Art. 23. Aspettative e permessi per motivi sindacali
Il numero delle aspettative da concedere, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che ricopre cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e' stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali interessate ed il consiglio di amministrazione.
Il contingente delle aspettative e' ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentativita' nell'ambito di ciascuna azienda, da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.
Il numero delle assenze, da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249, e' fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalita' di cui al precedente primo comma.
Il numero delle aspettative da concedere, ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, che ricopre cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, e' stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali interessate ed il consiglio di amministrazione.
Il contingente delle aspettative e' ripartito tra le organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentativita' nell'ambito di ciascuna azienda, da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.
Il numero delle assenze, da autorizzare ai sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249, e' fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con le modalita' di cui al precedente primo comma.