Sentenza 21 febbraio 2003
Massime • 1
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269, quarto comma cod. civ. - secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito. Questi infatti è dotato di ampio potere discrezionale e può legittimamente basare il proprio apprezzamento in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie indirette ed indiziarie, sempre indicando gli elementi su cui intende fondare la pronuncia ed in tal modo ritualmente disattendendo le argomentazioni (non menzionate specificamente) logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la pronuncia del giudice di merito che aveva fondato la propria pronuncia affermativa della paternità naturale su una motivazione - logicamente corretta - con cui era stata posta in evidenza l'univocità e convergenza degli elementi indiziari acquisiti al processo, come la lunga relazione sessuale intercorsa tra la madre ed il padre naturale, protrattasi ben oltre il tempo del concepimento, l'interesse manifestato da quest'ultimo per la bambina, anche con la richiesta di essere informato mensilmente sulla salute della piccola e la promessa di inviare denaro alla madre per contribuire al mantenimento della figlia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2003, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI MA Gabriella - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN BR elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16 presso l'avvocato FRANCO GARCEA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FE ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P.L. DA PALESTRINA 63, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO GREGO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 91/00 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 28/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2002 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato GARCEA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato GRECO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 16 novembre 1995 il Tribunale di Perugia ammise TA ER, nata il [...] da una relazione tra la propria madre naturale, MA AN ER, e - secondo l'assunto della ricorrente - UN LI - a proporre nel proprio interesse azione giudiziale per la dichiarazione di paternità nei confronti del LI.
La ER convenne, quindi, davanti allo stesso Tribunale il LI, con atto del 12 novembre 1996, chiedendo che il convenuto fosse dichiarato suo padre naturale.
A sostegno della domanda addusse:
- che la madre aveva avuto una relazione sentimentale col LI, protrattasi dal 1962 per circa dieci anni, conprendente il periodo del concepimento;
- che il LI aveva inviato danaro a MA AN ER allo scopo di contribuire al suo mantenimento;
- che nel 1974 il LI l'aveva presentata alla propria madre come figlia, e che questa l'aveva trattata con affetto;
- che nel 1982, quando l'attrice aveva ormai 16 anni, il LI, che da tempo si era trasferito da Genova, dove era iniziata la relazione, a Gubbio, l'aveva incontrata e, nell'occasione, aveva riconosciuto di essere suo padre. Il convenuto, costituitosi, negò la paternità, e dichiarò che la relazione con la madre dell'attrice era cessata alcuni mesi prima del concepimento. Negò, altresì, di avere riconosciuto di essere il padre della ER.
Con sentenza 15 gennaio 1999 il Tribunale, istruita la causa documentalmente ed espletata consulenza tecnica, dichiarò il LI padre naturale della ER .
Su appello di questi, la Corte territoriale, con sentenza 28 marzo 2000, confermò la decisione di primo grado, osservando che la fondatezza di alcuni dei motivi dell'appello (in ordine, in particolare, alla disposta c.t.u. disposta nel giudizio di primo grado) non escludeva la fondatezza della pronuncia impugnata alla stregua dell'ampia documentazione probatoria, costituita dalla voluminosa corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla quale risultava (v. lettere scritte dal LI a MA AN ER) che la relazione era continuata nella sua pienezza anche dopo la nascita di TA, rimanendo così smentite le dichiarazioni del LI relative all'interruzione della relazione stessa prima del concepimento, e cioè nell'estate del 1965.
La Corte aggiunse che la paternità, già ipotizzabile sulla base di tali elementi, diveniva certezza alla stregua dell'ulteriore produzione epistolare da parte dell'appellata da cui traspariva l'interesse del LI per la bambina, e, specificatamente, della lettera del 14 gennaio 1968 da cui risultava la promessa del LI alla ER dell'invio di "qualcosa al mese" "per la TA".
