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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 14435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14435 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AN GE nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza emessa il 18/09/2025 dalla Corte di Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Gaspare Sturzo per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con l’ordinanza del 18 settembre 2025, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di AN GE AN di revocare l’ordine di esecuzione per la carcerazione n. SIEP 114/2025, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta in data 9 settembre 2025. 2. Il ricorrente nel corso del processo di merito è stato condannato per diversi reati. La Corte di cassazione, con sentenza pronunciata dalla Sesta Sezione Penale il 30 ottobre 2024, ha annullato senza rinvio la condanna in relazione ad alcuni capi di imputazioni e ha disposto trasmettersi gli atti “ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena nei confronti dei summenzionati imputati (tra Penale Sent. Sez. 1 Num. 14435 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 cui appunto il ricorrente) in ordine ai reati di accesso abusivo a sistema informatico, commessi successivamente al 29 giugno 2014, capo G), e di corruzione propria, capo I), e nei confronti del solo AN, anche per i reati di corruzione propria di cui ai capi O) e Q)”. Il 9 settembre 2025 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, ritenuto che la pena quanto ai reati di cui ai capi O) e Q) fosse eseguibile, ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione quantificando la pena da espiare in anni quattro, mesi cinque e giorni 20 di reclusione. Il ricorrente, ricevuta la notifica dell’ordine di esecuzione si è costituto in carcere. 3. In data 10 settembre 2025 la difesa ha presentato alla Procura Generale una istanza nella quale, evidenziato che l’ordine di esecuzione si fondava su una lettura parziale del dispositivo della sentenza di annullamento, ha chiesto la revoca dell’ordine di esecuzione. La Procura generale in data 11 settembre ha rigettato l’istanza e l’ha trasmessa alla Corte di appello di Caltanissetta, giudice dell’esecuzione presso il quale, in pari data, la difesa ha presentato una richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione. Il successivo 12 settembre la difesa ha ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza del procedimento di esecuzione 94/25 per la camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025. In data 18 settembre la stessa difesa, ha ricevuto la notifica dell’ordinanza resa de plano nel procedimento n. 95/25 con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta. 4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 666 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte d’appello ha emesso l’ordinanza di rigetto senza fissare e tenere l’udienza prescritta dall’art. 666 cod. proc. pen. e che ciò determina la nullità assoluta e di ordine generale del provvedimento che è stato pronunciato violando il principio del contraddittorio.
4.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 624 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di esecuzione omettendo di tenere in considerazione che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 ottobre 2024, ha annullato senza rinvio la condanna relativa ad alcuni dei capi di imputazione e, con specifico riferimento al ricorrente, ha comunque disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena in relazione ai capi G), I), O) e Q), proprio quelli cioè in relazione ai quali è stato emesso l’ordine di esecuzione. Situazione questa, quindi, in cui, secondo la giurisprudenza di legittimità sul punto, l’affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile ma la pena non 2 è eseguibile in quanto l’ammontare definitivo della stessa è stata rimesso alla decisione del giudice di rinvio che, allo stato, non si è ancora pronunciato. 5. In data 29 dicembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Tomaso Epidendio ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 666 cod. proc. pen. evidenziando che la Corte d’appello ha provveduto senza fissare e tenere l’udienza prescritta dall’art. 666 cod. proc. pen. e che ciò determina la nullità assoluta e di ordine generale del provvedimento. La doglianza è fondata.
