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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5124/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto,
aventi ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MANISI FRANCESCO e Parte_1
dall'avv. MAGAZZINO ANNAMARIA, come da mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso da Avv. ARGESE MARIELLA Controparte_1
e dall'avv. BASILE RENATO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, domandando fosse definita nei termini di cui all'accordo sottoscritto dalle parti medesime, come integrato a verbale;
in subordine, formulavano domanda di emissione di sentenza sullo status.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 22/11/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
in data 20.09.2008 matrimonio concordatario in LI (TA) con CP_2
, che dalla loro unione erano nate le figlie (il 29.7.2009), (il
[...] Per_1 Per_2
29.12.2014) e (il 19.2.2017), chiedeva pronunziarsi la separazione personale Per_3
dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio, avendo il Pt_2
lasciato la casa coniugale per andare a vivere con la nuova compagna Per_4
Con comparsa di costituzione depositata in data 10.2.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione, contestando le avverse deduzioni in punto di addebito della separazione.
All'udienza di prima comparizione del 12.3.2025 nessuno compariva;
parte resistente in via telematica depositava un accordo di trasformazione del giudizio in congiunto datato
10.03.2025; rinviata la comparizione delle parti all'udienza cartolare del 11.06.2025, con ordinanza del 30.6.2025 il GD rilevava che parte resistente aveva domandato in sede di costituzione che fosse disposto l'interessamento dei Servizi Sociali e del Consultorio
Familiare competenti per territorio per l'immediata presa in carico del nucleo familiare e per ogni ulteriore provvedimento nel preminente interesse delle minori, riferendo di plurimi atti di autolesionismo posti in essere dalla parte ricorrente, anche alla presenza delle figlie;
per l'effetto, demandava ai predetti Servizi il compito di verificare l'adeguatezza del contesto familiare di appartenenza delle minori, all'uopo invitando parte ricorrente a documentare la riferita “remissione della sintomatologia”, nonché
disponendo che a cura del Servizio Sociale di LI venisse resa accurata inchiesta sociale sulla condizione esistenziale delle minori e , sul piano Per_1 Per_2 Persona_5
personale, abitativo, familiare e scolastico, avendo cura di verificare l'eventuale presa in carico della ricorrente da parte del competente CSM;
alla successiva Parte_1
udienza del 23/09/2025 le parti insistevano per la trasformazione del giudizio in consensuale alle condizioni di cui all'accordo datato 10.3.2025, come integrato a verbale alla medesima udienza;
in subordine formulavano domanda si sentenza non definitiva sullo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta
quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i
coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più
connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile, pertanto, finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, facendo salva l'attività istruttoria da svolgersi per gli altri profili. Infatti, allo stato, la valutazione dell'accordo di trasformazione presuppone la verifica della condizione esistenziale del nucleo, sul punto non risultando depositate dai Servizi le informative loro richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa tra e Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
RO (TA) il 09/03/1987, e , nato a Controparte_1
RO (TA) il 11/01/1985, uniti in matrimonio in LI (TA) in data 20.9.2008
(trascritto con atto n. 98, p. 2, s. A, dell'anno 2008);
2. dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di LI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2026.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola Il Giudice est. Dott. Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5124/2024 R.G.A.C. dell'anno 2024, avente ad oggetto,
aventi ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. MANISI FRANCESCO e Parte_1
dall'avv. MAGAZZINO ANNAMARIA, come da mandato in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso da Avv. ARGESE MARIELLA Controparte_1
e dall'avv. BASILE RENATO, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione,
RESISTENTE
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa, domandando fosse definita nei termini di cui all'accordo sottoscritto dalle parti medesime, come integrato a verbale;
in subordine, formulavano domanda di emissione di sentenza sullo status.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato 22/11/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
in data 20.09.2008 matrimonio concordatario in LI (TA) con CP_2
, che dalla loro unione erano nate le figlie (il 29.7.2009), (il
[...] Per_1 Per_2
29.12.2014) e (il 19.2.2017), chiedeva pronunziarsi la separazione personale Per_3
dal marito, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile a causa delle inadempienze del coniuge agli obblighi nascenti dal matrimonio, avendo il Pt_2
lasciato la casa coniugale per andare a vivere con la nuova compagna Per_4
Con comparsa di costituzione depositata in data 10.2.2025 si costituiva in giudizio il resistente, il quale non si opponeva alla domanda di separazione, contestando le avverse deduzioni in punto di addebito della separazione.
All'udienza di prima comparizione del 12.3.2025 nessuno compariva;
parte resistente in via telematica depositava un accordo di trasformazione del giudizio in congiunto datato
10.03.2025; rinviata la comparizione delle parti all'udienza cartolare del 11.06.2025, con ordinanza del 30.6.2025 il GD rilevava che parte resistente aveva domandato in sede di costituzione che fosse disposto l'interessamento dei Servizi Sociali e del Consultorio
Familiare competenti per territorio per l'immediata presa in carico del nucleo familiare e per ogni ulteriore provvedimento nel preminente interesse delle minori, riferendo di plurimi atti di autolesionismo posti in essere dalla parte ricorrente, anche alla presenza delle figlie;
per l'effetto, demandava ai predetti Servizi il compito di verificare l'adeguatezza del contesto familiare di appartenenza delle minori, all'uopo invitando parte ricorrente a documentare la riferita “remissione della sintomatologia”, nonché
disponendo che a cura del Servizio Sociale di LI venisse resa accurata inchiesta sociale sulla condizione esistenziale delle minori e , sul piano Per_1 Per_2 Persona_5
personale, abitativo, familiare e scolastico, avendo cura di verificare l'eventuale presa in carico della ricorrente da parte del competente CSM;
alla successiva Parte_1
udienza del 23/09/2025 le parti insistevano per la trasformazione del giudizio in consensuale alle condizioni di cui all'accordo datato 10.3.2025, come integrato a verbale alla medesima udienza;
in subordine formulavano domanda si sentenza non definitiva sullo status.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
La norma di cui all'art. 151 c.c., ove statuisce che “la separazione può essere chiesta
quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i
coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio alla educazione della prole”, ammette che il Giudice pronunzi la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiari a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Come è emerso dalle deduzioni difensive delle parti, il rapporto coniugale non appare più
connotato dalla comunione materiale e spirituale, che caratterizza invece l'unità tra i coniugi nel rapporto coniugale, il quale, pertanto, risulta gravemente compromesso da una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco spirituale tra i coniugi si presenta grave e insuperabile, pertanto la prosecuzione della convivenza, oltre che inidonea ad attenuare la condizione di disaccordo fatta registrare dai coniugi, risulterebbe intollerabile, pertanto, finirebbe per compromettere ulteriormente la relazione tra gli stessi, con grave pregiudizio al percorso di crescita e allo sviluppo emotivo della prole.
Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi, facendo salva l'attività istruttoria da svolgersi per gli altri profili. Infatti, allo stato, la valutazione dell'accordo di trasformazione presuppone la verifica della condizione esistenziale del nucleo, sul punto non risultando depositate dai Servizi le informative loro richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando nella causa tra e Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
RO (TA) il 09/03/1987, e , nato a Controparte_1
RO (TA) il 11/01/1985, uniti in matrimonio in LI (TA) in data 20.9.2008
(trascritto con atto n. 98, p. 2, s. A, dell'anno 2008);
2. dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di LI per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2026.
Il Presidente
Dott. Martino Casavola Il Giudice est. Dott. Anna Carbonara