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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/12/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1264/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1264/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso il 25.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il giorno 17/10/1989 ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via 4° Traversa Case Bianche n. 13, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA DI VILLA
ORTISI N. 34/B, presso lo studio dell'avv. FABRIZIO DI LAUREA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il giorno 05/08/1989 ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA, VIA ALESSANDRO
MANZONI N. 66, presso lo studio dell'avv. CRISTINA MONTELEONE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 30.5.2025);
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
30.4.2010 (Atto n. 40, Parte II, Seria A, Anno 2010).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Siracusa, il giorno 30.4.2010;
-che dalla loro unione è nata la figlia il 13.9.2010; Per_1
-di essersi separati con decreto di omologa n. 128/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
16.3.2023, depositato in data 23.3.2023;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza del 14.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Tuttavia, con ordinanza del 30.10.2025 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo onerando i difensori di depositare il decreto di omologa con cui era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi tra le parti in causa, mancante in atti.
Indi, all'udienza del 25.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (atti comunicati in data 30.5.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa summenzionato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
– - i coniugi vivranno separati e ognuno sarà libero di fissare la propria dimora e residenza ove ritenga maggiormente opportuno con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di sorta;
pagina 2 di 4 – la casa coniugale di via 4° Traversa Case Bianche, n. 13, di proprietà della sig.ra , Parte_1 resterà assegnata alla stessa, quale collocataria della figlia minore;
Per_1
– l'affidamento della figlia minore sarà di entrambi i genitori che prenderanno Per_1 concordemente tutte le decisioni relative alla vita ordinaria e straordinaria della stessa ma la minore sarà collocata con la madre presso l'abitazione familiare sopra identificata e comunque presso eventuale altra abitazione sempre nel territorio del Comune di Siracusa;
– il sig. potrà liberamente tenere con sé la figlia durante la settimana, secondo le esigenze Pt_2 lavorative di entrambi i coniugi tenuto conto dei variabili orari di lavoro e pertanto le parti convengono sin d'ora che il diritto di visita infrasettimanale verrà gestito di comune accordo tenendo conto di tutte le esigenze e le necessità superiori reciproche;
– il sig. avrà altresì diritto di tenere con sé la figlia a weekend alternati per l'intera giornata Pt_2 del sabato e/o della domenica, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso e tenuto sempre in considerazione il superiore interesse a preservare e tutelare la serenità della minore senza imposizione di sorta alcuna
– le vacanze estive, natalizie e pasquali verranno gestite di comune accordo tra le parti tenendo conto del supremo interesse della figlia minore e delle esigenze anche lavorative dei genitori ma comunque garantendo ad ogni genitore di trascorrere con la ragazza ad anni alternati tutte le festività da calendario;
– i coniugi riconoscono espressamente e reciprocamente ai nonni materni e paterni il diritto di trascorrere del tempo con la minore , nel sia pur legittimo rispetto del tempo a disposizione Per_1 del padre;
– Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, questi ultimi convengono sin d'ora di rinunciare espressamente e vicendevolmente a richiedere per sè stessi mantenimento di sorta attesa la circostanza che entrambi sono comunque economicamente indipendenti;
– in ordine al mantenimento della figlia, le parti stabiliscono che il sig. si obbliga a versare Pt_2 mensilmente e comunque entro il giorno 20 di ogni mese la somma di euro 350,00 per la figlia minore
e ciò per le esigenze della vita quotidiana della stessa, oltre ovviamente alla contribuzione nella misura del 50% di tutte le altre spese definite straordinarie e comunque espressamente individuate nel protocollo di gestione in uso presso il Tribunale di Siracusa e noto alle parti anche per il tramite dei rispettivi professionisti avvocati;
le parti convengono che tale somma sarà soggetta ai normali criteri di indicizzazione secondo i dati Istat vigenti al momento del calcolo
– con decorrenza dall'1 gennaio 2025, la sig.ra rinuncia espressamente al versamento da Pt_1 parte del sig. dell'ulteriore somma di euro 150,00 quale rimborso del 50% del Pt_2 finanziamento intestato alla e il sig. ne prende atto Pt_1 Parte_3
pagina 3 di 4 – - il sig. presta il consenso, in favore della sig.ra , al disbrigo delle pratiche Pt_2 Parte_1 necessario a richiedere e a percepire provvidenze economiche ed emolumenti eventualmente spettanti alla minore . Persona_2
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale la figlia minore convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle Per_1 modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della prole.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2 Pt_1
, a Siracusa, il giorno 30.4.2010 (Atto n. 40, Parte II, Seria A, Anno 2010), in conformità alle
[...] condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 4.12.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1264/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione con decreto reso il 25.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(c.f. ), nata a [...] il giorno 17/10/1989 ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via 4° Traversa Case Bianche n. 13, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIA DI VILLA
ORTISI N. 34/B, presso lo studio dell'avv. FABRIZIO DI LAUREA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato a [...] il giorno 05/08/1989 ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA, VIA ALESSANDRO
MANZONI N. 66, presso lo studio dell'avv. CRISTINA MONTELEONE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 30.5.2025);
pagina 1 di 4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.4.2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
30.4.2010 (Atto n. 40, Parte II, Seria A, Anno 2010).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Siracusa, il giorno 30.4.2010;
-che dalla loro unione è nata la figlia il 13.9.2010; Per_1
-di essersi separati con decreto di omologa n. 128/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa in data
16.3.2023, depositato in data 23.3.2023;
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
All'udienza del 14.10.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., i coniugi insistevano in ricorso e il Giudice, preso atto dell'accordo, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Tuttavia, con ordinanza del 30.10.2025 il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo onerando i difensori di depositare il decreto di omologa con cui era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi tra le parti in causa, mancante in atti.