2.1. L’art. 666 cod. proc. pen. regola il rito “ordinario” di esecuzione. Nel caso in cui l’istanza formulata appaia a prima lettura manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o risulti essere la mera riproposizione di una richiesta già rigettata l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. riconosce al giudice il potere di dichiarare l’inammissibilità del provvedimento e stabilisce che tale provvedimento possa essere adottato de plano, con decreto motivato, sentito il Pubblico ministero. Al di fuori di queste due ipotesi specifiche, le uniche che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale, il procedimento di esecuzione deve essere trattato con la fissazione di una udienza in camera di consiglio che, previo avviso alle parti e ai difensori, deve svolgersi con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo (Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, Pretto, Rv. 257159 – 01; Sez. 1, n. 14040 del 27/03/2007, Menin, Rv. 236216 – 01). La mancata fissazione e celebrazione dell’udienza al di fuori dei casi espressamente stabiliti determina lanullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento che, se accertata in sede di legittimità, impone l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., del provvedimento emesso de plano, dato che la procedura adottata comporta l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza, equiparabile alla omessa citazione dell'imputato nel procedimento ordinario, e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01; Sez. 3 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 – 01; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475 – 01; Sez. 1, n. 9818 del 14/02/2014, Imperiale, Rv. 259172 – 01; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, P.m. in proc. lahmar, Rv. 256111 – 01; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939 – 01; Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, Mastrillo, Rv. 242894 – 01; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Viscione, Rv. 211550 – 01).
2.2. Nel caso di specie, come evidenziato nel ricorso ed emerge dagli atti, cui questa Corte ha la possibilità di accedere quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 – 01; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 -01), risulta che il giudice dell'esecuzione ha provveduto de plano in una ipotesi diversa da quelle tassativamente stabilite senza la rituale instaurazione della udienza camerale, limitandosi a richiedere il parere del pubblico ministero, e ha erroneamente esaminato nel merito la richiesta, con valutazioni riferite alla verifica della sussistenza delle condizioni per la revoca dell’ordine di carcerazione.
2.3. La violazione rilevata comporta la nullità del provvedimento e impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata cui segue la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per l'ulteriore corso. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Gaspare Sturzo per l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con l’ordinanza del 18 settembre 2025, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di AN GE AN di revocare l’ordine di esecuzione per la carcerazione n. SIEP 114/2025, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta in data 9 settembre 2025. 2. Il ricorrente nel corso del processo di merito è stato condannato per diversi reati. La Corte di cassazione, con sentenza pronunciata dalla Sesta Sezione Penale il 30 ottobre 2024, ha annullato senza rinvio la condanna in relazione ad alcuni capi di imputazioni e ha disposto trasmettersi gli atti “ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena nei confronti dei summenzionati imputati (tra Penale Sent. Sez. 1 Num. 14435 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 29/01/2026 cui appunto il ricorrente) in ordine ai reati di accesso abusivo a sistema informatico, commessi successivamente al 29 giugno 2014, capo G), e di corruzione propria, capo I), e nei confronti del solo AN, anche per i reati di corruzione propria di cui ai capi O) e Q)”. Il 9 settembre 2025 la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, ritenuto che la pena quanto ai reati di cui ai capi O) e Q) fosse eseguibile, ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione quantificando la pena da espiare in anni quattro, mesi cinque e giorni 20 di reclusione. Il ricorrente, ricevuta la notifica dell’ordine di esecuzione si è costituto in carcere. 3. In data 10 settembre 2025 la difesa ha presentato alla Procura Generale una istanza nella quale, evidenziato che l’ordine di esecuzione si fondava su una lettura parziale del dispositivo della sentenza di annullamento, ha chiesto la revoca dell’ordine di esecuzione. La Procura generale in data 11 settembre ha rigettato l’istanza e l’ha trasmessa alla Corte di appello di Caltanissetta, giudice dell’esecuzione presso il quale, in pari data, la difesa ha presentato una richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione. Il successivo 12 settembre la difesa ha ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell’udienza del procedimento di esecuzione 94/25 per la camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025. In data 18 settembre la stessa difesa, ha ricevuto la notifica dell’ordinanza resa de plano nel procedimento n. 95/25 con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta. 4. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 666 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte d’appello ha emesso l’ordinanza di rigetto senza fissare e tenere l’udienza prescritta dall’art. 666 cod. proc. pen. e che ciò determina la nullità assoluta e di ordine generale del provvedimento che è stato pronunciato violando il principio del contraddittorio.
