Sentenza 28 novembre 1997
Massime • 1
Riportare su un comunicato stampa la notizia di una procedura disciplinare a carico di un magistrato, collegandola, in modo non rispondente al vero, ad un atto del suo ufficio, costituisce offesa alla reputazione (art. 595 cod. pen.), screditando detta persona pubblicamente in ordine alla mancanza di doti professionali. Nè può essere esclusa la responsabilità dell'imputato in base ad una asserita "buona fede" non rilevante nel reato in esame, il cui elemento psicologico è costituito dal dolo generico.(Nella specie la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto che l'imputato, "non informato della effettiva ragione del procedimento disciplinare", avesse agito "non con l'intenzione di screditare il predetto magistrato, ma per fornire una completa informazione della collettività").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/11/1997, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 28 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 28/11/1997
1. Dott. Giovanni BADIA Consigliere SENTENZA
2. " Lucio TOTH Consigliere N.1624
3. " Pasquale PERRONE Consigliere REG. GEN.
4. " Bruno SPAGNA MUSSO Cons. est. N.16303/1997
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
P.G. presso la Corte di Appello di Salerno, relativamente al procedimento penale nei confronti di RC OC nato a [...] il [...]
avverso la sentenza in data 29.1/17.2.97 della Corte di Appello di Salerno. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Bruno SPAGNA MUSSO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. LEO Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G.
Udito il difensore avv. Ricci Francesco del Foro di Roma che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in esame la Corte di Appello di Salerno confermava la decisione con cui il Tribunale di Salerno in data 9.3.92 aveva assolto RC OC dal reato di cui agli artt. 595 c.p. e 13 L. n.47/48 in danno di MATERI Pasquale.
Ricorreva per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno sostenendo che il comunicato stampa emesso dall'imputato era da ritenersi diffamatorio nei confronti del MATERI, giudice istruttore del Tribunale di Potenza, in quanto nel riportare la notizia di un'audizione testimoniale presso la Procura Generale della Cassazione di un parlamentare, relativamente ad una iniziativa disciplinare promossa nei confronti del MATERI stesso, aveva arbitrariamente collegato detta iniziativa all'arresto dell'ex sindaco di Vietri.
Il ricorso è fondato.
Premesso che oggetto della tutela giuridica nel reato di diffamazione (a mezzo stampa) è la reputazione, vale a dire, con specifico riferimento al caso in esame, la considerazione collettiva dell'identità personale con riferimento, quindi, anche alle doti etico - professionali, ne consegue che riportare su un comunicato stampa una notizia, non rispondente al vero (come ammesso dagli stessi giudici della Corte di merito), di una procedura disciplinare a carico di un magistrato per un episodio di arresto, significa offendere detta persona screditandola pubblicamente in ordine alla mancanza di adeguate doti professionali.
Apodittica e contraddittoria risulta, sul punto, la Corte di merito laddove, pur riconoscendo che il Materi era disciplinarmente indagato per altra vicenda, configura a favore dell'imputato RC una sorta di esimente soggettiva qualificandola "buona fede", non rilevante nel reato in esame essendo il dolo richiesto generico e come tale collegato ad una mera consapevolezza della potenzialità offensiva delle affermazioni enunciate.
In proposito, proprio su tale ultimo aspetto, la motivazione della corte è carente e apodittica.
Censurabili sono infatti le argomentazioni con cui acriticamente si sostiene che "nessun elemento dimostra che il RC fu informato della effettiva ragione del procedimento disciplinare" e che lo stesso RC "aveva agito non con l'intento di screditare la reputazione del predetto magistrato, ma per fornire una completa informazione della collettività"; è, tra l'altro, illogico sostenere la detta buona fede perché si ritiene il RC "non informato". La Corte dovrà, sulla base delle risultanze processuali, motivare in ordine alla non consapevolezza dell'imputato sia sotto il profilo della mancanza di conoscenza del tenore offensivo delle espressioni usate, sia riguardo alla non veridicità di quanto esposto.
P.Q.M
La Corte di Cassazione annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 1998