CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1667/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2823/2023 depositato il 25/05/2023
proposto da
Ag.entrate - OS - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 618/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 21/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001837151000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001837151000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001837151000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001837151000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001837151000 TARI 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001837151000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/7/2022 Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229001837151000 notificata in data 2/5/2022 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 41.681,86 a titolo di Irap anno 2008 sul presupposto di numerose cartelle.
Il ricorso, previa dichiarazione di difetto di giurisdizione con riferimento alle pretese a titolo di contributi previdenziali, veniva accolto con riferimento alla pretesa tributaria per € 33.313,11, con sentenza n. 618/23 del 21/3/2023 mediante la quale, nella mancata costituzione dell'agente della riscossione, riteneva non provata la notifica della cartella presupposta.
Avverso la sentenza proponeva appello l'agente della riscossione assumendo e documentando l'avvenuta notifica della cartella presupposta.
Si costituiva Resistente_1 eccependo inammissibilità dell'appello, omessa notifica delle cartelle.
L'appellante e l'appellata depositavano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Incomprensibile appare l'eccezione denominata: “difetto di legitimatio ad processum”. Non è chiaro a cosa si riferisca l'appellato. L'appellante ha proposto appello e all'atto di appello è allegata, al primo posto, la
“procura alle liti”. Ove, poi, le caotiche eccezioni dell'appellata fossero volte a contestare il potere del funzionario dell'ente di conferire la procura processuale al difensore, l'eccezione sarebbe priva di qualunque fondamento giuridico e frutto di confusione tra procura processuale e potere di rappresentanza del legale rappresentante dell'ente: non esiste un obbligo generale di allegazione dell'atto da cui l'Amministratore o il funzionario dell'Ente persona giuridica, a maggior ragione se di diritto pubblico, deriva il proprio potere di rappresentanza dell'ente medesimo. Peraltro, tale potere discende dallo statuto, dall'atto costitutivo e dagli atti organizzativi dell'Ente, soggetti a pubblicità legale per il tramite delle Camere di Commercio, dunque come tali immediatamente conoscibili, sicchè ove il ricorrente avesse nutrito qualche dubbio avrebbe potuto accedere al sistema infocamere per verificare i dati circa gli organi rappresentativi dell'ente. Circostanza tanto più vera con riferimento all'agente della riscossione la cui struttura, costituendo società a rilevanza pubblicistica, è rilevabile anche dal sito istituzionale. Aggiungasi che, in presenza di enti pubblici o società di rilievo pubblicistico, come Ader, gli atti e le attestazioni hanno valore di atti pubblici dotati di fede privilegiata, talchè la dichiarazione resa nell'atto di conferimento della procura processuale circa la funzione e il potere del funzionario, equivale a atto pubblico, contestabile solo mediante proposizione di querela di falso e l'affermazione circa l'inesistenza del potere equivale ad accusa di usurpazione di titolo.
Nella specie, peraltro, l'appellato non contesta l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al funzionario dell'Ente (contestazione che, come detto, equivarrebbe all'accusa, come minimo, del reato di usurpazione di titolo, con le conseguenti ricadute in termini di potenziale calunnia), ma contesta che lo stesso non abbia documentato in atti la fonte del suo potere di rappresentanza (peraltro puntualmente indicata nella procura rilasciata al difensore) - che è come dire che, ai fini della validità di una sentenza, il giudice dovrebbe allegare il suo decreto di nomina a magistrato e, in una sorta di regresso all'infinito, il Ministro che ha firmato il decreto dovrebbe allegare l'atto di nomina a Ministro, il Presidente della Repubblica che ha nominato il Ministro, l'atto parlamentare di nomina a Presidente della Repubblica e via di seguito fino allo scrutino elettorale per l'elezione dei singoli parlamentari -. Discende che in capo al difensore dell'ente non sussisteva nessun ulteriore obbligo ai fini della giustificazione del potere di rappresentanza in giudizio a parte la propria procura.
