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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 07/07/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 301/2018 promossa da
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CE) il 08.04.1959, in proprio e nella qualità di procuratore generale, giusta procura del 10.12.2014, in autentica Notaio Dott. , repertorio n. Persona_1
8974, raccolta n. 5814, di ( ), nata a Persona_2 C.F._2
Sessa Aurunca il 24.11.1961, rappresentati e difesi dall'avv. MATANO
ANTIMO, contro
), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._3 avv. PENTA GIUSEPPE e VESPOLI LUIGI
INM ( ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IACOVONE NICOLINO nonché
, ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BALDI
FRANCESCO, chiamata in causa da
[...]
, ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BALDI
FRANCESCO, chiamata in causa da
[...]
), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VINCI PAOLO
-====== Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
Sempre preliminarmente parte attrice chiede il risarcimento del danno determinato in €
1.000.000,00. Modificando l'art. 30 L 116/2017, l'art. 1, co. 4° della Legge 51/2025 ha stabilito che non possono essere assegnati ai giudici onorari i giudizi ordinari di valore superiore a €
50.000,00.
Il Presidente del tribunale, investito della questione della possibilità per il giudice onorario di decidere controversie di valore eccedente il limite sopra citato, con provvedimento emesso nel giudizio RG n. 384/2018 il 16 maggio 2025, ma di validità generale (avendone disposto la comunicazione ai giudici onorari in servizio presso questo tribunale), ha stabilito: “rilevato che la norma in questione ha evidente portata innovativa e che essa, in linea con la previsione generale di cui all'art. 11 preleggi, è destinata a trovare applicazione solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore”, ha rimesso a questo giudice onorario il fascicolo
384/2018.
Poiché il presente giudizio è stato assegnato a questo giudice sulla base delle tabelle organizzative vigenti per il Tribunale di Isernia al 14 marzo 2023, ritenuta la valenza generale dell'indicazione formulata dal Presidente con il decreto sopra citato, la controversia deve essere decisa da questo giudice onorario.
-======
FATTO E DIRITTO
, in proprio e nella qualità di procuratore generale della Parte_1
SI.ra , ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Persona_2
l e il Prof. Dott. chiedendo: CP_4 Controparte_1
“1) in via principale accertare e dichiarare la responsabilità medica della
2 struttura sanitaria Neuromed di ZZ nonché del Dott. ; Controparte_1
2) per l'effetto condannare la nonché il dott. Controparte_2 [...]
a risarcire il danno conseguente patrimoniale e non patrimoniale e CP_1 per l'effetto condannarle in solido fra loro al pagamento della somma in favore del SI. in proprio e nella qualità di procuratore generale Parte_1 della sig.ra la cui quantificazione si rimette all'Ecc.mo Giudice Persona_2 adito e che in via prudenziale si quantifica in € 1.000.000,00 (euro un milione) o della minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa e che
l'Ecc.mo Giudice adito riterrà opportuno”.
A fondamento della domanda, l'attore allega che, lamentando lombalgia cronica con irradiazione agli arti inferiori dx e sx con sensazioni di addormentamento, disestesie prevalenti a dx con claudicatio neurogena;
inoltre la risonanza magnetica mostrava "protusione posterolaterale a sx a parziale impegno foraminale del disco intersomatico L3-L4, , dopo una Persona_2 visita presso lo studio in Napoli del prof. il 14 ottobre 2009 era stata CP_1 ricoverata presso la e per sottoporsi all'intervento chirurgico di CP_2
"stabilizzazione lombosacrale".
Lo stesso giorno era stata eseguita una TAC lombosacrale da cui emergeva una “patologia degenerativa delle unità disco-somatiche… A livello L5-S1… lieve protrusione ad ampio raggio del margine posteriore discale, con iniziale impegno bilaterale dei forami di coniugazione. A livello L4-L5 si documenta protrusione ad ampio raggio del margine posteriore discale, con impegno bilaterale dei forami di coniugazione. A livello L3-L4 si documenta protrusione ad ampio raggio del margine posteriore discale, con impegno foraminale sinistro. In L2-L3 si documenta la presenza di protrusione ad ampio raggio del margine posteriore discale, con impegno foraminale sinistro…”
Il 16 settembre 2009 la era stata sottoposta a intervento chirurgico di Per_2 stabilizzazione lombosacrale eseguito dal dott. CP_1
L'attrice allega che l'intervento chirurgico era inappropriato ed era stato eseguito con mezzi chirurgici scadenti.
Non avendo conseguito miglioramenti, dopo una serie di accertamenti, il 13
3 maggio 2013 era stata ricoverata presso il Controparte_6
e sottoposta a un intervento chirurgico di rimozione del sistema di stabilizzazione da cui era emersa la rottura delle protesi impiantate dal prof. presso la CP_1 CP_2
Dopo la notifica dell'atto di citazione, nel giudizio si sono costituiti la CP_2 contestando la domanda, agendo trasversalmente in manleva verso il dott.
e chiedendo la chiamata in causa della e il dott. CP_1 CP_3 CP_1 sempre contestando la domanda, eccependo la prescrizione del credito e chiedendo la chiamata in causa della e della CP_3 Controparte_5
La si è costituita con due distinte comparse. CP_3
In particolare nei confronti della la contesta che la polizza CP_2 CP_3
n. 00100042493, contratta da “ ” con Parte_2 Controparte_7
(poi , aveva effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2006 e scadenza CP_3 dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2009 e offriva la garanzia descritta in una clausola claims made. Su tale premessa, l' contesta alla chiamante la CP_3 non operatività della polizza, osservato che la prima richiesta di risarcimento della sola sig.ra risaliva al 25 giugno 2015, in ogni caso richiamando i Per_2 limiti previsti dal massimale (€ 2.500.000) e la franchigia (€ 3.000)
Non dissimile la difesa nei confronti del dott. richiamata la polizza CP_1
n. 3413/10282147 stipulata con la efficace dal 25 Controparte_7 settembre 2009 e cessata con disdetta il 30 aprile 2011, anch'essa caratterizzata dalla clausola claims made con un massimale di 2.000.000 e caratterizzata dall'obbligo, per l'assicurato, di far gestire la lite a legale e tecnici designati dalla Compagnia e dall'obbligo, per l'assicurato di comunicare il sinistro entro tre giorni dalla conoscenza.