Avverso questa sentenza il LI ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi. La ER ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 269, 2697 e 2729 c.c.. Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello - affermando che la relazione sessuale tra il LI e la ER si era protratta oltre il tempo del concepimento - avrebbe assunto ad elemento di convincimento una circostanza di fatto di cui è vietato l'utilizzo per espressa disposizione di legge, e avrebbe basato il proprio convincimento su elementi indiziari l'interesse del LI per la bambina e la promessa alla madre di inviarle danaro per contribuire al mantenimento della figlia - privi dei requisiti di gravita, precisione e concordanza;
pervenendo così all'accoglimento della domanda, malgrado il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice. In definitiva, secondo il ricorrente, non sarebbe stata fornita alcuna prova sulla relazione intercorsa tra il LI e la ER anche dopo il concepimento della figlia. Lamenta, inoltre, che non sia stata ammessa la prova dedotta dal convenuto, diretta a dimostrare che dopo l'inizio della relazione con IU CH egli non aveva più avuto rapporti intimi con la ER;
e a dimostrare, altresì, le ragioni dell'affetto manifestato verso la piccola TA e l'intenzione del LI di adottare un bambino.
Infine, deduce che non sia stata provata l'esistenza dei requisiti della fama e del tractatus;
che non siano state prese in considerazione le argomentazioni svolte dal LI in ordine alle condizioni psichiche della ER, e che non sia stata disposta l'audizione delle cassette prodotte dal convenuto in primo grado, contenenti la registrazione di conversazioni telefoniche intercorse tra il LI e la ER MA AN: elementi che, se valutati, avrebbero potuto escludere in sede di appezzamento dell'intero materiale probatorio, la sussistenza della inequivocità, gravita e convergenza degli indizi, posti dalla Corte a fondamento della pronuncia di accoglimento.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia vizi motivazionali, lamentando che la Corte di merito non abbia dato conto delle ragioni che l'avevano portata ad attribuire solo ad alcuni elementi e non ad altri valenza idonea a fondare il proprio convincimento e a negare ingresso alle richieste istruttorie richieste dal LI. Le censure (da esaminarsi congiuntamente perché connesse) non hanno fondamento.
La Corte d'appello ha basato la propria decisione su tre elementi:
la relazione sessuale tra il LI e la ER protrattasi ben oltre il tempo del concepimento;
l'interesse manifestato dal IA per la bambina, anche con la richiesta di essere informato mensilmente sulla salute della piccola;
la promessa di inviare danaro alla ER per contribuire al mantenimento della figlia;
tutti inequivocabilmente risultanti, secondo l'argomentato apprezzamento della sentenza impugnata, dal tenore delle lettere scritte dal IA alla ER.
In tale contesto si rivelano privi di consistenza i rilievi del ricorrente.
Infatti, mentre nella formulazione originaria dell'art. 269 c.c. (antecedente alle modifiche introdotte con la legge di riforma (art. 113 1.19 maggio 1975, n. 151) la ricerca della paternità naturale era consentita nel solo ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste, il testo vigente prevede l'utilizzabilità di ogni mezzo di prova;
salva l'insufficienza a tale fine, della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento. Ma l'art. 269 c.c., invocato dal ricorrente, non esclude che le dichiarazioni della madre e l'esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzati dal giudice del merito a sostegno del proprio convincimento (Cass. 9 giugno 1995, n. 6550 e Cass. 19 settembre 1997, n. 9307). Questi, infatti, è dotato di ampio potere discrezionale e può legittimamente basare il proprio apprezzamento in ordine all'esistenza del rapporto di filiazione anche su risultanze probatorie indirette ed indiziarie (ex plurimis, Cass. 20 marzo 1998, n. 2944; 29 maggio 1998, n. 5333;
15 gennaio 1999, n.386; 17 novembre 2000, n.14910). Nè è tenuto a confutare singolarmente tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che, valutate le risultanze e i rilievi nel loro complesso, indichi gli elementi su cui intende fondare la pronuncia, restando così disattese le argomentazioni (non menzionate specificatamente) logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. 25 maggio 1995, n. 5748 e Cass. 10 giugno 1997, n. 5169). Con specifico riferimento alla censura attinente al mancato ingresso delle istanze istruttorie presentate in primo grado, essa risulta inammissibile, posto che il ricorrente si è limitato ad un generico rinvio ad atti pregressi del giudizio;
rinvio incompatibile con il carattere necessariamente esaustivo del ricorso per CA (ex plurimis, Cass. 25 maggio 1995, n. 5748 e Cass. 25 marzo 1999, n. 2838). In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di CA.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di CA, liquidate in euro 2.100,00 di cui euro 2.000,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione prima civile, il 4 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2003