Va, peraltro, osservato che, ove mai la questione fosse interpretabile in termini di contestazione dell'effettivo potere di rappresentanza dell'ente ed il giudice ritenesse fondata la questione (circostanza che non si ravvisa nella specie), la parte sarebbe sempre in tempo per regolarizzare la propria posizione e, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., andrebbe fissato specifico termine per consentire la costituzione in giudizio della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;
dunque si verterebbe, comunque, in una condizione sanabile. In proposito, del tutto inconducente, fuorviante e frutto di una inesatta lettura, è il richiamo ad alcune pronunce di legittimità, tra le quali Cass. SS.UU. 37434/2022.
Tali pronunce, infatti, si limitano ad enunciare il, peraltro ovvio, principio della non sanabilità del difetto ontologico di procura speciale ai fini del ricorso per cassazione (procura che, ovviamente, deve preesistere alla proposizione del ricorso, sicchè ove inesistente, non può essere successivamente rilasciata). Condizione che, all'evidenza, non ricorre e non potrebbe ricorrere nel caso di specie: perché non si verte in ipotesi di ricorso per cassazione e perché non si verte in ipotesi di assenza ontologica di procura processuale (che è presente), ma si contesta unicamente la violazione di un obbligo inesistente, non previsto da alcuna norma: quello di allegare alla procura processuale la prova del potere di conferire la procura da parte del funzionario/ rappresentante dell'ente.
Tanto posto, contrariamente a quanto sembra evincersi dalla sentenza, l'intimazione oggetto di impugnazione
è stata emessa sul presupposto di nove cartelle di pagamento. Il ricorso introduttivo non chiarisce in alcun modo quali delle cartelle sarebbero in contestazione. Afferma, infatti: “Agenzia delle Entrate-OS, con l'avviso di intimazione di pagamento sollecita il pagamento dei tributi erariali indicato nelle cartelle sottese per un importo, comprensivo di compensi di riscossione, spese ed interessi, pari ad un totale di € 41.681,86 di cui € 33.313,00 per tributi erariali”. Non è dato comprendere, dunque, quali delle cartelle presupposte all'intimazione siano contestate. Ciò determina l'inammissibilità del ricorso. Infatti, ai sensi dell'art. 18 d.Lv.
546/92, come noto, il ricorso deve indicare tra l'altro, a pena di inammissibilità, gli estremi dell'atto impugnato.
Nella specie, come detto, l'intimazione risulta emessa sul presupposto di plurimi atti presupposti per un ammontare complessivo di € 41.681,86. Il ricorrente assume di contestare unicamente pretese per un ammontare di € 33.313,00 asseritamente a titolo di tributi erariali, sostenendo di non avere ricevuto le relative cartelle. Tuttavia, non specifica in alcun modo quali sarebbero le cartelle contestate, tra quelle oggetto dell'intimazione. Tale mancanza determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18 cit.
In ogni caso – ferma restando l'inammissibilità – ove la contestazione fosse rivolta alla cartella n.
29520110045559892000 (che, peraltro, reca un importo di € 38.861,04), l'agente della riscossione ne documenta l'avvenuta notifica mediante consegna, in data 21/4/2012, all'indirizzo del destinatario a mani di familiare convivente e successivo invio di raccomandata informativa n. R 20000211185-4.
Va osservato che, come noto, la notifica dell'atto eseguita presso il domicilio del destinatario mediante consegna al familiare o a persona addetta alla casa del destinatario è assistita da presunzione di ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., senza necessità di raccomandata informativa (cfr. Cass. 24/9/2015, 18989), senza che sia necessario, per l'ufficiale giudiziario, alcun accertamento in ordine al rapporto di parentela o di convivenza o alla funzione svolta nell'abitazione, essendo a tal fine, sufficiente la dichiarazione resa dal soggetto che riceve l'atto e recepita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica (cfr. Cass. 11/1/2007, 322), restando a carico del destinatario l'onere di provare, in termini di certezza, la natura mendace della dichiarazione resa dal soggetto che ha ricevuto l'atto e, in particolare, la natura assolutamente occasionale della presenza del consegnatario nella dimora del destinatario, non essendo a tal fine in alcun modo sufficiente una mera certificazione anagrafica (cfr. Cass. 30/10/2006, 23368) la quale, come noto, è idonea solo ad attestare una condizione formale, non idonea ad escludere un diverso o concorrente stato di fatto
(essendo ben possibile che, malgrado una residenza anagrafica in un determinato luogo, il soggetto possa dimorare stabilmente o occasionalmente altrove o possa comunque avere mansioni all'interno di una diversa abitazione), e con la precisazione che, ai fini della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 139 c.p.c. è sufficiente che la consegna avvenga: ad un familiare del destinatario che si trovi presso l'abitazione di quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che questi sia o meno stabilmente convivente;
oppure a persona, anche non convivente, ma a qualsiasi titolo addetta alla casa o all'ufficio. Detta presunzione sussiste anche nell'ipotesi in cui la persona che ha ricevuto l'atto ha apposto una firma illeggibile, dal momento che la relata deve ritenersi vera fino a querela di falso e sull'agente postale non grava l'onere di identificare il soggetto cui l'atto viene consegnato, né essendo ravvisabile alcuna nullità di cui all'art. 160 c.p.c. (cfr. Cass.
