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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12700 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice Relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 33838/21, trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025, vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 C.F._1 citazione, anche disgiuntamente, dall'Avv. Marco Polidori (CF: del Foro di Viterbo e C.F._2 dall'Avv. Federico Pernazza (CF: ), PEC: del Foro di C.F._3 Email_1
OM e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato, in OM, Via Po n. 22.
ATTORE
E
1) , in persona del Curatore Speciale ex art. 78 c.p.c., Avv. Enrico Caratozzolo, Controparte_1
(CF: , PEC: ), nominato con decreto del Tribunale di C.F._4 Email_2
OM del 15.03.22 ( nel procedimento di V.G. 3177/22) il quale si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., eleggendo domicilio in OM, Piazza Cavour n. 17. 2) , nato a [...] il [...], residente in [...]
Aldo Moro n. 5 (CF: ), in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro C.F._5 tempore della , con sede in Viterbo, Strada Poggino n. 102 (PI Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Augusto Gargana n. 40, preso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Massimo Pidone ( CF: , dal quale è rappresentato e difeso, C.F._6 come da procura speciale depositata (All. A) unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, PEC:
FAX: 0761/352143. Email_3
3) nato a [...] il [...], ivi residente in [...]Parte_3
n. 29, CF: , rappresentato e difeso, giusta procura in calce C.F._7 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Donatella Di Gregorio, del Foro di OM (CF: , PEC: ) ed C.F._8 Email_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in OM, Via Ipponio n. 8, 00183, PEC:
Email_5
CONVENUTI
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
All'udienza del 20.05.2025 comparivano l'Avv. Saverio Fatone, in sostituzione dell'Avv. Marco Polidori, per il Sig. nonché gli Avvocati Enrico Caratozzolo per la curatela speciale ex art. 78 c.p.c. di Parte_1
l'Avv. Donatella Di Gregorio per il Sig. e l'Avv. Rosanna Mastrota, Controparte_1 Parte_3 in sostituzione dell'Avv. Massimo Pidone, per il Sig. Parte_2
Tutti i nominati difensori si riportavano ai propri atti introduttivi nonchè alle rispettive memorie istruttorie e conclusioni chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 la società il Sig. ed il Sig. per ivi sentire Controparte_1 Parte_2 Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni.:
“voglia l'Ill. mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa, per le ragioni di cui in narrativa:
in via preliminare: nominare un curatore speciale per la rappresentanza della Controparte_1 nel presente giudizio, stante il conflitto d'interessi insorto a seguito dell'azione di responsabilità esperita per conto della società, nei confronti dell'amministratore convenuto;
in via cautelare: disporre la revoca dell'AU; in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in qualità di Parte_3
Amministratore Unico di sino al 11.07.2016, per le condotte di cui in narrativa Controparte_1 ed in particolare per la cessione, in conflitto d'interessi, di un ramo d'azienda alla e, per Controparte_2
l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno a favore della società, nella misura di € 1.186.495,24, ovvero nella diversa misura emergente dall'istruttoria processuale e comunque che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in qualità di attuale Parte_2 amministratore unico di a partire dal 11.07.2016 e, per l'effetto, previa revoca Controparte_1 dalla carica, condannarlo al risarcimento del danno in favore della società, nella misura emergente dall'istruttoria processuale e comunque, che sarà ritenuta di giustizia;
accertare la violazione del Sig.
[...]
alla previsione statutaria che riconosce il diritto di prelazione dei soci in occasione della cessione Pt_3 della partecipazione e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti della società e dei restanti soci della cessione intervenuta tra il Sig. ed il Sig. in data 10.10.2019, nonché condannare il Pt_3 Parte_2
Sig. ed il Sig. in solido fra loro, al risarcimento del danno causato Parte_3 Parte_2 all'attore, nella misura emergente dall'istruttoria processuale e, comunque, che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: ordinare ex art. 210 cpc all'AU di l'esibizione dei documenti Controparte_1 contabili della società, necessari a comprendere l'attuale stato economico e finanziario della società, dai quali si evincano, inoltre, i dettagli sull'effettivo pagamento del prezzo per la cessione di ramo d'azienda alla (d'ora in poi breviter la ) e la generale situazione debitoria della società. Con Controparte_2 CP_2 vittoria di spese e competenze di lite”.
A fondamento delle rassegnate conclusioni, l'attore esponeva che:
- la compagine societaria della di seguito breviter , società attiva Controparte_1 _1 nell'organizzazione e nella gestione in concessione dell'autotrasporto di persone per conto di pubbliche amministrazioni, era composta dall'esponente e dai Sigg.ri e , ciascuno Parte_3 Parte_4 titolare di una partecipazione pari a un terzo del capitale sociale complessivo;
- il 18.05.2012 il Sig. era stato nominato amministratore unico della società e, in data Parte_3
30.06.2014, la aveva ceduto alla il proprio ramo d'azienda, relativo allo svolgimento del _1 CP_2 servizio di TPL, per i Comuni di IV AS, Corchiano, Gallese, Ronciglione e Caprarola;
- Il contratto di cessione era stato autenticato nelle firme del notaio Dott. , rep 55308, Persona_1 racc.3502 ed era stato sottoscritto dal Sig. per e dalla figlia, Sig.ra Parte_3 _1 Parte_5
Amministratrice Unica della , per quest'ultima; CP_2
- Il prezzo della cessione era stato fissato dalle parti in € 510.000,00, di cui € 310.000,00 per l'avviamento commerciale ed € 200.000,00 per i beni strumentali, da corrispondersi con le seguenti modalità:
quanto ad € 190.000,00, mediante accollo, da parte di , del trattamento di fine rapporto dei CP_2 lavoratori dipendenti ceduti e, per i restanti € 320.000,00, mediante venti rate mensili di € 15.000,00, oltre ulteriori due rate di € 10.000,00;
- a seguito della predetta operazione la aveva svolto il servizio di TPL utilizzando CP_2 la denominazione commerciale “Gruppo Vitertur” e un marchio analogo a quello della sebbene tali facoltà non fossero previste nel contratto di cessione;
_1
- I bilanci della successivi alla stipulazione del contratto de quo (2014-2017), approvati nonostante _1 esso attore non avesse mai ricevuto le relative convocazioni assembleari, recanti tale oggetto, palesavano una notevole diminuzione del patrimonio netto della nonché un notevole squilibrio tra le attività e _1 le passività a breve termine;
- nell'estate del 2016 il socio Sig. era deceduto e non era subentrato formalmente Parte_4 alcuno degli eredi nella sua posizione;
In data 11.07.2016 il Sig. era cessato dalla carica di A.U. e gli era succeduto il Sig. Parte_3 [...]
circostanza comunicata al locale registro delle imprese soltanto in data 16.03.2017; Parte_2 - Il nuovo amministratore, tuttavia, non aveva provveduto a redigere alcuna proposta di bilancio successiva a quello dell'esercizio chiuso al 31.12.2017;
- il 10.10.2019 il Sig. aveva ceduto la propria partecipazione in al Sig. con atto Pt_3 _1 Parte_2 autenticato nelle firme del notaio Dott. rep. 3826 racc. 2851, senza offrire agli altri soci Persona_2
l'acquisto della propria quota, in violazione della disposizione di cui all'art. 5 dello Statuto, che attribuiva un diritto di prelazione agli altri soci;
Sulla scorta di tali premesse esso istante deduceva la sussistenza della responsabilità del Sig. Parte_3 in qualità di Amministratore Unico della per il compimento di operazioni in conflitto d'interessi, _1 nel novero delle quali, in particolare, era sussumibile la cessione del ramo d'azienda di in favore di _1
, per i seguenti motivi: CP_2
1) Il prezzo della cessione ( € 510.000,00) era stato artificiosamente ribassato, in quanto non corrispondente alla valutazione di mercato dell'azienda ( 1,7 milioni), al solo fine di favorire la cessionaria al tempo amministrata dalla figlia, Sig.ra - società CP_2 Parte_5 neocostituita, priva di attività e disponibilità finanziarie.
In particolare, con riguardo al pagamento del prezzo della cessione, la quota parte di cui era previsto il pagamento rateale (€ 320.000,00), risultava essere stata rideterminata nella minor somma di € 305.545,14, per effetto del presunto maggiore debito per trattamento di fine rapporto accertato, pari ad ulteriori
€ 14.454,86, rispetto al quantum indicato nell'atto di cessione e pari ad € 190.000,00;
2) quanto alla corresponsione della somma pattuita, ovvero € 510.000,00, la contabilità della _1 evidenziava un presunto incasso della stessa in poco più di un anno (movimentazioni dal
14.07.2014 al 27.10.2015) rispetto alla dilazione contrattualmente pattuita di ventidue rate mensili,
a partire dal 31.08.2014.
In particolare le modalità con cui avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti del ramo d'azienda ceduto, in assenza di un effettivo riscontro in contabilità, lasciavano desumere che le operazioni di compensazione ed i vari pagamenti in denaro contante ( al di sopra dei limiti consentiti dalla legge) fossero tutte operazioni fittizie, volte a celare il mancato pagamento del prezzo (simulazione parziale);
con riferimento all'incasso della somma complessivamente dovuta dalla , infatti, le scritture CP_2 contabili della per gli anni 2014 e 2015, evidenziavano: - giroconto, a deconto dell'importo _1 dovuto, della somma di € 204.454,86 (€ 190.000,00 +14.454,86), in virtù dell'accollo, da parte della , CP_2 del TFR dei dipendenti richiamati nell'atto; - riscossioni in contanti per complessivi € 32.028,55 con n. 12 operazioni registrate nel periodo 14.07- 31.12.2014, in relazione alle quali era stato superato il limite antiriciclaggio pro tempore vigente ( € 1000,00) – riduzione di credito per complessivi € 4.029,31, mediante compensazione del pagamento dei debiti tributari, come evincibile dalle causali di registrazione
“Pag. equitalia con deb. ” e “rata equitalia”; -riduzione di credito per complessivi € 6.529,00, CP_2 mediante compensazione del pagamento di stipendi della come risulta dalle causali di _1 registrazione “Pag. dip. Con deb. ”, “Bernardi” e “Inciocchi”; - riduzione di credito per € 10.000,00, CP_2 mediante compensazione del pagamento del fornitore “Angelo Bus Mobility Srl”, come si evinceva dalla causale di registrazione;
- riduzione di credito per € 12.346,01, mediante compensazione del pagamento delle assicurazioni degli autocarri, come da causale di registrazione “pag. assicurazione automezzi”; - riscossione per complessivi € 240.600,00 con n. 60 operazioni registrate nel periodo 14.01 – 27.10.2015, a valere sui conti correnti accesi alla società presso la Caravit Spa e il Credito Valtellinese – arrotondamento passivo per € 12,27 a chiusura della posizione creditoria vantata dalla verso la;
_1 CP_2
3) ad un esame delle visure delle due società emergeva che la , sin dalla sua costituzione, in data CP_2
28.05.2014, aveva sede legale in IV AS (VT), Piazza Matteotti n. 20, indirizzo presso il quale la aveva una sede di rappresentanza, cessata a seguito del trasferimento dell'azienda. L'identità della _1 sede era rivelatrice del preciso scopo per cui sarebbe stata costituita la , ovvero acquisire il ramo CP_2
d'azienda della nonché della connivenza dell'allora amministratore unico della Sig. _1 _1 [...]
Pt_3
4) Il Sig. al tempo Amministratore della aveva tollerato che la utilizzasse un Parte_3 _1 CP_2 marchio commerciale sovrapponibile a quello della prima, nonché la denominazione commerciale di
Gruppo Vitertur, senza intraprendere alcuna iniziativa a tutela della denominazione e dell'immagine della propria società.
Una simile tolleranza trovava giustificazione nell'interesse del Sig. all'utilizzo, da parte della , Pt_3 CP_2 di una denominazione e di un marchio riconducibili alla al fine di consentire alla società della figlia _1 di valersi del buon nome e dell'esperienza dell'altra.;
4) a seguito della cessione del ramo d'azienda, il Sig. non aveva intrapreso alcuna iniziativa Pt_3 imprenditoriale per mantenere sul mercato la lasciando cadere la società in uno stato di totale _1 inattività e facendo nominare amministratore della stessa un suo fiduciario, Sig. per poi Parte_2 cedere allo stesso la propria quota ad un prezzo irrisorio.
Il pregiudizio cagionato alla a seguito della cessione del ramo d'azienda, era, ad argomentare _1 di esso esponente, quantificabile in € 1.186.495,24, ovvero nella differenza tra il valore effettivo del ramo aziendale, come accertato nella perizia eseguita dalla dott.ssa , allegata agli atti, pari Per_3 ad € 1.696.495,24 ed il prezzo pattuito per la predetta cessione, ovvero € 510.000,00.
Ad opinare di esso deducente, inoltre, il Sig. quale Amministratore Unico di aveva posto in Pt_3 _1 essere plurime condotte di mala gestio, quali:
1) in ragione di quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Viterbo, nella fase delle indagini aperta in seguito all'imputazione, in data 26 agosto 2014, del Sig. per il reato di evasione Pt_3 fiscale e di appropriazione indebita per € 420.000.00, l'Amministratore Unico della _1 aveva sottratto alla società contributi regionali per l'ammontare di € 420.000,00, aprendo a proprio nome n. 35 libretti di deposito del valore ciascuno di €12.000,00 ( sotto la soglia di controllo a fini valutari); somme mai restituite alla società, cui le aveva sottratte, procurando alla un ingente danno, per evasione di imposte e tasse, per gli anni 2009 e 2010. _1
2) aveva proposto e fatto approvare i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2014 ed al 31.12.2015, senza che esso attore fosse stato convocato alle relative assemblee, come risultava dai verbali allegati all'atto introduttivo del giudizio.
Peraltro l'utile conseguito dalla nel 2014 era la diretta conseguenza dell'imputazione a ricavo del _1 provento straordinario, realizzato con la cessione del ramo d'azienda.
Il bilancio chiuso al 31.12.2014, infatti, riportava un utile di € 169.295,80, per effetto esclusivo della rilevazione di plusvalenze da alienazioni (voce E 20 del conto economico) per € 510.003,00, importo, quest'ultimo, riconducibile alla cessione del ramo d'azienda, a favore della , CP_2 stante la coincidenza degli importi.
2) aveva tenuto l'assemblea, nella quale, in data 11.07.2016, era stato nominato amministratore unico della il sig. persona di sua fiducia, senza convocare esso istante, così _1 Parte_2 assicurandosi che la società continuasse a non richiedere alla il pagamento dovuto, a CP_2 seguito della cessione del ramo d'azienda.
Il nuovo amministratore della a sua volta, si era reso responsabile dei seguenti atti di mala gestio: _1
a) aveva provveduto ad iscrivere la propria nomina presso il locale Registro delle Imprese soltanto il 16.03.2017, ovvero otto mesi dopo l'adozione del pronunciamento societario;
b) aveva proposto e fatto approvare i bilanci per gli esercizi chiusi al 31.12.2016 e al 31.12.2017, senza convocare esso esponente alle relative assemblee, impedendogli l'esercizio dei propri diritti e prerogative di cui all'art. 2479, comma 5, c.c. , con comportamento contrario ai doveri di corretta amministrazione della società ed in violazione dell'art. 2479 bis c.c., in materia di convocazione dell'assemblea.
c) sulla base dell'ultimo bilancio disponibile, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017, inoltre, risultava che i debiti a breve scadenza costituivano il 93 % dell'intero passivo aziendale, mentre i corrispondenti crediti rappresentavano solo l'87
% dell'attivo, con uno squilibrio tra attività e passività a breve termine, tale da compromettere l'equilibrio finanziario della società.
L'esposizione debitoria riportata nei bilanci, peraltro, non era veritiera, in quanto smentita dai risultati delle ispezioni ipotecarie, allegate all'atto introduttivo del giudizio, dalle quali emergeva che i concessionari della riscossione ed Equitalia Sud s. p. a avevano iscritto ipoteca, rispettivamente nel 2009 e nel 2016, CP_3 sui beni immobili sui quali la vantava un diritto di superficie, per complessivi € 6.646.601,79. _1
Pertanto, a partire dal bilancio al 31.12.2016, la voce debiti avrebbe dovuto ammontare ad € 6.646.601,79, mentre nell'esercizio al 2016 era di poco superiore a 3,3 milioni di euro e, in quello 2017, si riportava una diminuzione ad € 2,4 milioni;
d) aveva, quindi, redatto i bilanci in violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c., in quanto non corrispondenti alla reale situazione contabile della società, nonché dell'art. 2478 bis c.c., per violazione del termine di presentazione del bilancio ai soci, con riferimento agli esercizi 2018 e 2019;
e) non aveva provveduto ad approvare i bilanci successivi a quello chiuso al 31.12.2017, nonostante la scadenza dei termini per l'approvazione di quelli chiusi al
31.12.2018 ed al 31.12.2019.
Né risultava che avesse sottoposto ai soci alcuna proposta di bilancio o informativa sullo stato economico, patrimoniale e finanziario della società.
A conferma di tali circostanze, in data 06.11.2020 esso attore, a mezzo del suo legale, aveva indirizzato all'AU una lettera di contestazione delle condotte illecite tenute dallo stesso, esercitando il proprio diritto ex art. 2476 c.c. di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Il Sig. tuttavia, non aveva dato riscontro alla predetta comunicazione. Parte_2
Le condotte tenute da quest'ultimo (ovvero, in sintesi, la discrasia tra i i debiti risultanti nei bilanci relativi agli esercizi 2016 e 2017 e le iscrizioni ipotecarie a carico della società; l'assenza dei bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020), volte a celare la reale situazione economico finanziaria della società, non consentivano un'esatta quantificazione dei danni cagionati alla per cui si rendeva necessario _1 ordinare all'amministratore unico di esibire in giudizio la documentazione contabile della società, ai sensi dell'art. 210 cpc.
Da ultimo, con riguardo alla violazione del diritto di prelazione dell'attore, in relazione alla cessione della partecipazione in pari ad un terzo del capitale sociale, da parte del socio Sig. al Sig. _1 Pt_3
in data 10.10.2019, esso istante evidenziava l'intervenuta violazione della clausola statutaria di Parte_2 cui all'art. 5, non avendo il Sig. dato notizia agli altri soci ed agli eredi del Sig. , nel Pt_3 Parte_4 frattempo deceduto, della propria determinazione a vendere la propria partecipazione, in spregio della citata disposizione statutaria, a tenore della quale, in tale ipotesi, l'alienante era tenuto a riservare la prelazione agli altri soci per trenta giorni, dalla data della comunicazione effettuata, a mezzo lettera raccomandata.
Conseguentemente la cessione della predetta partecipazione doveva essere dichiarata inefficace nei confronti della società e degli altri soci, tra i quali esso esponente, che avrebbe avuto la possibilità, se previamente informato, di acquisire la quota del Sig. divenendo socio di maggioranza (con due Pt_3 terzi del capitale sociale), stante il disinteresse mostrato verso la dagli eredi del Sig. , i _1 Parte_4 quali non avevano iscritto il loro subentro al socio. Della violazione della citata clausola statutaria era altresì responsabile il Sig. il quale, in quanto acquirente di una quota societaria e amministratore unico Parte_2 della società, al momento della cessione della partecipazione, era tenuto al rispetto delle previsioni statutarie, a tutela degli interessi degli altri soci.
Quanto, infine, alla sussistenza dei presupposti della domanda cautelare di rimozione dell'Amministratore
Unico, ai sensi dell'art. 2476 c.c., coma 3, parte attrice rilevava che:
le condotte tenute dal Sig. in danno della sopra descritte, valevano ad integrare il Parte_2 _1 fumus boni iuris;
in ordine alla sussistenza del periculum in mora, rilevava che:
la permanenza in carica dell'Amministratore avrebbe costituito fonte di ulteriore pregiudizio per la _1 che avrebbe rischiato di subire ulteriori danni, a causa dell'inattività successiva alla cessione del ramo d'azienda, delle gravi irregolarità presenti nei bilanci approvati, dell'assenza di qualsiasi prospetto contabile successivo all'esercizio chiuso al 31.12.2017.
Qualora fosse risultata confermata la presenza di debiti per oltre 6 milioni di euro, si sarebbe dovuto procedere, salvo un ingente rifinanziamento, alla messa in liquidazione della società.
Il decorso del tempo, nella totale inerzia dell'Amministratore Unico, per contro, avrebbe avuto quale unico effetto quello di aggravare l'esposizione debitoria della e di danneggiare la posizione dei creditori _1 sociali.
Atteso, infine, il conflitto d'interessi tra la società (litisconsorte necessaria) ed i legali rappresentanti (convenuti, anch'essi parti necessarie nel presente giudizio), esso attore domandava la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., che veniva nominato con provvedimento del
15.03.22, nella persona dell'Avv. Enrico Caratozzolo.
Quest'ultimo, costituitosi ritualmente in giudizio, in nome e per conto della rappresentava che : _1
1) l'Amministratore Unico della Sig. si era impropriamente costituito nel presente _1 Parte_2 giudizio, anche quale l.r.p.t. della società convenuta, in quanto privo di legitimatio ad processum, stante l'intervenuta nomina di esso convenuto a tutela degli interessi della _1
2) la clausola compromissoria contemplata dall'art. 19 dello Statuto societario, sulla cui base il convenuto aveva eccepito il difetto di competenza del Tribunale, a favore del Collegio arbitrale, era affetta da Pt_3 nullità insanabile, rilevabile d'ufficio, deducendo, altresì, l'infondatezza, nel merito, della predetta eccezione;
3) la domanda cautelare di revoca dell'Amministratore della Sig. era inammissibile, _1 Parte_2 atteso che il rimedio invocato dal Sig. presupponeva una specifica istanza, allo stato non proposta, Pt_1 con apertura di un sub-procedimento;
4) in ordine alla domanda di accertamento della violazione della clausola di prelazione di cui all'art. 5 dello statuto della Vitertur, rilevava l'assenza di un diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il retratto non integrava un rimedio generale in caso di violazione di obbligazioni contrattuali, ma soltanto una forma di tutela specificamente prevista dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione previsti ex lege, spettante ai relativi titolari.