In ambo i casi l a chiesto il rigetto della domanda. CP_8
La costituitasi in giudizio ha contestato la domanda di parte attrice CP_9 eccependone la prescrizione, ha poi rilevato nei confronti del dott. la CP_1 prescrizione ex art. 2952, co. 2° e 3° avendo il chiamante avuto conoscenza Cont della richiesta risarcitoria sin dal 2015 ma dandone notizia alla soltanto con l'atto di citazione, notificato l'11 luglio 2019 e l'esistenza di una clausola claims
4 Contr made. Infine, la ha evidenziato l'esistenza di altra polizza, n 115045, solo a secondo rischio per l'eventuale importo che risultasse dovuto in eccedenza rispetto ad € 777.685,34.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6°, c.p.c., con ordinanza del 12 dicembre 2020 è stata ammessa la CTU medico-legale riservando all'esito l'ammissione delle prove testimoniali.
La causa è stata istruita con prove documentali e con una CTU. All'udienza del 25 settembre 2024, dopo il deposito della relazione, in assenza di richieste di ammissione della prova testimoniale tempestivamente articolata (da intendersi dunque rinunciata – Cass. 10797/2018; Cass. 18540/2013), la causa all'udienza del 5 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Sul piano metodologico, occorrono alcune premesse.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario o dell'ospedale è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Sempre prima di entrare nel merito delle opposte domande, al centro del contenzioso va inserita la consulenza tecnica d'ufficio.
Premesso che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico funzionale alla valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, in dottrina e in giurisprudenza si è generato un intenso dibattito sui limiti dell'operato del consulente tecnico d'ufficio discutendo se al consulente possa essere affidato non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) ogni qualvolta la relazione verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e
5 degli strumenti di cui dispone.
A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite Civili (Cass. civ. Sez.
Unite, 01/02/2022, n. 3086) affermando che il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite la cui verifica si rende necessaria al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio.
Il divieto di compiere indagini esplorative è superabile laddove l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al ctu anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, anche non risultante da documenti prodotti dalle parti, purché si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. civ., Sez. III,
06/12/2019, n. 31886).
È evidente che in una materia specialistica come quella oggetto di allegazione, ovvero una responsabilità conseguenza di un intervento neurochirurgico, la competenza tecnica del neurochirurgo e del medico legale occorrono per consentire al giudice una decisione sulla base di competenze a lui estranee.
Ne consegue che, ove adeguatamente motivata, in casi come quelli oggi in esame, la prova della responsabilità o meno del chirurgo e dell'istituto, emergendo dalla valutazione tecnica dal giudice affidata al collegio dei CTU, può discendere dalla consulenza, nella fattispecie elaborata dal dott.
[...]
specialista in medicina legale, e dott. , specialista in Per_3 Persona_4 neurochirurgia. Pertanto, entrando nel merito della domanda, al centro del contenzioso va inserita la consulenza tecnica d'ufficio.
La relazione depositata dai CTU appare perfettamente comprensibile nel
6 contenuto e adeguatamente motivata sotto il profilo logico e questo giudice non ritiene sussistano motivi per cui discostarsene. In tal senso Cass. nn.
3262/2021 (con espresso richiamo a Cass. 18358/2017; 3881/2006;
3519/2001) in motivazione ha affermato che, ove il giudice di merito "condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze" della stessa "implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese".
La relazione riporta una cronologia degli eventi, documentata e non contestata, che può essere posta alla base della decisione sotto il profilo della ricostruzione dei fatti. Agli atti è dunque provato il fatto che si assume produttivo del danno: l'intervento chirurgico a opera del dott. eseguito presso la CP_1
Neuromed con l'impianto di mezzi di sintesi, successivamente rimossi, rilevandosi la rottura della barra di destra.
I consulenti spiegano che tali strumenti erano realizzati in “un materiale particolare – il IT per l'appunto – che rientra nell'ambito delle “leghe a memoria di forma”, (in inglese: shape memory alloys), una famiglia di materiali metallici che hanno la capacità, se deformati a una bassa temperatura, di riacquistare la loro forma originaria una volta sottoposti ad appropriato trattamento termico”.
La CTU accuratamente descrive il meccanismo attraverso il quale l'impianto di simili mezzi di sintesi consente il miglioramento della qualità della vita di pazienti con determinati problemi alla colonna vertebrale. Fatta questa premessa di metodo, alla pagina 24 precisa che:
“Non vi è dubbio, pertanto, che un intervento di stabilizzazione strumentata che interessi
l'intera colonna lombare, come nel caso che ci occupa, con la conseguente marcata riduzione
7 della motilità di quel tratto del rachide, necessiti di uno studio preliminare particolarmente accurato, in cui gli esami radiologici dinamici, come la radiografia con prove dinamiche in proiezione latero-laterale, diffusamente raccomandata sia dalla Letteratura coeva agli eventi in oggetto che da quella contemporanea, assumono un ruolo particolarmente rilevante.
Nel caso de quo, tuttavia, non risulta che tali indagini siano state effettuate preliminarmente alla procedura chirurgica di stabilizzazione né che le indagini radiologiche esperite prima dell'intervento (TC e RMN lombo-sacrali) documentino chiari segni diretti o indiretti di instabilità dell'intero tratto lombare della colonna, la cui presenza fu rilevata con un'empirica valutazione intraoperatoria.
Pertanto, pur rilevando che, in base al quadro clinico radiologico preoperatorio vi fosse indicazione ad un trattamento chirurgico della patologia degenerativa del rachide lombare che affliggeva la , non risulta chiaramente documentata la necessità di una procedura così Per_2 impegnativa come quella attuata il 16.10.2009 presso la Neurochirurgia dell'INM “NEUROMED”
– procedura che dunque potrebbe essere definita quantomeno un overtreatment che ha peraltro influenzato in modo assai modesto il progressivo aggravamento del quadro clinico patito dalla paziente, determinato principalmente da una graduale evoluzione dei fenomeni degenerativi del rachide lombare”.
