Art. 3.
L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.
Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'istituto nazionale della previdenza sociale.
L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.
Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'istituto nazionale della previdenza sociale.