14279/2024).
In tali circostanze, inoltre, come espressamente previsto dall'art. 139 c.p.c., nessuna raccomandata informativa deve essere ulteriormente inviata, essendo tale adempimento richiesto – come espressamente indicato dall'art. 139 cit. – nella sola ipotesi di consegna al portiere dello stabile o al vicino di casa, oltre che, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nell'ipotesi di deposito presso la casa comunale in caso di irreperibilità relativa.
In proposito, infatti, in materia di notificazione degli atti tributari, l'art. 60 D.P.R. 600/1973, espressamente rinvia agli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile, tra le quali, appunto, l'art. 139 c.p.c., escludendo solo l'applicazione delle norme di cui agli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c., e con le specificazioni di cui alle lett. da a) a e-bis), nessuna delle quali prevede deroghe alla disciplina di cui all'art. 139 c.p.c. cit. La deroga operata al comma b-bis) con riferimento alla consegna operata dal messo comunale a mani di persona diversa dal destinatario, prevede sì l'invio di raccomandata informativa, ma espressamente si tratta di raccomandata normale, senza avviso di ricevimento, sicchè nessun avviso di ricevimento deve essere depositato.
Nella specie, pertanto, le notifiche appaiono regolari e, conseguentemente, infondata la relativa eccezione, nonché infondata l'eccezione di prescrizione.
Dunque l'eccezione di omessa notifica sarebbe infondata e temeraria. Conseguentemente infondata sarebbe l'eccezione di prescrizione. Infatti la cartella in questione è emessa a titolo di tributi erariali. Come noto, il termine prescrizionale relativo alle imposte dirette è decennale e non quinquennale. Infatti, in assenza di una specifica previsione (per l'imposta di registro è espressamente previsto il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 78 d.P.R. 131/86), deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di disciplina limitata alle ipotesi di pagamento periodico ad anno, dal momento che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. VI, 26/6/2020, 12740; Cass. 19969/2019; Cass.
9906/2018). Ovviamente dalla data di notifica della cartella alla data di notifica dell'intimazione il termine di prescrizione non era maturato.
Nessuna specifica eccezione è stata formulata con il ricorso introduttivo con riferimento a sanzioni o interessi.
Tardiva e inammissibile è l'eccezione formulata per la prima volta con l'atto di appello.
Non sussisterebbe alcun vizio di motivazione: infatti l'intimazione di pagamento non è atto impositivo, sicchè, ai fini della sua validità (messa in mora e conseguente interruzione degli effetti della prescrizione) è sufficiente che riporti gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato, elementi che, nel caso di specie, sussistono pienamente, senza che sussista un qualsivoglia obbligo di allegazione degli eventuali atti presupposti. Peraltro, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è atto che deve essere predisposto in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque atto a contenuto vincolato, con la conseguenza che non sarebbe neppure ipotizzabile un difetto di motivazione (cfr. Cass.
21065/2022).
L'appello, dunque, è fondato. Le spese di lite vanno compensate, avuto riguardo alla produzione solo in sede di appello della documentazione da parte dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, conferma l'atto impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
DE MARCO GIOVANNI, Relatore
CRESCENTI EMANUELE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2823/2023 depositato il 25/05/2023
proposto da
Ag.entrate - OS - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 618/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
10 e pubblicata il 21/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001837151000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001837151000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001837151000 IRPEF-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001837151000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001837151000 TARI 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229001837151000 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1/7/2022 Resistente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520229001837151000 notificata in data 2/5/2022 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 41.681,86 a titolo di Irap anno 2008 sul presupposto di numerose cartelle.
Il ricorso, previa dichiarazione di difetto di giurisdizione con riferimento alle pretese a titolo di contributi previdenziali, veniva accolto con riferimento alla pretesa tributaria per € 33.313,11, con sentenza n. 618/23 del 21/3/2023 mediante la quale, nella mancata costituzione dell'agente della riscossione, riteneva non provata la notifica della cartella presupposta.
Avverso la sentenza proponeva appello l'agente della riscossione assumendo e documentando l'avvenuta notifica della cartella presupposta.
Si costituiva Resistente_1 eccependo inammissibilità dell'appello, omessa notifica delle cartelle.
L'appellante e l'appellata depositavano memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Incomprensibile appare l'eccezione denominata: “difetto di legitimatio ad processum”. Non è chiaro a cosa si riferisca l'appellato. L'appellante ha proposto appello e all'atto di appello è allegata, al primo posto, la
“procura alle liti”. Ove, poi, le caotiche eccezioni dell'appellata fossero volte a contestare il potere del funzionario dell'ente di conferire la procura processuale al difensore, l'eccezione sarebbe priva di qualunque fondamento giuridico e frutto di confusione tra procura processuale e potere di rappresentanza del legale rappresentante dell'ente: non esiste un obbligo generale di allegazione dell'atto da cui l'Amministratore o il funzionario dell'Ente persona giuridica, a maggior ragione se di diritto pubblico, deriva il proprio potere di rappresentanza dell'ente medesimo. Peraltro, tale potere discende dallo statuto, dall'atto costitutivo e dagli atti organizzativi dell'Ente, soggetti a pubblicità legale per il tramite delle Camere di Commercio, dunque come tali immediatamente conoscibili, sicchè ove il ricorrente avesse nutrito qualche dubbio avrebbe potuto accedere al sistema infocamere per verificare i dati circa gli organi rappresentativi dell'ente. Circostanza tanto più vera con riferimento all'agente della riscossione la cui struttura, costituendo società a rilevanza pubblicistica, è rilevabile anche dal sito istituzionale. Aggiungasi che, in presenza di enti pubblici o società di rilievo pubblicistico, come Ader, gli atti e le attestazioni hanno valore di atti pubblici dotati di fede privilegiata, talchè la dichiarazione resa nell'atto di conferimento della procura processuale circa la funzione e il potere del funzionario, equivale a atto pubblico, contestabile solo mediante proposizione di querela di falso e l'affermazione circa l'inesistenza del potere equivale ad accusa di usurpazione di titolo.
Nella specie, peraltro, l'appellato non contesta l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al funzionario dell'Ente (contestazione che, come detto, equivarrebbe all'accusa, come minimo, del reato di usurpazione di titolo, con le conseguenti ricadute in termini di potenziale calunnia), ma contesta che lo stesso non abbia documentato in atti la fonte del suo potere di rappresentanza (peraltro puntualmente indicata nella procura rilasciata al difensore) - che è come dire che, ai fini della validità di una sentenza, il giudice dovrebbe allegare il suo decreto di nomina a magistrato e, in una sorta di regresso all'infinito, il Ministro che ha firmato il decreto dovrebbe allegare l'atto di nomina a Ministro, il Presidente della Repubblica che ha nominato il Ministro, l'atto parlamentare di nomina a Presidente della Repubblica e via di seguito fino allo scrutino elettorale per l'elezione dei singoli parlamentari -. Discende che in capo al difensore dell'ente non sussisteva nessun ulteriore obbligo ai fini della giustificazione del potere di rappresentanza in giudizio a parte la propria procura.
Va, peraltro, osservato che, ove mai la questione fosse interpretabile in termini di contestazione dell'effettivo potere di rappresentanza dell'ente ed il giudice ritenesse fondata la questione (circostanza che non si ravvisa nella specie), la parte sarebbe sempre in tempo per regolarizzare la propria posizione e, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., andrebbe fissato specifico termine per consentire la costituzione in giudizio della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;
dunque si verterebbe, comunque, in una condizione sanabile. In proposito, del tutto inconducente, fuorviante e frutto di una inesatta lettura, è il richiamo ad alcune pronunce di legittimità, tra le quali Cass. SS.UU. 37434/2022.
Tali pronunce, infatti, si limitano ad enunciare il, peraltro ovvio, principio della non sanabilità del difetto ontologico di procura speciale ai fini del ricorso per cassazione (procura che, ovviamente, deve preesistere alla proposizione del ricorso, sicchè ove inesistente, non può essere successivamente rilasciata). Condizione che, all'evidenza, non ricorre e non potrebbe ricorrere nel caso di specie: perché non si verte in ipotesi di ricorso per cassazione e perché non si verte in ipotesi di assenza ontologica di procura processuale (che è presente), ma si contesta unicamente la violazione di un obbligo inesistente, non previsto da alcuna norma: quello di allegare alla procura processuale la prova del potere di conferire la procura da parte del funzionario/ rappresentante dell'ente.
Tanto posto, contrariamente a quanto sembra evincersi dalla sentenza, l'intimazione oggetto di impugnazione
è stata emessa sul presupposto di nove cartelle di pagamento. Il ricorso introduttivo non chiarisce in alcun modo quali delle cartelle sarebbero in contestazione. Afferma, infatti: “Agenzia delle Entrate-OS, con l'avviso di intimazione di pagamento sollecita il pagamento dei tributi erariali indicato nelle cartelle sottese per un importo, comprensivo di compensi di riscossione, spese ed interessi, pari ad un totale di € 41.681,86 di cui € 33.313,00 per tributi erariali”. Non è dato comprendere, dunque, quali delle cartelle presupposte all'intimazione siano contestate. Ciò determina l'inammissibilità del ricorso. Infatti, ai sensi dell'art. 18 d.Lv.
546/92, come noto, il ricorso deve indicare tra l'altro, a pena di inammissibilità, gli estremi dell'atto impugnato.
Nella specie, come detto, l'intimazione risulta emessa sul presupposto di plurimi atti presupposti per un ammontare complessivo di € 41.681,86. Il ricorrente assume di contestare unicamente pretese per un ammontare di € 33.313,00 asseritamente a titolo di tributi erariali, sostenendo di non avere ricevuto le relative cartelle. Tuttavia, non specifica in alcun modo quali sarebbero le cartelle contestate, tra quelle oggetto dell'intimazione. Tale mancanza determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18 cit.
In ogni caso – ferma restando l'inammissibilità – ove la contestazione fosse rivolta alla cartella n.
29520110045559892000 (che, peraltro, reca un importo di € 38.861,04), l'agente della riscossione ne documenta l'avvenuta notifica mediante consegna, in data 21/4/2012, all'indirizzo del destinatario a mani di familiare convivente e successivo invio di raccomandata informativa n. R 20000211185-4.
Va osservato che, come noto, la notifica dell'atto eseguita presso il domicilio del destinatario mediante consegna al familiare o a persona addetta alla casa del destinatario è assistita da presunzione di ricezione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., senza necessità di raccomandata informativa (cfr. Cass. 24/9/2015, 18989), senza che sia necessario, per l'ufficiale giudiziario, alcun accertamento in ordine al rapporto di parentela o di convivenza o alla funzione svolta nell'abitazione, essendo a tal fine, sufficiente la dichiarazione resa dal soggetto che riceve l'atto e recepita dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica (cfr. Cass. 11/1/2007, 322), restando a carico del destinatario l'onere di provare, in termini di certezza, la natura mendace della dichiarazione resa dal soggetto che ha ricevuto l'atto e, in particolare, la natura assolutamente occasionale della presenza del consegnatario nella dimora del destinatario, non essendo a tal fine in alcun modo sufficiente una mera certificazione anagrafica (cfr. Cass. 30/10/2006, 23368) la quale, come noto, è idonea solo ad attestare una condizione formale, non idonea ad escludere un diverso o concorrente stato di fatto
(essendo ben possibile che, malgrado una residenza anagrafica in un determinato luogo, il soggetto possa dimorare stabilmente o occasionalmente altrove o possa comunque avere mansioni all'interno di una diversa abitazione), e con la precisazione che, ai fini della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 139 c.p.c. è sufficiente che la consegna avvenga: ad un familiare del destinatario che si trovi presso l'abitazione di quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che questi sia o meno stabilmente convivente;
oppure a persona, anche non convivente, ma a qualsiasi titolo addetta alla casa o all'ufficio. Detta presunzione sussiste anche nell'ipotesi in cui la persona che ha ricevuto l'atto ha apposto una firma illeggibile, dal momento che la relata deve ritenersi vera fino a querela di falso e sull'agente postale non grava l'onere di identificare il soggetto cui l'atto viene consegnato, né essendo ravvisabile alcuna nullità di cui all'art. 160 c.p.c. (cfr. Cass.
14279/2024).
In tali circostanze, inoltre, come espressamente previsto dall'art. 139 c.p.c., nessuna raccomandata informativa deve essere ulteriormente inviata, essendo tale adempimento richiesto – come espressamente indicato dall'art. 139 cit. – nella sola ipotesi di consegna al portiere dello stabile o al vicino di casa, oltre che, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nell'ipotesi di deposito presso la casa comunale in caso di irreperibilità relativa.
In proposito, infatti, in materia di notificazione degli atti tributari, l'art. 60 D.P.R. 600/1973, espressamente rinvia agli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile, tra le quali, appunto, l'art. 139 c.p.c., escludendo solo l'applicazione delle norme di cui agli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 c.p.c., e con le specificazioni di cui alle lett. da a) a e-bis), nessuna delle quali prevede deroghe alla disciplina di cui all'art. 139 c.p.c. cit. La deroga operata al comma b-bis) con riferimento alla consegna operata dal messo comunale a mani di persona diversa dal destinatario, prevede sì l'invio di raccomandata informativa, ma espressamente si tratta di raccomandata normale, senza avviso di ricevimento, sicchè nessun avviso di ricevimento deve essere depositato.
Nella specie, pertanto, le notifiche appaiono regolari e, conseguentemente, infondata la relativa eccezione, nonché infondata l'eccezione di prescrizione.
Dunque l'eccezione di omessa notifica sarebbe infondata e temeraria. Conseguentemente infondata sarebbe l'eccezione di prescrizione. Infatti la cartella in questione è emessa a titolo di tributi erariali. Come noto, il termine prescrizionale relativo alle imposte dirette è decennale e non quinquennale. Infatti, in assenza di una specifica previsione (per l'imposta di registro è espressamente previsto il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 78 d.P.R. 131/86), deve trovare applicazione la disciplina generale di cui all'art. 2946 c.c., non potendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 2946 c.c., trattandosi di disciplina limitata alle ipotesi di pagamento periodico ad anno, dal momento che l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (cfr. Cass. tr., 8120/21; Cass. VI, 26/6/2020, 12740; Cass. 19969/2019; Cass.
9906/2018). Ovviamente dalla data di notifica della cartella alla data di notifica dell'intimazione il termine di prescrizione non era maturato.
Nessuna specifica eccezione è stata formulata con il ricorso introduttivo con riferimento a sanzioni o interessi.
Tardiva e inammissibile è l'eccezione formulata per la prima volta con l'atto di appello.
Non sussisterebbe alcun vizio di motivazione: infatti l'intimazione di pagamento non è atto impositivo, sicchè, ai fini della sua validità (messa in mora e conseguente interruzione degli effetti della prescrizione) è sufficiente che riporti gli estremi dell'atto da cui discende la pretesa e l'importo intimato, elementi che, nel caso di specie, sussistono pienamente, senza che sussista un qualsivoglia obbligo di allegazione degli eventuali atti presupposti. Peraltro, deve osservarsi che l'intimazione di pagamento è atto che deve essere predisposto in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dunque atto a contenuto vincolato, con la conseguenza che non sarebbe neppure ipotizzabile un difetto di motivazione (cfr. Cass.
21065/2022).
L'appello, dunque, è fondato. Le spese di lite vanno compensate, avuto riguardo alla produzione solo in sede di appello della documentazione da parte dell'agente della riscossione.
P.Q.M.
accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, conferma l'atto impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti.