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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 31/10/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2452 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. nato a [...] il [...], entrambi CP_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato CAROLLO STEFANIA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
1 Conclusioni delle parti: 1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi CP_2
(identificato nelle visure catastali come ) e già uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio in data 27.09.1997 in Sandrigo (VI), trascritto presso i registri del Comune di Sandrigo
(VI) al n. 27, Parte II, Serie A, Ufficio 1, autorizzando gli stessi a vivere separati e con l'obbligo del reciproco rispetto e con il reciproco impegno di comunicarsi eventuali variazioni di residenza, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune Sandrigo (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2) Dichiararsi che i coniugi non hanno reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altra per il proprio mantenimento, disponendo ognuno di adeguati redditi propri.
3) Assegnarsi l'immobile coniugale, sito in Sandrigo (VI), Via Camazzane, 3/1, così censito presso l'Ufficio Catasto Fabbricati del medesimo Comune: Foglio 2, Particella 179 sub. 24 Categoria A3,
Classe 3, Consistenza 6,5 vani, Rendita 503,55 euro con le pertinenze costituite da garage e cortile a
, con ogni arredo e corredo ivi esistenti, che l'abiterà unitamente ai 3 figli sino alla loro CP_1 indipendenza. La sig.ra provvederà a volturare a suo nome le bollette relative alla casa CP_1 coniugale, che saranno a suo esclusivo carico, da quando il sig. lascerà l'immobile. Darsi atto CP_2 che per accordo fra i coniugi il sig. trasferirà la propria residenza entro e non oltre il mese di CP_2 novembre 2025, portando con sè oltre ai beni personali, la TV grande e la piattiera della cucina, oltre eventuali stoviglie ed utensili di cucina che risultano essere doppi in casa.
4) Disporsi l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno Per_1 la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le scelte di maggior interesse per la vita del minore, ed in modo separato e disgiunto per le scelte di ordinaria rilevanza, provvedendo di comune accordo al suo mantenimento ed alla sua educazione ed istruzione, con impegno a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione telefonica, via mail o whatsapp relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Disporsi che i genitori si tengano reciprocamente informati dell'andamento di a scuola, dei problemi vari (amicizie, Per_1 comportamenti, ecc.), condividendo l'andamento della vita quotidiana del figlio in modo da concordare le decisioni più significative e importanti e mantenere le stesse linee educative per garantirgli una crescita il più possibile sana e serena.
5) Disporsi che sia collocato prevalentemente presso la residenza materna e che il padre Per_1 potrà vederlo e tenerlo con sé quando il figlio lo desidera, previo accordo telefonico con la madre, e compatibilmente agli impegni scolastici ed extrascolastici e di salute del minore ed anche in accordo
2 con il suo volere, da valutarsi prudentemente in ragione dell'età.
Il padre, in ogni caso, salvo diverso accordo con la madre, potrà vedere e tenere con sé Per_1
• a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 20:30 con impegno di riaccompagnarlo presso la residenza materna;
• uno o due giorni alla settimana, da concordarsi con la madre, dalle ore 18:00 alle 22,00;
• durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30/05 di ciascun anno;
• il primo novembre (festa di tutti i Santi), negli anni pari
• l'08 di dicembre (Immacolata Concezione), negli anni dispari;
• durante le vacanze natalizie, alternando negli anni con la madre la settimana dal 23 al 30 di dicembre a quella dal 31 dicembre al 6 gennaio e segnatamente per gli anni pari il figlio trascorrerà con la mamma il periodo dal 23 di dicembre al 30 di dicembre e con il papà dal 31 di dicembre alle ore 8:00 sino all'inizio della scuola. Negli anni dispari il figlio trascorrerà con il papà il periodo dal 23 di dicembre al 30 di dicembre e con la mamma dal 31 di dicembre alle ore 8:00 sino all'inizio della scuola;
• durante le vacanze pasquali, alternando negli anni con la madre il giorno di Pasqua e del lunedì dell'angelo e segnatamente negli anni pari il figlio trascorrerà con il papà le predette vacanze dalla fine della scuola sino alla ore 18:30 del giorno di Pasqua e con la mamma il restante periodo sino all'inizio della scuola. Negli anni dispari trascorrerà con la mamma le predette vacanze dalla fine della scuola sino alla ore 18:30 del giorno di Pasqua e con il papà il restante periodo sino all'inizio della scuola.
I genitori si impegnano altresì ad adottare ogni opportuna cautela nei confronti del figlio qualora dovessero instaurare delle nuove relazioni sentimentali, avendo cura di adottare un inserimento graduale dei nuovi compagni nella vita del figlio, facendo comunque comprendere che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.
6) Prendere atto che è economicamente autosufficiente, mentre e no;
Per_2 Per_3 Per_1
7) Disporsi che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto dei figli e Per_3 Per_1 per i periodi di rispettiva permanenza. Disporsi l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra CP_2 CP_1 con valuta fissa al giorno 15 di ciascun mese, tramite bonifico bancario, a titolo di concorso al mantenimento dei figli e l'importo mensile di Euro 500,00 (pari ad € 250,00 a figlio) Per_1 Per_3 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso nella misura del 50% delle spese
3 straordinarie di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza e segnatamente: Senza necessità di preventivo accordo:
a) spese medico-specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, su prescrizione medica;
di sostegno su prescrizione (es. logopedia, psicomotricità; supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche se usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte;
tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a euro 10,00 e non superiore a euro 150,00; lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi
(iscrizione, libri, trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità), baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità; doposcuola;
anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico;
d) attività sportive e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
e) centri estivi (sino ad una spesa complessiva settimanale di Euro 70,00=), soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie o di altre associazioni;
f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Con necessità di preventivo accordo:
a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue
4 straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
centri estivi che comportino una spesa settimanale superiore a Euro 70,00=;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto dell'automezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
g) studi universitari e/o parauniversitari;
quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario;
h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
Fatta salva, in ogni caso, l'esibizione di idonea documentazione, anche ai fini delle detrazioni fiscali.
I genitori, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese si forniranno reciprocamente gli importi e i relativi giustificativi delle spese straordinarie pagate nel mese precedente per i figli così da consentire al genitore che ha sostenuto la spesa il relativo rimborso pro quota entro il giorno 10 del mese successivo. A tal ultimo riguardo i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri indirizzi di posta elettronica ove verranno inviati i giustificativi delle spese. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano tempestivamente a richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi alle spese deducibili, così che entrambi possano utilizzarli per la percentuale corrispondente al proprio impegno di spesa.
In merito alle spese medico sanitarie, che non necessitino di essere previamente concordate perché urgenti, permane comunque il rispetto della reciproca tempestiva informazione. Il genitore che ritiene utile e/o necessaria una spesa che deve essere previamente concordata dovrà comunicarlo per iscritto all'altro. La mancata o immotivata risposta del genitore destinatario della richiesta entro dieci giorni
5 comporterà comunque l'obbligo del rimborso pro quota della spesa affrontata.
8) Disporsi che le deduzioni fiscali per i figli vengano equamente divise fra madre e padre.
9) Disporsi che gli assegni familiari, o comunque altre forme assistenziali in favore dei figli, attualmente l'assegno unico, vengano richiesti e percepiti unicamente dalla sig.ra con CP_1 conseguente obbligo da parte del sig. di sottoscrivere ogni documentazione necessaria al fine CP_2 dell'ottenimento dei predetti assegni ed a fornire i documenti che venissero richiesti al fine del perfezionamento delle pratiche.
10) Darsi atto che le parti esprimono sin d'ora il proprio reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, o di altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore e a tal fine si impegnano ad eseguire ogni attività utile al fine del loro ottenimento.
