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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1137/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente -relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1137/2024 R.G., vertente tra già amministratore e l.r.p.t. della società Parte_1 [...]
(P.I. ) con sede in Teramo (TE) presso il CP_1 P.IVA_1
Nucleo Industriale di Sant'Atto alla Fraz. San Nicolò, rappresenta- ta e difesa dall'avv. Berardo Di Ferdinando del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via Alcide De Gasperi
n. 67, presso e nello studio dell'avv. Piergiorgio Merli, giusta pro- cura allegata al presente atto;
ammessa, in via provvisoria, al pa- trocinio a spese dello Stato con delibera assunta dal C.O.A. di
L'Aquila in data 30/12/2024; reclamante e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, (già a seguito di fusione per incor- Controparte_3
porazione del 10.04.2017 a rogito Notaio iscritta al Persona_1
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo con re- pertorio n. 126527 e raccolta n. 31011 e già Controparte_4
a seguito di modifica statutaria a rogito Notaio Persona_2
del 28.04.2008 con repertorio n. 30503 e raccolta n. 7082), rappre- sentata e difesa dall'Avv. Stefano Pugno del foro di Torino in for- za di procura generale alle liti rilasciata dall'Amministratore Dele- gato e legale rappresentante della Società per atto a rogito Notaio del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Tori- Persona_3
no e Pinerolo del 05.07.2017 Repertorio n. 32840 e Atti n. 18024; reclamata in persona del Controparte_5
Curatore pro tempore;
reclamata- non costituita
OGGETTO: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso sentenza di aper- tura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la reclamante: “Piaccia all'On.le Corte di Appello in epigrafe, contrariis reiectis:
2 - preliminarmente ed in via cautelare: sospendere, ricorrendo gravi e fondati motivi rivenienti da immediato esame del contenuto dei dati della allegata documentazione, da cui ictu oculi emerge l'evidente errore nell'iter notificatorio, disporre, con provvedimen- to inibitorio assunto inaudita altera parte, la sospensione della pro- cedura di liquidazione giudiziale iscritta al n. 156-1/2024 R.G.P.U. del Tribunale di Teramo, dichiarata con sentenza n. 97/2024 Sent.
(Rep. n. 177/2024 del 06/11/2024), pubblicata il 06/11/2024, di tutte le attività ad essa relative;
- in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza della notifi- cazione del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale in premessa e del decreto di fissazione dell'udienza nella procedura di liquidazione giudiziale iscritta al n. 156-1/2024 R.G.P.U. del
Tribunale di Teramo;
- in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità insanabile del- la notificazione del ricorso per apertura della liquidazione giudi- ziale in premessa e del decreto di fissazione dell'udienza nella pro- cedura di liquidazione giudiziale iscritta al n. 156-1/2024 R.G.P.U. del Tribunale di Teramo;
per l'effetto ed in ogni caso:
- revocare ex art. 53 CCII la procedura di liquidazione giudiziale di cui sopra, eventualmente facendo salvi gli atti legalmente com- piuti dagli organi della procedura ed i relativi liquidandi compen- si”;
3 per la reclamata “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte Controparte_2
d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, voglia così provvedere:
- rimettere rimettere gli atti al Tribunale di Teramo per l'adozione dei provvedimenti opportuni.
Spese compensate […]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 97/2024, pubblicata in data 06.11.2024, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società a seguito di istanza promossa CP_1
da la quale agiva per il recupero di un credito Parte_2
portato da decreto ingiuntivo di importo pari ad € 149.688,13.
1.1. Il Tribunale dava atto della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della del suo CP_1
stato di indebitamento e della impossibilità di soddisfare regolar- mente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, atteso che:
- era indubbia la natura di imprenditore commerciale della debitri- ce;
- la debitrice, non comparsa all'udienza di audizione ex art. 41, co.
