Sentenza 15 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di contratti agrari, in presenza di rapporto associativo (nella specie, di colonia parziaria) per il quale non sia stata fatta richiesta di conversione in affitto a coltivatore diretto ex artt. 25 ss. della legge n. 203 del 1982, trova applicazione, al fine di determinarne la data di cessazione, l'art. 34 della detta legge n. 203 del 1982, che disciplina in via esclusiva la <<durata dei contratti associativi non convertiti>>, e non già l'art. 2 lett. a) della medesima legge che, con i connessi artt. 4 e 39, ha invece riguardo alla <
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- 1. ENERGIA: Attività di distribuzione del gas naturale, previsione dell’obbligo per il gestore uscente al pagamento del canone di concessione.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Giancarlo CORAGGIO; Giudici :Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 453, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promosso dal Collegio arbitrale presso la Camera arbitrale dell'Autorita' nazionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2002, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. IO FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO NA, elettivamente domiciliata in Roma, via Guglielmo Calderini n. 68, presso l'avv. Giuseppe Uccella, difesa dagli avv. Francesco Albanese e Angelo Polacco, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CO SS, CO MA, CO TO, CO NO, quali eredi di CO IO, nonché CO AT, CO NA e CO AD;
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 20/98 del 13 giugno - 9 luglio 1998 (181/98 R.G.);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 luglio 2001 dal Relatore Cons. IO Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 13 febbraio 1995 CO IO, AT, NA e AD, proprietari di un fondo denominato Gallella, in agro di Serra S. Bruno, condotto in affitto da NO NA, chiedevano che il tribunale di Vibo Valentia, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con NO NA, dichiarasse cessato il contratto inter partes alla data del 24 - 26 aprile 1993 o alla diversa data ritenuta di legge, anche atteso che la conduttrice non aveva provveduto al pagamento dei canoni dovuti dal 1992 in poi. Costituitasi in giudizio la NO resisteva alla avversa domanda facendo presente che il fondo oggetto di causa era stato concesso in affitto da prima dell'annata agraria 1939 - 40 al suocero di essa concludente, DE AN RM, deceduto nel 1934 e che alla morte di questo, erano subentrati nel contratto il figlio di quest'ultimo e essa concludente che aveva provveduto al pagamento del canone. Premesso quanto sopra la NO faceva presente che a norma dell'art. 2 della l. 3 maggio 1982, n. 203 il contratto inter partes sarebbe scaduto nel 1992 ma, essendo mancata, nei termini di legge, rituale disdetta a norma dell'art. 4 della stessa legge n. 203 del 1982 (essendo stata inviata la disdetta esclusivamente nel 1993), il contratto stesso si era rinnovato per altri 15 anni (e, quindi, sino al 2007).
Eccepiva, altresì, la convenuta che il contratto inter partes non poteva qualificarsi di mezzadria poiché i proprietari non avevano mai partecipato alle spese di conduzione del fondo.
In caso di accoglimento della domanda la convenuta chiedeva che, comunque, gli attori fossero condannati al pagamento della metà degli esborsi da lei sempre effettuati per intero.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 19 febbraio - 18 aprile 1997 rigettava "il ricorso", atteso che il contratto inter partes era scaduto nel 1992 e si era rinnovato in difetto di tempestiva disdetta, e dichiarava, altresì, improcedibile la domanda riconvenzionale.
Gravata tale pronunzia in via principale da CO SS, MA, TO e NO, quali eredi di CO IO, nonché da CO AT, NA e AD, e, in via incidentale, da NO NA, la corte di appello di Catanzaro, sezione specializzata agraria, con sentenza 13 giugno - 9 luglio 1998 in parziale riforma della decisione dei primi giudici dichiarava cessato alla data del 10 novembre 1993 il rapporto agrario associativo oggetto di causa e condannava la NO a rilasciare agli appellanti il fondo alla fine della annata agraria in corso, confermata nel resto la sentenza dei primi giudici e compensate, tra le parti, le spese di quel grado di giudizio.