11) Darsi atto che le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
12) Accordi patrimoniali tra i coniugi I ricorrenti dichiarano che gli investimenti bancari e le assicurazioni di cui erano comproprietari sono stati divisi ed intestati personalmente a ciascuno di loro, sono stati divise altresì le spese di gestione sostenute per la quota di immobile in multiproprietà
e le quote di anticipo del T.F.R. richieste da ciascuno, il tutto secondo dettagliata scrittura privata che vede il sig. debitore verso della somma di € 17.284,18. Nella predetta CP_2 CP_1 scrittura privata vengono anche dettagliati anticipi di spese per i figli non autosufficienti economicamente fino al mese di maggio 2025, effettuati dalla madre e per i quali il sig. CP_2 si riconosce debitore della sig.ra della somma di € 16.744,32. Infine i coniugi, al fine di CP_1 regolare in modo complessivo ed equilibrato i reciproci rapporti patrimoniali derivanti dalla cessazione della convivenza coniugale, con finalità di riequilibrio degli assetti familiari conseguenti alla cessazione della convivenza coniugale, dichiarano di voler regolare anche ulteriori aspetti di natura patrimoniale relativi alle loro comproprietà immobiliari e quindi convengono che il Sig.
[...] trasferisca a titolo oneroso la quota di proprietà degli immobili che seguono in favore del CP_2 coniuge , il tutto quale parte integrante degli accordi relativi alla presente separazione. CP_1
A tal fine dichiarano di essere comproprietari, per la piena ed esclusiva proprietà, delle porzioni immobiliari destinate ad abitazione coniugale con annessa corte e garage pertinenziale e precisamente:
IMMOBILE 1) A) in Comune di Sandrigo (VI), via Camazzane, 3/1, censite nel C.F. al Foglio 2,
m.n. 179 sub 24, Cat A/3 classe 3 consistenza 6,5 vani, totale 177 m2 Rendita 503,55.
B) fg 2 m.n. 179 sub 25 Cat. C/6 classe 2 consistenza 37 m2 Rendita 80,26; garage
6 C) fg. 2 m.n. 269 Cat. F/1 consistenza 90 m2 via Camazzane, 3 area pertinenziale di accesso comune
La quota di proprietà relativa alla casa di abitazione mn 179 è pervenuta ai sigg. e CP_1 [...]
(identificato anche come ) per atto di vendita del 18.01.2000, notaio CP_2 Parte_1 rep 81.055, Racc. 11.320 che si allega (doc. 12). Persona_4
IMMOBILE 2) I coniugi hanno anche acquistato, a titolo di investimento familiare, la quota di 1/100 ciascuno di una multipropietà nel comune di Assisi, giusta visura doc.
7-11 ed atto notarile notaio di Perugia atto del 20.06.1998 registrato il 03.07.1998 al n. 693 (doc. 13). Tutto Persona_5 ciò premesso i coniugi stabiliscono e pattuiscono che il sig. (identificato in visure CP_2 catastali come IS ) cederà alla sig.ra che accetta, la sua quota di Parte_1 CP_1 proprietà sugli immobili 1) e 2) sopra descritti con le relative pertinenze e quote comuni e cosi identificati:
- la quota di ½ dell'immobile sito in Comune di Sandrigo (VI), via Camazzane, 3/1, censite nel C.F. al Foglio 2, m.n. 179 sub 24, Cat A/3 classe 3 consistenza 6,5 vani, totale 177 m2 Rendita 503,55.
- La quota di ¼ del garage fg 2 m.n. 179 sub 25 Cat. C/6 classe 2 consistenza 37 m2 Rendita 80,26, garage.
- La quota di 1/8 del cortile di cui al fg. 2 m.n. 269 Cat. F/1 consistenza 90 m2 via Camazzane, 3 area pertinenziale di accesso comune.
Verrà ceduta anche la quota di 1/100 dell'immobile sito nel Comune di Assisi fg. 78 n. 636 sub 9 Cat.
A2 classe 2 consistenza 3 vani sup 46 m 2 Rendita 317,62 sito in Località Pian Della Pieve piano 1.