Questo il fulcro della consulenza che, a pagina 28, aggiunge:
“In estrema sintesi, non vi erano gli elementi a sufficienza per comprendere se l'intervento chirurgico fosse, in effetti, indicato e – alla revisione del caso – appare evidente che detta indicazione non sussistesse quanto meno per un intervento così invasivo”.
Alla luce di tali argomenti, del tutto marginale e ininfluente è poi l'esame delle cause della rottura del dispositivo installato.
Il Consulente passa quindi a esaminare le conseguenze lesive per la sig.ra causalmente riconducibili all'intervento del dott. Per_2 CP_1
“Circa gli esiti clinici a oggi obiettivabili sulla donna, come del resto si evince dalla documentazione clinica successiva agli eventi, il quadro odierno è il risultato di cause multifattoriali, tra cui spiccano i postumi dell'ictus ischemico anamnestico, la spondiloartrosi che si è manifestata nel corso degli anni, nonché le ripercussioni morfologiche di un duplice intervento alla colonna vertebrale, con il riscontro, all'ultima RM disponibile, di ovvie aderenze metachirurgiche.
...
Tale quadro è di difficilissima valutazione quantitativa, dal momento che vi era un substrato patologico preesistente coesistente, senza considerare che il trattamento chirurgico si inseriva su altra patologia concorrente, di natura osteo-articolare, a carattere degenerativo”.
8 Dunque gli esiti della spondiloartrosi, patologia degenerativa, e di un pregresso ictus convivono con le conseguenze dei due interventi alla colonna, il primo oggetto di contenzioso, il secondo per rimuovere gli effetti lesivi dell'intervento del dott. CP_1
Una tale compromissione delle condizioni fisiche della conduce i Per_2 consulenti a escludere, a pag. 48 nel rispondere alle osservazioni ricevute dal
CTP dell'attrice, che il danno biologico stimato debba essere valutato in termini differenziali, quale maggior danno rispetto alle pregresse e concomitanti patologie sofferte dall'attrice:
“Del resto, la donna presenta a oggi gli esiti di un ictus ischemico, da considerare quale elemento coesistente, senza trascurare la natura progressiva e degenerativa della spondiloartrosi, che funge da elemento concorrente, coevo nonché postumo rispetto agli eventi.
Di certo, come già esposto, quanto occorso a ZZ ha contribuito a peggiorare lo stato attuale della , ma ogni altra valutazione medico-legale sarebbe del tutto incongrua, perché Per_2 dovrebbe considerare patologie tanto concorrenti quanto coesistenti, antecedenti, coeve nonché postume, senza mai trascurare l'evoluzione naturale delle medesime.
È di palese evidenza, dunque, che proporre un maggior danno tra questa o quella classe di patologia artrosica discale è metodologia non applicabile al caso concreto, in quanto sarebbe estremamente riduttiva e semplificata rispetto alla natura del composito quadro clinico attuale”.
In sintesi, la consulenza, chiara nelle argomentazioni e coerente nelle conclusioni, conclude affermando l'esistenza di un danno biologico stimato in un range compreso tra il 6 e il 7%. Al di là del fatto che nelle allegazioni difensive di parte attrice non c'è una chiara indicazione del danno effettivamente patito dall'attrice (ma soltanto una quantificazione del danno nella somma di un milione di Euro, magniloquente, ma del tutto sfornita di allegazioni e prove), sul punto neppure convince la nota critica alla CTU rimessa dal consulente dell'attrice che, pur riferendo correttamene la coesistenza di patologie degenerative, nel quantificare il danno riconduce l'attuale menomazione esclusivamente all'effetto dell'intervento senza valutare l'autonoma efficacia lesiva preesistente, concomitante e sopravvenuta delle altre malattie.
In sintesi, potrebbe anche convenirsi sul fatto che l'intervento è stato inutile,
9 invasivo, privo di alcuna indicazione, scellerato e foriero di responsabilità mediche ma anche morali, fallimentare (si tratta di definizioni estratte da diversi punti delle note critiche alla consulenza tecnica d'ufficio), non ci si può tuttavia esimere da una valutazione scientifica del danno, che coesiste con le pregresse patologie, senza aggravarle. Di qui la piena adesione alle conclusioni della relazione dei CTU.
Dunque, al danno biologico stimato nella misura del 6-7%, si aggiunge un danno da invalidità temporanea assoluta pari a 10 (dieci) giorni, e ulteriori 30
(trenta) giorni di invalidità parziale al 75% per ciascuno degli interventi.
Di tale danno sono chiamati a rispondere la e il dott. CP_2 CP_1
La vicenda in esame risale al 2009, in epoca ben precedente alla Legge GE
CO (certamente inapplicabile alla fattispecie - Cass. 6134/2025; Cass.
28994/2019). Ma la Suprema Corte con orientamento consolidato già aveva affermato che in conseguenza del comportamento colposo e fonte di danni a terzi da parte di medici che operino all'interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata che essa sia, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o anche di una collaborazione stabile, la struttura stessa ne risponde a titolo contrattuale (Cass. 2060/2018; Cass. 7768/2016).
Quanto alla fonte del risarcimento del danno prodotto dal dott. , CP_1 occorre osservare – la circostanza non è contestata – che la sig.ra Per_2 venne ricoverata presso la il 14 ottobre 2019 soltanto dopo una CP_2 visita presso lo studio del dott. del 18 settembre 2019. La Controparte_1 semplice scansione temporale evidenzia come il ricovero sia avvenuto nell'ambito di un rapporto fiduciario instaurato tra l'attrice e il dott. , CP_1 che ha fatto ricoverare la presso la per poi operarla. Per_2 CP_2
La natura contrattuale della responsabilità del dott. discende CP_1 appunto in collegamento della prestazione eseguita nell'ambito dell'obbligazione assunta con la paziente.
Ne discende il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal dott.
applicandosi la prescrizione ordinaria decennale. CP_1
Sulla liquidazione del danno occorre fare riferimento alle tabelle per le
10 cosiddette micropermanenti richiamando l'insegnamento di Cassazione civile sez. III, 11/12/2024, n. 31868, che, in motivazione, afferma: “
1.3.2 Cass. sez. 3,
3 novembre 2019 n. 28990 insegna, in effetti, che nel risarcimento del danno alla salute derivato da attività sanitaria l'articolo 3, terzo comma, D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modifiche in L. 8 novembre 2012 n. 189, sostanzialmente riprodotto poi dall'articolo 7, quarto comma, L. 8 marzo 2017 n.