Ritenevano, infatti, quei giudici essere certo, alla luce di una giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice e delle risultanze di causa (in particolare scritture relative alla gestione del fondo per gli anni 1957, 1959, 1960 e 1981, alcune delle quali, sottoscritte anche da DE AN IN, figlio dell'originario concessionario DE AN RM, nonché dichiarazioni rese dalla NO in sede di interrogatorio formale e deposizioni raccolte in corso di causa), che tra le parti era intercorso un rapporto agrario associativo, in relazione alla gestione del fondo oggetto di controversia, che doveva definirsi di colonia parziaria (attesa la piccola superficie del fondo e la mancanza di una casa e di una famiglia CO), cessata il 10 novembre 1993, ai sensi dell'art. 34, lett. b) della l. 3 maggio 1982, n. 203 (non costituendo il fondo una unità produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di una valida impresa agricola).
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso NO NA, affidato a nove motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati CO SS, LE, TO, NO, AT, NA e AD.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia "violazione di legge con riferimento agli artt. 74 - 87 [disp. att.] c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)" nonché "violazione di legge anche con riferimento agli artt. 47, legge n. 203 del 1982, 414 e 435 c.p.c. (360 n. 3 c.p.c.) [e] violazione del principio del contraddittorio". Si osserva, infatti:
- due, delle quattro scritture tenute presenti dai giudici di appello non sono state prodotte ritualmente, atteso che non risultavano contenute nel fascicolo di primo grado e non erano indicate tra le produzioni d'appello e, pertanto, ove la corte di appello non le avesse tenute presenti avrebbe deciso diversamente la controversia;
- i documenti in questione, in quanto risalenti al 1960 e al 1981, e, quindi, confezionati da tempo immemorabile potevano e dovevano essere prodotte in primo grado e non [irritualmente] in appello, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 437 e 414 c.p.c., applicabile alle controversie agrarie in forza del disposto di cui all'art. 47, della l. 3 maggio 1982, n. 203. 2. Il motivo non coglie nel segno.
In contrasto con quanto si invoca da parte della ricorrente e in conformità a un giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice - da cui prescindono totalmente le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente - in limine, deve ribadirsi che nelle controversie soggette al c.d. rito del lavoro nuovi documenti, in grado di appello [in applicazione della regola posta dall'art. 437 c.p.c.] possono esseri prodotti anche se anteriori - eventualmente di molti anni - alla data in cui è stato presentato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. Cass. 24 novembre 2000, n. 15197; Cass. 5 agosto 2000, n. 10335; Cass. 10 giugno 2000, n. 7948, tra le tantissime). Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che nella specie dai verbali del giudizio di prime cure - direttamente esaminabili da parte di questa Corte regolatrice, deducendosi un error in procedendo in cui sarebbero incorsi i giudici del merito per avere posto a fondamento della propria decisione documenti irritualmente acquisiti agli atti di causa - risulta che nel corso dell'udienza del 15 maggio 1996 il procuratore dei concedenti aveva prodotto almeno tre delle quattro scritture "compilate tutte con la stessa grafia, riguardanti i risultati della gestione del fondo in questione" e, in particolare, quelle in data 31 dicembre 1957, 31 dicembre 1959 e 31 dicembre 1960.
"Dette scritture - come accertato dai giudici del merito - indicano chiaramente la quantità dei prodotti ottenuti dalla gestione del fondo e le somme corrispondenti al loro valore, parlano poi di una divisione a metà dei prodotti e fanno, infine, riferimento a delle entrate e uscite da dividere pure tra i CO e il concessionario del fondo".
Due di tali scritture, inoltre sono sottoscritte [in particolare quelle relative agli anni 1957 e 1959] da DE AN IN, già coniuge e dante causa della attuale ricorrente il quale, per un certo periodo, a seguito della morte del proprio genitore e originario concessionario DE AN RM, era stato - giusta le stesse prospettazioni difensive della NO - parte del rapporto per cui è controversia.