Con particolare riferimento alla “denuntiatio”, ossia l'atto con il quale il titolare delle partecipazioni di cui veniva programmato il trasferimento rendeva noto ai beneficiari, ovvero ai soci prelazionari, la sua intenzione di alienarle, nonché l'identità del terzo intenzionato all'acquisto e le condizioni da questo o a questo offerte, affermava che tale atto non era pervenuto nella sfera di conoscibilità del Sig. e degli Pt_1 altri soci, con conseguente inefficacia della cessione ed inopponibilità della stessa alla società ed al socio.
Precisava, inoltre, che dalla inefficacia ed inopponibilità della cessione delle quote non sarebbero derivati effetti risarcitori a favore della società e/o del socio, a prescindere dalla genericità della domanda attorea risarcitoria;
5) quanto all'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. , terzo comma, c.c., spiegata nei confronti del Sig. quale Amministratore Unico, a partire dal 2016 e del Sig. quale precedente Parte_2 Pt_3 amministratore, con richiesta di condanna al risarcimento di danni, a favore della società, esaminava singolarmente i rilievi mossi nei confronti di ciascun amministratore, concludendo che:
i) l'operazione di cessione del ramo d'azienda, da parte della in favore della , _1 CP_2 integrava un atto in conflitto d'interessi dell'amministratore della cedente, Sig. in Pt_3 danno della società, ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. ;
ii) il grave ritardo nell'approvazione dei bilanci degli esercizi della chiusi dopo la cessione del _1 ramo d'azienda ( 2014- 2017), concretantesi nella violazione di varie disposizioni della legge
74/2000, aveva cagionato un ulteriore pregiudizio alla società;
iii) anche il Sig. era responsabile della cessione del ramo d'azienda non avendo posto in Parte_2 essere alcuna attività diretta all'annullamento della delibera di cessione o all'annullamento del relativo contratto, né al recupero del credito della cessione. Tanto premesso l'Avv. Caratozzolo, nella veste di curatore speciale ex art. 78 cpc della chiedeva _1 che l'Ill. mo Tribunale Adito volesse accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1) rigettare l'eccezione preliminare di difetto di competenza del Tribunale per i motivi sopra esposti;
2) rigettare la domanda cautelare di revoca per i motivi di rito;
3) dichiarare la responsabilità dell'Amministratore per le irregolarità compiute durante il periodo in Pt_3 cui rivestiva la carica di amministratore, con riserva di quantificare i danni subiti dalla società per i motivi sopra esposti;
4) dichiarare la responsabilità dell'amministratore per i motivi sopra esposti in motivazione e Parte_2 limitatamente ai fatti causativi del danno;
5) conseguentemente condannare gli amministratori al risarcimento dei danni da quantificare in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi”.
Costituitosi ritualmente il Sig. formulava le seguenti conclusioni: Parte_3
“ in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale Adito, per essere diversamente competente a decidere sulla controversia il collegio arbitrale ex art. 19 dello Statuto della
Controparte_1
accertare e dichiarare la nullità della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del Sig.
[...]
per l'importo di € 1.186.495,24, per l'asserita cessione in conflitto d'interessi di un ramo d'azienda, Pt_3 per violazione degli art. 163, comma 3 n. 4 e 164, comma 4, cpc, come precisato al punto 2 della narrativa della comparsa di risposta;
nel merito rigettare tutte le domande di parte attrice, perché generiche ed incerte, comunque infondate e viziate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
condannare l'attore al risarcimento dei danni in favore del Sig. ex art. 96 cpc, da liquidarsi d'ufficio; ovvero, in subordine, si chiede la Parte_3 condanna, a carico dell'attore ed in favore del convenuto, al pagamento di una somma equitativamente determinata ( art. 96, comma 3 cpc), con vittoria di spese e compensi professionali”.
Costituitosi anche il Sig. così concludeva: Parte_2
“voglia il Tribunale Adito rigettare integralmente le domande avverse, comprese quelle preliminari e cautelari, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Successivamente alla costituzione delle parti, all'udienza del 18.07.2022, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc, rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 24.01.2023.
La causa veniva quindi istruita mediante il deposito di documenti e l'ammissione di CTU economico- contabile del Prof. Dott. al quale il Giudice conferiva l'incarico di rispondere ai seguenti Persona_4 quesiti:
1) determinare il valore di mercato del ramo d'azienda oggetto della compravendita, mediante scrittura privata con firme autenticate fra la e la in data 30.06.2014; Controparte_1 Controparte_2 2) esaminando la documentazione versata in atti nonché le movimentazioni bancarie di tutte le operazioni finanziarie inerenti il pagamento, da parte di dell'acquisto del ramo d'azienda Controparte_4 della accertare se effettivamente risulti evidenza del pagamento del prezzo Controparte_1 della cessione del ramo d'azienda”.
L'ausiliario di giustizia depositava la relazione rispondendo compiutamente al mandato conferitogli dal giudice ed alle osservazioni dei CC.TT.PP.
Quindi, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.2025, in esito al qual incombente era trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'incompetenza dell'intestato ufficio per essere devoluto lo scrutinio della controversia alla sede arbitrale ( eccezione, a tutto voler concedere, rinunciata dalla difesa del Sig. nella prima memoria istruttoria). Pt_3
Tale eccezione, invero, si fonda sul tenore della clausola di cui all'art. 19 dello Statuto della affetta _1 da nullità insanabile- rilevabile d'ufficio- per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 34 D. Lgs 5/03.
Segnatamente siffatta clausola viola la citata disposizione nella misura in cui prevede che la nomina degli arbitri sia rimessa in primo luogo alle parti, rimettendo al Presidente del Tribunale la nomina del terzo, soltanto in caso di disaccordo tra le stesse. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale
(cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 26784/23), infatti, la disposizione di cui all' art. 34 del D. Lgs n. 5 del 2003, applicabile anche alle clausole sottoscritte anteriormente a tale data, deve essere interpretata nel senso che il potere di designazione degli arbitri debba essere conferito, a pena di nullità, ad un soggetto terzo, estraneo alla società, con conseguente nullità della clausola compromissoria, contenuta nello statuto societario, la quale disponga che la nomina dell'arbitro sia rimessa alle parti.
Peraltro, quand'anche si volesse disattendere l'orientamento ermeneutico richiamato e ritenere la validità della clausola de qua, quest'ultima risulterebbe, comunque, inapplicabile alla presente controversia, atteso che l'oggetto del presente giudizio è rappresentato da un'azione di responsabilità, ex art. 2476 c.c. comma
3, proposta dal socio, nei confronti degli amministratori, profilo non disciplinato dalla disposizione statutaria.
In progressione di argomenti si rileva, altresì, l'inammissibilità della invocazione cautelare di revoca dell'amministratore della Sig. in quanto presupponente la formulazione di una specifica _1 Parte_2 istanza( con conseguente formazione di un sub-procedimento) che la parte attrice non ha proposto.
Nel merito occorre esaminare partitamente le domande svolte dall'attore, che si articolano nell'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c., sia nei confronti del Sig. per i fatti Pt_3 antecedenti all' 11.07.2016, data di cessazione dall'incarico e di assunzione della carica da parte del Sig.
sia nei confronti di quest'ultimo, quale amministratore pro tempore della con Parte_2 _1 contestuale richiesta di risarcimento danni indirizzata nei confronti di entrambi. Successivamente sarà esaminata la domanda volta alla declaratoria dell'inefficacia, nei confronti della società e dei restanti soci, della cessione di quote societarie intervenuta tra il Sig. ed il Sig. Pt_3
in data 10.10.2019, per violazione della clausola statutaria disciplinante il diritto di prelazione dei Parte_2 soci, in occasione della cessione di partecipazioni, con richiesta di condanna in solido al risarcimento dei danni, causati all'attore.
In ordine all'azione di responsabilità, promossa dal Sig. giova individuare i principi cui essa si ispira, Pt_1 nonché i presupposti per l'esercizio della stessa, onde verificare se i singoli rilievi mossi dal socio, nei confronti degli amministratori, abbiano avuto e, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti, incidenza sul patrimonio sociale e se siano diretta conseguenza della violazione, da parte dei convenuti, degli obblighi gestori.
Come noto la disposizione di cui all'art. 2476 c.c. attribuisce, in primo luogo, alla società la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità, nei confronti dell'organo gestorio, nelle ipotesi in cui il patrimonio sociale risulti ridotto, a causa di azioni od omissioni, imputabili agli amministratori, per violazione dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto sociale.
Il terzo comma della citata disposizione codicistica, tuttavia, attribuisce anche al singolo socio di una società
a responsabilità limitata, la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale, benchè questi non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, (potendo, per contro, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti, solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, disciplinata dal successivo comma sesto dell'articolo 2476 c.c. ).
Nell'ipotesi che viene in rilievo nella fattispecie oggetto di causa, prevista dal terzo comma della citata disposizione codicistica, il socio agisce in nome proprio, ma nell'interesse della società, quale sostituto processuale della stessa.
In tal senso, si è espresso l'Organo di ( cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 10936, pubblicata il CP_5
26.05.2016), affermando il principio per cui, nell'ambito delle società a responsabilità limitata, il socio è legittimato, ex art. 2476 3° comma c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l'azione di responsabilità, spettante alla società, nei cui confronti deve essere integrato il contraddittorio, in quanto litisconsorte necessario.
Tanto precisato, sotto il profilo della legittimazione processuale, in ordine a quello della natura giuridica,
l'azione sociale di responsabilità si configura quale azione risarcitoria di natura contrattuale, derivante dal rapporto che lega gli amministratori alla società e volta a reintegrare il patrimonio sociale, in conseguenza del suo depauperamento, eziologicamente connesso alle condotte, dolose o colpose, degli amministratori,
i quali abbiano violato gli obblighi su di loro gravanti in forza della legge e dell'atto costitutivo, tra i quali l'obbligo generale di vigilanza.
Quest'ultima regola di condotta, tuttavia, non si esaurisce nel rispetto della diligenza richiesta “all'uomo medio”, ovvero della generica diligenza richiesta al mandatario, concretandosi, piuttosto, nella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, secondo comma c.c. per i professionisti, in corrispondenza dell'esercizio di professioni “qualificate” o “protette”.
Dalla richiamata natura contrattuale dell'azione di responsabilità, prevista dall'art. 2476, terzo comma,
c.c., discende l'onus probandi gravante sul socio agente, il quale è tenuto ad allegare e provare non solo l'inadempimento dell'amministratore ai propri obblighi, ma anche, sia pur in via presuntiva, l'esistenza di un danno concreto, ovvero il depauperamento del patrimonio sociale e la riconducibilità di tale pregiudizio alla condotta (attiva od omissiva) dell'amministratore.