24, prevedente il criterio equitativo di liquidazione di danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli articoli 138 e 139 cod. ass., deve essere applicato anche nelle cause relative a illeciti commessi e danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore e ai giudizi a tale data pendenti - con il solo limite, eventuale, del giudicato interno già raggiunto sul quantum - poiché, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della responsabilità civile, non incide su situazioni giuridiche acquisite al patrimonio del leso, ma si rivolge direttamente al giudice, limitandone la discrezionalità e indicando il criterio tabellare come parametro equitativo nella liquidazione del danno”.
Si tratta, del resto, di un meccanismo di liquidazione del danno biologico che, in assenza di criteri oggettivi, deve essere realizzato con criteri equitativi. La tabella per la liquidazione delle cosiddette lesioni micropermanenti è uno dei possibili strumenti, ma, allo stato, è l'unico proveniente da una delle fonti del diritto individuate dall'art. 1 delle preleggi.
Considerato che, alla luce delle valutazioni contenute nella CTU, il danno biologico può essere stimato nella misura del 6,5%, applicando le tabelle indicate emerge un danno biologico per € 9.071,58, oltre a un danno da invalidità temporanea totale (20 giorni – 10 per ciascun intervento) per €
1.104,80, in danno da invalidità temporanea parziale al 75% per sessanta giorni
(trenta per ciascun intervento) per € 2.485,80. Il danno ammonta cosi a un totale di € 12.661,78.
Nulla può essere liquidato per danno morale, in assenza di prova (Cass., ord.
1° marzo 2024, n. 5547).
È noto, in adesione ai principi affermati da Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
17/01/2018, n. 901 il danno risarcibile è espressione della sofferenza umana
11 conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Ne consegue che può essere previsto il risarcimento del danno purché ne sia data prova, tanto sotto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto sotto il profilo dell'impatto modificativo "in pejus" della vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale). “Ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus" arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. (Si veda anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/09/2018, n. 23469).
Nella fattispecie non è stata fornita alcuna prova né dell'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) né delle modificazioni "in pejus" della vita quotidiana
(il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale).
Il dott. e devono essere condannati a risarcire a CP_1 CP_10
la somma di € 12.661,78. Tale somma, trattandosi di debito di Persona_2 valore, deve essere svalutata dall'attualità al momento in cui l'attore ha subito il danno e matura gli legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ.
Sez.Un. 17/02/95 n.1712).
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla alla CP_2 luce della mancanza di prova dell'esistenza di indicazioni per l'intervento, il dott. deve essere condannato a tenere indenne l CP_1 Controparte_11
da quanto sarà eventualmente tenuto a pagare per effetto della
[...] presente sentenza.
Sia il dott. che la hanno chiamato in causa le CP_1 CP_2 assicurazioni per essere manlevate in caso di condanna.
Tutte le polizze in atti sono disciplinate intorno alla clausola claims made, rispondendo le compagnie chiamate in causa esclusivamente dei danni
12 denunciati nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione (art. 12 polizza
Navale – Unipol contratta da art. 14 polizza Navale – Unipol CP_2 contratta da art. 2 polizza AXA contratta da . CP_1 CP_1
L'evento dannoso prodotto dall'intervento chirurgico effettuato dal dott. sull'attrice il 16 settembre 2009 è stato CP_1 Parte_3 CP_2 denunciato alle compagnie soltanto dopo la scadenza della polizza. Poiché le assicurazioni, in forza dei contratti di cui i convenuti hanno chiesto l'applicazione, possono essere chiamate a rispondere esclusivamente dei danni prodotti nel periodo di efficacia della garanzia, le domande di garanzia devono essere rigettate.
È il caso di evidenziare che nella fattispecie il danno non era latente, impedendosene così la denuncia tempestiva, ma, come emerge dalla CTU, era evidente fin dal momento in cui si è prodotto. In altri termini, il rischio che con il contratto si intendeva trasferire dai convenuti alle compagnie chiamate in causa era chiaro al dott. che ha eseguito l'intervento. La CP_1 CP_2 chiamata a rispondere del fatto del dott. , ne patisce le conseguenze. CP_1
Resta da aggiungere che la domanda iure proprio di , Parte_1 viziata di carenze di allegazione e del tutto sfornita di prova sia dell'an che del quantum, non merita accoglimento.
Pertanto, nei limiti sopra definiti, la domanda merita accoglimento.
Essendo la domanda formulata in più capi (risarcimento iure proprio di e risarcimento della sig.ra ), anche alla luce Parte_1 Per_2 dell'evidentissima sproporzione tra la somma richiesta e quella accertata, richiamata Cass., S.U. sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061 (“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”), le spese di lite possono essere integralmente compensate.
13 In considerazione della natura contrattuale dell'obbligazione dell'assicurazione, si ritiene equo compensare integralmente le spese tra i convenuti e le compagnie.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in proprio e quale procuratore di Parte_1
contro e con Persona_2 Controparte_1 Controparte_4 la chiamata in causa di e Controparte_3 [...]
iscritta al RG 301/2018, per quanto sopra esposto, Controparte_5 in parziale accoglimento della domanda condanna e Controparte_1 [...]
a risarcire a , in persona del procuratore CP_4 Persona_2
la somma di € 12.661,78, somma da svalutare dall'attualità Parte_1 al momento in cui l'attore ha subito il danno, quindi, così calcolata, fruttifera di interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno;
rigetta la domanda proposta iure proprio da;
Parte_1 condanna a tenere indenne da quanto sarà Controparte_1 CP_4 eventualmente tenuto a pagare per effetto di questa sentenza;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia, venerdì 4 luglio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. Francesco Morigine, giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo 301/2018 promossa da
( ), nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CE) il 08.04.1959, in proprio e nella qualità di procuratore generale, giusta procura del 10.12.2014, in autentica Notaio Dott. , repertorio n. Persona_1
8974, raccolta n. 5814, di ( ), nata a Persona_2 C.F._2
Sessa Aurunca il 24.11.1961, rappresentati e difesi dall'avv. MATANO
ANTIMO, contro
), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._3 avv. PENTA GIUSEPPE e VESPOLI LUIGI
INM ( ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. IACOVONE NICOLINO nonché
, ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BALDI
FRANCESCO, chiamata in causa da
[...]