A fronte del trasferimento delle quote di cui all'immobile 1) sito a Sandrigo (VI), comprensivo di corte e garage dal sig. (identificato in visura catastale come ) CP_2 Parte_1 alla sig.ra , la verserà al signor (identificato in visura CP_1 CP_1 CP_2 catastale come ), che accetta, la somma di euro 36.000,00 (trentaseimila) Parte_1 all'atto della sottoscrizione dell'atto notarile avanti al notaio di Altavilla scelto dalla Persona_6 signora Con il trasferimento immobiliare del complesso 1) anche i debiti del sig. verso CP_1 CP_2 di € 17.284,18 ed € 16.744,32 per complessivi € 34.029,00 verranno estinti. A fronte del CP_1 trasferimento della quota di 1/100 di cui all'immobile 2) sito ad Assisi, dal sig. CP_2
(identificato in visura catastale come IS ) alla sig.ra , la Parte_1 CP_1 CP_1
verserà al signor (identificato in visura catastale come IS ),
[...] CP_2 Parte_1 che accetta, la somma di euro 2.000,00 (duemilaeuro) all'atto della sottoscrizione dell'atto notarile avanti al notaio di Altavilla scelto dalla signora Le parti chiedono che il presente Persona_6 CP_1 accordo venga recepito in sentenza di separazione e omologato dal Tribunale, con conseguente applicazione dell'art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74. Le quote di cui sopra vengono cedute nello
7 stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano e sono comprensive di ogni diritto, accessorio, accessione, pertinenza, servitù attive e passive, libere da ipoteche. Le parti dichiarano che le unità immobiliari sopra descritte sono state edificate nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e le parti, pertanto, dichiarano che nulla osta alla loro libera commerciabilità. Le parti dichiarano di non essersi avvalse, per il presente atto di trasferimento, dell'intervento di alcun mediatore. Le parti, infine, per quanto possa occorrere dichiarano quanto segue: l'immobile coniugale sito nel comune di Sandrigo oggetto del presente atto è ubicato nel comune ove la parte acquirente è residente ed è abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2/8/1969. La parte cedente non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione. La parte acquirente dichiara di essere persona fisica, di non essere titolare esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile in oggetto. La parte acquirente dichiara di non essere titolare, nemmeno per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione o nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni di cui all'art. 1, 4° periodo Tariffa, Parte Prima, allegata al Testo Unico imposta di registro di cui al D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e leggi e decreti richiamati nella nota II Bis dell'articolo medesimo. Chiede pertanto l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali in quanto trattasi di trasferimento di abitazione fra coniugi conseguente a provvedimento dell'Autorità
Giudiziaria di sentenza di omologazione della separazione consensuale ed in subordine l'applicazione delle agevolazioni previste per il trasferimento di abitazione non di lusso come previsto dalla normativa sopra citata. Si chiedono pertanto, ove occorra, i benefici fiscali previsti in detta Tariffa, come modificata dall'art. 3, comma 131, della legge 28/12/1995 n. 549 e successive modificazioni e la parte acquirente dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze di carattere fiscale dipendenti dalla cessione, anche a titolo gratuito, entro i cinque anni dalla data odierna dell'immobile qui acquistato disposte dalla legge stessa. I sig.ri e si impegnano espressamente a stipulare CP_2 CP_1
l'atto di trasferimento delle quote immobiliari descritto ai punti precedenti presenziando innanzi a
Notaio di Altavilla con oneri a carico della signora entro 15 giorni dalla sentenza Persona_6 CP_1 di omologa della separazione personale con autorizzazione delle parti alla trascrizione con esonero per il Conservatore dall'iscrizione ipoteca legale.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in SANDRIGO (VI) in data 27/09/1997, che l'unione era entrata in irreversibile
8 crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 21/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina Per_1 dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
-le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% e alle condizioni accordate tra le parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere CP_2
a , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non CP_1 Per_3 autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, alle condizioni accordate e come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Sandrigo (VI), via
Camazzane, 3/1, in favore di quale genitore convivente con i figli;
CP_1
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna
9 pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti in CP_1 CP_2 matrimonio in SANDRIGO (VI) in data 27/09/1997 con atto trascritto al n. 27, parte II, serie A, anno
1997, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANDRIGO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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