Tali osservazioni risultano suffragate dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, la quale ha ulteriormente precisato (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 25631 dell'01 settembre 2023), che grava sugli amministratori l'obbligo di provare la conformità delle operazioni compiute in relazione agli obblighi agli stessi facenti carico.
Applicando i principi di diritto e giurisprudenziali esposti, che governano l'azione di responsabilità in oggetto, anche alla luce delle osservazioni cui è pervenuto il CTU, occorre esaminare singolarmente i rilievi mossi a ciascuno dei due amministratori. Segnatamente, con riferimento alla posizione del Sig. Pt_3
l'operazione di cessione del ramo d'azienda, mediante la quale la si è spogliata del suo principale _1 asset in favore della , sussistono i presupposti caratterizzanti l'azione di responsabilità, quali: CP_2
- la violazione, da parte dell'Amministratore, di precisi obblighi gestori;
- il danno causato al patrimonio della società cedente;
- il nesso eziologico tra la condotta posta in essere ed il suddetto pregiudizio.
Le modalità con cui è stata posta in essere l'operazione sono tali da fondare il convincimento che si sia trattato di atto compiuto in conflitto d'interessi dall'amministratore, in danno della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2475 ter c.c..
In tal senso, depongono i seguenti elementi:
1) la cessione del ramo d'azienda è avvenuta a favore di una società neocostituita, la , con un capitale sociale di soli € 10.000,00, dei quali solo 2.500,00 versati, il cui socio di CP_2 riferimento e legale rappresentante illo tempore era la figlia del Sig. Pt_3
2) la cessione si è perfezionata in un breve arco temporale, di circa due mesi;
ed infatti la società cessionaria è stata costituita il 28.05.14, l'incarico all'esperto per la valutazione dell'azienda è stato conferito il 13.07.14, la relativa perizia è stata depositata il 28.06.14 e la cessione è avvenuta il
24.07.14;
3) anomalie si sono riscontrate con riguardo alle modalità di corresponsione del prezzo della cessione ed alla valutazione del ramo d'azienda.
A tal proposito dirimenti risultano i riscontri cui è pervenuto il CTU, in sede di conclusioni dell'elaborato peritale, laddove, in risposta ai quesiti formulatigli, ha expressis verbis affermato che “ Il valore di mercato del ramo d'azienda, ceduto da alla in data 30.06.2014, Controparte_1 Controparte_2 ad un prezzo di € 510.000,00, è stimato in € 1.082.797,00” e che “ dall'analisi degli estratti conto forniti dagli istituti bancari è emerso che ha incassato da in quota Controparte_1 Controparte_2 rate da cessione ramo d'azienda, un importo totale pari a euro 245.150,00 ( cfr. combinato paragrafi 4.2 e
5.2) in luogo dei pattuiti € 320.000,00, vantando, pertanto, un credito, nei confronti di Controparte_2 pari a € 74.850,00.
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario di giustizia appare evidente che dalla cessione sia derivato un pregiudizio economico alla società cedente, eziologicamente connesso all'operazione stessa ed all'inadempimento degli obblighi di vigilanza imposti all'amministratore. La responsabilità per tale danno è ascrivibile ad entrambi gli amministratori:
i) al Sig. per aver consentito che l'operazione avvenisse alle condizioni descritte, Pt_3 all'evidente scopo di avvantaggiare la figlia, al tempo legale rappresentante della società cessionaria, così consentendo alla sua famiglia di appropriarsi del ramo d'azienda che, fino a quel momento, aveva rappresentato la principale fonte di guadagno per la _1
ii) al Sig. per non aver posto in essere le azioni di contrasto alla manovra del Sig. Parte_2
( annullamento della delibera di cessione e/o del relativo contratto;
azioni volte al Pt_3 recupero del credito vantato dalla cedente );
il tutto con conseguente responsabilità solidale dei convenuti, in relazione alla cessione del ramo d'azienda in contestazione.
Con particolare riferimento alla quantificazione del danno, lo stesso è determinabile nella differenza tra la somma pagata da parte acquirente, pari ad € 245.150,00 ed il valore accertato del ramo d'azienda, pari ad € 1.082.797, ovvero in € 837.647,00; il predetto importo, essendo spettante a titolo di risarcimento del danno, deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a decorrere dalla data di cessione del suddetto ramo di azienda sino all'effettivo soddisfo.
In progressione di argomenti, con riguardo agli altri addebiti mossi dall'attore, giova considerare che:
il grave ritardo nell'approvazione dei bilanci degli esercizi della chiusi dopo la cessione del ramo _1
d'azienda ( 2014-2017), le irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e la mancanza di regolari convocazioni assembleari, pur concretando violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore, rappresentano comportamenti privi di autonoma efficacia causale, rispetto ai danni arrecati al patrimonio sociale, non avendo l'attore reso in atti la prova del nesso causale tra tali condotte e la concreta diminuzione del patrimonio sociale.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la domanda risarcitoria del socio, in proprio, per la diminuzione del suo patrimonio, non è sussumibile nell'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 2476 c.c., terzo comma, trattandosi, piuttosto, di azione extracontrattuale, disciplinata dal successivo comma 6 della predetta disposizione codicistica.
Analoghe considerazioni risultano valevoli, con riguardo alla violazione della disposizione di cui al secondo comma del predetto articolo, atteso che il diritto di accesso è tutelabile anche in via d'urgenza da parte del socio e, in ogni caso, costituendo un diritto del socio e non della società, non può assurgere a causa di danno per quest'ultima.
Esaminando, quindi, la domanda attorea, volta alla declaratoria dell'inefficacia, nei confronti della società
e dei restanti soci, della cessione delle quote, da parte del Sig. in favore del Sig. con Pt_3 Parte_2 contestuale richiesta risarcitoria nei confronti degli amministratori, occorre muovere dalla disciplina del diritto di prelazione, contenuta nelle disposizioni ordinamentali.
Secondo la tesi attorea, invero, la domanda spiegata, postula la violazione della clausola di cui all'art. 5 dello Statuto societario della a tenore della quale, “in caso di cessione delle quote, l'alienante _1 deve riservare la prelazione agli altri soci, per trenta giorni, dalla data della comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata”. Come noto, la clausola di prelazione, contenuta nello statuto societario, impone al socio, che intenda cedere la propria partecipazione, di offrirla preventivamente, a parità di condizioni, agli altri soci, con preferenza rispetto ai terzi.
Il beneficiario della prelazione ha, quindi, il diritto di impedire a terzi l'ingresso in società, mediante l'acquisto diretto della partecipazione.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la violazione del patto di prelazione, contenuto in una clausola statutaria, non comporti la nullità del negozio traslativo stipulato tra socio cedente e socio cessionario, risultando, quindi, valida la clausola stessa tra le parti stipulanti, ma inopponibile e, quindi, inefficace, nei confronti della società e degli altri soci.
La ratio sottesa a tali insegnamenti è da ravvisarsi nella circostanza per cui tale violazione non comporta il diritto potestativo del socio di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il retratto non integra un rimedio generale, in caso di violazione di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente prevista dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti ex lege ( ad esempio, la prelazione ereditaria, ai sensi dell'art. 732 c.c.), spettante ai relativi titolari.
L'atto di trasferimento della quota societaria, elusivo della clausola statutaria disciplinante il diritto di prelazione, resta, quindi, valido, ma inefficace rispetto ai soci ed alla società.
A tali conclusioni è pervenuta di recente non soltanto la giurisprudenza di merito, ma anche quella di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. I, n. 17761 del 2025), la quale muove dalla distinzione tra prelazione legale e prelazione convenzionale o statutaria. Mentre la prima ha efficacia reale, con la conseguenza che il diritto è opponibile a tutti, inclusi i terzi acquirenti e la sua violazione consente al titolare del diritto di riscattare la propria quota, la seconda ha efficacia meramente obbligatoria.
La prelazione statutaria vincola solo le parti ( i soci), ma non i terzi.
La sua violazione costituisce, quindi, un inadempimento contrattuale da parte del socio alienante, le cui conseguenze si limitano al rapporto tra i soci e la società e rilevano sotto il profilo dell'inefficacia relativa, nella misura in cui l'atto è inopponibile (inefficace) nei confronti della società e degli altri soci.
Ne consegue che Il socio pretermesso può domandare il risarcimento del danno sofferto, a causa della cessione.
Tuttavia, l'estensione per analogia del rimedio del retratto alla prelazione convenzionale sarebbe contraria al principio generale della libera trasferibilità delle quote sociali (art. 2479 c.c.).
L'obbligo derivante dal patto di prelazione si sostanzia in una mera denuntiatio, ovvero nell'obbligo di comunicare l'intenzione di alienare la quota, senza che ciò comporti un diritto del socio a vedersi trasferita la proprietà delle quote.
La dottrina e la prevalente giurisprudenza richiedono che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del prelazionario, stante la natura contrattuale della stessa.
Come noto, per gli atti unilaterali recettizi il presupposto essenziale per l'applicabilità della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. è l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario, di modo che il plico sia effettivamente giunto a destinazione, circostanza non verificatisi nel caso di specie, non essendo la denuntiatio pervenuta nella sfera di conoscenza del socio e degli altri soci. Pt_1 Ne consegue che la cessione delle quote è inefficace ed inopponibile alla società ed al socio attore, il quale, tuttavia, non ha reso in atti la prova del danno subito a causa di tale atto di trasferimento con la conseguenza che la connessa domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Le spese di lite( da porsi, secondo il canone del decisum, a carico solidale del Sig. e del Sig. Pt_3
seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo. Parte_2
Per il medesimo principio le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico solidale del Sig. e del Sig. Pt_3 Parte_2
PQM
Il Tribunale Civile di OM, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la responsabilità gestoria del Sig. e del Sig. per la cessione in Parte_3 Parte_2 conflitto d'interessi del ramo d'azienda connotato analiticamente nell'atto di citazione dalla Controparte_1 alla per l'effetto, condanna i predetti convenuti, in solido fra loro, a
[...] Controparte_2 versare, a titolo di risarcimento del danno, in favore della la somma pari ad Controparte_1
837.647,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal dì della cessione del ramo di azienda sino all'effettivo soddisfo.
Respinge le residue domande.
Condanna il Sig. ed il Sig. sempre in solido fra loro, a rifondere in favore del Parte_3 Parte_2
Sig. e della in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in favore di ciascuna parte processuale in € 28.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed. i.v.a. come per legge.
Spese di C.T.U.- siccome liquidate in atti- da porsi in via definitiva a carico solidale del Sig. e del Parte_3
Sig. Parte_2
Così deciso il 16 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di OM
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SEDICESIMA CONTROVERSIE CIVILI
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. Maurizio Manzi Giudice Relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 33838/21, trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025, vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 C.F._1 citazione, anche disgiuntamente, dall'Avv. Marco Polidori (CF: del Foro di Viterbo e C.F._2 dall'Avv. Federico Pernazza (CF: ), PEC: del Foro di C.F._3 Email_1
OM e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato, in OM, Via Po n. 22.