, ) in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BALDI
FRANCESCO, chiamata in causa da
[...]
), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. VINCI PAOLO
-====== Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod. proc. civ. nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
Inoltre, la causa verrà decisa sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio a Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 15/04/2011, n. 8767
(rv. 617976: “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto
a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”)
Sempre preliminarmente parte attrice chiede il risarcimento del danno determinato in €
1.000.000,00. Modificando l'art. 30 L 116/2017, l'art. 1, co. 4° della Legge 51/2025 ha stabilito che non possono essere assegnati ai giudici onorari i giudizi ordinari di valore superiore a €
50.000,00.
Il Presidente del tribunale, investito della questione della possibilità per il giudice onorario di decidere controversie di valore eccedente il limite sopra citato, con provvedimento emesso nel giudizio RG n. 384/2018 il 16 maggio 2025, ma di validità generale (avendone disposto la comunicazione ai giudici onorari in servizio presso questo tribunale), ha stabilito: “rilevato che la norma in questione ha evidente portata innovativa e che essa, in linea con la previsione generale di cui all'art. 11 preleggi, è destinata a trovare applicazione solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore”, ha rimesso a questo giudice onorario il fascicolo
384/2018.
Poiché il presente giudizio è stato assegnato a questo giudice sulla base delle tabelle organizzative vigenti per il Tribunale di Isernia al 14 marzo 2023, ritenuta la valenza generale dell'indicazione formulata dal Presidente con il decreto sopra citato, la controversia deve essere decisa da questo giudice onorario.
-======
FATTO E DIRITTO
, in proprio e nella qualità di procuratore generale della Parte_1
SI.ra , ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Persona_2
l e il Prof. Dott. chiedendo: CP_4 Controparte_1
“1) in via principale accertare e dichiarare la responsabilità medica della
2 struttura sanitaria Neuromed di ZZ nonché del Dott. ; Controparte_1
2) per l'effetto condannare la nonché il dott. Controparte_2 [...]
a risarcire il danno conseguente patrimoniale e non patrimoniale e CP_1 per l'effetto condannarle in solido fra loro al pagamento della somma in favore del SI. in proprio e nella qualità di procuratore generale Parte_1 della sig.ra la cui quantificazione si rimette all'Ecc.mo Giudice Persona_2 adito e che in via prudenziale si quantifica in € 1.000.000,00 (euro un milione) o della minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa e che
l'Ecc.mo Giudice adito riterrà opportuno”.
A fondamento della domanda, l'attore allega che, lamentando lombalgia cronica con irradiazione agli arti inferiori dx e sx con sensazioni di addormentamento, disestesie prevalenti a dx con claudicatio neurogena;
inoltre la risonanza magnetica mostrava "protusione posterolaterale a sx a parziale impegno foraminale del disco intersomatico L3-L4, , dopo una Persona_2 visita presso lo studio in Napoli del prof. il 14 ottobre 2009 era stata CP_1 ricoverata presso la e per sottoporsi all'intervento chirurgico di CP_2
"stabilizzazione lombosacrale".
Lo stesso giorno era stata eseguita una TAC lombosacrale da cui emergeva una “patologia degenerativa delle unità disco-somatiche… A livello L5-S1… lieve protrusione ad ampio raggio del margine posteriore discale, con iniziale impegno bilaterale dei forami di coniugazione. A livello L4-L5 si documenta protrusione ad ampio raggio del margine posteriore discale, con impegno bilaterale dei forami di coniugazione. A livello L3-L4 si documenta protrusione ad ampio raggio del margine posteriore discale, con impegno foraminale sinistro. In L2-L3 si documenta la presenza di protrusione ad ampio raggio del margine posteriore discale, con impegno foraminale sinistro…”
Il 16 settembre 2009 la era stata sottoposta a intervento chirurgico di Per_2 stabilizzazione lombosacrale eseguito dal dott. CP_1
L'attrice allega che l'intervento chirurgico era inappropriato ed era stato eseguito con mezzi chirurgici scadenti.
Non avendo conseguito miglioramenti, dopo una serie di accertamenti, il 13
3 maggio 2013 era stata ricoverata presso il Controparte_6
e sottoposta a un intervento chirurgico di rimozione del sistema di stabilizzazione da cui era emersa la rottura delle protesi impiantate dal prof. presso la CP_1 CP_2
Dopo la notifica dell'atto di citazione, nel giudizio si sono costituiti la CP_2 contestando la domanda, agendo trasversalmente in manleva verso il dott.
e chiedendo la chiamata in causa della e il dott. CP_1 CP_3 CP_1 sempre contestando la domanda, eccependo la prescrizione del credito e chiedendo la chiamata in causa della e della CP_3 Controparte_5
La si è costituita con due distinte comparse. CP_3
In particolare nei confronti della la contesta che la polizza CP_2 CP_3
n. 00100042493, contratta da “ ” con Parte_2 Controparte_7
(poi , aveva effetto dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2006 e scadenza CP_3 dalle ore 24.00 del 31 dicembre 2009 e offriva la garanzia descritta in una clausola claims made. Su tale premessa, l' contesta alla chiamante la CP_3 non operatività della polizza, osservato che la prima richiesta di risarcimento della sola sig.ra risaliva al 25 giugno 2015, in ogni caso richiamando i Per_2 limiti previsti dal massimale (€ 2.500.000) e la franchigia (€ 3.000)
Non dissimile la difesa nei confronti del dott. richiamata la polizza CP_1
n. 3413/10282147 stipulata con la efficace dal 25 Controparte_7 settembre 2009 e cessata con disdetta il 30 aprile 2011, anch'essa caratterizzata dalla clausola claims made con un massimale di 2.000.000 e caratterizzata dall'obbligo, per l'assicurato, di far gestire la lite a legale e tecnici designati dalla Compagnia e dall'obbligo, per l'assicurato di comunicare il sinistro entro tre giorni dalla conoscenza.
In ambo i casi l a chiesto il rigetto della domanda. CP_8
La costituitasi in giudizio ha contestato la domanda di parte attrice CP_9 eccependone la prescrizione, ha poi rilevato nei confronti del dott. la CP_1 prescrizione ex art. 2952, co. 2° e 3° avendo il chiamante avuto conoscenza Cont della richiesta risarcitoria sin dal 2015 ma dandone notizia alla soltanto con l'atto di citazione, notificato l'11 luglio 2019 e l'esistenza di una clausola claims
4 Contr made. Infine, la ha evidenziato l'esistenza di altra polizza, n 115045, solo a secondo rischio per l'eventuale importo che risultasse dovuto in eccedenza rispetto ad € 777.685,34.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6°, c.p.c., con ordinanza del 12 dicembre 2020 è stata ammessa la CTU medico-legale riservando all'esito l'ammissione delle prove testimoniali.
La causa è stata istruita con prove documentali e con una CTU. All'udienza del 25 settembre 2024, dopo il deposito della relazione, in assenza di richieste di ammissione della prova testimoniale tempestivamente articolata (da intendersi dunque rinunciata – Cass. 10797/2018; Cass. 18540/2013), la causa all'udienza del 5 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Sul piano metodologico, occorrono alcune premesse.
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del sanitario o dell'ospedale è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno, sicché, ove la stessa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. Civ. 27606/2019; 3704/2018;
5128/2020).
Sempre prima di entrare nel merito delle opposte domande, al centro del contenzioso va inserita la consulenza tecnica d'ufficio.
Premesso che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice del merito, di un parere tecnico funzionale alla valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, in dottrina e in giurisprudenza si è generato un intenso dibattito sui limiti dell'operato del consulente tecnico d'ufficio discutendo se al consulente possa essere affidato non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) ogni qualvolta la relazione verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e
5 degli strumenti di cui dispone.
A dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite Civili (Cass. civ. Sez.
Unite, 01/02/2022, n. 3086) affermando che il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite la cui verifica si rende necessaria al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio.
Il divieto di compiere indagini esplorative è superabile laddove l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al ctu anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, anche non risultante da documenti prodotti dalle parti, purché si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. civ., Sez. III,
06/12/2019, n. 31886).
È evidente che in una materia specialistica come quella oggetto di allegazione, ovvero una responsabilità conseguenza di un intervento neurochirurgico, la competenza tecnica del neurochirurgo e del medico legale occorrono per consentire al giudice una decisione sulla base di competenze a lui estranee.
Ne consegue che, ove adeguatamente motivata, in casi come quelli oggi in esame, la prova della responsabilità o meno del chirurgo e dell'istituto, emergendo dalla valutazione tecnica dal giudice affidata al collegio dei CTU, può discendere dalla consulenza, nella fattispecie elaborata dal dott.
[...]
specialista in medicina legale, e dott. , specialista in Per_3 Persona_4 neurochirurgia. Pertanto, entrando nel merito della domanda, al centro del contenzioso va inserita la consulenza tecnica d'ufficio.
La relazione depositata dai CTU appare perfettamente comprensibile nel
6 contenuto e adeguatamente motivata sotto il profilo logico e questo giudice non ritiene sussistano motivi per cui discostarsene. In tal senso Cass. nn.
3262/2021 (con espresso richiamo a Cass. 18358/2017; 3881/2006;
3519/2001) in motivazione ha affermato che, ove il giudice di merito "condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze" della stessa "implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese".
La relazione riporta una cronologia degli eventi, documentata e non contestata, che può essere posta alla base della decisione sotto il profilo della ricostruzione dei fatti. Agli atti è dunque provato il fatto che si assume produttivo del danno: l'intervento chirurgico a opera del dott. eseguito presso la CP_1
Neuromed con l'impianto di mezzi di sintesi, successivamente rimossi, rilevandosi la rottura della barra di destra.
I consulenti spiegano che tali strumenti erano realizzati in “un materiale particolare – il IT per l'appunto – che rientra nell'ambito delle “leghe a memoria di forma”, (in inglese: shape memory alloys), una famiglia di materiali metallici che hanno la capacità, se deformati a una bassa temperatura, di riacquistare la loro forma originaria una volta sottoposti ad appropriato trattamento termico”.
La CTU accuratamente descrive il meccanismo attraverso il quale l'impianto di simili mezzi di sintesi consente il miglioramento della qualità della vita di pazienti con determinati problemi alla colonna vertebrale. Fatta questa premessa di metodo, alla pagina 24 precisa che:
“Non vi è dubbio, pertanto, che un intervento di stabilizzazione strumentata che interessi
l'intera colonna lombare, come nel caso che ci occupa, con la conseguente marcata riduzione
7 della motilità di quel tratto del rachide, necessiti di uno studio preliminare particolarmente accurato, in cui gli esami radiologici dinamici, come la radiografia con prove dinamiche in proiezione latero-laterale, diffusamente raccomandata sia dalla Letteratura coeva agli eventi in oggetto che da quella contemporanea, assumono un ruolo particolarmente rilevante.
Nel caso de quo, tuttavia, non risulta che tali indagini siano state effettuate preliminarmente alla procedura chirurgica di stabilizzazione né che le indagini radiologiche esperite prima dell'intervento (TC e RMN lombo-sacrali) documentino chiari segni diretti o indiretti di instabilità dell'intero tratto lombare della colonna, la cui presenza fu rilevata con un'empirica valutazione intraoperatoria.
Pertanto, pur rilevando che, in base al quadro clinico radiologico preoperatorio vi fosse indicazione ad un trattamento chirurgico della patologia degenerativa del rachide lombare che affliggeva la , non risulta chiaramente documentata la necessità di una procedura così Per_2 impegnativa come quella attuata il 16.10.2009 presso la Neurochirurgia dell'INM “NEUROMED”
– procedura che dunque potrebbe essere definita quantomeno un overtreatment che ha peraltro influenzato in modo assai modesto il progressivo aggravamento del quadro clinico patito dalla paziente, determinato principalmente da una graduale evoluzione dei fenomeni degenerativi del rachide lombare”.
Questo il fulcro della consulenza che, a pagina 28, aggiunge:
“In estrema sintesi, non vi erano gli elementi a sufficienza per comprendere se l'intervento chirurgico fosse, in effetti, indicato e – alla revisione del caso – appare evidente che detta indicazione non sussistesse quanto meno per un intervento così invasivo”.
Alla luce di tali argomenti, del tutto marginale e ininfluente è poi l'esame delle cause della rottura del dispositivo installato.
Il Consulente passa quindi a esaminare le conseguenze lesive per la sig.ra causalmente riconducibili all'intervento del dott. Per_2 CP_1
“Circa gli esiti clinici a oggi obiettivabili sulla donna, come del resto si evince dalla documentazione clinica successiva agli eventi, il quadro odierno è il risultato di cause multifattoriali, tra cui spiccano i postumi dell'ictus ischemico anamnestico, la spondiloartrosi che si è manifestata nel corso degli anni, nonché le ripercussioni morfologiche di un duplice intervento alla colonna vertebrale, con il riscontro, all'ultima RM disponibile, di ovvie aderenze metachirurgiche.
...
Tale quadro è di difficilissima valutazione quantitativa, dal momento che vi era un substrato patologico preesistente coesistente, senza considerare che il trattamento chirurgico si inseriva su altra patologia concorrente, di natura osteo-articolare, a carattere degenerativo”.
8 Dunque gli esiti della spondiloartrosi, patologia degenerativa, e di un pregresso ictus convivono con le conseguenze dei due interventi alla colonna, il primo oggetto di contenzioso, il secondo per rimuovere gli effetti lesivi dell'intervento del dott. CP_1
Una tale compromissione delle condizioni fisiche della conduce i Per_2 consulenti a escludere, a pag. 48 nel rispondere alle osservazioni ricevute dal
CTP dell'attrice, che il danno biologico stimato debba essere valutato in termini differenziali, quale maggior danno rispetto alle pregresse e concomitanti patologie sofferte dall'attrice:
“Del resto, la donna presenta a oggi gli esiti di un ictus ischemico, da considerare quale elemento coesistente, senza trascurare la natura progressiva e degenerativa della spondiloartrosi, che funge da elemento concorrente, coevo nonché postumo rispetto agli eventi.
Di certo, come già esposto, quanto occorso a ZZ ha contribuito a peggiorare lo stato attuale della , ma ogni altra valutazione medico-legale sarebbe del tutto incongrua, perché Per_2 dovrebbe considerare patologie tanto concorrenti quanto coesistenti, antecedenti, coeve nonché postume, senza mai trascurare l'evoluzione naturale delle medesime.
È di palese evidenza, dunque, che proporre un maggior danno tra questa o quella classe di patologia artrosica discale è metodologia non applicabile al caso concreto, in quanto sarebbe estremamente riduttiva e semplificata rispetto alla natura del composito quadro clinico attuale”.
In sintesi, la consulenza, chiara nelle argomentazioni e coerente nelle conclusioni, conclude affermando l'esistenza di un danno biologico stimato in un range compreso tra il 6 e il 7%. Al di là del fatto che nelle allegazioni difensive di parte attrice non c'è una chiara indicazione del danno effettivamente patito dall'attrice (ma soltanto una quantificazione del danno nella somma di un milione di Euro, magniloquente, ma del tutto sfornita di allegazioni e prove), sul punto neppure convince la nota critica alla CTU rimessa dal consulente dell'attrice che, pur riferendo correttamene la coesistenza di patologie degenerative, nel quantificare il danno riconduce l'attuale menomazione esclusivamente all'effetto dell'intervento senza valutare l'autonoma efficacia lesiva preesistente, concomitante e sopravvenuta delle altre malattie.
In sintesi, potrebbe anche convenirsi sul fatto che l'intervento è stato inutile,
9 invasivo, privo di alcuna indicazione, scellerato e foriero di responsabilità mediche ma anche morali, fallimentare (si tratta di definizioni estratte da diversi punti delle note critiche alla consulenza tecnica d'ufficio), non ci si può tuttavia esimere da una valutazione scientifica del danno, che coesiste con le pregresse patologie, senza aggravarle. Di qui la piena adesione alle conclusioni della relazione dei CTU.
Dunque, al danno biologico stimato nella misura del 6-7%, si aggiunge un danno da invalidità temporanea assoluta pari a 10 (dieci) giorni, e ulteriori 30
(trenta) giorni di invalidità parziale al 75% per ciascuno degli interventi.
Di tale danno sono chiamati a rispondere la e il dott. CP_2 CP_1
La vicenda in esame risale al 2009, in epoca ben precedente alla Legge GE
CO (certamente inapplicabile alla fattispecie - Cass. 6134/2025; Cass.
28994/2019). Ma la Suprema Corte con orientamento consolidato già aveva affermato che in conseguenza del comportamento colposo e fonte di danni a terzi da parte di medici che operino all'interno di una struttura sanitaria, pubblica o privata che essa sia, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o anche di una collaborazione stabile, la struttura stessa ne risponde a titolo contrattuale (Cass. 2060/2018; Cass. 7768/2016).
Quanto alla fonte del risarcimento del danno prodotto dal dott. , CP_1 occorre osservare – la circostanza non è contestata – che la sig.ra Per_2 venne ricoverata presso la il 14 ottobre 2019 soltanto dopo una CP_2 visita presso lo studio del dott. del 18 settembre 2019. La Controparte_1 semplice scansione temporale evidenzia come il ricovero sia avvenuto nell'ambito di un rapporto fiduciario instaurato tra l'attrice e il dott. , CP_1 che ha fatto ricoverare la presso la per poi operarla. Per_2 CP_2
La natura contrattuale della responsabilità del dott. discende CP_1 appunto in collegamento della prestazione eseguita nell'ambito dell'obbligazione assunta con la paziente.
Ne discende il rigetto dell'eccezione di prescrizione sollevata dal dott.
applicandosi la prescrizione ordinaria decennale. CP_1
Sulla liquidazione del danno occorre fare riferimento alle tabelle per le
10 cosiddette micropermanenti richiamando l'insegnamento di Cassazione civile sez. III, 11/12/2024, n. 31868, che, in motivazione, afferma: “
1.3.2 Cass. sez. 3,
3 novembre 2019 n. 28990 insegna, in effetti, che nel risarcimento del danno alla salute derivato da attività sanitaria l'articolo 3, terzo comma, D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modifiche in L. 8 novembre 2012 n. 189, sostanzialmente riprodotto poi dall'articolo 7, quarto comma, L. 8 marzo 2017 n.
24, prevedente il criterio equitativo di liquidazione di danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli articoli 138 e 139 cod. ass., deve essere applicato anche nelle cause relative a illeciti commessi e danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore e ai giudizi a tale data pendenti - con il solo limite, eventuale, del giudicato interno già raggiunto sul quantum - poiché, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della responsabilità civile, non incide su situazioni giuridiche acquisite al patrimonio del leso, ma si rivolge direttamente al giudice, limitandone la discrezionalità e indicando il criterio tabellare come parametro equitativo nella liquidazione del danno”.
Si tratta, del resto, di un meccanismo di liquidazione del danno biologico che, in assenza di criteri oggettivi, deve essere realizzato con criteri equitativi. La tabella per la liquidazione delle cosiddette lesioni micropermanenti è uno dei possibili strumenti, ma, allo stato, è l'unico proveniente da una delle fonti del diritto individuate dall'art. 1 delle preleggi.
Considerato che, alla luce delle valutazioni contenute nella CTU, il danno biologico può essere stimato nella misura del 6,5%, applicando le tabelle indicate emerge un danno biologico per € 9.071,58, oltre a un danno da invalidità temporanea totale (20 giorni – 10 per ciascun intervento) per €
1.104,80, in danno da invalidità temporanea parziale al 75% per sessanta giorni
(trenta per ciascun intervento) per € 2.485,80. Il danno ammonta cosi a un totale di € 12.661,78.
Nulla può essere liquidato per danno morale, in assenza di prova (Cass., ord.
1° marzo 2024, n. 5547).
È noto, in adesione ai principi affermati da Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
17/01/2018, n. 901 il danno risarcibile è espressione della sofferenza umana
11 conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Ne consegue che può essere previsto il risarcimento del danno purché ne sia data prova, tanto sotto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto sotto il profilo dell'impatto modificativo "in pejus" della vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale). “Ne deriva che, non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus" arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato. (Si veda anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/09/2018, n. 23469).
Nella fattispecie non è stata fornita alcuna prova né dell'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) né delle modificazioni "in pejus" della vita quotidiana
(il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale).
Il dott. e devono essere condannati a risarcire a CP_1 CP_10
la somma di € 12.661,78. Tale somma, trattandosi di debito di Persona_2 valore, deve essere svalutata dall'attualità al momento in cui l'attore ha subito il danno e matura gli legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ.
Sez.Un. 17/02/95 n.1712).
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla alla CP_2 luce della mancanza di prova dell'esistenza di indicazioni per l'intervento, il dott. deve essere condannato a tenere indenne l CP_1 Controparte_11
da quanto sarà eventualmente tenuto a pagare per effetto della
[...] presente sentenza.
Sia il dott. che la hanno chiamato in causa le CP_1 CP_2 assicurazioni per essere manlevate in caso di condanna.
Tutte le polizze in atti sono disciplinate intorno alla clausola claims made, rispondendo le compagnie chiamate in causa esclusivamente dei danni
12 denunciati nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione (art. 12 polizza
Navale – Unipol contratta da art. 14 polizza Navale – Unipol CP_2 contratta da art. 2 polizza AXA contratta da . CP_1 CP_1
L'evento dannoso prodotto dall'intervento chirurgico effettuato dal dott. sull'attrice il 16 settembre 2009 è stato CP_1 Parte_3 CP_2 denunciato alle compagnie soltanto dopo la scadenza della polizza. Poiché le assicurazioni, in forza dei contratti di cui i convenuti hanno chiesto l'applicazione, possono essere chiamate a rispondere esclusivamente dei danni prodotti nel periodo di efficacia della garanzia, le domande di garanzia devono essere rigettate.
È il caso di evidenziare che nella fattispecie il danno non era latente, impedendosene così la denuncia tempestiva, ma, come emerge dalla CTU, era evidente fin dal momento in cui si è prodotto. In altri termini, il rischio che con il contratto si intendeva trasferire dai convenuti alle compagnie chiamate in causa era chiaro al dott. che ha eseguito l'intervento. La CP_1 CP_2 chiamata a rispondere del fatto del dott. , ne patisce le conseguenze. CP_1
Resta da aggiungere che la domanda iure proprio di , Parte_1 viziata di carenze di allegazione e del tutto sfornita di prova sia dell'an che del quantum, non merita accoglimento.
Pertanto, nei limiti sopra definiti, la domanda merita accoglimento.
Essendo la domanda formulata in più capi (risarcimento iure proprio di e risarcimento della sig.ra ), anche alla luce Parte_1 Per_2 dell'evidentissima sproporzione tra la somma richiesta e quella accertata, richiamata Cass., S.U. sentenza 31 ottobre 2022, n. 32061 (“in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”), le spese di lite possono essere integralmente compensate.
13 In considerazione della natura contrattuale dell'obbligazione dell'assicurazione, si ritiene equo compensare integralmente le spese tra i convenuti e le compagnie.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, in persona dell'avv.
Francesco Morigine, giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in proprio e quale procuratore di Parte_1
contro e con Persona_2 Controparte_1 Controparte_4 la chiamata in causa di e Controparte_3 [...]
iscritta al RG 301/2018, per quanto sopra esposto, Controparte_5 in parziale accoglimento della domanda condanna e Controparte_1 [...]
a risarcire a , in persona del procuratore CP_4 Persona_2
la somma di € 12.661,78, somma da svalutare dall'attualità Parte_1 al momento in cui l'attore ha subito il danno, quindi, così calcolata, fruttifera di interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno;
rigetta la domanda proposta iure proprio da;
Parte_1 condanna a tenere indenne da quanto sarà Controparte_1 CP_4 eventualmente tenuto a pagare per effetto di questa sentenza;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Isernia, venerdì 4 luglio 2025
Il Giudice onorario avv. Francesco Morigine
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