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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 136/2020 r.g.
Parte_1
Avv. BENEDETTI MONICA parte attrice opponente
Controparte_1
Avv.ti PERARI LEONARDO, PERARI MASSIMO parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore-opponente:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
DICHIARARE ED ACCERTARE il grave inadempimento della società in relazione al Controparte_1 contratto per cui è causa, ed altresì
DICHIARARE che nulla è dovuto dalla società e per l'effetto Parte_1
REVOCARE il D.I. 857/2019 – 2152/2019 R.G.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA RIDETERMINARE il credito della società Controparte_1 nei confronti della società Con vittoria di spese di lite”. Parte_1
Per il convenuto-opposto:
“Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvedere:
Nel merito:
In via principale:
1 - Respingere la proposta opposizione e, in generale, respingere tutte le domande proposte dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 857/2019, emesso dal Tribunale di Spoleto il
18.10.2019 e condannare l'opponente al pagamento della somma di € 8.560,50 portata dal decreto ingiuntivo, oltre interessi come da domanda e relative spese legali.
In via meramente subordinata:
- Solo in caso di anche parziale accoglimento della domanda posta nella prima parte delle conclusioni della parte opponente, accertare e dichiarare l'esistenza di un credito, da parte di nei confronti di pari ad Controparte_1 Parte_1
€ 2.900,00, quale somma non contestata e, per l'effetto, condannare parte opponente al relativo pagamento in favore di parte opposta. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Le ragioni della decisione:
1. Il Tribunale di Spoleto, su ricorso della società ingiungeva alla ditta Controparte_1 [...] di procedere, entro 40 giorni dalla notifica, al pagamento in favore della ricorrente della Parte_1 somma di € 8.650,00 (oltre accessori e interessi).
La somma veniva richiesta in relazione ad un contratto di sub-appalto avente ad oggetto l'esecuzione di alcune opere relative ad un annesso agricolo sito in Perugia, loc. Casaglia, Voc. San Michele Arcangelo.
1.1. Con atto di citazione in opposizione la società ha precisato che “il contratto di Parte_1 sub appalto intercorso tra l' e la società comprendeva (…) lavori di sbancamento per Controparte_1 Parte_1 la realizzazione dell'annesso agricolo espressamente indicato, sito in Perugia, Loc. Casaglia, Voc. S. Michele Arcangelo”.
Inoltre, parte opponente ha specificato che “nell'esecuzione di tali lavori, la società opposta sbagliava infatti ad effettuare gli scavi, realizzandoli in posizione diversa rispetto a quella indicata dalla D.L. e segnata con i picchetti” e che
“nulla risulta pertanto dovuto in conseguenza del grave inadempimento in cui è incorsa l in proposito Controparte_1
l'art. 16, lettera i prevede espressamente – in caso di errata esecuzione delle opere- l'obbligo di demolizione e ripristino ad integrale cura e spese del sub-appaltatore”.
1.2. L'opponente, nella comparsa di costituzione e risposta, ha precisato che “il contratto per cui è causa aveva, pacificamente, ad oggetto l'esecuzione dei lavori di sbancamento per la realizzazione dell'annesso agricolo espressamente indicato nel contratto, sito in Perugia, località Casaglia, Voc. S. Michele Arcangelo” ed ha affermato di avere
“effettuato lo scavo esattamente dove la aveva posizionato i picchetti”. Parte_1
1.3. Nell'udienza del 24/11/2021 si è concentrata l'attività istruttoria;
in quella data si è tenuto l'interrogatorio formale del rappresentante legale dell'opposta, l'audizione di (teste di parte Tes_1 opponente) e di (teste di parte opposta). Testimone_2
2. Deve rilevarsi che, con riferimento alla richiesta principale di parte opponente, che verosimilmente mira alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., deve rilevarsi che l'eventuale
2 inadempimento, anche aderendo alla prospettazione dello stesso opponente, assume scarsa importanza;
infatti, per come affermato dal teste di parte opponente, “lo sbancamento era stato fatto un po' più in lunghezza rispetto a come doveva essere, abbiamo dovuto realizzare le fondazioni allungando un po' e scendendo ai garage” e ancora
“abbiamo dovuto scavare un po'di più e allargare di più” (si veda verbale udienza del 24/11/2021).
3. Inoltre, con riferimento alla richiesta di rideterminare il credito, verosimilmente riferibile alla eventuale necessità di sopperire all'aggravio derivante dalla denunciata imprecisa realizzazione di lavori, deve rilevarsi che tale pregiudizio non risulta specificamente allegato nell'atto di citazione in opposizione, non avendo l'opponente descritto compiutamente l'eventuale aggravio nei lavori e le spese ad esso eventualmente correlate.
4. Sulla scorta di tali considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai valori minimi (eccetto che per la fase istruttoria, per cui viene individuato un valore pari al medio tariffario), in relazione alla complessità del procedimento, al numero delle parti e all'attività dalle stessa compiuta.
p.q.m.
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. condanna in favore di al pagamento delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 quantificate in € 3.380,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 22 dicembre 2024
Il giudice
Paolo Mariotti
3
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 136/2020 r.g.
