TRIB
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12882/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12882/2019 RG promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Via Macello n. 21, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di procura CodiceFiscale_1 rilasciata a margine dell'atto di citazione, dall'avv.to Francesco Condorelli Caff, nel cui studio di Catania Largo Rosolino Pilo n. 14 è elettivamente domiciliata;
Attrice
Contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carmine n. 10/M, c.f. , rappresentato e difeso, per procura speciale CodiceFiscale_2 rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Sabrina
Donato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Toscano sito in Catania via della Scogliera n. 1
Convenuto
e
pagina 1 di 7 , con sede in San Cesario Sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, Parte_2
C.F. e P.IVA in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Avv. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in atti, dagli avv.ti Controparte_2
Francesca Squillace e Dario Zimmardi, presso lo studio del quale ultimo in 90139 Palermo,
Via Emerico Amari n. 32, ha eletto speciale domicilio;
Terza chiamata in giudizio
e
Centro Althea srl, con sede in Palermo Via Sciuti n. 128; Convenuta contumace
-------------
Conclusioni
All'udienza del 14 ottobre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
--------------
Svolgimento del processo
A seguito di rituale procedura di mediazione, con atto di citazione tempestivamente notificato conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, Parte_1
, chirurgo estetico, e Centro Althea srl e ne chiedeva la condanna solidale Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non per malpractice sanitaria, sì come conseguenti alle complicanze inferte dai due interventi chirurgici di rinosettoplastica eseguiti in data 10 giugno 2016 e 16 dicembre 2016.
Integratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda, all'uopo specificatamente contestando tanto la dedotta responsabilità professionale quanto i danni asseritamente occorsi. Esercitava, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, domanda di manleva nei confronti di Parte_2
, compagnia di assicurazioni presso cui aveva stipulato la polizza di
[...]
responsabilità professionale, della quale chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio.
Centro Althea srl, se pur ritualmente citata, non curava di costituirsi.
pagina 2 di 7 Con ordinanza data all'udienza dell'8 gennaio 2020 l'adito Giudice autorizzava la chiesta integrazione del contraddittorio.
Avevasi, così, a seguito della rituale citazione, la costituzione di Parte_2
, la quale contestava la dedotta responsabilità del e chiedeva, per la denegata
[...] CP_1 ipotesi di accoglimento della domanda attorea, affermarsi l'obbligo risarcitorio anche a carico di Centro Althea srl e così determinarsi la misura dell'obbligo risarcitorio del professionista nella misura massima del 50%. In disparte i convenuti limiti di franchigia e massimale, opponeva, poi, quanto alla domanda di garanzia, l'operatività in secondo rischio, rispetto alla polizza assicurativa stipulata dal Centro Althea srl, della azionata copertura assicurativa.
Con il provvedimento dell'11 giugno 2021 l'adito Giudice disponeva CTU medico-legale, espletata la quale la causa, all'udienza del 14 ottobre 2024, è stata posta per la prima volta in decisione.
------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di Centro Althea srl, che, se pur ritualmente citata, ha mancato di costituirsi.
Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che l'attrice ascrive a
, chirurgo estetico, e Centro Althea srl, per le complicanze conseguenti ai Controparte_1
due interventi chirurgici di rinosettoplastica eseguiti in data 10 giugno 2016 e 16 dicembre
2016.
Trattandosi di fatto risalente all'anno 2016, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi, anteriormente all'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (L. n° 24/2017), con la legge Balduzzi (art. 3 comma 1, D.L. n° 158/2012 come modificato dalla legge di conversione n° 189/2012).
E' ben noto che, al riguardo, deve oramai ritenersi prevalente, anche nella giurisprudenza di merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2014 n. 8940) a tenore del quale l'indicato art. 3, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali pagina 3 di 7 casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non ha espresso alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma ha inteso solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.