Accertato quanto sopra, non controverso che almeno per tre, dei quattro documenti esaminati dai giudici di merito, esiste la prova che gli stessi sono stati ritualmente e tempestivamente prodotti, è palese - concludendo sul punto - la infondatezza del motivo in esame (specie tenuta presente la minima rilevanza, al fine del decidere, dell'ultimo dei documenti descritti in sentenza, relativo ai risultati della annata agraria 1981, che non risulta - a differenza degli altri - neppure sottoscritto dal concessionario).
3. Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando "illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)", censura, ancora, la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza, tra le parti, di un rapporto agrario associativo, nella gestione del fondo oggetto di controversia, qualificato di colonia parziaria.
Si osserva, infatti, che esiste un insanabile contrasto tra le premesse della sentenza, che al riguardo, al fine della contrapposizione contratto di affitto - contratto associativo, fa proprio l'insegnamento contenuto in Cass. n. 5316 del 1985 (secondo cui la differenza, tra le due figure è nel rischio di impresa e nella responsabilità della gestione dell'impresa) e le successive affermazioni e conclusioni contenute nella stessa sentenza, atteso che la stessa non ravvisa la sussistenza di alcuna responsabilità di gestione in capo ai ricorrenti e, infatti, mai l'afferma. Del resto, prosegue la ricorrente, "nel rapporto oggetto di controversia è emerso inequivocabilmente che i proprietari mai si sono assunti la responsabilità della gestione della impresa agricola, mai ne hanno avuto la direzione e non hanno svolto alcuna ingerenza attiva nella conduzione agricola" e "tanto risulta limpidamente e dalla sentenza del tribunale di Vibo Valentia e dalle deposizione testimoniali".
4. Il motivo non può trovare accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
4.1. Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (In tale senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti.
Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione).
4.2. Pacifico quanto precede si osserva che nella specie non esiste alcuna "illogicità" o "contraddittorietà", nel contesto della motivazione della sentenza gravata, atteso che i giudici del merito richiamati gli insegnamenti contenuti in Cass. 29 ottobre 1985, n. 5316 nonché in Cass. 4 ottobre 1986, n. 5897, hanno ritenuto che dalle scritture prodotte, nonché da tutti gli altri elementi si seguito indicati e valorizzati (dichiarazioni rese dall'appellante in sede di interrogatorio formale, contenuto delle deposizioni testimoniali) emergeva che tra le parti intercorreva un rapporto agrario associativo qualificabile come colonia parziaria, poiché le parti, annualmente, procedevano ad "una divisione a metà dei prodotti" "ottenuti dalla gestione del fondo" provvedendo, altresì "a dividere ... tra i CORDIANI e il concessionario del fondo" "le entrate e uscite".
È evidente, concludendo sul punto, che non esiste in alcun modo la dedotta illogicità o contraddittorietà di motivazione. È palese, infatti, che se le parti procedevano periodicamente - come evidenziato sopra - alla divisione in parti uguali dei risultati della gestione annuale, ciò non può che significare che i concedenti si erano assunti la responsabilità della gestione dell'azienda, atteso che - diversamente a quanto si realizza in caso di affitto - ricavavano dal loro bene un utile esclusivamente in presenza di un risultato positivo della gestione.
4.3. Quanto ancora, alla pretesa contraddittorietà tra le conclusioni fatte proprie dalla sentenza gravata e quelle della pronunzia dei primi giudici la censura è manifestamente inammissibile.
La sentenza di secondo grado - in particolare - alla luce dei principi fondamentali del vigente processo civile, si sostituisce a quella di primo.
Certo quanto sopra e non controverso che oggetto di ricorso per cassazione, ove il giudizio si è sviluppato per più gradi, è esclusivamente la sentenza pronunziata in grado di appello (cfr. art. 360, comma 1, prima parte c.p.c.) è palese, da un lato, che non possono denunziarsi in sede di legittimità carenze o vizi della decisione del primo giudice, dall'altro - reciprocamente - che non integra un ammissibile motivo di censura prospettabile innanzi a questa Suprema Corte la circostanza che il secondo giudice abbia valutato le risultanze di causa in modo difforme rispetto a quanto già ritenuto dal primo giudice (cfr., al riguardo, del resto, l'art. 360 c.p.c., nn. da 1 a 5).
