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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 21/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1460/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BRICHESE ELENA, dell'avv. COPPO RICCARDO e dell'avv.
PASQUALE ANTONIO, giusto mandato in atti,
ATTORE/OPPONENTE
contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA/OPPOSTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'udienza del 21 marzo
2025 e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo oggi impugnato veniva emesso su ricorso della società – oggi Parte_2 CP_1
- la quale sosteneva che non avesse onorato le fatture
[...] Parte_1
pagina 1 di 5 emesse a seguito di un intervento di ristrutturazione edilizia, avente ad oggetto l'abitazione di proprietà dell'odierno opponente.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 26 luglio 2024 si opponeva a suddetto Decreto Ingiuntivo chiedendo Pt_1
la revoca del decreto ingiuntivo e formulando tutta una serie di eccezioni volte a dimostrare l'infondatezza della richiesta avversaria.
Pur regolarmente citata parte convenuta/opposta ha omesso di costituirsi,
venendo dichiarata contumace.
All'odierna udienza il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione,
invitava parte attrice/opponente a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto ciò considerato l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
L'odierno attore ha contestato, nel merito, le pretese avversarie ma, prima ancora ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale
adito e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 440/2024.
Ed invero, l'articolo 20 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti prevedeva la determinazione del Foro di Venezia quale foro esclusivo per le eventuali controversie che dovessero insorgere: “Le Parti dichiarano di eleggere
in via esclusiva il Foro di Venezia per la risoluzione delle controversie che possano nascere in relazione alla stipula, l'interpretazione, l'esecuzione e la
violazione del presente Contratto, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria” (cfr. doc. 1 di parte attrice/opponente).
Dal tenore letterale del citato articolo 20 emerge, quindi, la volontà delle parti, espressa in modo concorde ed univoco, di derogare all'ordinaria competenza territoriale e di escludere nello stesso tempo la competenza di tutti pagina 2 di 5 gli altri potenziali fori alternativi previsti dalla legge: “La parte che eccepisce
l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro
convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti gli altri
fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il
concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti
nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione” (in tal senso cfr. Cass. Civ., sesta sez., ordinanza del 14.10.2022,
numero raccolta 34215/2022, Cass. Civ., sesta sez., ordinanza n. 15958 del
18.06.2018).
Nel giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo non trova applicazione il disposto di cui all'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice
rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”.
La giurisprudenza prevalente sostiene infatti che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il
Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la Sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Tribunale Torino, pagina 3 di 5 sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale
Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale
Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez.
III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825;
Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21
maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito
2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile,
sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353;
Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17
dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass.
civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n.
656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28
febbraio 1996, n. 1584).
Il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone
ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di
Venezia;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e succ. modifiche, pagina 4 di 5 evidenziando in particolare che nella presente causa si rinvengono specifici elementi di personalizzazione, rappresentati dalla ridotta attività difensiva svolta, che giustifichino l'applicazione dei minimi tariffari per le fasi svolte [scaglione di riferimento da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00], e precisamente: euro
851,00 per la fase di studio della controversia;
euro 602,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 903,00 per la fase istruttoria, per un totale di Euro
2.356,00.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di
Venezia e, per l'effetto dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di
Pordenone n. 440/24 del 13.06.2024, R.G. n. 997/2024, emesso in data
12.06.2024, che revoca;
2) dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 2.615,00 (di cui euro 2.356,00 per compensi ed euro 259,00 per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Pordenone, il 21 marzo 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dott. Francesco Tonon ha pronunciato, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1460/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BRICHESE ELENA, dell'avv. COPPO RICCARDO e dell'avv.
PASQUALE ANTONIO, giusto mandato in atti,
ATTORE/OPPONENTE
contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA/OPPOSTA
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'udienza del 21 marzo
2025 e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo oggi impugnato veniva emesso su ricorso della società – oggi Parte_2 CP_1
- la quale sosteneva che non avesse onorato le fatture
[...] Parte_1
pagina 1 di 5 emesse a seguito di un intervento di ristrutturazione edilizia, avente ad oggetto l'abitazione di proprietà dell'odierno opponente.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 26 luglio 2024 si opponeva a suddetto Decreto Ingiuntivo chiedendo Pt_1
la revoca del decreto ingiuntivo e formulando tutta una serie di eccezioni volte a dimostrare l'infondatezza della richiesta avversaria.