La cd. Legge Balduzzi, dunque, non ha modificato la natura giuridica della responsabilità sanitaria che dunque va qualificata, a petto della nota teoria del contatto sociale, d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 22.12.1999 n.
589; Cass.29.9.2004 n. 19564; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un.
11.1.2008 n. 577).
I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue:
a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
“culpa in facendo”;
c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si
è previamente instaurata fra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:
- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su
13533/01);
pagina 4 di 7 - il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento;
- analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento.
- con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “ questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
pagina 5 di 7 È in ragione dei summenzionati principi di diritto che vanno valutati gli esiti della CTU collegiale medico-legale, sì come espletata al fine di verificare se il chirurgo estetico e la struttura sanitaria convenuti siano incorsi negli errori e nelle omissioni allegati in citazione.
Si è per tal via accertato che:
1. si è rivolta al dott. perché affetta da Parte_1 CP_1
marcato gibbo nasale e deviazione sinistro-convessa del setto con ripercussioni sul piano estetico e funzionale;
2. per tal ragione è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico, in data 10 settembre 2016, e ad un altro intervento di revisione, in data 16 dicembre
2016;
3. la diagnosi preoperatoria e gli interventi chirurgici in questione sono stati eseguiti correttamente, secondo la buona prassi e le linee guida della comunità scientifica;
4. i due interventi sono stati migliorativi dal punto di vista estetico
“testualmente, “hanno migliorato un aspetto dell'euritmia”).
Si tratta di conclusioni confermate pure in sede di relazione resa a chiarimento, in seno alla quale gli CCTTUU, se pur rilevano ancora, all'esame clinico, una deviazione sinistro- convessa della piramide nasale, in uno alla asimmetria delle narici, concludono inequivocabilmente che le difficoltà respiratorie non sono da “imputare all'asimmetria delle narici ma alla deviazione del setto nasale, preesistente ai due interventi e non causata quindi dagli atti chirurgici in questione”, che si è visto essere stati corretti per avere determinato un evidente miglioramento estetico.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che escludere la dedotta responsabilità per avere , non solo adempiuto agli obblighi di cura e di assistenza sanitaria in Controparte_1
conformità ai predisposti protocolli medico-sanitari (conclusioni CTU sub 3), ma ancor di più pienamente assolto all'obbligazione di risultato costituita dal miglioramento delle originarie imperfezioni fisiche ed estetiche (conclusioni CTU, sub. 4).
Allo statuito rigetto della spiegata domanda risarcitoria si accompagna l'assorbimento delle domande di manleva.
pagina 6 di 7 Le spese processuali, pure quelle sostenute dal terzo chiamato, seguono la soccombenza: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa: indeterminabile basso - compensi medi - fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU restano a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.12882/2019 R.G., così statuisce nella contumacia di Centro Althea srl: rigetta la domanda spiegata da che condanna alla refusione, in Parte_1
favore di e di , delle spese processuali che si Controparte_1 Parte_2 liquidano, per ciascuno, in complessivi €. 3.809,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Le spese di CTU sono a carico di parte attrice.
Così deciso in Catania, il 14 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 12882/2019 RG promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Via Macello n. 21, c.f. , rappresentata e difesa, in forza di procura CodiceFiscale_1 rilasciata a margine dell'atto di citazione, dall'avv.to Francesco Condorelli Caff, nel cui studio di Catania Largo Rosolino Pilo n. 14 è elettivamente domiciliata;
Attrice
Contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carmine n. 10/M, c.f. , rappresentato e difeso, per procura speciale CodiceFiscale_2 rilasciata su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.to Sabrina
Donato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.to Toscano sito in Catania via della Scogliera n. 1
Convenuto
e
pagina 1 di 7 , con sede in San Cesario Sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, Parte_2
C.F. e P.IVA in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Avv. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in atti, dagli avv.ti Controparte_2
Francesca Squillace e Dario Zimmardi, presso lo studio del quale ultimo in 90139 Palermo,
Via Emerico Amari n. 32, ha eletto speciale domicilio;
Terza chiamata in giudizio
e
Centro Althea srl, con sede in Palermo Via Sciuti n. 128; Convenuta contumace
-------------
Conclusioni
All'udienza del 14 ottobre 2024 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
--------------
Svolgimento del processo
A seguito di rituale procedura di mediazione, con atto di citazione tempestivamente notificato conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, Parte_1
, chirurgo estetico, e Centro Althea srl e ne chiedeva la condanna solidale Controparte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non per malpractice sanitaria, sì come conseguenti alle complicanze inferte dai due interventi chirurgici di rinosettoplastica eseguiti in data 10 giugno 2016 e 16 dicembre 2016.