4.4. Quanto - ancora - alla denunziata contraddizione tra quanto dichiarato dai testi indicati nel ricorso e le conclusioni ultime fatte proprie dai giudici del merito in ordine alla natura del rapporto inter partes il motivo è, anche sotto tale profilo, inammissibile.
Giusta quanto assolutamente pacifico in dottrina come presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il ricorso per cassazione in tanto è ammissibile, in quanto sia "autosufficiente", come si ricava dal precetto di cui all'art. 366 c.p.c. (cfr., tra le tantissime, Cass. 7 novembre 2000, n. 14479;
Cass. 12 aprile 2000 n. 4747; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1865). In particolare, specie ove si prospettano error in decidendo la S.C. deve essere posta in grado di valutare la fondatezza del ricorso sulla base del solo contenuto del ricorso stesso, a prescindere da qualsiasi altro elemento.
Ne segue che allorché il ricorrente denunzia che il giudice del merito non ha esaminato, o ha erroneamente esaminato, quanto dichiarato da uno o più testi [o quanto risultante da un documento acquisito agli atti] lo stesso non può limitarsi [come nella specie] ad affermare, apoditticamente, che la propria linea difensiva non poteva non trovare integrale accoglimento alla luce di quanto dichiarato da certi testi [o da quanto risultante in un certo documento], ma ha l'onere di trascrivere puntualmente le circostanze trascurate o mal valutate dal giudicante.
Atteso, per contro, che nella specie la ricorrente si limita a indicare il nome dei testi che avrebbero confermato i propri assunti, è palese, come anticipato, la manifesta inammissibilità della deduzione.
4.5. Da ultimo la ricorrente fa presente che quanto emerge dai documenti - sottoscritti dal proprio dante causa - circa la divisione in parti uguali dei risultati dalla gestione annuale del fondo riguarda solo due annate agrarie su quarantasei e che lo stesso è superato, comunque, dalle deposizione testimoniali rese. Al pari dei precedenti il rilievo non può trovare accoglimento. Almeno sotto due, concorrenti, profili.
In primo luogo è palese - come osservato sopra - la manifesta inammissibilità della censura per non essere stato trascritto il contenuto delle deposizioni testimoniali che avrebbero contraddetto le risultanze documentali.
In secondo luogo, accertato che certamente - la NO non ha mai disconosciuto la sottoscrizione del proprio marito e dante causa - almeno sino all'anno 1959 il rapporto era "associativo" provvedendo le parti a dividersi in parti uguali i risultati della gestione del fondo, è evidente che era onere della NO dare idonea prova che tra le parti era intervenuta una novazione del precedente rapporto, con conseguente sua trasformazione da contratto associativo in contratto di affitto.
Certo che una tale circostanza non è stata mai neppure dedotta, è evidente, come anticipato, l'infondatezza della censura anche nella parte de qua.
5. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia "violazione di legge in relazione agli artt. 2164, 2167, 2169 e ss. c.c., artt. 34 e 39, legge 3 maggio 1982 n. 203 (art. 360 n. 3 c.p.c.)". In particolare richiamato quanto affermato dal tribunale di Vibo Valentia la ricorrente evidenzia che le circostanze da questo accertato devono considerarsi come circostanze obiettive definitivamente acquisite in causa, con conseguente inapplicabilità degli articoli indicati nella intestazione del motivo nonché della legge n. 756 del 1964. 6. La deduzione è inammissibile.
Almeno sotto due, concorrenti, profili.
6.1. Quanto alla denunziata violazione, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c., degli articoli 2164, 2167, 2169 e seguenti c.c. nonché degli artt. 34 e 39 della legge 3 maggio 1982, n. 203 la censura è - come anticipato - manifestamente inammissibile.
