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Sentenza 19 settembre 2023
Sentenza 19 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2023, n. 38329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38329 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UT MA nato il [...] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NINO FILIPPO MORIGGIA, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
e2 Penale Sent. Sez. 5 Num. 38329 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia riformava la decisione di condanna di primo grado pronunciata nei confronti del ricorrente, in qualità di amministratore di fatto della società MARPO s.r.l. (dichiarata fallita in data 27 dicembre 2012), per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, riducendo il solo trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Brescia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia avv. Nino IP IA, articolando cinque motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il UT denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione della prova con l'unico teste addotto dalla difesa, ossia il figlio SI TO. Ciò sia in quanto tale teste era stato inizialmente ammesso dal Giudice di primo grado e successivamente revocato dal medesimo per superfluità della relativa prova, senza che vi fossero ragioni, essendo la stessa stata in precedenza ritenuta rilevante in realtà detti presupposti ma al solo fine di accelerare l'iter istruttorio, con lesione del diritto alla prova dell'imputato. Tale teste avrebbe dovuto peraltro ritenersi decisivo per chiarire alcuni aspetti della vicenda per cui è processo, in quanto era emersa da plurime emergenze istruttorie la sua frequente presenza in azienda. 2.2. Mediante il secondo motivo, il ricorrente assume la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per la mancata assunzione, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., della prova testimoniale di RO RL, commercialista della società fallita. L'assunzione di detta prova avrebbe dovuto ritenersi decisiva in virtù delle contraddizioni emerse, rilevanti ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta documentale, circa il luogo dove erano collocate le scritture contabili della società. Infatti quanto riferito dalla stessa RL al curatore fallimentare (che peraltro nella relazione ex art. 33 I.fall. aveva palesato perplessità sulla sincerità della commercialista) era risultato in contrasto con le dichiarazioni della teste VA, addetta alla contabilità presso la società fallita. In particolare, la prima aveva riferito che le scritture erano rimaste presso la sede sociale, mentre la VA aveva dichiarato nel corso dell'istruttoria dibattimentale che le stesse erano state sempre predisposte e tenute dalla detta commercialista. 2 (Q 2.3. MA UT deduce inoltre violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sia per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale che per vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., non essendo emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la propria responsabilità penale per il delitto di bancarotta documentale. Lamenta in particolare il ricorrente che all'accertamento della sua responsabilità penale la Corte territoriale, e già la decisione di primo grado, è pervenuta in virtù delle dichiarazioni della commercialista RL al curatore in ordine alla conservazione delle scritture presso la sede sociale sebbene il curatore nella relazione ex art. 33 I.fall. avesse rilevato che su questo aspetto la commercialista aveva probabilmente mentito per il timore di essere coinvolta nella vicenda. 2.4. Con il quarto motivo il UT deduce infine violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sia per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale che per vizio di motivazione in relazione agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1-2, e 219, n. 2, I. fall. quanto alla ritenuta qualifica soggettiva dello stesso di amministratore di fatto della società fallita. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito sono pervenuti a detta conclusione facendo leva, essenzialmente, sulle dichiarazioni dei testi VA e RA, dipendenti della società fallita, i quali, tuttavia, si sarebbero limitati a riferire circostanze attestanti il ruolo dell'imputato nella gestione dei dipendenti e del cantiere, senza che ciò fosse sufficiente in modo adeguato ad integrare il ricorrere degli indici necessari per dimostrare il suo ruolo di amministratore di fatto. 2.5. Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., e correlato vizio di motivazione, in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che si sarebbe fondato su elementi che non avrebbero potuto essere valorizzati in senso negativo quali la sua mancata partecipazione al processo e l'esistenza di risalenti precedenti a carico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile. 2.Quanto al primo motivo, occorre rilevare che, dall'esame degli atti del fascicolo d'ufficio - che è consentito compiere a questa Corte ogni qual volta sia dedotto un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092) - è risultato che, all'udienza del 21 luglio 2020, a fronte della revoca del teste SI TO, il difensore dell'imputato nulla ha eccepito, sicché 3 eQ la questione dell'illegittimità del relativo provvedimento non può essere ulteriormente dedotta. Va ribadito, infatti, che qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (v., tra le molte, Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Rv. 266076 - 01; Sez. 5, n. 19262 del 06/03/2012, Rv. 252523 - 01; Sez. 5, n. 35986 del 27/05/2008, Rv. 241584 - 01). Né, peraltro, la semplice conoscenza dei fatti da parte del figlio del ricorrente in quanto presente spesso in azienda ne rende decisivo l'esame ex art. 507 cod.proc.pen., trattandosi di un semplice soggetto informato dei fatti e quindi di un terzo idoneo ad assumere la qualità di teste. 