ATTORE
E
1) , in persona del Curatore Speciale ex art. 78 c.p.c., Avv. Enrico Caratozzolo, Controparte_1
(CF: , PEC: ), nominato con decreto del Tribunale di C.F._4 Email_2
OM del 15.03.22 ( nel procedimento di V.G. 3177/22) il quale si difende in proprio ex art. 86 c.p.c., eleggendo domicilio in OM, Piazza Cavour n. 17. 2) , nato a [...] il [...], residente in [...]
Aldo Moro n. 5 (CF: ), in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro C.F._5 tempore della , con sede in Viterbo, Strada Poggino n. 102 (PI Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Augusto Gargana n. 40, preso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Massimo Pidone ( CF: , dal quale è rappresentato e difeso, C.F._6 come da procura speciale depositata (All. A) unitamente alla comparsa di costituzione e risposta, PEC:
FAX: 0761/352143. Email_3
3) nato a [...] il [...], ivi residente in [...]Parte_3
n. 29, CF: , rappresentato e difeso, giusta procura in calce C.F._7 alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Donatella Di Gregorio, del Foro di OM (CF: , PEC: ) ed C.F._8 Email_4 elettivamente domiciliato presso il suo studio in OM, Via Ipponio n. 8, 00183, PEC:
Email_5
CONVENUTI
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
All'udienza del 20.05.2025 comparivano l'Avv. Saverio Fatone, in sostituzione dell'Avv. Marco Polidori, per il Sig. nonché gli Avvocati Enrico Caratozzolo per la curatela speciale ex art. 78 c.p.c. di Parte_1
l'Avv. Donatella Di Gregorio per il Sig. e l'Avv. Rosanna Mastrota, Controparte_1 Parte_3 in sostituzione dell'Avv. Massimo Pidone, per il Sig. Parte_2
Tutti i nominati difensori si riportavano ai propri atti introduttivi nonchè alle rispettive memorie istruttorie e conclusioni chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1 la società il Sig. ed il Sig. per ivi sentire Controparte_1 Parte_2 Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni.:
“voglia l'Ill. mo Tribunale Adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e difesa, per le ragioni di cui in narrativa:
in via preliminare: nominare un curatore speciale per la rappresentanza della Controparte_1 nel presente giudizio, stante il conflitto d'interessi insorto a seguito dell'azione di responsabilità esperita per conto della società, nei confronti dell'amministratore convenuto;
in via cautelare: disporre la revoca dell'AU; in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in qualità di Parte_3
Amministratore Unico di sino al 11.07.2016, per le condotte di cui in narrativa Controparte_1 ed in particolare per la cessione, in conflitto d'interessi, di un ramo d'azienda alla e, per Controparte_2
l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno a favore della società, nella misura di € 1.186.495,24, ovvero nella diversa misura emergente dall'istruttoria processuale e comunque che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in qualità di attuale Parte_2 amministratore unico di a partire dal 11.07.2016 e, per l'effetto, previa revoca Controparte_1 dalla carica, condannarlo al risarcimento del danno in favore della società, nella misura emergente dall'istruttoria processuale e comunque, che sarà ritenuta di giustizia;
accertare la violazione del Sig.
[...]
alla previsione statutaria che riconosce il diritto di prelazione dei soci in occasione della cessione Pt_3 della partecipazione e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia nei confronti della società e dei restanti soci della cessione intervenuta tra il Sig. ed il Sig. in data 10.10.2019, nonché condannare il Pt_3 Parte_2
Sig. ed il Sig. in solido fra loro, al risarcimento del danno causato Parte_3 Parte_2 all'attore, nella misura emergente dall'istruttoria processuale e, comunque, che sarà ritenuta di giustizia.
In via istruttoria: ordinare ex art. 210 cpc all'AU di l'esibizione dei documenti Controparte_1 contabili della società, necessari a comprendere l'attuale stato economico e finanziario della società, dai quali si evincano, inoltre, i dettagli sull'effettivo pagamento del prezzo per la cessione di ramo d'azienda alla (d'ora in poi breviter la ) e la generale situazione debitoria della società. Con Controparte_2 CP_2 vittoria di spese e competenze di lite”.
A fondamento delle rassegnate conclusioni, l'attore esponeva che:
- la compagine societaria della di seguito breviter , società attiva Controparte_1 _1 nell'organizzazione e nella gestione in concessione dell'autotrasporto di persone per conto di pubbliche amministrazioni, era composta dall'esponente e dai Sigg.ri e , ciascuno Parte_3 Parte_4 titolare di una partecipazione pari a un terzo del capitale sociale complessivo;
- il 18.05.2012 il Sig. era stato nominato amministratore unico della società e, in data Parte_3
30.06.2014, la aveva ceduto alla il proprio ramo d'azienda, relativo allo svolgimento del _1 CP_2 servizio di TPL, per i Comuni di IV AS, Corchiano, Gallese, Ronciglione e Caprarola;
- Il contratto di cessione era stato autenticato nelle firme del notaio Dott. , rep 55308, Persona_1 racc.3502 ed era stato sottoscritto dal Sig. per e dalla figlia, Sig.ra Parte_3 _1 Parte_5
Amministratrice Unica della , per quest'ultima; CP_2
- Il prezzo della cessione era stato fissato dalle parti in € 510.000,00, di cui € 310.000,00 per l'avviamento commerciale ed € 200.000,00 per i beni strumentali, da corrispondersi con le seguenti modalità:
quanto ad € 190.000,00, mediante accollo, da parte di , del trattamento di fine rapporto dei CP_2 lavoratori dipendenti ceduti e, per i restanti € 320.000,00, mediante venti rate mensili di € 15.000,00, oltre ulteriori due rate di € 10.000,00;
- a seguito della predetta operazione la aveva svolto il servizio di TPL utilizzando CP_2 la denominazione commerciale “Gruppo Vitertur” e un marchio analogo a quello della sebbene tali facoltà non fossero previste nel contratto di cessione;
_1
- I bilanci della successivi alla stipulazione del contratto de quo (2014-2017), approvati nonostante _1 esso attore non avesse mai ricevuto le relative convocazioni assembleari, recanti tale oggetto, palesavano una notevole diminuzione del patrimonio netto della nonché un notevole squilibrio tra le attività e _1 le passività a breve termine;
- nell'estate del 2016 il socio Sig. era deceduto e non era subentrato formalmente Parte_4 alcuno degli eredi nella sua posizione;
In data 11.07.2016 il Sig. era cessato dalla carica di A.U. e gli era succeduto il Sig. Parte_3 [...]
circostanza comunicata al locale registro delle imprese soltanto in data 16.03.2017; Parte_2 - Il nuovo amministratore, tuttavia, non aveva provveduto a redigere alcuna proposta di bilancio successiva a quello dell'esercizio chiuso al 31.12.2017;
- il 10.10.2019 il Sig. aveva ceduto la propria partecipazione in al Sig. con atto Pt_3 _1 Parte_2 autenticato nelle firme del notaio Dott. rep. 3826 racc. 2851, senza offrire agli altri soci Persona_2
l'acquisto della propria quota, in violazione della disposizione di cui all'art. 5 dello Statuto, che attribuiva un diritto di prelazione agli altri soci;
Sulla scorta di tali premesse esso istante deduceva la sussistenza della responsabilità del Sig. Parte_3 in qualità di Amministratore Unico della per il compimento di operazioni in conflitto d'interessi, _1 nel novero delle quali, in particolare, era sussumibile la cessione del ramo d'azienda di in favore di _1
, per i seguenti motivi: CP_2
1) Il prezzo della cessione ( € 510.000,00) era stato artificiosamente ribassato, in quanto non corrispondente alla valutazione di mercato dell'azienda ( 1,7 milioni), al solo fine di favorire la cessionaria al tempo amministrata dalla figlia, Sig.ra - società CP_2 Parte_5 neocostituita, priva di attività e disponibilità finanziarie.
In particolare, con riguardo al pagamento del prezzo della cessione, la quota parte di cui era previsto il pagamento rateale (€ 320.000,00), risultava essere stata rideterminata nella minor somma di € 305.545,14, per effetto del presunto maggiore debito per trattamento di fine rapporto accertato, pari ad ulteriori
€ 14.454,86, rispetto al quantum indicato nell'atto di cessione e pari ad € 190.000,00;
2) quanto alla corresponsione della somma pattuita, ovvero € 510.000,00, la contabilità della _1 evidenziava un presunto incasso della stessa in poco più di un anno (movimentazioni dal
14.07.2014 al 27.10.2015) rispetto alla dilazione contrattualmente pattuita di ventidue rate mensili,
a partire dal 31.08.2014.
In particolare le modalità con cui avrebbero dovuto essere effettuati i pagamenti del ramo d'azienda ceduto, in assenza di un effettivo riscontro in contabilità, lasciavano desumere che le operazioni di compensazione ed i vari pagamenti in denaro contante ( al di sopra dei limiti consentiti dalla legge) fossero tutte operazioni fittizie, volte a celare il mancato pagamento del prezzo (simulazione parziale);
con riferimento all'incasso della somma complessivamente dovuta dalla , infatti, le scritture CP_2 contabili della per gli anni 2014 e 2015, evidenziavano: - giroconto, a deconto dell'importo _1 dovuto, della somma di € 204.454,86 (€ 190.000,00 +14.454,86), in virtù dell'accollo, da parte della , CP_2 del TFR dei dipendenti richiamati nell'atto; - riscossioni in contanti per complessivi € 32.028,55 con n. 12 operazioni registrate nel periodo 14.07- 31.12.2014, in relazione alle quali era stato superato il limite antiriciclaggio pro tempore vigente ( € 1000,00) – riduzione di credito per complessivi € 4.029,31, mediante compensazione del pagamento dei debiti tributari, come evincibile dalle causali di registrazione
“Pag. equitalia con deb. ” e “rata equitalia”; -riduzione di credito per complessivi € 6.529,00, CP_2 mediante compensazione del pagamento di stipendi della come risulta dalle causali di _1 registrazione “Pag. dip. Con deb. ”, “Bernardi” e “Inciocchi”; - riduzione di credito per € 10.000,00, CP_2 mediante compensazione del pagamento del fornitore “Angelo Bus Mobility Srl”, come si evinceva dalla causale di registrazione;
- riduzione di credito per € 12.346,01, mediante compensazione del pagamento delle assicurazioni degli autocarri, come da causale di registrazione “pag. assicurazione automezzi”; - riscossione per complessivi € 240.600,00 con n. 60 operazioni registrate nel periodo 14.01 – 27.10.2015, a valere sui conti correnti accesi alla società presso la Caravit Spa e il Credito Valtellinese – arrotondamento passivo per € 12,27 a chiusura della posizione creditoria vantata dalla verso la;
_1 CP_2
3) ad un esame delle visure delle due società emergeva che la , sin dalla sua costituzione, in data CP_2
28.05.2014, aveva sede legale in IV AS (VT), Piazza Matteotti n. 20, indirizzo presso il quale la aveva una sede di rappresentanza, cessata a seguito del trasferimento dell'azienda. L'identità della _1 sede era rivelatrice del preciso scopo per cui sarebbe stata costituita la , ovvero acquisire il ramo CP_2
d'azienda della nonché della connivenza dell'allora amministratore unico della Sig. _1 _1 [...]