Si ricava, in particolare, dal combinato disposto di cui agli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 c.p.c., che perché si abbia utile [id est ammissibile] prospettazione di un vizio della sentenza gravata rilevante in sede di legittimità per "violazione o falsa applicazione di norme di diritto" è indispensabile che la parte ricorrente oltre a affermare che la sentenza dei giudici del merito è censurabile sotto tale profilo, indicando la norma (o le norme) di legge violate o falsamente applicate, precisi - da una parte - quale sia, in concreto, la interpretazione data dai giudici a quibus di quel dato normativo, dall'altra, quale la "corretta" lettura di quella stessa disposizione, specie alla luce della interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità (o di merito) e dalla dottrina.
Totalmente prescindendo da quanto precede, per contro, nella specie l'attuale ricorrente, pur denunziando la violazione delle ricordate norme di legge omette qualsiasi altra indicazione al riguardo così non consentendo a questa Corte di procedere alle indagini del caso al fine di verificare se sussista, o meno, la dedotta violazione.
6.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che con il motivo in esame la ricorrente, lungi dal censurare l'erronea interpretazione delle norme di legge indicate nella intestazione del motivo stesso da parte dei giudici di appello, si duole che questi - nel rendere la propria pronuncia - abbiano trascurato totalmente le circostanze, di fatto, accertate dai giudici di primo grado. Anche sotto il profilo de quo il motivo, come anticipato, è inammissibile.
Sostituendosi la sentenza dei giudici di appello totalmente a quella resa in primo grado è palese - come già evidenziato sopra, in sede di esame del secondo motivo - che in sede di legittimità non possono invocarsi le risultanze del giudizio di primo grado ignorate o disattese dal giudice di appello.
Al riguardo le dette risultanze, qualora non siano state recepite e trascritte nella sentenza di secondo grado non possono invocarsi in sede di legittimità, ne' per denunziarne la erroneità ne' - come pretende l'attuale ricorrente - per dedurne errori di giudizio commessi dal secondo giudice che è pervenuto a una diversa soluzione della lite sulla base di diverse circostanze di fatto.
7. Con il quarto motivo la ricorrente denunziando "insufficienza della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)" ripropone gli argomenti già affrontati in sede di secondo motivo e, in particolare, denunzia che non poteva pervenirsi alla qualificazione come associativo di un rapporto protrattosi per quarantasei anni solo sulla base due scritture - sottoscritte anche dal proprio dante causa.
8. La censura non può trovare accoglimento.
In primo luogo la stessa non considera che i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione censurata dalla ricorrente non solo sulla base dei documenti descritti sopra ma anche delle altre risultanze di causa [quali, in particolare, le dichiarazioni rese dalla NO in sede di interrogatorio formale, allorché pur affermando, da un lato, di avere sempre puntualmente pagato il canone di affitto ai CORDIANI ha ammesso, contemporaneamente, di non essere in grado di precisare a quanto ammontasse detto canone, neppure per gli ultimi anni, nonché le risultanze delle testimonianze raccolte). In secondo luogo non può tacersi che con la deduzione in esame parte ricorrente, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, sollecita una nuova valutazione, preclusa a questa Corte regolatrice, del materiale probatorio in atti.
In terzo luogo, come già osservato sopra, in sede di analisi del secondo motivo, accertato - alla luce dei documenti relativi alle annate agrarie 1957 e 1959, sottoscritti dal dante causa della NO, all'epoca concessionario del fondo - che negli ultimi anni '50 il rapporto era "associativo" è palese che era onere della attuale ricorrente dimostrare che successivamente al 1959 (o in altra epoca) era intervenuto, tra le parti, un nuovo accordo, novativo del precedente rapporto, e diretto a trasformare il rapporto stesso da associativo in affitto.
Certo che non solo nessuna prova in tale senso è stata offerta dalla NO, ma che la circostanza neppure è stata mai dedotta, è palese - come osservato sopra - l'impossibilità di accogliere il motivo in esame.
9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ancora "omesso od insufficiente esame di punti decisivi - conseguente omissione od insufficienza di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)", per non avere i giudici del merito esaminato il contenuto di alcune deposizioni. 10. La censura è inammissibile.
