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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1253/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiodi Parte_1 C.F._1
Maria Assunta, elettivamente domiciliata in Via Ippolito Nievo, 33/B - 64021 Giulianova, presso il difensore avv. Chiodi Maria Assunta
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8/A
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. la SI.ra evocava in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo: CP_1
- di aver sottoscritto, in data 25/10/2022, proposta della società avente ad oggetto la Controparte_1 fornitura, posa in opera ed assistenza di un impianto per la produzione di energie da fonti alternative e la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale complessiva pari a 6KW + accumulo 10
KW presso l'immobile di sua proprietà, sito in Mosciano Sant'Angelo, Viale Garibaldi n. 46;
- il costo di detti interventi veniva stabilito nella misura di euro 22.165,00, e, poiché ai sensi dell'art. 16 bis del D.P.R. 917/1986 sarebbe stato operato uno sconto del 50%, la stessa, in data 7/11/2022, aveva effettuato il versamento della somma di euro 11.082,50 in favore della società convenuta;
- l'accordo, che prevedeva espressamente l'ultimazione dei lavori entro un anno dalla sottoscrizione del contratto, non veniva rispettato dall'azienda convenuta, la quale non avrebbe mai provveduto a realizzare quanto stabilito, sicché, a seguito di solleciti verbali rimasti privi di riscontro, in data 29/01/2024
l'esponente diffidava formalmente la società ad eseguire l'opera entro il mese di febbraio;
- poiché la società ignorava completamente tale diffida, con pec del 16/03/2024 a firma Controparte_1 dell'Avv. M.A. Chiodi, la SI.ra , ai sensi dell'art. 1453 c.c. comunicava la Parte_1 risoluzione del contratto e la conseguente immediata restituzione dell'importo versato, riservando ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno;
- la società convenuta, con pec del 21/03/2024 a firma dell'Avv. A. Caroselli, dopo aver riconosciuto il ritardo nell'esecuzione ed aver tentato di darne giustificazione, si offriva di procedere ad ottemperare alle obbligazioni scadute consegnando il materiale fotovoltaico entro il termine del 15 maggio p.v. e, nel contempo - laddove la IG.ra fosse ferma nel proposito di voler risolvere il contratto - Pt_1 manifestava la disponibilità alla restituzione, entro il 30/04/2024, dell'importo versato previa emissione di nota di credito per le relativa fattura;
- l'esponente, con pec del 22/03/2024, comunicava la volontà di risolvere il contratto e chiedeva la restituzione dell'importo versato;
- ad oggi la società non aveva ancora corrisposto alcuna somma. Controparte_1
Tanto premesso, la SI.ra chiedeva: a) dichiararsi risolto il contratto sottoscritto il 25/10/2022 tra Pt_1 le parti in causa per inadempimento della Società b) conseguentemente, Controparte_1 condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Controparte_1 in favore della SI.ra , della somma di euro 11.082,50 o quella maggiore o minore, Parte_1 ritenuta di giustizia;
c) condannare la Società alla rifusione delle spese del giudizio. Controparte_1
La società convenuta, pur ritualmente citata in giudizio a mezzo indirizzo pec reperibile sul sito Ini.Pec, non si costituiva, sicché veniva giudicata previa dichiarazione di contumacia.
°°°°°°°°°°
La domanda è fondata e va accolta.
Il contratto stipulato inter partes in data 25/10/2022, avente ad oggetto la fornitura, posa in opera ed assistenza di un impianto per la produzione di energie da fonti alternative e la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale complessiva pari a 6KW + accumulo 10 KW presso l'immobile di proprietà della SI.ra , sito in Mosciano Sant'Angelo, Viale Garibaldi n. 46, per un importo di euro Pt_1
22.165,00, era soggetto allo sconto in fattura del 50%, ragion per cui l'attrice avrebbe pagato, secondo le intese, soltanto l'importo “scontato”, pari a euro 11.082,00, che la stessa ha provato di aver effettivamente pagato, come da attestazione di pagamento e relativa fattura in atti. CP_1 A norma dell'art. 4 delle condizioni generali di offerta, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro un anno dalla stipula del contratto, ovvero entro il 22/10/2023, previo rilascio delle autorizzazioni di legge.
Che tale termine non sia stato rispettato lo dimostra la pec inviata dal legale della convenuta, avv.to Corelli, in data 21/03/2024, in risposta alla pec del legale dell'attrice, avv. Maria Assunta Chiodi, nella quale egli ammette che i lavori non erano stati ancora ultimati a quella data, pur addebitandone la causa al blocco delle attività derivante dal D.L. n. 11 del 16/02/2023 e successivi interventi normativi, che avrebbero, a suo dire, “adottato misure che hanno inciso in modo sostanziale sulla disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei relativi crediti”, nonché da conseguenziali problemi di liquidità.
Orbene, premesso che il D.L. n. 11 del 16/02/2023 non si applica ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, va detto che la società convenuta ha avuto tutto il tempo per concordare con l'attrice una soluzione alternativa, stante l'ampio arco temporale intercorso tra l'entrata in vigore della normativa invocata e il termine convenuto per l'ultimazione dei lavori.
La SI.ra pertanto, ha legittimamente invocato la risoluzione del contratto per grave Controparte_2 inadempimento della controparte e ha diritto alla restituzione della somma pagata per l'intervento, maggiorata degli interessi legali dal pagamento al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, così dispone:
- in accoglimento della domanda, condanna la in persona del l.r.p.t., alla Controparte_3 restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 11.082,50 oltre interessi legali dal dì del pagamento fino al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro
1.200,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. se dovuti.
