Articolo 1 della Legge 15 settembre 1964, n. 756
Articolo 2
Versione
23 settembre 1964
Art. 1. Finalita' della legge

Al fine di conseguire piu' equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge.
Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.
Tuttavia sono fatti salvi i rapporti derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino piu' favorevoli al mezzadro o colono.
Sono fatte salve altresi' le norme piu' favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.
Entrata in vigore il 23 settembre 1964
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