Sia perché non è affatto onere del giudice del merito esaminare e riferire il contenuto di tutte le deposizioni raccolte, sia perché la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione omette di trascrivere integralmente quanto affermato dai testi indicati, così non consentendo a questa Corte di valutare la rilevanza di quanto da loro dichiarato ai fini della decisione.
Anche a prescindere da quanto precede si osserva che la sentenza gravata ha espressamente considerato le deposizioni richiamate nel motivo, giungendo ad una interpretazione delle stesse diversa da quella offerta dalla ricorrente.
È palese, pertanto, che in questa sede non può sollecitarsi un nuovo esame di quelle stesse deposizioni, certo essendo - contrariamente a quanto suppone la difesa della ricorrente - che la Suprema Corte di Cassazione non è un giudice di merito di terzo grado.
11. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta "violazione di legge con riferimento all'art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)". Osserva infatti la ricorrente:
- erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto essere onere di essa concludente di provare che il rapporto oggetto di controversia è stato novato in un contratto di affitto "senonché - prosegue la ricorrente l'appellata non ha mai affermato l'esistenza di una novazine del rapporto";
- era, in realtà, in applicazione dell'art. 2697 c.c. rettamente inteso onere della controparte dimostrare l'esistenza di un rapporto di mezzadria o comunque associativo;
- nessun onere di prova sussisteva a carico di essa concludente quanto alle dimensioni del fondo e in ordine alla sussistenza di una casa e di una famiglia CO.
12. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei profili in cui si articola.
12.1. Accertato, sulla base dei documenti più volte menzionati (sottoscritti dal dante causa della NO), nonché sulla base delle prove orali (puntualmente richiamate, e dalle quali era emerso e che la NO corrispondeva ai proprietari una quota dei prodotti del fondo [circostanza tale da escludere l'esistenza, tra le parti, di un rapporto di affitto], e che l'originario proprietario del fondo contabilizzava con la NO le spese da costei affrontate per la coltivazione e la seminagione ed anche per la concimazione) che il rapporto inter partes era associativo, correttamente - e senza alcuna violazione dell'art. 2697 c.c. - i giudici del merito hanno affermato che a fronte di tali risultanze era onere della NO, la quale affermava che i proprietari si erano sempre disinteressati del fondo, dedurre e dimostrare che si era avuto una novazione del precedente rapporto.
12.2. I giudici del merito sono pervenuti alla qualificazione del rapporto oggetto di controversia come rapporto associativo sulla base dei documenti prodotti dai CO e delle deposizioni raccolte in corso di causa.
È palese, pertanto, la corretta e puntuale applicazione, da parte loro, della regola di cui all'art. 2697 c.c.. 12.3. Quanto - da ultimo - all'assenza di qualsiasi prova circa l'estensione del fondo e in ordine all'assenza di una famiglia CO, le relative valutazioni sono state svolte, dai giudici del merito, una volta accertata la natura associativa del rapporto, esclusivamente al fine di accertare la data di cessazione del rapporto.
Accertato, come è stato accertato nella specie, che il rapporto era associativo e, non era stato convertito in affitto ai sensi della legge n. 203 del 1982, esattamente i giudici del merito hanno affermato che era onere della parte interessate a dedurre una diversa durata del rapporto stesso (inferiore a i dieci anni previsti dall'art. 34, lett. b) l. 3 maggio 1982, n. 203) dedurre e dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui alla precedente lett. a) dello stesso articolo 34.
13. Con settimo motivo la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione degli articoli 31 e 34 legge n. 203 del 1982. Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 legge n. 203 del 1982 (art. 360 n. 3 c.p.c.)" nonché "illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.)". Infatti:
- erroneamente è stato richiamato l'art. 31, l. 3 maggio 1982, n. 203, e, quindi, l'art. 34 della stessa legge, al fine di determinare la data di cessazione del rapporto. In realtà il rapporto agrario oggetto di controversia è soggetto alla disciplina degli articoli 2 lett. a), 4 e 39 della legge n. 203 del 1982 e andrà a scadere il 10 novembre 2007;
- erroneamente la declaratoria della sussistenza di un rapporto di colonia parziaria è fondata sulla mancanza della famiglia CO, senza considerare che la presenza della famiglia CO è richiesta come elemento imprescindibile e fondamentale del rapporto solo nella mezzadria e nell'affitto a coltivatore diretto, non già per la colonia parziaria.
14. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei profili in cui si articola.
14.1. Come osservato sopra, a seguito di un iter argomentativo che questa Corte ha ritenuto corretto e conforme a diritto, i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione che il rapporto inter partes integra un rapporto associativo agrario.
È certo, altresì, in causa - per stessa ammissione della attuale ricorrente - che la NO non ha mai fatto richiesta di conversione in affitto del rapporto in questione (ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 25 e seguenti della legge n. 203 del 1982, cfr., al riguardo, p. 19, del ricorso).
Non controverso quanto precede è palese che esattamente i giudici del merito, al fine di accertare la data di cessazione del rapporto oggetto di controversia hanno fatto applicazione dell'art. 34, l. n. 203 del 1982, piuttosto che dell'art. 2, lett. a) della stessa legge, come invocato dalla ricorrente.
Mentre, infatti, quest'ultima disposizione (e i connessi artt. 4 e 39) riguardano la "durate dei contratti [di affitto a coltivatore diretto] in corso [alla data di entrata in vigore della legge n. 203]" (cfr. la stessa intitolazione del capo primo del titolo primo della legge de qua) - e, quindi, in forza di tutte le considerazioni svolte sopra, specie a seguito del rigetto dei primi sei motivi di ricorso, inapplicabile alla presente fattispecie - solo l'art. 34 (della stessa legge n. 203 del 1982) disciplina la "durata dei contratti associativi non convertiti".
14.2. Esattamente, inoltre, i giudici del merito, accertato che il rapporto inter partes era associativo [e non di scambio], hanno ritenuto la sussistenza, tra le parti, di un contratto di colonia parziaria, piuttosto che di mezzadria, attesa l'assenza - nel caso concreto - di una "famiglia CO".
Mentre, infatti, l'art. 2141 c.c. descrive la mezzadria come il contratto con il quale "il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia CO, si associano per la coltivazione di un podere e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili", il successivo art. 2164 c.c. dà della colonia parziaria la seguente nozione:
"nella colonia parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili". Quanto precede trova conforto del resto negli stessi assunti di parte ricorrente la quale pur denunziando che la mancanza, nel caso di specie, di una famiglia CO doveva fare escludere la sussistenza di un rapporto di colonia parziaria, giustifica questa "conclusione" assumendo che "la presenza della famiglia CO ... è richiesta come elemento imprescindibile e fondamentale per la costituzione stessa del rapporto, soltanto nella mezzadria e nell'affitto a coltivatore diretto, non già per la colonia parziaria e per gli altri rapporti agrari", facendo - così - propri gli assunti dei giudici del merito.
15. Con l'ottavo motivo la ricorrente denunzia "violazione dell'art. 18 legge 11 febbraio 1975 [1971], n. 11 (art. 369 [360], n. 3 c.p.c.)".
Si osserva, infatti, da un lato, che il contratto inter partes doveva qualificarsi affitto, con conseguente soggezione alla relativa disciplina positiva, quanto alla scadenza, dall'altro, che, comunque, l'art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n.11 ha abbandonato il criterio proprio della legge n. 756 del 1964, per cui il rapporto stesso era, comunque, soggetto - alla luce della ricordata disposizione - alle norme proprie relative all'affitto. 16. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei profili in cui si articola.
16.1. Quanto al primo (esatta qualificazione del rapporto inter partes) si è già dimostrato, in sede di analisi dei precedenti motivi di censura, che correttamente i giudici del merito, sulla base di tutte le univoche risultanze di causa [documenti prodotti, deposizioni testimoniali, dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dalla attuale ricorrente] hanno escluso che nella specie il rapporto potesse qualificarsi di affitto a conduttore diretto.
È palese, pertanto, che il profilo di censura deve rigettarsi alla luce delle considerazioni svolte sopra.