Teramo, lì 1/04/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Converti – gop - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 1253/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Chiodi Parte_1 C.F._1
Maria Assunta, elettivamente domiciliata in Via Ippolito Nievo, 33/B - 64021 Giulianova, presso il difensore avv. Chiodi Maria Assunta
ATTRICE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 8/A
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Somministrazione.
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. la SI.ra evocava in giudizio la Parte_1 [...]
deducendo: CP_1
- di aver sottoscritto, in data 25/10/2022, proposta della società avente ad oggetto la Controparte_1 fornitura, posa in opera ed assistenza di un impianto per la produzione di energie da fonti alternative e la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale complessiva pari a 6KW + accumulo 10
KW presso l'immobile di sua proprietà, sito in Mosciano Sant'Angelo, Viale Garibaldi n. 46;
- il costo di detti interventi veniva stabilito nella misura di euro 22.165,00, e, poiché ai sensi dell'art. 16 bis del D.P.R. 917/1986 sarebbe stato operato uno sconto del 50%, la stessa, in data 7/11/2022, aveva effettuato il versamento della somma di euro 11.082,50 in favore della società convenuta;
- l'accordo, che prevedeva espressamente l'ultimazione dei lavori entro un anno dalla sottoscrizione del contratto, non veniva rispettato dall'azienda convenuta, la quale non avrebbe mai provveduto a realizzare quanto stabilito, sicché, a seguito di solleciti verbali rimasti privi di riscontro, in data 29/01/2024
l'esponente diffidava formalmente la società ad eseguire l'opera entro il mese di febbraio;
- poiché la società ignorava completamente tale diffida, con pec del 16/03/2024 a firma Controparte_1 dell'Avv. M.A. Chiodi, la SI.ra , ai sensi dell'art. 1453 c.c. comunicava la Parte_1 risoluzione del contratto e la conseguente immediata restituzione dell'importo versato, riservando ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno;
- la società convenuta, con pec del 21/03/2024 a firma dell'Avv. A. Caroselli, dopo aver riconosciuto il ritardo nell'esecuzione ed aver tentato di darne giustificazione, si offriva di procedere ad ottemperare alle obbligazioni scadute consegnando il materiale fotovoltaico entro il termine del 15 maggio p.v. e, nel contempo - laddove la IG.ra fosse ferma nel proposito di voler risolvere il contratto - Pt_1 manifestava la disponibilità alla restituzione, entro il 30/04/2024, dell'importo versato previa emissione di nota di credito per le relativa fattura;
- l'esponente, con pec del 22/03/2024, comunicava la volontà di risolvere il contratto e chiedeva la restituzione dell'importo versato;
- ad oggi la società non aveva ancora corrisposto alcuna somma. Controparte_1
Tanto premesso, la SI.ra chiedeva: a) dichiararsi risolto il contratto sottoscritto il 25/10/2022 tra Pt_1 le parti in causa per inadempimento della Società b) conseguentemente, Controparte_1 condannarsi la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Controparte_1 in favore della SI.ra , della somma di euro 11.082,50 o quella maggiore o minore, Parte_1 ritenuta di giustizia;
c) condannare la Società alla rifusione delle spese del giudizio. Controparte_1
La società convenuta, pur ritualmente citata in giudizio a mezzo indirizzo pec reperibile sul sito Ini.Pec, non si costituiva, sicché veniva giudicata previa dichiarazione di contumacia.
°°°°°°°°°°
La domanda è fondata e va accolta.
Il contratto stipulato inter partes in data 25/10/2022, avente ad oggetto la fornitura, posa in opera ed assistenza di un impianto per la produzione di energie da fonti alternative e la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale complessiva pari a 6KW + accumulo 10 KW presso l'immobile di proprietà della SI.ra , sito in Mosciano Sant'Angelo, Viale Garibaldi n. 46, per un importo di euro Pt_1
22.165,00, era soggetto allo sconto in fattura del 50%, ragion per cui l'attrice avrebbe pagato, secondo le intese, soltanto l'importo “scontato”, pari a euro 11.082,00, che la stessa ha provato di aver effettivamente pagato, come da attestazione di pagamento e relativa fattura in atti. CP_1 A norma dell'art. 4 delle condizioni generali di offerta, i lavori avrebbero dovuto essere ultimati entro un anno dalla stipula del contratto, ovvero entro il 22/10/2023, previo rilascio delle autorizzazioni di legge.
Che tale termine non sia stato rispettato lo dimostra la pec inviata dal legale della convenuta, avv.to Corelli, in data 21/03/2024, in risposta alla pec del legale dell'attrice, avv. Maria Assunta Chiodi, nella quale egli ammette che i lavori non erano stati ancora ultimati a quella data, pur addebitandone la causa al blocco delle attività derivante dal D.L. n. 11 del 16/02/2023 e successivi interventi normativi, che avrebbero, a suo dire, “adottato misure che hanno inciso in modo sostanziale sulla disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei relativi crediti”, nonché da conseguenziali problemi di liquidità.
Orbene, premesso che il D.L. n. 11 del 16/02/2023 non si applica ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, va detto che la società convenuta ha avuto tutto il tempo per concordare con l'attrice una soluzione alternativa, stante l'ampio arco temporale intercorso tra l'entrata in vigore della normativa invocata e il termine convenuto per l'ultimazione dei lavori.
La SI.ra pertanto, ha legittimamente invocato la risoluzione del contratto per grave Controparte_2 inadempimento della controparte e ha diritto alla restituzione della somma pagata per l'intervento, maggiorata degli interessi legali dal pagamento al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, così dispone:
- in accoglimento della domanda, condanna la in persona del l.r.p.t., alla Controparte_3 restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 11.082,50 oltre interessi legali dal dì del pagamento fino al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro
1.200,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. se dovuti.
Teramo, lì 1/04/2025
IL GIUDICE dott. Antonio Converti
(firma digitale)