Integratosi il contraddittorio, si costituiva , il quale chiedeva il rigetto Controparte_1 della domanda, all'uopo specificatamente contestando tanto la dedotta responsabilità professionale quanto i danni asseritamente occorsi. Esercitava, per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, domanda di manleva nei confronti di Parte_2
, compagnia di assicurazioni presso cui aveva stipulato la polizza di
[...]
responsabilità professionale, della quale chiedeva autorizzarsi la chiamata in giudizio.
Centro Althea srl, se pur ritualmente citata, non curava di costituirsi.
pagina 2 di 7 Con ordinanza data all'udienza dell'8 gennaio 2020 l'adito Giudice autorizzava la chiesta integrazione del contraddittorio.
Avevasi, così, a seguito della rituale citazione, la costituzione di Parte_2
, la quale contestava la dedotta responsabilità del e chiedeva, per la denegata
[...] CP_1 ipotesi di accoglimento della domanda attorea, affermarsi l'obbligo risarcitorio anche a carico di Centro Althea srl e così determinarsi la misura dell'obbligo risarcitorio del professionista nella misura massima del 50%. In disparte i convenuti limiti di franchigia e massimale, opponeva, poi, quanto alla domanda di garanzia, l'operatività in secondo rischio, rispetto alla polizza assicurativa stipulata dal Centro Althea srl, della azionata copertura assicurativa.
Con il provvedimento dell'11 giugno 2021 l'adito Giudice disponeva CTU medico-legale, espletata la quale la causa, all'udienza del 14 ottobre 2024, è stata posta per la prima volta in decisione.
------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di Centro Althea srl, che, se pur ritualmente citata, ha mancato di costituirsi.
Si controverte, nel caso di specie, della responsabilità civile che l'attrice ascrive a
, chirurgo estetico, e Centro Althea srl, per le complicanze conseguenti ai Controparte_1
due interventi chirurgici di rinosettoplastica eseguiti in data 10 giugno 2016 e 16 dicembre
2016.
Trattandosi di fatto risalente all'anno 2016, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali consolidatisi, anteriormente all'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco (L. n° 24/2017), con la legge Balduzzi (art. 3 comma 1, D.L. n° 158/2012 come modificato dalla legge di conversione n° 189/2012).
E' ben noto che, al riguardo, deve oramai ritenersi prevalente, anche nella giurisprudenza di merito, il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (Cass. 2014 n. 8940) a tenore del quale l'indicato art. 3, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali pagina 3 di 7 casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non ha espresso alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma ha inteso solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve.
La cd. Legge Balduzzi, dunque, non ha modificato la natura giuridica della responsabilità sanitaria che dunque va qualificata, a petto della nota teoria del contatto sociale, d'ordine contrattuale, con il conseguente termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. 22.12.1999 n.
589; Cass.29.9.2004 n. 19564; Cass. 21.6.2004 n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un.
11.1.2008 n. 577).
I relativi presupposti sono stati configurati dalla giurisprudenza di legittimità nel modo che segue:
a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno status professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una
“culpa in facendo”;
c)l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta” sia della situazione relazionale che si
è previamente instaurata fra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase nella quale si svolge il “contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento dell'intervento chirurgico bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue (mediante un costante controllo sul decorso post-operatorio).
Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
L'inquadramento del rapporto in ambito contrattuale comporta che:
- il riparto dell'onere probatorio segue i criteri generali fissati nella materia contrattuale in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. su
13533/01);
pagina 4 di 7 - il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e può limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
- il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento;
- analogo principio vale con riguardo all'inesatto adempimento: il creditore potrà limitarsi alla mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) mentre il debitore sarà onerato di provare l'avvenuto esatto adempimento.
- con specifico riguardo all'onere della prova del nesso di causalità, si rammenti la pronunzia del giudice di legittimità (Cass. SS.UU. n. 577/2008) a mente della quale “ questa
Corte (sent. N. 13533/2001) ha affermato che il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, ex art. 1453 c.c., sia che domandi il risarcimento per l'inadempimento contrattuale, ex art. 1218 c.c., senza richiamarsi in alcun modo alla distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato. Prestata piena adesione al principio espresso dalla pronunzia suddetta, ritengono queste S.U. che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno”.
pagina 5 di 7 È in ragione dei summenzionati principi di diritto che vanno valutati gli esiti della CTU collegiale medico-legale, sì come espletata al fine di verificare se il chirurgo estetico e la struttura sanitaria convenuti siano incorsi negli errori e nelle omissioni allegati in citazione.
Si è per tal via accertato che:
1. si è rivolta al dott. perché affetta da Parte_1 CP_1
marcato gibbo nasale e deviazione sinistro-convessa del setto con ripercussioni sul piano estetico e funzionale;
2. per tal ragione è stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico, in data 10 settembre 2016, e ad un altro intervento di revisione, in data 16 dicembre
2016;
3. la diagnosi preoperatoria e gli interventi chirurgici in questione sono stati eseguiti correttamente, secondo la buona prassi e le linee guida della comunità scientifica;
4. i due interventi sono stati migliorativi dal punto di vista estetico
“testualmente, “hanno migliorato un aspetto dell'euritmia”).
Si tratta di conclusioni confermate pure in sede di relazione resa a chiarimento, in seno alla quale gli CCTTUU, se pur rilevano ancora, all'esame clinico, una deviazione sinistro- convessa della piramide nasale, in uno alla asimmetria delle narici, concludono inequivocabilmente che le difficoltà respiratorie non sono da “imputare all'asimmetria delle narici ma alla deviazione del setto nasale, preesistente ai due interventi e non causata quindi dagli atti chirurgici in questione”, che si è visto essere stati corretti per avere determinato un evidente miglioramento estetico.
Non resta, alla stregua di tutto quanto sopra, che escludere la dedotta responsabilità per avere , non solo adempiuto agli obblighi di cura e di assistenza sanitaria in Controparte_1
conformità ai predisposti protocolli medico-sanitari (conclusioni CTU sub 3), ma ancor di più pienamente assolto all'obbligazione di risultato costituita dal miglioramento delle originarie imperfezioni fisiche ed estetiche (conclusioni CTU, sub. 4).
Allo statuito rigetto della spiegata domanda risarcitoria si accompagna l'assorbimento delle domande di manleva.
pagina 6 di 7 Le spese processuali, pure quelle sostenute dal terzo chiamato, seguono la soccombenza: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 (valore della causa: indeterminabile basso - compensi medi - fasi studio, introduttiva, trattazione e decisione).
Non essendovi prova di materiale esborso, le spese di CTU restano a carico dell'attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.12882/2019 R.G., così statuisce nella contumacia di Centro Althea srl: rigetta la domanda spiegata da che condanna alla refusione, in Parte_1
favore di e di , delle spese processuali che si Controparte_1 Parte_2 liquidano, per ciascuno, in complessivi €. 3.809,00, oltre iva, cpa e spese generali.
Le spese di CTU sono a carico di parte attrice.
Così deciso in Catania, il 14 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7