Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
Non sussiste la violazione del dovere di sentire le parti, ex art. 495, comma quarto, cod. proc. pen., qualora il giudice ritenga non più necessario acquisire la prova ammessa e non ancora espletata e le parti, invitate a rassegnare le conclusioni, nulla eccepiscano in ordine alla completezza dell'istruttoria, in quanto tale invito non è altro che una modalità scelta dal giudice per sentire le parti in ordine all'andamento e allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2008, n. 35986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35986 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/05/2008
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 2472
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 035033/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
1) RI LE N. IL 14/08/1964;
avverso SENTENZA del 05/12/2006 TRIBUNALE di FOGGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor D'ANGELO VA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
CC EL è stato condannato, anche al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, nei due gradi di merito - sentenze emesse dal Giudice di pace di San VA Rotondo in data 19 aprile 2006 e dal Tribunale di Foggia il 5 dicembre 2006 - per il delitto di lesioni volontarie guarite in giorni cinque in danno di TO EL, in base alle dichiarazioni della parte lesa confortate dai documenti clinici e da due testimonianze. Con il ricorso per cassazione il CC ha dedotto:
1) la erronea applicazione di norme processuali per la mancata assunzione di prova decisiva e per la violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2 e art. 190 c.p.p., comma 3, avendo il Tribunale, a fronte di una richiesta di rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale per l'esame di due testimoni - SO RI AN e NI CC - e dell'imputato, erroneamente ritenuto che l'imputato avesse tacitamente rinunciato alla assunzione di quelle prove, già ammesse, non avendo insistito nella loro ammissione;
2) la violazione di legge per mancata motivazione in ordine alla richiesta ex art. 603 c.p.p.;
3) la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli art.546 c.p.p., e art. 192 c.p.p., comma 1, perché i giudici del merito non hanno considerato che il certificato medico prodotto era sostanzialmente del giorno prima;
4) la erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 533 c.p.p., comma 1 e art. 530 c.p.p., comma 2 essendovi contraddizioni nella versione dei fatti fornita dalla parte lesa e dai testimoni. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da CC EL non sono fondati.
Con riferimento alla prova testimoniale richiesta dall'imputato ed ammessa dal giudice di primo grado, ma poi non espletata, e riproposta al giudice di appello con richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale - motivi primo e secondo del ricorso - va detto che ai sensi dell'art. 190 c.p.p., comma 3 e art. 495 c.p.p., comma 4, il giudice ha certamente il potere di revocare prove già
ammesse quando le ritenga superflue e le parti hanno il potere di rinunciarvi.
Nel primo caso il giudice deve sentire le parti, mentre nel secondo è necessario il consenso anche dell'altra parte.
Orbene va detto che la presenza delle parti in dibattimento non è una presenza meramente passiva, ma, con il nuovo processo, è una presenza particolarmente intensa specialmente nella fase dibattimentale, ove il contraddittorio delle parti ne esalta il ruolo.
Cosicché le parti processuali presenti al dibattimento non possono interloquire soltanto quando sono specificamente interpellate dal giudice su specifiche questioni, ma debbono far valere gli interessi del proprio assistito con i poteri che il codice loro concede. Quindi nel momento in cui il giudice di primo grado ha dichiarato chiusa la fase istruttoria, ritenendo evidentemente la istruttoria espletata completa e la causa matura per la decisione, ed ha invitato le parti alla discussione ed a rassegnare le conclusioni, le parti interessate ben avrebbero potuto sollecitare l'assunzione dei testimoni non escussi, assunzione ancora possibile. In effetti l'invito alla discussione non è altro che il modo scelto dal Giudice di pace di sentire le parti in ordine all'andamento ed allo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale ed alla sua completezza nonché alla discussione sulle prove raccolte e su quelle eventualmente non espletate.
In tale momento le parti avrebbero potuto e dovuto far valere le proprie ragioni anche in ordine alla presunta incompletezza della istruttoria dibattimentale, dal momento che al termine della discussione il giudice può anche, melius re perpensa, non emettere sentenza, ma riprendere la istruttoria dibattimentale interrotta (vedi anche Cass. Sez. 4^, 3 febbraio 2004 - 16 marzo 2004, n. 12589, CED 229017).
Ma - si può obiettare - in tal modo si potrebbe ritenere rispettato il dovere di sentire le parti di cui agli artt. 190 e 495 c.p.p., ma sarebbe pur sempre necessario un provvedimento del giudice di revoca delle prove ammesse.