3.11 secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile in forza dei richiamati principi, costanti nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, sottesi alla decisione sul primo motivo dello stesso. Invero, dall'esame del verbale di udienza del 21 luglio 2020, si evince che, effettivamente, una volta conclusa l'istruttoria dibattimentale l'avvocato del TO aveva chiesto al collegio se fosse opportuno esaminare la RL in qualità di teste a fronte delle risultanze delle prove assunte sino a quel momento;
nondimeno, dinanzi al rilievo da parte del Presidente del collegio sull'ampia trattazione delle relative questioni nel corso delle udienze precedenti, il difensore aveva sostanzialmente concordato con detta considerazione. 4.11 terzo motivo è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. Nell'addurre la decisività dell'esame, ex art. 507 cod. proc. pen., della teste RO RL il UT assume, infatti, che ciò deriverebbe dal contrasto emerso sul luogo dove erano collocate le scritture contabili della società - delle quali è emersa nel corso dell'istruttoria la regolare tenuta almeno sino all'anno 2011 - tra quanto riferito dalla RL stessa al curatore e le dichiarazioni della teste VA. In realtà, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, tale circostanza è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle stesse scritture atteso che, in qualità di amministratore di fatto della fallita, era consapevole del luogo dove erano conservate. Talché ciò che è dirimente ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dello stesso è che egli non ha 4 o mai indicato, sottraendosi peraltro al confronto anche con il curatore fallimentare, il luogo nel quale si trovavano tali scritture. 5.11 quarto motivo, con il quale il UT lamenta la carenza di prova della propria veste di amministratore di fatto della società fallita, è parimenti manifestamente infondato. Infatti, come ha più volte affermato la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod.civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Di qui, la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell'ambito processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254). In sostanza, può essere accertata l'amministrazione di fatto della società in presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette ipotesi il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, Rv. 277540). La sentenza oggetto di ricorso, nel ritenere - confermando in parte qua la decisione di primo grado - il UT amministratore di fatto della società fallita ha correttamente applicato i richiamati principi che hanno individuato la portata dell'art. 2639 cod.civ. e, in particolare, di quegli indici concreti che disvelano la posizione del soggetto che, pur formalmente privo di cariche nell'ambito della società, ha in concreto gestito ovvero partecipato alla gestione della stessa. In particolare, è immune da manifesti vizi logici la motivazione della decisione della Corte territoriale laddove trae detto convincimento dalle circostanziate dichiarazioni dei testi VA e RA i quali hanno riferito di essere 5 stati assunti dal ricorrente e che egli era l'unico referente e dominus della società. Peraltro di peculiare rilievo è che la teste VA, addetta alla contabilità, settore nevralgico anche per l'amministrazione della società, ha riferito che era proprio il UT a darle le direttive per lo svolgimento del suo lavoro. Inoltre il ruolo svolto dal ricorrente nella società fallita, come attestato sin dalla sentenza di primo grado, è stato dimostrato anche dal fatto che egli non ha esitato a intestare beni strumentali all'una o all'altra delle società a lui riconducibili, come risultato nel corso dell'istruttoria dibattimentale. La presenza, talvolta, dell'amministratore di diritto nella società non è suscettibile di incidere sui profili sinora evidenziati essendo incontroverso che la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (cfr., ex ceteris, Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040 - 01; Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040 - 01). 6. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile. Occorre premettere che è incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'assunto per il quale, in tema di concessione o meno delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex aliis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244 - 01). Pertanto risulta immune da manifesti vizi logici censurabili in sede di legittimità la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche valorizzando l'omessa collaborazione prestata dall'imputato, nonostante la carica rivestita dalla società, anche alla curatela fallimentare nel reperimento delle scritture contabili fondamentali per ricostruire la consistenza dell'attivo e del passivo fallimentare nell'interesse pubblico al soddisfacimento dei creditori. 6 (9 7. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 giugno 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. NINO FILIPPO MORIGGIA, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