16.2. Quanto al secondo profilo di censura (deduzione che il rapporto inter partes deve qualificarsi, quantomeno, "contratto di affitto misto a colonia parziaria" ai sensi dell'art. 18, l. 11 febbraio 1971, n. 11) la censura è inammissibile, non risultando la stessa prospettata nei precedenti gradi e importando l'accertamento richiesto l'esame di nuovi elementi di fatto, preclusi in sede di legittimità.
Non può non ribadirsi, infatti, che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sollevi una questione, per la quale siano necessari accertamenti di fatto, che non abbia formato oggetto del giudizio di appello, come fissato e delimitato dalle impugnazioni delle parti, anche se essa sia stata trattata dal giudice di secondo grado con violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (Cass., sez. un., 20 gennaio 1998, n. 494, nonché Cass. 23 dicembre 1998, n. 12843). 16.3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, dalla circostanza che a norma dell'art. 18, comma 1, l. 11 febbraio 1971, n. 11 "ai contratti di affitto misto o colonia parziaria o mezzadria si applicano le disposizioni che regolano l'affitto a coltivatore diretto", non può ricavarsi affatto - come sostanzialmente invocata l'attuale ricorrente - l'avvenuta trasformazione in affitto, ex lege, per effetto della ricordata disposizione di tutti i contratti di affitto misto, colonia parziaria o mezzadria.
Conferma quanto precede il rilievo, assorbente, che l'art. 25, comma 1, della l. 3 maggio 1982, n. 203 - intervenuto oltre 11 anni dopo la legge n. 11 del 1971 - espressamente prevede che "entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti di mezzadria e quelli di colonia parziaria anche con clausola miglioratoria sono convertiti in affitto a richiesta di una delle parti ...".
Se, in particolare, la disposizione da ultimo richiamata ha concesso termine [senza ombra di dubbio perentorio] di quattro anni (e, quindi, sino al 5 maggio 1986) entro il quale ciascuna delle parti poteva chiedere, e ottenere - eventualmente anche contro la volontà dell'altra - la trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria e di colonia parziaria in corso alla data del 5 aprile 1982 è evidente che non vi è stata alcuna trasformazione in affitto, ex lege, dei precedenti contratti associativi, in forza dell'art. 18, legge n. 11 del 1971. 17. Con il nono motivo la ricorrente denunzia - infine - "violazione artt. 91 e 92 [sub] art. 360 n. 3 c.p.c." atteso che "per quanto sin qui esposto le spese di entrambi i gradi di giudizio dovevano e debbono essere fatte ricadere esclusivamente sui .. CO" per cui "espressamente si chiede che anche per questo aspetto, la sentenza di secondo grado sia cassata".
18. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.). "Il giudice - prevede testualmente l'art. 91, comma 1, c.p.c. - con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa". "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi - precisa il successivo art. 92, comma 2, c.p.c. - il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Pacifico, in diritto, quanto precede e pacifico, in linea di fatto, che nella specie i giudici del merito - pur essendo la NO risultata totalmente soccombente - hanno ritenuto, [in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. sopra trascritto], la ricorrenza di giusti motivi onde disporre tra le parti la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio è palese che la NO difetta di interesse a censurare una siffatta statuizione. Facendo - infatti - l'art. 91 c.p.c. assoluto divieto, per il giudice, di porre, sia pure in parte, le spese del giudizio a carico della parte totalmente vincitrice [salva la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 92, comma 1, c.p.c., certamente non ricorrenti nella specie] è palese che la disposta compensazione delle spese di lite da parte del giudice del merito è censurabile [eventualmente] sussistendo le condizioni del caso, ad istanza della parte risultata totalmente vincitrice [cioè, nel caso concreto, da parte dei CO] ma non può essere denunziata come errore di diritto e, in particolare, quale violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., dalla parte risultata in esito al giudizio di merito totalmente soccombente.
19. Risultato infondato in ogni sua parte, in conclusione, il proposto ricorso deve rigettarsi.
Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di lite di questo giudizio di legittimità, atteso che i CO non hanno svolto in questo alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla sulle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 11 luglio 2001. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 GENNAIO 2002