Parte_1
Avv. BENEDETTI MONICA parte attrice opponente
Controparte_1
Avv.ti PERARI LEONARDO, PERARI MASSIMO parte convenuta opposta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore-opponente:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
DICHIARARE ED ACCERTARE il grave inadempimento della società in relazione al Controparte_1 contratto per cui è causa, ed altresì
DICHIARARE che nulla è dovuto dalla società e per l'effetto Parte_1
REVOCARE il D.I. 857/2019 – 2152/2019 R.G.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA RIDETERMINARE il credito della società Controparte_1 nei confronti della società Con vittoria di spese di lite”. Parte_1
Per il convenuto-opposto:
“Voglia l'Illustrissimo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvedere:
Nel merito:
In via principale:
1 - Respingere la proposta opposizione e, in generale, respingere tutte le domande proposte dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 857/2019, emesso dal Tribunale di Spoleto il
18.10.2019 e condannare l'opponente al pagamento della somma di € 8.560,50 portata dal decreto ingiuntivo, oltre interessi come da domanda e relative spese legali.
In via meramente subordinata:
- Solo in caso di anche parziale accoglimento della domanda posta nella prima parte delle conclusioni della parte opponente, accertare e dichiarare l'esistenza di un credito, da parte di nei confronti di pari ad Controparte_1 Parte_1
€ 2.900,00, quale somma non contestata e, per l'effetto, condannare parte opponente al relativo pagamento in favore di parte opposta. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Le ragioni della decisione:
1. Il Tribunale di Spoleto, su ricorso della società ingiungeva alla ditta Controparte_1 [...] di procedere, entro 40 giorni dalla notifica, al pagamento in favore della ricorrente della Parte_1 somma di € 8.650,00 (oltre accessori e interessi).
La somma veniva richiesta in relazione ad un contratto di sub-appalto avente ad oggetto l'esecuzione di alcune opere relative ad un annesso agricolo sito in Perugia, loc. Casaglia, Voc. San Michele Arcangelo.
1.1. Con atto di citazione in opposizione la società ha precisato che “il contratto di Parte_1 sub appalto intercorso tra l' e la società comprendeva (…) lavori di sbancamento per Controparte_1 Parte_1 la realizzazione dell'annesso agricolo espressamente indicato, sito in Perugia, Loc. Casaglia, Voc. S. Michele Arcangelo”.
Inoltre, parte opponente ha specificato che “nell'esecuzione di tali lavori, la società opposta sbagliava infatti ad effettuare gli scavi, realizzandoli in posizione diversa rispetto a quella indicata dalla D.L. e segnata con i picchetti” e che
“nulla risulta pertanto dovuto in conseguenza del grave inadempimento in cui è incorsa l in proposito Controparte_1
l'art. 16, lettera i prevede espressamente – in caso di errata esecuzione delle opere- l'obbligo di demolizione e ripristino ad integrale cura e spese del sub-appaltatore”.
1.2. L'opponente, nella comparsa di costituzione e risposta, ha precisato che “il contratto per cui è causa aveva, pacificamente, ad oggetto l'esecuzione dei lavori di sbancamento per la realizzazione dell'annesso agricolo espressamente indicato nel contratto, sito in Perugia, località Casaglia, Voc. S. Michele Arcangelo” ed ha affermato di avere
“effettuato lo scavo esattamente dove la aveva posizionato i picchetti”. Parte_1
1.3. Nell'udienza del 24/11/2021 si è concentrata l'attività istruttoria;
in quella data si è tenuto l'interrogatorio formale del rappresentante legale dell'opposta, l'audizione di (teste di parte Tes_1 opponente) e di (teste di parte opposta). Testimone_2
2. Deve rilevarsi che, con riferimento alla richiesta principale di parte opponente, che verosimilmente mira alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., deve rilevarsi che l'eventuale
2 inadempimento, anche aderendo alla prospettazione dello stesso opponente, assume scarsa importanza;
infatti, per come affermato dal teste di parte opponente, “lo sbancamento era stato fatto un po' più in lunghezza rispetto a come doveva essere, abbiamo dovuto realizzare le fondazioni allungando un po' e scendendo ai garage” e ancora
“abbiamo dovuto scavare un po'di più e allargare di più” (si veda verbale udienza del 24/11/2021).
3. Inoltre, con riferimento alla richiesta di rideterminare il credito, verosimilmente riferibile alla eventuale necessità di sopperire all'aggravio derivante dalla denunciata imprecisa realizzazione di lavori, deve rilevarsi che tale pregiudizio non risulta specificamente allegato nell'atto di citazione in opposizione, non avendo l'opponente descritto compiutamente l'eventuale aggravio nei lavori e le spese ad esso eventualmente correlate.
4. Sulla scorta di tali considerazioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai valori minimi (eccetto che per la fase istruttoria, per cui viene individuato un valore pari al medio tariffario), in relazione alla complessità del procedimento, al numero delle parti e all'attività dalle stessa compiuta.
p.q.m.
rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. condanna in favore di al pagamento delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 quantificate in € 3.380,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Spoleto, 22 dicembre 2024
Il giudice
Paolo Mariotti
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