e2 Penale Sent. Sez. 5 Num. 38329 Anno 2023 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 09/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia riformava la decisione di condanna di primo grado pronunciata nei confronti del ricorrente, in qualità di amministratore di fatto della società MARPO s.r.l. (dichiarata fallita in data 27 dicembre 2012), per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, riducendo il solo trattamento sanzionatorio. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Brescia l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia avv. Nino IP IA, articolando cinque motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il UT denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen., la mancata assunzione della prova con l'unico teste addotto dalla difesa, ossia il figlio SI TO. Ciò sia in quanto tale teste era stato inizialmente ammesso dal Giudice di primo grado e successivamente revocato dal medesimo per superfluità della relativa prova, senza che vi fossero ragioni, essendo la stessa stata in precedenza ritenuta rilevante in realtà detti presupposti ma al solo fine di accelerare l'iter istruttorio, con lesione del diritto alla prova dell'imputato. Tale teste avrebbe dovuto peraltro ritenersi decisivo per chiarire alcuni aspetti della vicenda per cui è processo, in quanto era emersa da plurime emergenze istruttorie la sua frequente presenza in azienda. 2.2. Mediante il secondo motivo, il ricorrente assume la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e), cod. proc. pen. per la mancata assunzione, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., della prova testimoniale di RO RL, commercialista della società fallita. L'assunzione di detta prova avrebbe dovuto ritenersi decisiva in virtù delle contraddizioni emerse, rilevanti ai fini dell'integrazione del delitto di bancarotta documentale, circa il luogo dove erano collocate le scritture contabili della società. Infatti quanto riferito dalla stessa RL al curatore fallimentare (che peraltro nella relazione ex art. 33 I.fall. aveva palesato perplessità sulla sincerità della commercialista) era risultato in contrasto con le dichiarazioni della teste VA, addetta alla contabilità presso la società fallita. In particolare, la prima aveva riferito che le scritture erano rimaste presso la sede sociale, mentre la VA aveva dichiarato nel corso dell'istruttoria dibattimentale che le stesse erano state sempre predisposte e tenute dalla detta commercialista. 2 (Q 2.3. MA UT deduce inoltre violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sia per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale che per vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., non essendo emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la propria responsabilità penale per il delitto di bancarotta documentale. Lamenta in particolare il ricorrente che all'accertamento della sua responsabilità penale la Corte territoriale, e già la decisione di primo grado, è pervenuta in virtù delle dichiarazioni della commercialista RL al curatore in ordine alla conservazione delle scritture presso la sede sociale sebbene il curatore nella relazione ex art. 33 I.fall. avesse rilevato che su questo aspetto la commercialista aveva probabilmente mentito per il timore di essere coinvolta nella vicenda. 2.4. Con il quarto motivo il UT deduce infine violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sia per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale che per vizio di motivazione in relazione agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1-2, e 219, n. 2, I. fall. quanto alla ritenuta qualifica soggettiva dello stesso di amministratore di fatto della società fallita. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito sono pervenuti a detta conclusione facendo leva, essenzialmente, sulle dichiarazioni dei testi VA e RA, dipendenti della società fallita, i quali, tuttavia, si sarebbero limitati a riferire circostanze attestanti il ruolo dell'imputato nella gestione dei dipendenti e del cantiere, senza che ciò fosse sufficiente in modo adeguato ad integrare il ricorrere degli indici necessari per dimostrare il suo ruolo di amministratore di fatto. 2.5. Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., e correlato vizio di motivazione, in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che si sarebbe fondato su elementi che non avrebbero potuto essere valorizzati in senso negativo quali la sua mancata partecipazione al processo e l'esistenza di risalenti precedenti a carico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile. 2.Quanto al primo motivo, occorre rilevare che, dall'esame degli atti del fascicolo d'ufficio - che è consentito compiere a questa Corte ogni qual volta sia dedotto un error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro e altri, Rv. 220092) - è risultato che, all'udienza del 21 luglio 2020, a fronte della revoca del teste SI TO, il difensore dell'imputato nulla ha eccepito, sicché 3 eQ la questione dell'illegittimità del relativo provvedimento non può essere ulteriormente dedotta. Va ribadito, infatti, che qualora il giudice dichiari chiusa la fase istruttoria senza che sia stata assunta una prova in precedenza ammessa e le parti, corrispondendo al suo invito, procedano alla discussione senza nulla rilevare in ordine alla incompletezza dell'istruzione, la prova in questione deve ritenersi implicitamente revocata con l'acquiescenza delle parti medesime (v., tra le molte, Sez. 5, n. 7108 del 14/12/2015, dep. 2016, Rv. 266076 - 01; Sez. 5, n. 19262 del 06/03/2012, Rv. 252523 - 01; Sez. 5, n. 35986 del 27/05/2008, Rv. 241584 - 01). Né, peraltro, la semplice conoscenza dei fatti da parte del figlio del ricorrente in quanto presente spesso in azienda ne rende decisivo l'esame ex art. 507 cod.proc.pen., trattandosi di un semplice soggetto informato dei fatti e quindi di un terzo idoneo ad assumere la qualità di teste. 3.11 secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile in forza dei richiamati principi, costanti nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, sottesi alla decisione sul primo motivo dello stesso. Invero, dall'esame del verbale di udienza del 21 luglio 2020, si evince che, effettivamente, una volta conclusa l'istruttoria dibattimentale l'avvocato del TO aveva chiesto al collegio se fosse opportuno esaminare la RL in qualità di teste a fronte delle risultanze delle prove assunte sino a quel momento;
nondimeno, dinanzi al rilievo da parte del Presidente del collegio sull'ampia trattazione delle relative questioni nel corso delle udienze precedenti, il difensore aveva sostanzialmente concordato con detta considerazione. 4.11 terzo motivo è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate. Nell'addurre la decisività dell'esame, ex art. 507 cod. proc. pen., della teste RO RL il UT assume, infatti, che ciò deriverebbe dal contrasto emerso sul luogo dove erano collocate le scritture contabili della società - delle quali è emersa nel corso dell'istruttoria la regolare tenuta almeno sino all'anno 2011 - tra quanto riferito dalla RL stessa al curatore e le dichiarazioni della teste VA. In realtà, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, tale circostanza è irrilevante ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle stesse scritture atteso che, in qualità di amministratore di fatto della fallita, era consapevole del luogo dove erano conservate. Talché ciò che è dirimente ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dello stesso è che egli non ha 4 o mai indicato, sottraendosi peraltro al confronto anche con il curatore fallimentare, il luogo nel quale si trovavano tali scritture. 5.11 quarto motivo, con il quale il UT lamenta la carenza di prova della propria veste di amministratore di fatto della società fallita, è parimenti manifestamente infondato. Infatti, come ha più volte affermato la giurisprudenza di questa Corte, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod.civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Di qui, la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce, nell'ambito processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. L'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413, Rv. 224948; Sez. 1, 12 maggio 2006, n. 18464, Rv. 234254). In sostanza, può essere accertata l'amministrazione di fatto della società in presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare: in dette ipotesi il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Sez. 5, 27 giugno 2019, n. 45134, Rv. 277540). La sentenza oggetto di ricorso, nel ritenere - confermando in parte qua la decisione di primo grado - il UT amministratore di fatto della società fallita ha correttamente applicato i richiamati principi che hanno individuato la portata dell'art. 2639 cod.civ. e, in particolare, di quegli indici concreti che disvelano la posizione del soggetto che, pur formalmente privo di cariche nell'ambito della società, ha in concreto gestito ovvero partecipato alla gestione della stessa. In particolare, è immune da manifesti vizi logici la motivazione della decisione della Corte territoriale laddove trae detto convincimento dalle circostanziate dichiarazioni dei testi VA e RA i quali hanno riferito di essere 5 stati assunti dal ricorrente e che egli era l'unico referente e dominus della società. Peraltro di peculiare rilievo è che la teste VA, addetta alla contabilità, settore nevralgico anche per l'amministrazione della società, ha riferito che era proprio il UT a darle le direttive per lo svolgimento del suo lavoro. Inoltre il ruolo svolto dal ricorrente nella società fallita, come attestato sin dalla sentenza di primo grado, è stato dimostrato anche dal fatto che egli non ha esitato a intestare beni strumentali all'una o all'altra delle società a lui riconducibili, come risultato nel corso dell'istruttoria dibattimentale. La presenza, talvolta, dell'amministratore di diritto nella società non è suscettibile di incidere sui profili sinora evidenziati essendo incontroverso che la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali - in tempi successivi o anche contemporaneamente - esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (cfr., ex ceteris, Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040 - 01; Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040 - 01). 6. Anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile. Occorre premettere che è incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'assunto per il quale, in tema di concessione o meno delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). In particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex aliis, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899 - 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244 - 01). Pertanto risulta immune da manifesti vizi logici censurabili in sede di legittimità la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche valorizzando l'omessa collaborazione prestata dall'imputato, nonostante la carica rivestita dalla società, anche alla curatela fallimentare nel reperimento delle scritture contabili fondamentali per ricostruire la consistenza dell'attivo e del passivo fallimentare nell'interesse pubblico al soddisfacimento dei creditori. 6 (9 7. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 giugno 2023