Indi, all'udienza del 25.11.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione richiesta, il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (atti comunicati in data 30.5.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa summenzionato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
– - i coniugi vivranno separati e ognuno sarà libero di fissare la propria dimora e residenza ove ritenga maggiormente opportuno con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di sorta;
pagina 2 di 4 – la casa coniugale di via 4° Traversa Case Bianche, n. 13, di proprietà della sig.ra , Parte_1 resterà assegnata alla stessa, quale collocataria della figlia minore;
Per_1
– l'affidamento della figlia minore sarà di entrambi i genitori che prenderanno Per_1 concordemente tutte le decisioni relative alla vita ordinaria e straordinaria della stessa ma la minore sarà collocata con la madre presso l'abitazione familiare sopra identificata e comunque presso eventuale altra abitazione sempre nel territorio del Comune di Siracusa;
– il sig. potrà liberamente tenere con sé la figlia durante la settimana, secondo le esigenze Pt_2 lavorative di entrambi i coniugi tenuto conto dei variabili orari di lavoro e pertanto le parti convengono sin d'ora che il diritto di visita infrasettimanale verrà gestito di comune accordo tenendo conto di tutte le esigenze e le necessità superiori reciproche;
– il sig. avrà altresì diritto di tenere con sé la figlia a weekend alternati per l'intera giornata Pt_2 del sabato e/o della domenica, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso e tenuto sempre in considerazione il superiore interesse a preservare e tutelare la serenità della minore senza imposizione di sorta alcuna
– le vacanze estive, natalizie e pasquali verranno gestite di comune accordo tra le parti tenendo conto del supremo interesse della figlia minore e delle esigenze anche lavorative dei genitori ma comunque garantendo ad ogni genitore di trascorrere con la ragazza ad anni alternati tutte le festività da calendario;
– i coniugi riconoscono espressamente e reciprocamente ai nonni materni e paterni il diritto di trascorrere del tempo con la minore , nel sia pur legittimo rispetto del tempo a disposizione Per_1 del padre;
– Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, questi ultimi convengono sin d'ora di rinunciare espressamente e vicendevolmente a richiedere per sè stessi mantenimento di sorta attesa la circostanza che entrambi sono comunque economicamente indipendenti;
– in ordine al mantenimento della figlia, le parti stabiliscono che il sig. si obbliga a versare Pt_2 mensilmente e comunque entro il giorno 20 di ogni mese la somma di euro 350,00 per la figlia minore
e ciò per le esigenze della vita quotidiana della stessa, oltre ovviamente alla contribuzione nella misura del 50% di tutte le altre spese definite straordinarie e comunque espressamente individuate nel protocollo di gestione in uso presso il Tribunale di Siracusa e noto alle parti anche per il tramite dei rispettivi professionisti avvocati;
le parti convengono che tale somma sarà soggetta ai normali criteri di indicizzazione secondo i dati Istat vigenti al momento del calcolo
– con decorrenza dall'1 gennaio 2025, la sig.ra rinuncia espressamente al versamento da Pt_1 parte del sig. dell'ulteriore somma di euro 150,00 quale rimborso del 50% del Pt_2 finanziamento intestato alla e il sig. ne prende atto Pt_1 Parte_3
pagina 3 di 4 – - il sig. presta il consenso, in favore della sig.ra , al disbrigo delle pratiche Pt_2 Parte_1 necessario a richiedere e a percepire provvidenze economiche ed emolumenti eventualmente spettanti alla minore . Persona_2
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale la figlia minore convive dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle Per_1 modalità della sua presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi della età della minore, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione della prole.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio.
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2 Pt_1
, a Siracusa, il giorno 30.4.2010 (Atto n. 40, Parte II, Seria A, Anno 2010), in conformità alle
[...] condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 4.12.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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