Ciò è vero, ma è pure vero che la revoca può essere implicita se dalla motivazione della sentenza si desuma la valutazione di superfluità di ulteriori prove e la completezza della istruttoria svolta.
Del resto non appare necessaria una autonoma ordinanza di revoca dal momento che essa non sarebbe autonomamente impugnabile, essendo impugnabile soltanto con la sentenza.
Cosicché la ed revoca implicita delle prove ammesse non comporta alcun reale pregiudizio per le parti interessate.
Non bisogna poi dimenticare che alle prove le parti possono anche rinunciare - e sotto tale profilo non sembra che la sentenza impugnata possa essere censurata - ed il silenzio delle parti sul punto a conclusione della fase dibattimentale può bene essere interpretato come volontà della parte di rinunciare alla ulteriore assunzione di prove e come consenso prestato dalle altre parti silenziose.
In ogni caso per entrambe le ragioni indicate i motivi primo e secondo del ricorso si palesano infondati perché le parti nulla hanno osservato quando sono state invitate a discutere sugli esiti della istruttoria dibattimentale e si può ritenere, tenuto conto delle valutazioni espresse con la sentenza di primo grado, che vi sia stata da parte del giudice una implicita revoca delle prove già ammesse per la loro superfluità ai fini del decidere. Alle stesse conclusioni si deve pervenire per quanto concerne la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale sia perché, per le ragioni già esposte, l'ordinanza di rigetto della richiesta del Tribunale non appare affatto illogica quando ipotizza una rinuncia alla prova della parte interessata proprio per il silenzio serbato quando era ancora possibile la escussione dei testi, sia per la superfluità della prova tenuto conto dei motivi della decisione.
Infine le questioni in discussione si possono porre in sede di legittimità soltanto quando la prova non assunta sia decisiva, carattere di decisività che certamente non possiedono le prove richieste dall'imputato, come meglio si dirà nell'esame degli altri motivi di impugnazione.
Infondato è anche il terzo motivo di impugnazione.
La questione concernente la data del referto medico - 24 novembre 2002 ore 00.50 -, mentre il fatto si sarebbe verificato poco prima di mezzanotte del 24 novembre, cosicché il referto avrebbe dovuto recare la data del 25 novembre 2002 ore 00,01 e ss., oltre che essere di merito perché i giudici dei primi due gradi di giudizio hanno riferito quel referto alle lesioni subite dal Corritore ad opera del CC, è frutto di un evidente equivoco.
Palese essendo che quel referto, per la natura delle lesioni segnalate perfettamente compatibili con il tipo di aggressione subita dalla parte lesa, si riferisce proprio all'episodio in discussione, è del tutto evidente che, essendosi la parte lesa presentata al pronto soccorso pochi minuti dopo la mezzanotte, vi è stato un errore dei sanitari nella indicazione della data, giustificabile proprio perché il 24 novembre era finito da pochi minuti. Non è possibile, invero, mettere in discussione il verificarsi di un fatto, attestato da altre precise circostanze riportate nelle due sentenze di merito, per uno scusabile errore materiale. Di merito, oltre che manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di impugnazione.
Il ricorrente ha cercato di mettere in evidenza delle presunte contraddizioni tra il racconto della parte lesa e quello dei due testimoni, LE RN e PP Di GG, riproponendo all'esame di questa Corte le testimonianze rese. Ovviamente ciò non è possibile perché non è consentito al giudice di legittimità di rivalutare il materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito.
In ogni caso le modeste contraddizioni poste in evidenza e concernenti il fatto se prima di recarsi al pronto soccorso i tre siano o meno passati da casa CC appaiono del tutto irrilevanti rispetto al nucleo centrale della vicenda raccontata e non inficiano le dichiarazioni della parte lesa e dei due testimoni. Anzi alcune divergenze marginali delle testimonianze confermano la genuinità dei testimoni.
In conclusione le osservazioni del ricorrente non riescono a palesare manifeste illogicità della motivazione che sostiene le due decisioni di merito, che, come già detto, sono fondate sulle dichiarazioni della parte lesa, che da sole per costante giurisprudenza potrebbero legittimare una affermazione di responsabilità, confortate dal referto medico di cui si è detto e dalle due testimonianze. L'impianto delle due decisioni e la molteplicità degli elementi di prova utilizzati rendono perfettamente logica la decisione dei giudici di merito di ritenere la istruttoria completa e superflua l'assunzione di ulteriori prove che non presentavano alcun carattere di decisività.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2008