Pur regolarmente citata parte convenuta/opposta ha omesso di costituirsi,
venendo dichiarata contumace.
All'odierna udienza il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione,
invitava parte attrice/opponente a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tutto ciò considerato l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni di seguito indicate.
L'odierno attore ha contestato, nel merito, le pretese avversarie ma, prima ancora ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale
adito e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo n. 440/2024.
Ed invero, l'articolo 20 del contratto di appalto sottoscritto dalle parti prevedeva la determinazione del Foro di Venezia quale foro esclusivo per le eventuali controversie che dovessero insorgere: “Le Parti dichiarano di eleggere
in via esclusiva il Foro di Venezia per la risoluzione delle controversie che possano nascere in relazione alla stipula, l'interpretazione, l'esecuzione e la
violazione del presente Contratto, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria” (cfr. doc. 1 di parte attrice/opponente).
Dal tenore letterale del citato articolo 20 emerge, quindi, la volontà delle parti, espressa in modo concorde ed univoco, di derogare all'ordinaria competenza territoriale e di escludere nello stesso tempo la competenza di tutti pagina 2 di 5 gli altri potenziali fori alternativi previsti dalla legge: “La parte che eccepisce
l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l'operatività di un foro
convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti gli altri
fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il
concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti
nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione” (in tal senso cfr. Cass. Civ., sesta sez., ordinanza del 14.10.2022,
numero raccolta 34215/2022, Cass. Civ., sesta sez., ordinanza n. 15958 del
18.06.2018).
Nel giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo non trova applicazione il disposto di cui all'art. 38, secondo comma, ultima parte, c.p.c., ai sensi del quale, quando le altre parti costituite aderiscono alla indicazione del Giudice che la controparte ritiene territorialmente competente, “la competenza del giudice
rimane ferma se la causa è riassunta entro tre mesi dalla cancellazione dal ruolo”.
La giurisprudenza prevalente sostiene infatti che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il
Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell'esercizio della propria competenza funzionale e inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo;
sempre secondo la giurisprudenza prevalente, poi, la Sentenza con cui il Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale ed inderogabile di quest'ultimo a decidere sulla opposizione ma contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo (cfr. sul punto: Tribunale Torino, pagina 3 di 5 sez. III, 18 novembre 2013, n. 6731 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale
Torino, sez. III, 02 luglio 2013, n. 4451 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale
Pistoia, 16 novembre 2011, n. 975 in Redazione Giuffrè 2011; Cass. civile, sez.
III, 17 luglio 2009, n. 16744; Cass. civile, sez. III, 24 giugno 2009, n. 14825;
Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21
maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito
2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile,
sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353;
Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17
dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile, sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass.
civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n.
656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28
febbraio 1996, n. 1584).
Il giudice dell'opposizione non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ma, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, regolando le spese di lite.
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dalla parte attrice opponente:
- dev'essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone
ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di
Venezia;
- per l'effetto, dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev'essere revocato.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 37 del 2018 e succ. modifiche, pagina 4 di 5 evidenziando in particolare che nella presente causa si rinvengono specifici elementi di personalizzazione, rappresentati dalla ridotta attività difensiva svolta, che giustifichino l'applicazione dei minimi tariffari per le fasi svolte [scaglione di riferimento da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00], e precisamente: euro
851,00 per la fase di studio della controversia;
euro 602,00 per la fase introduttiva del giudizio;
euro 903,00 per la fase istruttoria, per un totale di Euro
2.356,00.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di
Venezia e, per l'effetto dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di
Pordenone n. 440/24 del 13.06.2024, R.G. n. 997/2024, emesso in data
12.06.2024, che revoca;
2) dichiara tenuta e condanna la parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 91 c.p.c. a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 2.615,00 (di cui euro 2.356,00 per compensi ed euro 259,00 per spese documentate), oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Pordenone, il 21 marzo 2025.
Il Giudice
- dott. Francesco Tonon -
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