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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/10/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n. 2193/24
Il Giudice, dott.ssa IS LI, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
IS LI
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa IS
LI, ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al numero 2193 R.G. dell'anno 2024, avente ad oggetto: diritti reali, distanze legali e risarcimento del danno e vertente
Tra
(C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Luca Alfano, presso il cui Parte_1 C.F._1 studio in Napoli al V.le Farnese n. 20 elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
— Attore —
CONTRO
– nuova denominazione della Controparte_1
- (C.F. e P. IVA – in persona del suo procuratore speciale, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Caiafa - e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vecchione in Sarno (SA) alla Via Lanzara n.
63, giusta procura in atti;
— Convenuta —
NONCHE'
residente in [...] - 84087 - Sarno (SA); Controparte_3
— Convenuto —
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
pagina 2 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 [...]
e la per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti in CP_3 Controparte_1 occasione del sinistro verificatosi in data 1.1.2018 alle ore 01:00 circa, in Sarno (SA) alla Via Prolungamento
Matteotti nei pressi del Banco Popolare di Novara.
Assumeva l'istante che nelle richiamate condizioni di tempo e di luogo si verificava un sinistro stradale che vedeva coinvolto il veicolo Fiat Punto tg. EB843GC, di proprietà di , condotto dal Sig. Controparte_3
ed assicurato con la e il veicolo Honda tg. NA313221 di proprietà del Controparte_4 Controparte_1
Sig. e condotto dallo stesso. Parte_1
Il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Fiat Punto tg. EB843GC allorquando, nell'uscire in retromarcia da un luogo privato, nel tentativo di immettersi sulla Via
Prolungamento Matteotti, omettendo di concedere la dovuta precedenza, urtava, con la parte posteriore sinistra, la parte anteriore sinistra del motoveicolo Honda tg. NA313221 che percorreva regolarmente la sua corsia di marcia, con direzione Piazza Marconi, facendolo rovinare al suolo sul lato destro, unitamente al suo conducente sig. . Parte_1
In conseguenza del sinistro l'istante subiva lesioni personali, tali da rendere necessario il suo trasporto presso il P.S. P.O. Martiri di Villa Malta – Sarno, dove gli veniva diagnosticato “Trauma Ginocchio destro con L.O. e, successivamente, Frattura comminuta sottolivellata del piatto tibiale”.
Costituita in mora, la non intendeva addivenire ad una definizione stragiudiziale della Controparte_1 vicenda.
Tanto premettendo l'istante incardinava il giudizio de quo.
Si costituiva in giudizio la che eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento nonché Controparte_1
l'improcedibilità e infondatezza della domanda attrice.
Venivano concessi i termini di cui all'art.171 c.p.c. all'esito il G.U. si riservava e con ordinanza dell'8.1.2023 rilevando che il convenuto, sig. , al momento in cui è stato notificato il libello Controparte_3 introduttivo, era deceduto.
La causa veniva dunque rinviata per la decisione all'udienza del 22.10.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte.
E' pacifico che il convenuto , proprietario del mezzo che, secondo la prospettazione Controparte_3 attorea, aveva cagionato il sinistro era deceduto prima della notifica dell'atto di citazione.
In tema di invalidità della notifica dell'atto di citazione indirizzata ad un soggetto già deceduto al momento dell'introduzione del giudizio, la Suprema Corte ha condivisibilmente affermato che: “[…] la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è inficiata da pagina 3 di 5 giuridica inesistenza, posto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica, ex art. 1 c.c.; sono venuti a mancare, quindi, i presupposti per produrre quel minimo di elementi o di presupposti necessari per produrre l'effetto di certezza giuridica, costituente lo scopo del giudicato, considerato che entrambe le sentenze sono state rese nei confronti di soggetto già deceduto al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 11688/2001; n.
12292/2001; n. 2023/1993). Sono, perciò, affette da nullità insanabile sia sentenza di primo che quella di secondo grado. Tale invalidità è, peraltro, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio” (Cass. civ., sez. II, 06/06/2013, n. 14360).
È di evidenza che il decesso della parte prima della costituzione del rapporto giuridico processuale non consente neppure di ipotizzare la litispendenza e, con essa, si esclude l'operatività dell'interruzione ex art. 299 e ss c.p.c., che per sua natura presuppone l'esistenza di detto rapporto, nonché la possibile rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi della parte defunta, atteso che la loro eventuale costituzione non varrebbe a far proseguire un processo mai venuto ad esistenza.
Del resto, l'ipotesi dell'inesistenza della notificazione dell'atto processuale è del tutto diversa, per presupposti e regime di sanatoria del vizio, da quella della nullità: l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali, in caso di totale mancanza materiale dell'atto e nelle ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (come, appunto, ove la stessa risulti formalmente eseguita presso persona già deceduta), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; ne deriva, in punto di regime giuridico applicabile, che mentre la nullità della notificazione è sanabile secondo il meccanismo di cui all'art. 164 c.p.c.,
l'inesistenza giuridica è vizio talmente grave da non ammettere alcuna sanatoria processuale.
E non rileva in senso contrario la pretesa “buona fede” della difesa attrice al momento della notificazione:
… la capacità giuridica si acquista al momento della nascita e si estingue con la morte della persona fisica
(art. 1, c.c.), pertanto deve ritenersi affetta da giuridica inesistenza, denunciabile in ogni tempo e sede, la sentenza pronunciata nei confronti di colui che, pur dichiarato contumace, risulti deceduto al momento della proposizione della domanda introduttiva, senza che possa attribuirsi alcun rilievo in contrario al fatto che la dichiarazione di contumacia sia avvenuta a seguito di una notificazione della citazione effettuata nella formale osservanza delle norme in materia di notificazione, giacché tale osservanza non vale ad escludere che, in ragione dell'inesistenza del notificando al momento della notificazione, quest'ultima debba a sua volta considerarsi inesistente, e restando inoltre irrilevante che erroneamente il giudice di primo grado pagina 4 di 5 abbia autorizzato la notificazione di una nuova citazione nei confronti degli eredi del deceduto al fine di integrare il contraddittorio, giacché, non essendosi mai instaurato il contraddittorio nei confronti del medesimo il contraddittorio non era integrabile” (Cass. civ., sez. I, 18/09/2001, n. 11688).
Nel caso di specie, poiché nell'azione proposta ai sensi dell'art. 2054 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale è necessario convenire in giudizio, oltre alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, anche il proprietario del veicolo coinvolto, e considerato che il rapporto processuale non si è validamente instaurato nei confronti di quest'ultimo, è impossibile per questo Giudice esaminare il merito della lite, pena, altrimenti, l'emanazione di una sentenza radicalmente nulla.
2. La conclusione del giudizio per questione eminentemente processuale, inducono a compensare tra le parti le spese di lite nella misura di ½; il restante ½ deve essere posto a carico della difesa attrice che, con diligenza professionale, avrebbe dovuto svolgere ogni accertamento utile al fine di verificare l'esistenza in vita del convenuto, non costituitasi.
Tali spese si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM n. 55/2014 tenuto conto del valore della lite, dei parametri minimi di riferimento (per bassa complessità della lite) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda CIvile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
IS LI nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'azione proposta da Parte_1
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite nella misura di ½ e condanna l'attore al pagamento, in favore della convenuta compagnia di Assicurazioni, come in epigrafe indicata, delle spese di lite per il restante ½ che liquida, per detta parte, in € 1.453,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 22.10.2025 il Giudice dott.ssa IS LI
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