatture per complessivi € 17.762,04 oltre IVA (doc. 04) non contabilizzate nel libro giornale (doc. 05). A fronte di tale contestazione i venditori rifiutavano di farsi carico dell'anzidetta somma (doc. 06). Di più. Nelle more emergeva che la situazione patrimoniale consegnata il precedente 5.10.2022 era inveritiera poiché nella situazione patrimoniale erano state inserita fatture duplicate illegittime. Ci si riferisce in particolare alle fatture emesse nei confronti di n. 22, 23, 24 (doc. 07) Pt_3 per l'importo complessivo di € 10.612,00 oltre iva contestate dalla società debitrice (doc. 08, 09). Ancora una volta la odierna opponente contestava la circostanza ai venditori senza tuttavia ottenere disponibilità al rimborso (cfr. doc. 06). Alla luce di quanto sopra i venditori sono tenuti, in solido tra loro a risarcire € 28.374,04 oltre IVA e così in totale € 34.616,32 pari al minor valore patrimoniale della società rispetto a quanto rappresentato. Di conseguenza nulla è dovuto all'odierno opponente dovendo le due poste venir compensate.” Nei termini di cui alla rituale opposizione di Invia, le ragioni svolte a contrastare l'avversa pretesa creditoria non paiono meritevoli di accoglimento. In particolare, la opposta invoca il pagamento di un corrispettivo, per cessione quote, di cui al negozio giuridico scritto, sub 1 della produzione del , donde la piena prova scritta del credito, CP_2 addirittura riscontrato per tabulas – si osserva anche, alla luce del rituale thema decidendum, doversi escludere la (sia pure tardivamente eccepita dall'opponente) competenza del Tribunale in materia di impresa, venendo in rilievo nella presente sede il mero pagamento del corrispettivo dalla vendita delle quote sociali, ed in alcun modo vicende gestorie della compagine. Tanto più che le ulteriori difese svolte in citazione sono anche inammissibili, nella misura in cui parte opponente vorrebbe opporre in compensazione presunte poste risarcitorie, legate ad una asserita mala gestio della società, cui pertenevano le partecipazioni compravendute. Ma una simile eccezione non può esser qui utilmente svolta, non essendo il ritenuto controcredito né liquido, né di pronta ed agevole liquidazione, come richiesto dal codice civile, nella formulazione della eccezione di compensazione – ed essendo una eventuale domanda, per le eguali somme, avverso parte opposta, inammissibile, siccome non rientrante nei limiti di cui all'art. 36 cpc. A fronte, come detto, di un credito certo, liquido, esigibile, portato in scrittura documentata pienamente in atti. La opposizione va dunque respinta. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, Rigetta la opposizione;
Conferma il DI opposto, anche in punto spese;
Condanna la opponente alla rifusione delle spese di lite avversarie, per il giudizio ex art. 645 cpc, che liquida in € 6.900 per compenso, oltre tutti accessori. Si comunichi. Asti, 6.11.2025
Il gi dott. Perfetti