Articolo 16 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 15Articolo 17
Versione
1 maggio 1969
Art. 16.
Per i lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, per i periodi di contribuzione figurativa antecedenti il 1 agosto 1968 e' quella stabilita dall' articolo 28, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
Entrata in vigore il 1 maggio 1969