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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 18/07/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1845/2024 promossa da:
C.F. ; Parte_1 P.IVA_1 P.I. , Parte_2 P.IVA_2
P.I. , Parte_3 P.IVA_3 C.F. , Parte_4 C.F._1 C.F. Parte_5 C.F._2 C.F. , Parte_6 C.F._3
, C.F. , Parte_3 C.F._4 C.F Parte_3 C.F._5
assistiti tutti dall'avv. GIAMPIERI CRISTIAN;
elettivamente domiciliato in VIA I° LUGLIO N. 4 62019 RECANATI, presso il difensore nei confronti di
, P.I. Controparte_1 P.IVA_4 a mezzo della mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. , C.F. ; P.IVA_5 assistito e difeso dall'avv. CONCIO FRANCESCO e dall'avv. PESENTI MARCO;
elettivamente domiciliato in VIA MARCHE N. 80 Macerata, C/O AVV. MANDRELLI BRUNO;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo - contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 20.6.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta dalla (debitore Parte_1 principale), dalla , dalla , da Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , e (tutti fideiussori
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_3 della prima), avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2024 del 06.03.2024, notificato il 28.06.2024 per l'importo di euro 834.475,14 oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore di (cessionario/creditore procedente), quale residuo dovuto in forza del contratto CP_1 di conto corrente bancario n. 3318, acceso il 27/2/2001 dalla con Banca delle Parte_1
Marche spa;
credito ceduto in blocco ai sensi dell'art. 47 comma 8 del d.lgs n. 180 del
16.11.2015 con provvedimento n. 1241108 della Banca d'Italia del 22.11.2015 all'ente ponte
“Nuova Banche delle Marche”, e da quest'ultima asseritamente ceduto in blocco il 07.04.2017
(pubblicato in G.U. Parte Seconda n.52 del 04/05/2017) all'ingiungente , in CP_1 giudizio a mezzo della mandataria Cerved Credit Menagement spa.
2 - Contestano fondatamente gli opponenti la (prova della) titolarità del credito in capo alla
, sia per mancanza della prova della cessione da spa Nuova Banca Marche, non CP_1 risultando l'inclusione del credito nel novero di quelli ceduti in blocco il 07.04.2017.
3 - Pur risultando in atti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 52 del
04.05.2017 del contratto di cessione di crediti in blocco detenuti da Nuova Banca delle Marche
S.p.A. in favore della non vi è prova della corrispondenza del credito azionato in CP_1 via monitoria con i criteri di necessaria coesistenza sanciti nell'atto di cessione pubblicato con l'avviso nella G.U. n. 52 del 04.05.2017 parte seconda.
3.1 - Manca infatti la prova della sua corrispondenza con i criteri di cui alle lettere “f”: classificazione e segnalazione del debitore, alla data di valutazione e alla data del 30.06.2016, come “inadempienze probabili” o “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte della Nuova Banca Marche spa;
ed alla lettera “g”: segnalazione e classificazione del debitore alla data del 31.03.2017 Pa come “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi Banca d'Italia da parte della Nuova Banca
Marche spa.
pagina 2 di 4 3.2- A prova della inclusione del credito azionato tra quelli in sofferenza non può ritenersi idonea la comunicazione di revoca degli affidamenti al debitore principale ( di cui alla Parte_1 raccomanda del 09.03.2017, con la quale veniva preannunciato che in mancanza del pagamento del credito contestualmente richiesto la banca avrebbe proceduto al trasferimento del rapporto a sofferenza ed a segnalare il debitore alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed ai Sistemi
Informativi Creditizi (all. 9 fascicolo monitorio).
3.3 – Da nessuno degli atti depositati dall'ingiungente (estratti conto periodi dal 2008 al
2017, estratto conto al 23.11.2022 certificato ex art. 50 Tub) è possibile rinvenire l'effettivo trasferimento a sofferenza del debito (con attribuzione del relativo codice) e la segnalazione del debitore alla centrale dei rischi.
4 – Neppure sono probanti l'intervenuta cessione:
4.1 - la dichiarazione del 23.09.2024 resa dalla spa in cui viene dato atto Parte_7 della inclusione del rapporto in esame tra quelli oggetto di cessione da Nuova Banca Marche spa a trattasi di soggetto estraneo al rapporto di credito dedotto e CP_1 Parte_7 alle varie cessioni che lo hanno riguardato;
4.2 - la lista dei codici identificati dei crediti “oggetto di cessione” allegata all'atto n. 3465 del
27.04.2017, redatto dal notaio dr. : si tratta infatti di un mero elenco contenente la Persona_1 cessione ad opera di diversi istituti cedenti, che pur contenendo il rapporto in esame (NDG
727178260018 CC 3318 Conto corrente) non indica a quale o quali cessioni -qui interessa quella in blocco del 27.94.2917 tra la Nuova Banca delle Marche spa e srl i rapporti si CP_1 riferiscano.
In quell'atto viene solo genericamente affermato “… nell'interesse delle sopra citate società
[ndr. le società cui si riferisce sono: Nuova Banca delle Marche spa;
Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio spa;
Nuova cassa di risparmio di Chieti spa;
Carilo cassa di risparmio di Loreto spa;
Banca Federico del Vecchio spa;
], mi presenta, ai fini del deposito nei miei atti, la lista dei codici rapporto identificativi dei crediti oggetto di cessione che consiste in centocinquantatre (153) fogli”.
5 - Attesa la natura assorbente del rilievo che precede, secondo il noto principio della ragione più liquida, non vanno esaminate le altre eccezioni sollevate dagli opponenti (difetto di legittimazione per essere gli estratti del conto corrente certificati ai sensi dell'art. 50 TUB da
“Master Gardant spa”, soggetto estraneo al rapporto dedotto;
nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di Cerved Credit Menagement
pagina 3 di 4 spa, impossibilitato a svolgere attività di recupero crediti non essendo iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB;
mancanza della prova scritta del credito azionato in virtù dell'inidoneità probatoria degli estratti conto ex art 50 TUB;
insussistenza del credito per mancata produzione della serie ininterrotta degli estratti conto a far data dall'accessione del conto corrente n. 3318; illegittimo addebito di interessi anatocistici;
indeterminatezza della previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto;
decadenza dal diritto di agire nei confronti dei garanti per aver agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.).
6 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, in accoglimento della opposizione proposta dalla , dalla , dalla Parte_1 Parte_2 [...]
, da , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , REVOCA il decreto ingiuntivo n. 191/2024 del 06.03.2024, Parte_3 Parte_3 notificato il 28.06.2024, reso dal Tribunale di Macerata in favore della CP_1
CONDANNA a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore degli CP_1 opponenti in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 18 luglio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1845/2024 promossa da:
C.F. ; Parte_1 P.IVA_1 P.I. , Parte_2 P.IVA_2
P.I. , Parte_3 P.IVA_3 C.F. , Parte_4 C.F._1 C.F. Parte_5 C.F._2 C.F. , Parte_6 C.F._3
, C.F. , Parte_3 C.F._4 C.F Parte_3 C.F._5
assistiti tutti dall'avv. GIAMPIERI CRISTIAN;
elettivamente domiciliato in VIA I° LUGLIO N. 4 62019 RECANATI, presso il difensore nei confronti di
, P.I. Controparte_1 P.IVA_4 a mezzo della mandataria CERVED CREDIT MANAGEMENT S.P.A. , C.F. ; P.IVA_5 assistito e difeso dall'avv. CONCIO FRANCESCO e dall'avv. PESENTI MARCO;
elettivamente domiciliato in VIA MARCHE N. 80 Macerata, C/O AVV. MANDRELLI BRUNO;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo - contratti bancari
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da note ex art. 281 quinquies riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 171 c.p.c.; causa assunta in decisione alla udienza del 20.6.25.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 – Fondata, e quindi da accogliersi, l'opposizione proposta dalla (debitore Parte_1 principale), dalla , dalla , da Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , e (tutti fideiussori
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_3 Parte_3 della prima), avverso il decreto ingiuntivo n. 191/2024 del 06.03.2024, notificato il 28.06.2024 per l'importo di euro 834.475,14 oltre interessi ed accessori, reso dal Tribunale di Macerata in favore di (cessionario/creditore procedente), quale residuo dovuto in forza del contratto CP_1 di conto corrente bancario n. 3318, acceso il 27/2/2001 dalla con Banca delle Parte_1
Marche spa;
credito ceduto in blocco ai sensi dell'art. 47 comma 8 del d.lgs n. 180 del
16.11.2015 con provvedimento n. 1241108 della Banca d'Italia del 22.11.2015 all'ente ponte
“Nuova Banche delle Marche”, e da quest'ultima asseritamente ceduto in blocco il 07.04.2017
(pubblicato in G.U. Parte Seconda n.52 del 04/05/2017) all'ingiungente , in CP_1 giudizio a mezzo della mandataria Cerved Credit Menagement spa.
2 - Contestano fondatamente gli opponenti la (prova della) titolarità del credito in capo alla
, sia per mancanza della prova della cessione da spa Nuova Banca Marche, non CP_1 risultando l'inclusione del credito nel novero di quelli ceduti in blocco il 07.04.2017.
3 - Pur risultando in atti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale parte seconda n. 52 del
04.05.2017 del contratto di cessione di crediti in blocco detenuti da Nuova Banca delle Marche
S.p.A. in favore della non vi è prova della corrispondenza del credito azionato in CP_1 via monitoria con i criteri di necessaria coesistenza sanciti nell'atto di cessione pubblicato con l'avviso nella G.U. n. 52 del 04.05.2017 parte seconda.
3.1 - Manca infatti la prova della sua corrispondenza con i criteri di cui alle lettere “f”: classificazione e segnalazione del debitore, alla data di valutazione e alla data del 30.06.2016, come “inadempienze probabili” o “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte della Nuova Banca Marche spa;
ed alla lettera “g”: segnalazione e classificazione del debitore alla data del 31.03.2017 Pa come “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi Banca d'Italia da parte della Nuova Banca
Marche spa.
pagina 2 di 4 3.2- A prova della inclusione del credito azionato tra quelli in sofferenza non può ritenersi idonea la comunicazione di revoca degli affidamenti al debitore principale ( di cui alla Parte_1 raccomanda del 09.03.2017, con la quale veniva preannunciato che in mancanza del pagamento del credito contestualmente richiesto la banca avrebbe proceduto al trasferimento del rapporto a sofferenza ed a segnalare il debitore alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed ai Sistemi
Informativi Creditizi (all. 9 fascicolo monitorio).
3.3 – Da nessuno degli atti depositati dall'ingiungente (estratti conto periodi dal 2008 al
2017, estratto conto al 23.11.2022 certificato ex art. 50 Tub) è possibile rinvenire l'effettivo trasferimento a sofferenza del debito (con attribuzione del relativo codice) e la segnalazione del debitore alla centrale dei rischi.
4 – Neppure sono probanti l'intervenuta cessione:
4.1 - la dichiarazione del 23.09.2024 resa dalla spa in cui viene dato atto Parte_7 della inclusione del rapporto in esame tra quelli oggetto di cessione da Nuova Banca Marche spa a trattasi di soggetto estraneo al rapporto di credito dedotto e CP_1 Parte_7 alle varie cessioni che lo hanno riguardato;
4.2 - la lista dei codici identificati dei crediti “oggetto di cessione” allegata all'atto n. 3465 del
27.04.2017, redatto dal notaio dr. : si tratta infatti di un mero elenco contenente la Persona_1 cessione ad opera di diversi istituti cedenti, che pur contenendo il rapporto in esame (NDG
727178260018 CC 3318 Conto corrente) non indica a quale o quali cessioni -qui interessa quella in blocco del 27.94.2917 tra la Nuova Banca delle Marche spa e srl i rapporti si CP_1 riferiscano.
In quell'atto viene solo genericamente affermato “… nell'interesse delle sopra citate società
[ndr. le società cui si riferisce sono: Nuova Banca delle Marche spa;
Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio spa;
Nuova cassa di risparmio di Chieti spa;
Carilo cassa di risparmio di Loreto spa;
Banca Federico del Vecchio spa;
], mi presenta, ai fini del deposito nei miei atti, la lista dei codici rapporto identificativi dei crediti oggetto di cessione che consiste in centocinquantatre (153) fogli”.
5 - Attesa la natura assorbente del rilievo che precede, secondo il noto principio della ragione più liquida, non vanno esaminate le altre eccezioni sollevate dagli opponenti (difetto di legittimazione per essere gli estratti del conto corrente certificati ai sensi dell'art. 50 TUB da
“Master Gardant spa”, soggetto estraneo al rapporto dedotto;
nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale di Cerved Credit Menagement
pagina 3 di 4 spa, impossibilitato a svolgere attività di recupero crediti non essendo iscritto all'albo di cui all'art. 106 TUB;
mancanza della prova scritta del credito azionato in virtù dell'inidoneità probatoria degli estratti conto ex art 50 TUB;
insussistenza del credito per mancata produzione della serie ininterrotta degli estratti conto a far data dall'accessione del conto corrente n. 3318; illegittimo addebito di interessi anatocistici;
indeterminatezza della previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto;
decadenza dal diritto di agire nei confronti dei garanti per aver agito giudizialmente nei confronti della debitrice principale oltre il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.).
6 - Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
PQM
il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nel contradditorio tra le parti, in accoglimento della opposizione proposta dalla , dalla , dalla Parte_1 Parte_2 [...]
, da , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , REVOCA il decreto ingiuntivo n. 191/2024 del 06.03.2024, Parte_3 Parte_3 notificato il 28.06.2024, reso dal Tribunale di Macerata in favore della CP_1
CONDANNA a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore degli CP_1 opponenti in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.
Macerata, 18 luglio 2025
Il Giudice dr. Luigi Reale
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