4.2. Violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all’art. 624 cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale ha rigettato l’istanza di revoca dell’ordine di esecuzione omettendo di tenere in considerazione che la Corte di Cassazione, con la sentenza del 30 ottobre 2024, ha annullato senza rinvio la condanna relativa ad alcuni dei capi di imputazione e, con specifico riferimento al ricorrente, ha comunque disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Caltanissetta per la rideterminazione della pena in relazione ai capi G), I), O) e Q), proprio quelli cioè in relazione ai quali è stato emesso l’ordine di esecuzione. Situazione questa, quindi, in cui, secondo la giurisprudenza di legittimità sul punto, l’affermazione di responsabilità è divenuta irrevocabile ma la pena non 2 è eseguibile in quanto l’ammontare definitivo della stessa è stata rimesso alla decisione del giudice di rinvio che, allo stato, non si è ancora pronunciato. 5. In data 29 dicembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Tomaso Epidendio ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179 e 666 cod. proc. pen. evidenziando che la Corte d’appello ha provveduto senza fissare e tenere l’udienza prescritta dall’art. 666 cod. proc. pen. e che ciò determina la nullità assoluta e di ordine generale del provvedimento. La doglianza è fondata.
2.1. L’art. 666 cod. proc. pen. regola il rito “ordinario” di esecuzione. Nel caso in cui l’istanza formulata appaia a prima lettura manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o risulti essere la mera riproposizione di una richiesta già rigettata l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. riconosce al giudice il potere di dichiarare l’inammissibilità del provvedimento e stabilisce che tale provvedimento possa essere adottato de plano, con decreto motivato, sentito il Pubblico ministero. Al di fuori di queste due ipotesi specifiche, le uniche che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale, il procedimento di esecuzione deve essere trattato con la fissazione di una udienza in camera di consiglio che, previo avviso alle parti e ai difensori, deve svolgersi con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo (Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, Pretto, Rv. 257159 – 01; Sez. 1, n. 14040 del 27/03/2007, Menin, Rv. 236216 – 01). La mancata fissazione e celebrazione dell’udienza al di fuori dei casi espressamente stabiliti determina lanullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento che, se accertata in sede di legittimità, impone l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., del provvedimento emesso de plano, dato che la procedura adottata comporta l'omesso avviso all'interessato della fissazione dell'udienza, equiparabile alla omessa citazione dell'imputato nel procedimento ordinario, e l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01; Sez. 3 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 – 01; Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475 – 01; Sez. 1, n. 9818 del 14/02/2014, Imperiale, Rv. 259172 – 01; Sez. 1, n. 29505 del 11/06/2013, P.m. in proc. lahmar, Rv. 256111 – 01; Sez. 3, n. 11421 del 29/01/2013, Prediletto, Rv. 254939 – 01; Sez. 1, n. 10747 del 18/02/2009, Mastrillo, Rv. 242894 – 01; Sez. 3, n. 1730 del 29/05/1998, Viscione, Rv. 211550 – 01).
2.2. Nel caso di specie, come evidenziato nel ricorso ed emerge dagli atti, cui questa Corte ha la possibilità di accedere quale giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 – 01; Sez. 4, n. 47981 del 28/09/2004, Mauro, Rv. 230568 -01), risulta che il giudice dell'esecuzione ha provveduto de plano in una ipotesi diversa da quelle tassativamente stabilite senza la rituale instaurazione della udienza camerale, limitandosi a richiedere il parere del pubblico ministero, e ha erroneamente esaminato nel merito la richiesta, con valutazioni riferite alla verifica della sussistenza delle condizioni per la revoca dell’ordine di carcerazione.
2.3. La violazione rilevata comporta la nullità del provvedimento e impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata cui segue la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Caltanissetta per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Caltanissetta per l'ulteriore corso. Così è deciso, 29/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4