Pt_3
4) Il Sig. al tempo Amministratore della aveva tollerato che la utilizzasse un Parte_3 _1 CP_2 marchio commerciale sovrapponibile a quello della prima, nonché la denominazione commerciale di
Gruppo Vitertur, senza intraprendere alcuna iniziativa a tutela della denominazione e dell'immagine della propria società.
Una simile tolleranza trovava giustificazione nell'interesse del Sig. all'utilizzo, da parte della , Pt_3 CP_2 di una denominazione e di un marchio riconducibili alla al fine di consentire alla società della figlia _1 di valersi del buon nome e dell'esperienza dell'altra.;
4) a seguito della cessione del ramo d'azienda, il Sig. non aveva intrapreso alcuna iniziativa Pt_3 imprenditoriale per mantenere sul mercato la lasciando cadere la società in uno stato di totale _1 inattività e facendo nominare amministratore della stessa un suo fiduciario, Sig. per poi Parte_2 cedere allo stesso la propria quota ad un prezzo irrisorio.
Il pregiudizio cagionato alla a seguito della cessione del ramo d'azienda, era, ad argomentare _1 di esso esponente, quantificabile in € 1.186.495,24, ovvero nella differenza tra il valore effettivo del ramo aziendale, come accertato nella perizia eseguita dalla dott.ssa , allegata agli atti, pari Per_3 ad € 1.696.495,24 ed il prezzo pattuito per la predetta cessione, ovvero € 510.000,00.
Ad opinare di esso deducente, inoltre, il Sig. quale Amministratore Unico di aveva posto in Pt_3 _1 essere plurime condotte di mala gestio, quali:
1) in ragione di quanto accertato dalla Procura della Repubblica di Viterbo, nella fase delle indagini aperta in seguito all'imputazione, in data 26 agosto 2014, del Sig. per il reato di evasione Pt_3 fiscale e di appropriazione indebita per € 420.000.00, l'Amministratore Unico della _1 aveva sottratto alla società contributi regionali per l'ammontare di € 420.000,00, aprendo a proprio nome n. 35 libretti di deposito del valore ciascuno di €12.000,00 ( sotto la soglia di controllo a fini valutari); somme mai restituite alla società, cui le aveva sottratte, procurando alla un ingente danno, per evasione di imposte e tasse, per gli anni 2009 e 2010. _1
2) aveva proposto e fatto approvare i bilanci degli esercizi chiusi al 31.12.2014 ed al 31.12.2015, senza che esso attore fosse stato convocato alle relative assemblee, come risultava dai verbali allegati all'atto introduttivo del giudizio.
Peraltro l'utile conseguito dalla nel 2014 era la diretta conseguenza dell'imputazione a ricavo del _1 provento straordinario, realizzato con la cessione del ramo d'azienda.
Il bilancio chiuso al 31.12.2014, infatti, riportava un utile di € 169.295,80, per effetto esclusivo della rilevazione di plusvalenze da alienazioni (voce E 20 del conto economico) per € 510.003,00, importo, quest'ultimo, riconducibile alla cessione del ramo d'azienda, a favore della , CP_2 stante la coincidenza degli importi.
2) aveva tenuto l'assemblea, nella quale, in data 11.07.2016, era stato nominato amministratore unico della il sig. persona di sua fiducia, senza convocare esso istante, così _1 Parte_2 assicurandosi che la società continuasse a non richiedere alla il pagamento dovuto, a CP_2 seguito della cessione del ramo d'azienda.
Il nuovo amministratore della a sua volta, si era reso responsabile dei seguenti atti di mala gestio: _1
a) aveva provveduto ad iscrivere la propria nomina presso il locale Registro delle Imprese soltanto il 16.03.2017, ovvero otto mesi dopo l'adozione del pronunciamento societario;
b) aveva proposto e fatto approvare i bilanci per gli esercizi chiusi al 31.12.2016 e al 31.12.2017, senza convocare esso esponente alle relative assemblee, impedendogli l'esercizio dei propri diritti e prerogative di cui all'art. 2479, comma 5, c.c. , con comportamento contrario ai doveri di corretta amministrazione della società ed in violazione dell'art. 2479 bis c.c., in materia di convocazione dell'assemblea.
c) sulla base dell'ultimo bilancio disponibile, relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2017, inoltre, risultava che i debiti a breve scadenza costituivano il 93 % dell'intero passivo aziendale, mentre i corrispondenti crediti rappresentavano solo l'87
% dell'attivo, con uno squilibrio tra attività e passività a breve termine, tale da compromettere l'equilibrio finanziario della società.
L'esposizione debitoria riportata nei bilanci, peraltro, non era veritiera, in quanto smentita dai risultati delle ispezioni ipotecarie, allegate all'atto introduttivo del giudizio, dalle quali emergeva che i concessionari della riscossione ed Equitalia Sud s. p. a avevano iscritto ipoteca, rispettivamente nel 2009 e nel 2016, CP_3 sui beni immobili sui quali la vantava un diritto di superficie, per complessivi € 6.646.601,79. _1
Pertanto, a partire dal bilancio al 31.12.2016, la voce debiti avrebbe dovuto ammontare ad € 6.646.601,79, mentre nell'esercizio al 2016 era di poco superiore a 3,3 milioni di euro e, in quello 2017, si riportava una diminuzione ad € 2,4 milioni;
d) aveva, quindi, redatto i bilanci in violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all'art. 2423 c.c., in quanto non corrispondenti alla reale situazione contabile della società, nonché dell'art. 2478 bis c.c., per violazione del termine di presentazione del bilancio ai soci, con riferimento agli esercizi 2018 e 2019;
e) non aveva provveduto ad approvare i bilanci successivi a quello chiuso al 31.12.2017, nonostante la scadenza dei termini per l'approvazione di quelli chiusi al
31.12.2018 ed al 31.12.2019.
Né risultava che avesse sottoposto ai soci alcuna proposta di bilancio o informativa sullo stato economico, patrimoniale e finanziario della società.
A conferma di tali circostanze, in data 06.11.2020 esso attore, a mezzo del suo legale, aveva indirizzato all'AU una lettera di contestazione delle condotte illecite tenute dallo stesso, esercitando il proprio diritto ex art. 2476 c.c. di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Il Sig. tuttavia, non aveva dato riscontro alla predetta comunicazione. Parte_2
Le condotte tenute da quest'ultimo (ovvero, in sintesi, la discrasia tra i i debiti risultanti nei bilanci relativi agli esercizi 2016 e 2017 e le iscrizioni ipotecarie a carico della società; l'assenza dei bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020), volte a celare la reale situazione economico finanziaria della società, non consentivano un'esatta quantificazione dei danni cagionati alla per cui si rendeva necessario _1 ordinare all'amministratore unico di esibire in giudizio la documentazione contabile della società, ai sensi dell'art. 210 cpc.
Da ultimo, con riguardo alla violazione del diritto di prelazione dell'attore, in relazione alla cessione della partecipazione in pari ad un terzo del capitale sociale, da parte del socio Sig. al Sig. _1 Pt_3
in data 10.10.2019, esso istante evidenziava l'intervenuta violazione della clausola statutaria di Parte_2 cui all'art. 5, non avendo il Sig. dato notizia agli altri soci ed agli eredi del Sig. , nel Pt_3 Parte_4 frattempo deceduto, della propria determinazione a vendere la propria partecipazione, in spregio della citata disposizione statutaria, a tenore della quale, in tale ipotesi, l'alienante era tenuto a riservare la prelazione agli altri soci per trenta giorni, dalla data della comunicazione effettuata, a mezzo lettera raccomandata.
Conseguentemente la cessione della predetta partecipazione doveva essere dichiarata inefficace nei confronti della società e degli altri soci, tra i quali esso esponente, che avrebbe avuto la possibilità, se previamente informato, di acquisire la quota del Sig. divenendo socio di maggioranza (con due Pt_3 terzi del capitale sociale), stante il disinteresse mostrato verso la dagli eredi del Sig. , i _1 Parte_4 quali non avevano iscritto il loro subentro al socio. Della violazione della citata clausola statutaria era altresì responsabile il Sig. il quale, in quanto acquirente di una quota societaria e amministratore unico Parte_2 della società, al momento della cessione della partecipazione, era tenuto al rispetto delle previsioni statutarie, a tutela degli interessi degli altri soci.
Quanto, infine, alla sussistenza dei presupposti della domanda cautelare di rimozione dell'Amministratore
Unico, ai sensi dell'art. 2476 c.c., coma 3, parte attrice rilevava che:
le condotte tenute dal Sig. in danno della sopra descritte, valevano ad integrare il Parte_2 _1 fumus boni iuris;
in ordine alla sussistenza del periculum in mora, rilevava che:
la permanenza in carica dell'Amministratore avrebbe costituito fonte di ulteriore pregiudizio per la _1 che avrebbe rischiato di subire ulteriori danni, a causa dell'inattività successiva alla cessione del ramo d'azienda, delle gravi irregolarità presenti nei bilanci approvati, dell'assenza di qualsiasi prospetto contabile successivo all'esercizio chiuso al 31.12.2017.
Qualora fosse risultata confermata la presenza di debiti per oltre 6 milioni di euro, si sarebbe dovuto procedere, salvo un ingente rifinanziamento, alla messa in liquidazione della società.
Il decorso del tempo, nella totale inerzia dell'Amministratore Unico, per contro, avrebbe avuto quale unico effetto quello di aggravare l'esposizione debitoria della e di danneggiare la posizione dei creditori _1 sociali.
Atteso, infine, il conflitto d'interessi tra la società (litisconsorte necessaria) ed i legali rappresentanti (convenuti, anch'essi parti necessarie nel presente giudizio), esso attore domandava la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., che veniva nominato con provvedimento del
15.03.22, nella persona dell'Avv. Enrico Caratozzolo.
Quest'ultimo, costituitosi ritualmente in giudizio, in nome e per conto della rappresentava che : _1
1) l'Amministratore Unico della Sig. si era impropriamente costituito nel presente _1 Parte_2 giudizio, anche quale l.r.p.t. della società convenuta, in quanto privo di legitimatio ad processum, stante l'intervenuta nomina di esso convenuto a tutela degli interessi della _1
2) la clausola compromissoria contemplata dall'art. 19 dello Statuto societario, sulla cui base il convenuto aveva eccepito il difetto di competenza del Tribunale, a favore del Collegio arbitrale, era affetta da Pt_3 nullità insanabile, rilevabile d'ufficio, deducendo, altresì, l'infondatezza, nel merito, della predetta eccezione;
3) la domanda cautelare di revoca dell'Amministratore della Sig. era inammissibile, _1 Parte_2 atteso che il rimedio invocato dal Sig. presupponeva una specifica istanza, allo stato non proposta, Pt_1 con apertura di un sub-procedimento;
4) in ordine alla domanda di accertamento della violazione della clausola di prelazione di cui all'art. 5 dello statuto della Vitertur, rilevava l'assenza di un diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il retratto non integrava un rimedio generale in caso di violazione di obbligazioni contrattuali, ma soltanto una forma di tutela specificamente prevista dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione previsti ex lege, spettante ai relativi titolari.
Con particolare riferimento alla “denuntiatio”, ossia l'atto con il quale il titolare delle partecipazioni di cui veniva programmato il trasferimento rendeva noto ai beneficiari, ovvero ai soci prelazionari, la sua intenzione di alienarle, nonché l'identità del terzo intenzionato all'acquisto e le condizioni da questo o a questo offerte, affermava che tale atto non era pervenuto nella sfera di conoscibilità del Sig. e degli Pt_1 altri soci, con conseguente inefficacia della cessione ed inopponibilità della stessa alla società ed al socio.
Precisava, inoltre, che dalla inefficacia ed inopponibilità della cessione delle quote non sarebbero derivati effetti risarcitori a favore della società e/o del socio, a prescindere dalla genericità della domanda attorea risarcitoria;
5) quanto all'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. , terzo comma, c.c., spiegata nei confronti del Sig. quale Amministratore Unico, a partire dal 2016 e del Sig. quale precedente Parte_2 Pt_3 amministratore, con richiesta di condanna al risarcimento di danni, a favore della società, esaminava singolarmente i rilievi mossi nei confronti di ciascun amministratore, concludendo che:
i) l'operazione di cessione del ramo d'azienda, da parte della in favore della , _1 CP_2 integrava un atto in conflitto d'interessi dell'amministratore della cedente, Sig. in Pt_3 danno della società, ai sensi dell'art. 2475 ter c.c. ;
ii) il grave ritardo nell'approvazione dei bilanci degli esercizi della chiusi dopo la cessione del _1 ramo d'azienda ( 2014- 2017), concretantesi nella violazione di varie disposizioni della legge
74/2000, aveva cagionato un ulteriore pregiudizio alla società;
iii) anche il Sig. era responsabile della cessione del ramo d'azienda non avendo posto in Parte_2 essere alcuna attività diretta all'annullamento della delibera di cessione o all'annullamento del relativo contratto, né al recupero del credito della cessione. Tanto premesso l'Avv. Caratozzolo, nella veste di curatore speciale ex art. 78 cpc della chiedeva _1 che l'Ill. mo Tribunale Adito volesse accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1) rigettare l'eccezione preliminare di difetto di competenza del Tribunale per i motivi sopra esposti;
2) rigettare la domanda cautelare di revoca per i motivi di rito;
3) dichiarare la responsabilità dell'Amministratore per le irregolarità compiute durante il periodo in Pt_3 cui rivestiva la carica di amministratore, con riserva di quantificare i danni subiti dalla società per i motivi sopra esposti;
4) dichiarare la responsabilità dell'amministratore per i motivi sopra esposti in motivazione e Parte_2 limitatamente ai fatti causativi del danno;
5) conseguentemente condannare gli amministratori al risarcimento dei danni da quantificare in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi”.
Costituitosi ritualmente il Sig. formulava le seguenti conclusioni: Parte_3
“ in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di competenza del Tribunale Adito, per essere diversamente competente a decidere sulla controversia il collegio arbitrale ex art. 19 dello Statuto della
Controparte_1
accertare e dichiarare la nullità della domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti del Sig.
[...]
per l'importo di € 1.186.495,24, per l'asserita cessione in conflitto d'interessi di un ramo d'azienda, Pt_3 per violazione degli art. 163, comma 3 n. 4 e 164, comma 4, cpc, come precisato al punto 2 della narrativa della comparsa di risposta;
nel merito rigettare tutte le domande di parte attrice, perché generiche ed incerte, comunque infondate e viziate, in fatto e in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa;
condannare l'attore al risarcimento dei danni in favore del Sig. ex art. 96 cpc, da liquidarsi d'ufficio; ovvero, in subordine, si chiede la Parte_3 condanna, a carico dell'attore ed in favore del convenuto, al pagamento di una somma equitativamente determinata ( art. 96, comma 3 cpc), con vittoria di spese e compensi professionali”.
Costituitosi anche il Sig. così concludeva: Parte_2
“voglia il Tribunale Adito rigettare integralmente le domande avverse, comprese quelle preliminari e cautelari, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
Successivamente alla costituzione delle parti, all'udienza del 18.07.2022, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc, rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 24.01.2023.
La causa veniva quindi istruita mediante il deposito di documenti e l'ammissione di CTU economico- contabile del Prof. Dott. al quale il Giudice conferiva l'incarico di rispondere ai seguenti Persona_4 quesiti:
1) determinare il valore di mercato del ramo d'azienda oggetto della compravendita, mediante scrittura privata con firme autenticate fra la e la in data 30.06.2014; Controparte_1 Controparte_2 2) esaminando la documentazione versata in atti nonché le movimentazioni bancarie di tutte le operazioni finanziarie inerenti il pagamento, da parte di dell'acquisto del ramo d'azienda Controparte_4 della accertare se effettivamente risulti evidenza del pagamento del prezzo Controparte_1 della cessione del ramo d'azienda”.
L'ausiliario di giustizia depositava la relazione rispondendo compiutamente al mandato conferitogli dal giudice ed alle osservazioni dei CC.TT.PP.
Quindi, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.2025, in esito al qual incombente era trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione d'incompetenza dell'intestato ufficio per essere devoluto lo scrutinio della controversia alla sede arbitrale ( eccezione, a tutto voler concedere, rinunciata dalla difesa del Sig. nella prima memoria istruttoria). Pt_3
Tale eccezione, invero, si fonda sul tenore della clausola di cui all'art. 19 dello Statuto della affetta _1 da nullità insanabile- rilevabile d'ufficio- per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 34 D. Lgs 5/03.
Segnatamente siffatta clausola viola la citata disposizione nella misura in cui prevede che la nomina degli arbitri sia rimessa in primo luogo alle parti, rimettendo al Presidente del Tribunale la nomina del terzo, soltanto in caso di disaccordo tra le stesse. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale
(cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 26784/23), infatti, la disposizione di cui all' art. 34 del D. Lgs n. 5 del 2003, applicabile anche alle clausole sottoscritte anteriormente a tale data, deve essere interpretata nel senso che il potere di designazione degli arbitri debba essere conferito, a pena di nullità, ad un soggetto terzo, estraneo alla società, con conseguente nullità della clausola compromissoria, contenuta nello statuto societario, la quale disponga che la nomina dell'arbitro sia rimessa alle parti.
Peraltro, quand'anche si volesse disattendere l'orientamento ermeneutico richiamato e ritenere la validità della clausola de qua, quest'ultima risulterebbe, comunque, inapplicabile alla presente controversia, atteso che l'oggetto del presente giudizio è rappresentato da un'azione di responsabilità, ex art. 2476 c.c. comma
3, proposta dal socio, nei confronti degli amministratori, profilo non disciplinato dalla disposizione statutaria.
In progressione di argomenti si rileva, altresì, l'inammissibilità della invocazione cautelare di revoca dell'amministratore della Sig. in quanto presupponente la formulazione di una specifica _1 Parte_2 istanza( con conseguente formazione di un sub-procedimento) che la parte attrice non ha proposto.
Nel merito occorre esaminare partitamente le domande svolte dall'attore, che si articolano nell'esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 3, c.c., sia nei confronti del Sig. per i fatti Pt_3 antecedenti all' 11.07.2016, data di cessazione dall'incarico e di assunzione della carica da parte del Sig.
sia nei confronti di quest'ultimo, quale amministratore pro tempore della con Parte_2 _1 contestuale richiesta di risarcimento danni indirizzata nei confronti di entrambi. Successivamente sarà esaminata la domanda volta alla declaratoria dell'inefficacia, nei confronti della società e dei restanti soci, della cessione di quote societarie intervenuta tra il Sig. ed il Sig. Pt_3
in data 10.10.2019, per violazione della clausola statutaria disciplinante il diritto di prelazione dei Parte_2 soci, in occasione della cessione di partecipazioni, con richiesta di condanna in solido al risarcimento dei danni, causati all'attore.
In ordine all'azione di responsabilità, promossa dal Sig. giova individuare i principi cui essa si ispira, Pt_1 nonché i presupposti per l'esercizio della stessa, onde verificare se i singoli rilievi mossi dal socio, nei confronti degli amministratori, abbiano avuto e, in caso di risposta affermativa, entro quali limiti, incidenza sul patrimonio sociale e se siano diretta conseguenza della violazione, da parte dei convenuti, degli obblighi gestori.
Come noto la disposizione di cui all'art. 2476 c.c. attribuisce, in primo luogo, alla società la legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità, nei confronti dell'organo gestorio, nelle ipotesi in cui il patrimonio sociale risulti ridotto, a causa di azioni od omissioni, imputabili agli amministratori, per violazione dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto sociale.
Il terzo comma della citata disposizione codicistica, tuttavia, attribuisce anche al singolo socio di una società
a responsabilità limitata, la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale, benchè questi non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, (potendo, per contro, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti, solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, disciplinata dal successivo comma sesto dell'articolo 2476 c.c. ).
Nell'ipotesi che viene in rilievo nella fattispecie oggetto di causa, prevista dal terzo comma della citata disposizione codicistica, il socio agisce in nome proprio, ma nell'interesse della società, quale sostituto processuale della stessa.
In tal senso, si è espresso l'Organo di ( cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 10936, pubblicata il CP_5
26.05.2016), affermando il principio per cui, nell'ambito delle società a responsabilità limitata, il socio è legittimato, ex art. 2476 3° comma c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l'azione di responsabilità, spettante alla società, nei cui confronti deve essere integrato il contraddittorio, in quanto litisconsorte necessario.
Tanto precisato, sotto il profilo della legittimazione processuale, in ordine a quello della natura giuridica,
l'azione sociale di responsabilità si configura quale azione risarcitoria di natura contrattuale, derivante dal rapporto che lega gli amministratori alla società e volta a reintegrare il patrimonio sociale, in conseguenza del suo depauperamento, eziologicamente connesso alle condotte, dolose o colpose, degli amministratori,
i quali abbiano violato gli obblighi su di loro gravanti in forza della legge e dell'atto costitutivo, tra i quali l'obbligo generale di vigilanza.
Quest'ultima regola di condotta, tuttavia, non si esaurisce nel rispetto della diligenza richiesta “all'uomo medio”, ovvero della generica diligenza richiesta al mandatario, concretandosi, piuttosto, nella speciale diligenza prevista dall'art. 1176, secondo comma c.c. per i professionisti, in corrispondenza dell'esercizio di professioni “qualificate” o “protette”.
Dalla richiamata natura contrattuale dell'azione di responsabilità, prevista dall'art. 2476, terzo comma,
c.c., discende l'onus probandi gravante sul socio agente, il quale è tenuto ad allegare e provare non solo l'inadempimento dell'amministratore ai propri obblighi, ma anche, sia pur in via presuntiva, l'esistenza di un danno concreto, ovvero il depauperamento del patrimonio sociale e la riconducibilità di tale pregiudizio alla condotta (attiva od omissiva) dell'amministratore.
Tali osservazioni risultano suffragate dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, la quale ha ulteriormente precisato (cfr. ex multis, Cass. Civ. n. 25631 dell'01 settembre 2023), che grava sugli amministratori l'obbligo di provare la conformità delle operazioni compiute in relazione agli obblighi agli stessi facenti carico.
Applicando i principi di diritto e giurisprudenziali esposti, che governano l'azione di responsabilità in oggetto, anche alla luce delle osservazioni cui è pervenuto il CTU, occorre esaminare singolarmente i rilievi mossi a ciascuno dei due amministratori. Segnatamente, con riferimento alla posizione del Sig. Pt_3
l'operazione di cessione del ramo d'azienda, mediante la quale la si è spogliata del suo principale _1 asset in favore della , sussistono i presupposti caratterizzanti l'azione di responsabilità, quali: CP_2
- la violazione, da parte dell'Amministratore, di precisi obblighi gestori;
- il danno causato al patrimonio della società cedente;
- il nesso eziologico tra la condotta posta in essere ed il suddetto pregiudizio.
Le modalità con cui è stata posta in essere l'operazione sono tali da fondare il convincimento che si sia trattato di atto compiuto in conflitto d'interessi dall'amministratore, in danno della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2475 ter c.c..
In tal senso, depongono i seguenti elementi:
1) la cessione del ramo d'azienda è avvenuta a favore di una società neocostituita, la , con un capitale sociale di soli € 10.000,00, dei quali solo 2.500,00 versati, il cui socio di CP_2 riferimento e legale rappresentante illo tempore era la figlia del Sig. Pt_3
2) la cessione si è perfezionata in un breve arco temporale, di circa due mesi;
ed infatti la società cessionaria è stata costituita il 28.05.14, l'incarico all'esperto per la valutazione dell'azienda è stato conferito il 13.07.14, la relativa perizia è stata depositata il 28.06.14 e la cessione è avvenuta il
24.07.14;
3) anomalie si sono riscontrate con riguardo alle modalità di corresponsione del prezzo della cessione ed alla valutazione del ramo d'azienda.
A tal proposito dirimenti risultano i riscontri cui è pervenuto il CTU, in sede di conclusioni dell'elaborato peritale, laddove, in risposta ai quesiti formulatigli, ha expressis verbis affermato che “ Il valore di mercato del ramo d'azienda, ceduto da alla in data 30.06.2014, Controparte_1 Controparte_2 ad un prezzo di € 510.000,00, è stimato in € 1.082.797,00” e che “ dall'analisi degli estratti conto forniti dagli istituti bancari è emerso che ha incassato da in quota Controparte_1 Controparte_2 rate da cessione ramo d'azienda, un importo totale pari a euro 245.150,00 ( cfr. combinato paragrafi 4.2 e
5.2) in luogo dei pattuiti € 320.000,00, vantando, pertanto, un credito, nei confronti di Controparte_2 pari a € 74.850,00.
Sulla scorta delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario di giustizia appare evidente che dalla cessione sia derivato un pregiudizio economico alla società cedente, eziologicamente connesso all'operazione stessa ed all'inadempimento degli obblighi di vigilanza imposti all'amministratore. La responsabilità per tale danno è ascrivibile ad entrambi gli amministratori:
i) al Sig. per aver consentito che l'operazione avvenisse alle condizioni descritte, Pt_3 all'evidente scopo di avvantaggiare la figlia, al tempo legale rappresentante della società cessionaria, così consentendo alla sua famiglia di appropriarsi del ramo d'azienda che, fino a quel momento, aveva rappresentato la principale fonte di guadagno per la _1
ii) al Sig. per non aver posto in essere le azioni di contrasto alla manovra del Sig. Parte_2
( annullamento della delibera di cessione e/o del relativo contratto;
azioni volte al Pt_3 recupero del credito vantato dalla cedente );
il tutto con conseguente responsabilità solidale dei convenuti, in relazione alla cessione del ramo d'azienda in contestazione.
Con particolare riferimento alla quantificazione del danno, lo stesso è determinabile nella differenza tra la somma pagata da parte acquirente, pari ad € 245.150,00 ed il valore accertato del ramo d'azienda, pari ad € 1.082.797, ovvero in € 837.647,00; il predetto importo, essendo spettante a titolo di risarcimento del danno, deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali a decorrere dalla data di cessione del suddetto ramo di azienda sino all'effettivo soddisfo.
In progressione di argomenti, con riguardo agli altri addebiti mossi dall'attore, giova considerare che:
il grave ritardo nell'approvazione dei bilanci degli esercizi della chiusi dopo la cessione del ramo _1
d'azienda ( 2014-2017), le irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e la mancanza di regolari convocazioni assembleari, pur concretando violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore, rappresentano comportamenti privi di autonoma efficacia causale, rispetto ai danni arrecati al patrimonio sociale, non avendo l'attore reso in atti la prova del nesso causale tra tali condotte e la concreta diminuzione del patrimonio sociale.
In relazione ad ulteriore ma connesso profilo la domanda risarcitoria del socio, in proprio, per la diminuzione del suo patrimonio, non è sussumibile nell'ambito applicativo della disposizione di cui all'art. 2476 c.c., terzo comma, trattandosi, piuttosto, di azione extracontrattuale, disciplinata dal successivo comma 6 della predetta disposizione codicistica.
Analoghe considerazioni risultano valevoli, con riguardo alla violazione della disposizione di cui al secondo comma del predetto articolo, atteso che il diritto di accesso è tutelabile anche in via d'urgenza da parte del socio e, in ogni caso, costituendo un diritto del socio e non della società, non può assurgere a causa di danno per quest'ultima.
Esaminando, quindi, la domanda attorea, volta alla declaratoria dell'inefficacia, nei confronti della società
e dei restanti soci, della cessione delle quote, da parte del Sig. in favore del Sig. con Pt_3 Parte_2 contestuale richiesta risarcitoria nei confronti degli amministratori, occorre muovere dalla disciplina del diritto di prelazione, contenuta nelle disposizioni ordinamentali.
Secondo la tesi attorea, invero, la domanda spiegata, postula la violazione della clausola di cui all'art. 5 dello Statuto societario della a tenore della quale, “in caso di cessione delle quote, l'alienante _1 deve riservare la prelazione agli altri soci, per trenta giorni, dalla data della comunicazione effettuata a mezzo lettera raccomandata”. Come noto, la clausola di prelazione, contenuta nello statuto societario, impone al socio, che intenda cedere la propria partecipazione, di offrirla preventivamente, a parità di condizioni, agli altri soci, con preferenza rispetto ai terzi.
Il beneficiario della prelazione ha, quindi, il diritto di impedire a terzi l'ingresso in società, mediante l'acquisto diretto della partecipazione.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che la violazione del patto di prelazione, contenuto in una clausola statutaria, non comporti la nullità del negozio traslativo stipulato tra socio cedente e socio cessionario, risultando, quindi, valida la clausola stessa tra le parti stipulanti, ma inopponibile e, quindi, inefficace, nei confronti della società e degli altri soci.
La ratio sottesa a tali insegnamenti è da ravvisarsi nella circostanza per cui tale violazione non comporta il diritto potestativo del socio di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il retratto non integra un rimedio generale, in caso di violazione di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela specificamente prevista dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti ex lege ( ad esempio, la prelazione ereditaria, ai sensi dell'art. 732 c.c.), spettante ai relativi titolari.
L'atto di trasferimento della quota societaria, elusivo della clausola statutaria disciplinante il diritto di prelazione, resta, quindi, valido, ma inefficace rispetto ai soci ed alla società.
A tali conclusioni è pervenuta di recente non soltanto la giurisprudenza di merito, ma anche quella di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. I, n. 17761 del 2025), la quale muove dalla distinzione tra prelazione legale e prelazione convenzionale o statutaria. Mentre la prima ha efficacia reale, con la conseguenza che il diritto è opponibile a tutti, inclusi i terzi acquirenti e la sua violazione consente al titolare del diritto di riscattare la propria quota, la seconda ha efficacia meramente obbligatoria.
La prelazione statutaria vincola solo le parti ( i soci), ma non i terzi.
La sua violazione costituisce, quindi, un inadempimento contrattuale da parte del socio alienante, le cui conseguenze si limitano al rapporto tra i soci e la società e rilevano sotto il profilo dell'inefficacia relativa, nella misura in cui l'atto è inopponibile (inefficace) nei confronti della società e degli altri soci.
Ne consegue che Il socio pretermesso può domandare il risarcimento del danno sofferto, a causa della cessione.
Tuttavia, l'estensione per analogia del rimedio del retratto alla prelazione convenzionale sarebbe contraria al principio generale della libera trasferibilità delle quote sociali (art. 2479 c.c.).
L'obbligo derivante dal patto di prelazione si sostanzia in una mera denuntiatio, ovvero nell'obbligo di comunicare l'intenzione di alienare la quota, senza che ciò comporti un diritto del socio a vedersi trasferita la proprietà delle quote.
La dottrina e la prevalente giurisprudenza richiedono che essa pervenga nella sfera di conoscibilità del prelazionario, stante la natura contrattuale della stessa.
Come noto, per gli atti unilaterali recettizi il presupposto essenziale per l'applicabilità della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. è l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario, di modo che il plico sia effettivamente giunto a destinazione, circostanza non verificatisi nel caso di specie, non essendo la denuntiatio pervenuta nella sfera di conoscenza del socio e degli altri soci. Pt_1 Ne consegue che la cessione delle quote è inefficace ed inopponibile alla società ed al socio attore, il quale, tuttavia, non ha reso in atti la prova del danno subito a causa di tale atto di trasferimento con la conseguenza che la connessa domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Le spese di lite( da porsi, secondo il canone del decisum, a carico solidale del Sig. e del Sig. Pt_3
seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo. Parte_2
Per il medesimo principio le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico solidale del Sig. e del Sig. Pt_3 Parte_2
PQM
Il Tribunale Civile di OM, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la responsabilità gestoria del Sig. e del Sig. per la cessione in Parte_3 Parte_2 conflitto d'interessi del ramo d'azienda connotato analiticamente nell'atto di citazione dalla Controparte_1 alla per l'effetto, condanna i predetti convenuti, in solido fra loro, a
[...] Controparte_2 versare, a titolo di risarcimento del danno, in favore della la somma pari ad Controparte_1
837.647,00; il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal dì della cessione del ramo di azienda sino all'effettivo soddisfo.
Respinge le residue domande.
Condanna il Sig. ed il Sig. sempre in solido fra loro, a rifondere in favore del Parte_3 Parte_2
Sig. e della in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c., Parte_1 Controparte_1 le spese di lite che si liquidano in favore di ciascuna parte processuale in € 28.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed. i.v.a. come per legge.
Spese di C.T.U.- siccome liquidate in atti- da porsi in via definitiva a carico solidale del Sig. e del Parte_3
Sig. Parte_2
Così deciso il 16 settembre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di OM
Il Giudice Estensore
Dott. Maurizio Manzi
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo