TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/11/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2943/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2943/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BERTANI NICOLA, Parte_1 C.F._1
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. BERTANI Controparte_1 C.F._2
NICOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 05/05/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898); pagina 1 di 4 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre. Data l'età della minore si rende opportuno rimettere alla volontà della stessa in accordo con il padre, la frequenza e le modalità del distaccamento dalla casa di residenza, con libertà di visita paterna, rimesse anch'esse alla comune volontà della minore e del padre, salvi comunque gli impegni lavorativi della madre.
È infatti diritto dei figli ex art. 337-ter c.c. mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale verrà pertanto esercitata congiuntamente da entrambi i genitori sui quali ricade l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia minore, con particolare riferimento all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita della figlia minore sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale si troverà di volta in volta. Per_1
2) La casa familiare in comproprietà dei coniugi, sita in Rubbiara di Nonantola (MO), Via Risaia
n.56/1, censita all'Agenzia del Territorio di Modena, Sezione Catasto dei Fabbricati del Comune di
Nonantola al Fogio 74, mappale 21 sub 3, Cat A/7 e al Foglio 74 Mappale 21 sub.4 Cat C/6, rimarrà assegnata unitamente al mobilio e ai complementi d'arredo alla signora che vi risiede Parte_1
e seguiterà a risiedere con la figlia . Per_1
3) Per ciò che concerne il contributo al mantenimento ordinario della figlia, il padre verserà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese a partire da quello successivo al deposito del ricorso, la somma di Euro 350,00 mensili;
tale importo sarà rivalutato sulla base della variazione dell'indice
I.S.T.A.T., con decorrenza dall'anno successivo al primo versamento.
4) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie come previste dal
Protocollo del Tribunale di Modena, meglio specificate di seguito:
pagina 2 di 4 Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze senza i genitori.
Si prevede che le spese che richiedono il preventivo accordo siano concordate per iscritto mediante lo scambio di e-mails / whatsapp agli indirizzi noti ai coniugi.
Il mancato riscontro della richiesta del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 10 giorni dall'invito, comporterà l'accettazione della spesa indicata / comunicata.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, sarà dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) Nessun mantenimento sarà corrisposto a favore e carico dei coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarando, inoltre, di aver già separatamente definito ogni altro rapporto patrimoniale con mutua soddisfazione e di non avere null'altro reciprocamente a che pretendere.
6) Spese e competenze legali di causa a carico della sig.ra . Pt_1
- rilevato che le parti hanno adottato la figlia nata in data [...]; Per_1
pagina 3 di 4 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in NONANTOLA (MO) il 13/12/2008 fra nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
TE IA (MO) il 03/07/1973 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2008
- Atto n. 17 - Parte I;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2943/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. BERTANI NICOLA, Parte_1 C.F._1
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. BERTANI Controparte_1 C.F._2
NICOLA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di udienza presidenziale di separazione consensuale dei coniugi – verbale di udienza con trattazione scritta in data 05/05/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898); pagina 1 di 4 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre. Data l'età della minore si rende opportuno rimettere alla volontà della stessa in accordo con il padre, la frequenza e le modalità del distaccamento dalla casa di residenza, con libertà di visita paterna, rimesse anch'esse alla comune volontà della minore e del padre, salvi comunque gli impegni lavorativi della madre.
È infatti diritto dei figli ex art. 337-ter c.c. mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale verrà pertanto esercitata congiuntamente da entrambi i genitori sui quali ricade l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia minore, con particolare riferimento all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, aspirazioni ed inclinazioni naturali.
La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione della vita della figlia minore sarà, invece, esercitata separatamente ed esclusivamente dal genitore presso il quale o con il quale si troverà di volta in volta. Per_1
2) La casa familiare in comproprietà dei coniugi, sita in Rubbiara di Nonantola (MO), Via Risaia
n.56/1, censita all'Agenzia del Territorio di Modena, Sezione Catasto dei Fabbricati del Comune di
Nonantola al Fogio 74, mappale 21 sub 3, Cat A/7 e al Foglio 74 Mappale 21 sub.4 Cat C/6, rimarrà assegnata unitamente al mobilio e ai complementi d'arredo alla signora che vi risiede Parte_1
e seguiterà a risiedere con la figlia . Per_1
3) Per ciò che concerne il contributo al mantenimento ordinario della figlia, il padre verserà alla madre, entro il giorno dieci di ogni mese a partire da quello successivo al deposito del ricorso, la somma di Euro 350,00 mensili;
tale importo sarà rivalutato sulla base della variazione dell'indice
I.S.T.A.T., con decorrenza dall'anno successivo al primo versamento.
4) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie come previste dal
Protocollo del Tribunale di Modena, meglio specificate di seguito:
pagina 2 di 4 Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) Tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) Corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze senza i genitori.
Si prevede che le spese che richiedono il preventivo accordo siano concordate per iscritto mediante lo scambio di e-mails / whatsapp agli indirizzi noti ai coniugi.
Il mancato riscontro della richiesta del coniuge richiedente da parte dell'altro, entro e non oltre 10 giorni dall'invito, comporterà l'accettazione della spesa indicata / comunicata.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, sarà dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
5) Nessun mantenimento sarà corrisposto a favore e carico dei coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarando, inoltre, di aver già separatamente definito ogni altro rapporto patrimoniale con mutua soddisfazione e di non avere null'altro reciprocamente a che pretendere.
6) Spese e competenze legali di causa a carico della sig.ra . Pt_1
- rilevato che le parti hanno adottato la figlia nata in data [...]; Per_1
pagina 3 di 4 - ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in NONANTOLA (MO) il 13/12/2008 fra nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
TE IA (MO) il 03/07/1973 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 2008
- Atto n. 17 - Parte I;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4