4, C.C.I.I., non aveva assolto l'onere di dimostrare la propria non assoggettabilità a liquidazione giudiziale in forza del mancato su- peramento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I.;
- dette soglie risultavano, al contrario, certamente superate dal momento che il credito azionato, unitamente all'ammontare dei
4 debiti erariali scaduti, superava la soglia di cui all'art. 2 co. 1, lett.
d) sub 3), C.C.I.I.;
- l'assenza di bilanci regolarmente depositati in tempi recenti
(l'ultimo essendo relativo all'esercizio 2004) non consentiva alla debitrice di beneficiare di riscontri documentali “qualificati”;
Dalla documentazione in atti risultava pertanto lo stato di insol- venza inteso come incapacità di "far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" ex art. 2, co. I lett. a) C.C.I.I. in quanto, non risultando depositato alcun bilancio recente, non era possibile evincere l'esistenza di liquidità tali da consentire il pagamento dei debiti
Risultava infine ampiamente superata la soglia di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I..
2. Avverso tale sentenza, , già amministratore unico Parte_1
e legale rappresentante della proponeva reclamo ex art. CP_1
51 C.C.I.I., articolando le proprie difese sulla base di un unico mo- tivo di ricorso, lamentando la inesistenza e/o nullità della notifica- zione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
2.1. Ha, a tal proposito, allegato che la società CP_1
nell'epoca antecedente al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, era sprovvista di indirizzo di posta elettronica certifica- ta. La cancelleria del Tribunale di Teramo avrebbe tuttavia notifi- cato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza a mezzo PEC all'indirizzo appartenente ad altra società avente la Email_1
medesima ragione sociale, ma differente codice fiscale. Non es-
5 sendosi avveduta dell'errore, la cancelleria non avrebbe quindi da- to ritualmente impulso alla notificazione nelle forme ordinarie, previste dai commi 7 e 8 dell'art. 40 C.C.I.I..
Tali fatti, dunque, integrerebbero la fattispecie dell'inesistenza del- la notificazione e/o comunque della nullità insanabile della stessa, attesa la mancanza assoluta di collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o luogo presso il quale esso era stato notifi- cato, con conseguente impossibilità di raggiungimento dello scopo cui la notifica era preordinata – la legale conoscenza del procedi- mento da parte della debitrice - oltre alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
2.2. Chiedeva quindi la revoca della apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Teramo con sentenza n.
97/2024, con ogni conseguente statuizione.
3. Si è costituita la reclamata, creditrice istante, Parte_2
la quale ha aderito al reclamo chiedendo la rimessione degli atti al
Tribunale di Teramo per l'adozione degli opportuni provvedimen- ti.
4. Non si è costituita la Liquidazione nono- Controparte_5
stante la regolare notificazione del reclamo e del decreto di fissa- zione dell'udienza di comparizione, dovendo pertanto dichiararse- ne la contumacia.
5. Ritiene questa Corte che, in ragione della fondatezza dell'unico motivo di reclamo, debba pervenirsi alla revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
6 6. Deve osservarsi, anzitutto, come nella fattispecie in esame tro- vino applicazione le disposizioni previste dall'art. 41, C.C.I.I. (nel- la versione ratio temporis vigente, anteriore alle modifiche appor- tate dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il cui comma 6 prevede che il ricorso e il decreto di convocazione debbano essere notifica- ti, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapi- to certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debi- tore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazio- nale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
Laddove la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non risulti possibile o non abbia esito positivo per causa imputabi- le al destinatario, il successivo comma 7 prevede che il ricorso e il decreto siano notificati senza indugio, a cura della cancelleria, me- diante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'arti- colo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno suc- cessivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.
Qualora invece la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, il comma 8, impone che la notifica sia eseguita, a cura del ricorrente, a norma dell'articolo 107, comma 1, del d.p.r. n. 1229/1959, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non possa essere compiuta con tali modalità, si esegue con il depo- sito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel
7 registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante af- fissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abita- zione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
6.1. Nel caso di specie, emerge dalla documentazione allegata da parte reclamante che la società risultava sprovvista, CP_1
all'epoca della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti, di indirizzo di posta elettro- nica certificata (cfr. visura camerale storica;
doc. 06). Tale circo- stanza risulta altresì avvalorata dal fatto che il medesimo ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale proposto dalla creditrice istante indicasse, in relazione alla debitrice, Parte_2
l'assenza di indirizzo PEC in visura, nonché l'irreperibilità dello stesso.
Risulta altresì che, in data 01.10.2024, la cancelleria del Tribunale di Teramo provvedeva alla notificazione dei suddetti atti, nelle forme previste dall'art. 40, comma 6, C.C.I.I., indirizzando i me- desimi all'indirizzo PEC . Email_1
Tale indirizzo risulta corrispondere a quello in uso ad un'impresa diversa rispetto alla società debitrice, con omonima denominazio- ne sociale e, tuttavia, con sede sociale in Roseto degli Abruzzi
(TE), a differenza della società reclamante, avente sede in Teramo, frazione di San Nicolò a Tordino.
8 Tanto si evince, sia dalla visura camerale storica della società de- stinataria degli atti (cfr. visura camerale storica;
doc. 08), sia dalla consultazione del Pubblico Elenco INI-PEC, ove tale indirizzo ri- sulta associato ad impresa con codice fiscale n. , di- P.IVA_2
verso da quello della società debitrice, il cui identificativo risulta corrispondere al n. 00878840677.
Non risulta, invece, né dal fascicolo di primo grado, né aliunde, che la cancelleria del Tribunale ovvero il creditore abbiano prov- veduto agli ulteriori incombenti notificatori prescritti dall'art. 40
C.C.I.I..
Tali circostanze risultano, infine, confermate da parte della credi- trice istante la quale, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, faceva rilevare come la cancelleria avrebbe in effetti errato nel no- tificare gli atti introduttivi ad una casella PEC non riferibile alla nonostante la medesima avesse correttamente indicato, CP_1
in sede di ricorso, che la società debitrice era sprovvista di indiriz- zo PEC attivo.
6.2. Tanto premesso, malgrado l'obbligo sussistente in capo alla società debitrice di dotarsi di indirizzo PEC - come stabilito dal d.l.
18.10.2012 n. 179, convertito in l. 17.12.2012 n. 221 – il quale avrebbe pur giustificato il ricorso al criterio di notificazione resi- duale di cui all'art. 40, comma 7, C.C.I.I., appare evidente che, non avvedendosi dell'errore materiale, la cancelleria del Tribunale di Teramo abbia provveduto a notificare gli atti presso un soggetto terzo ed estraneo alla procedura, privo di collegamento alcuno – se
9 non limitatamente alla denominazione sociale – con la società odierna reclamante.
6.3. Sul punto, premessa la pressoché totale sovrapponibilità dei concetti di domicilio fisico e domicilio digitale, deve farsi applica- zione del principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della notificazione ogni- qualvolta ad essa, come nella specie, consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare (ex multis, si vedano Cass. SS.UU. n.
14594/2016; Cass. n. 26960/2023).
6.4. Dalla accertata invalidità della notifica (inesistenza) consegue la nullità della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazio- ne giudiziale della società CP_1
6.5. Alla declaratoria di nullità della sentenza consegue, altresì, la rimessione degli atti al Tribunale (in tal senso, si veda Cass n.
17205/2013, secondo cui, in caso di nullità della notifica del ricor- so per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza, ne consegue, per violazione del contraddittorio, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente obbligo per il giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudi- ce ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., applicabile anche ai reclami camerali, quale deve considerarsi l'impugnazione avverso la di- chiarazione di fallimento) per gli adempimenti di cui all'art. 53
CCII.
10 6. Le ragioni meramente processuali della decisione, oltre alla cir- costanza che la notifica presso l'indirizzo di posta elettronica certi- ficata era risultata errata anche in ragione della omessa dotazione e mantenimento di indirizzo elettronico da parte della società debi- trice (oltre che della mancata comunicazione al registro delle im- prese presso la Camera di Commercio), giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 97/2024, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_5
2) dichiara la nullità della sentenza e, per l'effetto, revoca la di- chiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
effettuata dal Tribunale di Teramo con la sentenza indicata CP_1
in epigrafe, fatti salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dai suoi organi, che restano in carica, ai sensi dell'art. 53 CCII, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, periodo in cui l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spetta al de- bitore sotto la vigilanza del curatore, con obbligo del debitore di provvedere a informativa mensile della gestione economica, pa- trimoniale e finanziaria dell'impresa sotto la vigilanza del curatore, come pure di provvedere mensilmente a relazionare sulla situazio- ne economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
11 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presen- te procedimento.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svoltasi in data
12/02/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 1137/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente -relatore
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1137/2024 R.G., vertente tra già amministratore e l.r.p.t. della società Parte_1 [...]
(P.I. ) con sede in Teramo (TE) presso il CP_1 P.IVA_1
Nucleo Industriale di Sant'Atto alla Fraz. San Nicolò, rappresenta- ta e difesa dall'avv. Berardo Di Ferdinando del Foro di Teramo, ed elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via Alcide De Gasperi
n. 67, presso e nello studio dell'avv. Piergiorgio Merli, giusta pro- cura allegata al presente atto;
ammessa, in via provvisoria, al pa- trocinio a spese dello Stato con delibera assunta dal C.O.A. di
L'Aquila in data 30/12/2024; reclamante e in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, (già a seguito di fusione per incor- Controparte_3
porazione del 10.04.2017 a rogito Notaio iscritta al Persona_1
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo con re- pertorio n. 126527 e raccolta n. 31011 e già Controparte_4
a seguito di modifica statutaria a rogito Notaio Persona_2
del 28.04.2008 con repertorio n. 30503 e raccolta n. 7082), rappre- sentata e difesa dall'Avv. Stefano Pugno del foro di Torino in for- za di procura generale alle liti rilasciata dall'Amministratore Dele- gato e legale rappresentante della Società per atto a rogito Notaio del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Tori- Persona_3
no e Pinerolo del 05.07.2017 Repertorio n. 32840 e Atti n. 18024; reclamata in persona del Controparte_5
Curatore pro tempore;
reclamata- non costituita
OGGETTO: reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso sentenza di aper- tura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la reclamante: “Piaccia all'On.le Corte di Appello in epigrafe, contrariis reiectis:
2 - preliminarmente ed in via cautelare: sospendere, ricorrendo gravi e fondati motivi rivenienti da immediato esame del contenuto dei dati della allegata documentazione, da cui ictu oculi emerge l'evidente errore nell'iter notificatorio, disporre, con provvedimen- to inibitorio assunto inaudita altera parte, la sospensione della pro- cedura di liquidazione giudiziale iscritta al n. 156-1/2024 R.G.P.U. del Tribunale di Teramo, dichiarata con sentenza n. 97/2024 Sent.
(Rep. n. 177/2024 del 06/11/2024), pubblicata il 06/11/2024, di tutte le attività ad essa relative;
- in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza della notifi- cazione del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale in premessa e del decreto di fissazione dell'udienza nella procedura di liquidazione giudiziale iscritta al n. 156-1/2024 R.G.P.U. del
Tribunale di Teramo;
- in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità insanabile del- la notificazione del ricorso per apertura della liquidazione giudi- ziale in premessa e del decreto di fissazione dell'udienza nella pro- cedura di liquidazione giudiziale iscritta al n. 156-1/2024 R.G.P.U. del Tribunale di Teramo;
per l'effetto ed in ogni caso:
- revocare ex art. 53 CCII la procedura di liquidazione giudiziale di cui sopra, eventualmente facendo salvi gli atti legalmente com- piuti dagli organi della procedura ed i relativi liquidandi compen- si”;
3 per la reclamata “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte Controparte_2
d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, voglia così provvedere:
- rimettere rimettere gli atti al Tribunale di Teramo per l'adozione dei provvedimenti opportuni.
Spese compensate […]”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 97/2024, pubblicata in data 06.11.2024, dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società a seguito di istanza promossa CP_1
da la quale agiva per il recupero di un credito Parte_2
portato da decreto ingiuntivo di importo pari ad € 149.688,13.
1.1. Il Tribunale dava atto della sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale della del suo CP_1
stato di indebitamento e della impossibilità di soddisfare regolar- mente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, atteso che:
- era indubbia la natura di imprenditore commerciale della debitri- ce;
- la debitrice, non comparsa all'udienza di audizione ex art. 41, co.
4, C.C.I.I., non aveva assolto l'onere di dimostrare la propria non assoggettabilità a liquidazione giudiziale in forza del mancato su- peramento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I.;
- dette soglie risultavano, al contrario, certamente superate dal momento che il credito azionato, unitamente all'ammontare dei
4 debiti erariali scaduti, superava la soglia di cui all'art. 2 co. 1, lett.
d) sub 3), C.C.I.I.;
- l'assenza di bilanci regolarmente depositati in tempi recenti
(l'ultimo essendo relativo all'esercizio 2004) non consentiva alla debitrice di beneficiare di riscontri documentali “qualificati”;
Dalla documentazione in atti risultava pertanto lo stato di insol- venza inteso come incapacità di "far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" ex art. 2, co. I lett. a) C.C.I.I. in quanto, non risultando depositato alcun bilancio recente, non era possibile evincere l'esistenza di liquidità tali da consentire il pagamento dei debiti
Risultava infine ampiamente superata la soglia di € 30.000,00 dei debiti scaduti e non pagati di cui all'art. 49, comma 5, C.C.I.I..
2. Avverso tale sentenza, , già amministratore unico Parte_1
e legale rappresentante della proponeva reclamo ex art. CP_1
51 C.C.I.I., articolando le proprie difese sulla base di un unico mo- tivo di ricorso, lamentando la inesistenza e/o nullità della notifica- zione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
2.1. Ha, a tal proposito, allegato che la società CP_1
nell'epoca antecedente al ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, era sprovvista di indirizzo di posta elettronica certifica- ta. La cancelleria del Tribunale di Teramo avrebbe tuttavia notifi- cato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza a mezzo PEC all'indirizzo appartenente ad altra società avente la Email_1
medesima ragione sociale, ma differente codice fiscale. Non es-
5 sendosi avveduta dell'errore, la cancelleria non avrebbe quindi da- to ritualmente impulso alla notificazione nelle forme ordinarie, previste dai commi 7 e 8 dell'art. 40 C.C.I.I..
Tali fatti, dunque, integrerebbero la fattispecie dell'inesistenza del- la notificazione e/o comunque della nullità insanabile della stessa, attesa la mancanza assoluta di collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o luogo presso il quale esso era stato notifi- cato, con conseguente impossibilità di raggiungimento dello scopo cui la notifica era preordinata – la legale conoscenza del procedi- mento da parte della debitrice - oltre alla violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
2.2. Chiedeva quindi la revoca della apertura della liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Teramo con sentenza n.
97/2024, con ogni conseguente statuizione.
3. Si è costituita la reclamata, creditrice istante, Parte_2
la quale ha aderito al reclamo chiedendo la rimessione degli atti al
Tribunale di Teramo per l'adozione degli opportuni provvedimen- ti.
4. Non si è costituita la Liquidazione nono- Controparte_5
stante la regolare notificazione del reclamo e del decreto di fissa- zione dell'udienza di comparizione, dovendo pertanto dichiararse- ne la contumacia.
5. Ritiene questa Corte che, in ragione della fondatezza dell'unico motivo di reclamo, debba pervenirsi alla revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
6 6. Deve osservarsi, anzitutto, come nella fattispecie in esame tro- vino applicazione le disposizioni previste dall'art. 41, C.C.I.I. (nel- la versione ratio temporis vigente, anteriore alle modifiche appor- tate dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136), il cui comma 6 prevede che il ricorso e il decreto di convocazione debbano essere notifica- ti, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapi- to certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debi- tore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazio- nale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti.
Laddove la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non risulti possibile o non abbia esito positivo per causa imputabi- le al destinatario, il successivo comma 7 prevede che il ricorso e il decreto siano notificati senza indugio, a cura della cancelleria, me- diante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'arti- colo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno suc- cessivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.
Qualora invece la notificazione non risulti possibile o non abbia esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, il comma 8, impone che la notifica sia eseguita, a cura del ricorrente, a norma dell'articolo 107, comma 1, del d.p.r. n. 1229/1959, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non possa essere compiuta con tali modalità, si esegue con il depo- sito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel
7 registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante af- fissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abita- zione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.
6.1. Nel caso di specie, emerge dalla documentazione allegata da parte reclamante che la società risultava sprovvista, CP_1
all'epoca della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza di comparizione delle parti, di indirizzo di posta elettro- nica certificata (cfr. visura camerale storica;
doc. 06). Tale circo- stanza risulta altresì avvalorata dal fatto che il medesimo ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale proposto dalla creditrice istante indicasse, in relazione alla debitrice, Parte_2
l'assenza di indirizzo PEC in visura, nonché l'irreperibilità dello stesso.
Risulta altresì che, in data 01.10.2024, la cancelleria del Tribunale di Teramo provvedeva alla notificazione dei suddetti atti, nelle forme previste dall'art. 40, comma 6, C.C.I.I., indirizzando i me- desimi all'indirizzo PEC . Email_1
Tale indirizzo risulta corrispondere a quello in uso ad un'impresa diversa rispetto alla società debitrice, con omonima denominazio- ne sociale e, tuttavia, con sede sociale in Roseto degli Abruzzi
(TE), a differenza della società reclamante, avente sede in Teramo, frazione di San Nicolò a Tordino.
8 Tanto si evince, sia dalla visura camerale storica della società de- stinataria degli atti (cfr. visura camerale storica;
doc. 08), sia dalla consultazione del Pubblico Elenco INI-PEC, ove tale indirizzo ri- sulta associato ad impresa con codice fiscale n. , di- P.IVA_2
verso da quello della società debitrice, il cui identificativo risulta corrispondere al n. 00878840677.
Non risulta, invece, né dal fascicolo di primo grado, né aliunde, che la cancelleria del Tribunale ovvero il creditore abbiano prov- veduto agli ulteriori incombenti notificatori prescritti dall'art. 40
C.C.I.I..
Tali circostanze risultano, infine, confermate da parte della credi- trice istante la quale, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, faceva rilevare come la cancelleria avrebbe in effetti errato nel no- tificare gli atti introduttivi ad una casella PEC non riferibile alla nonostante la medesima avesse correttamente indicato, CP_1
in sede di ricorso, che la società debitrice era sprovvista di indiriz- zo PEC attivo.
6.2. Tanto premesso, malgrado l'obbligo sussistente in capo alla società debitrice di dotarsi di indirizzo PEC - come stabilito dal d.l.
18.10.2012 n. 179, convertito in l. 17.12.2012 n. 221 – il quale avrebbe pur giustificato il ricorso al criterio di notificazione resi- duale di cui all'art. 40, comma 7, C.C.I.I., appare evidente che, non avvedendosi dell'errore materiale, la cancelleria del Tribunale di Teramo abbia provveduto a notificare gli atti presso un soggetto terzo ed estraneo alla procedura, privo di collegamento alcuno – se
9 non limitatamente alla denominazione sociale – con la società odierna reclamante.
6.3. Sul punto, premessa la pressoché totale sovrapponibilità dei concetti di domicilio fisico e domicilio digitale, deve farsi applica- zione del principio, ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della notificazione ogni- qualvolta ad essa, come nella specie, consegua l'omessa consegna dell'atto da notificare (ex multis, si vedano Cass. SS.UU. n.
14594/2016; Cass. n. 26960/2023).
6.4. Dalla accertata invalidità della notifica (inesistenza) consegue la nullità della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazio- ne giudiziale della società CP_1
6.5. Alla declaratoria di nullità della sentenza consegue, altresì, la rimessione degli atti al Tribunale (in tal senso, si veda Cass n.
17205/2013, secondo cui, in caso di nullità della notifica del ricor- so per dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza, ne consegue, per violazione del contraddittorio, la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, con conseguente obbligo per il giudice di appello di rimettere gli atti al primo giudi- ce ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., applicabile anche ai reclami camerali, quale deve considerarsi l'impugnazione avverso la di- chiarazione di fallimento) per gli adempimenti di cui all'art. 53
CCII.
10 6. Le ragioni meramente processuali della decisione, oltre alla cir- costanza che la notifica presso l'indirizzo di posta elettronica certi- ficata era risultata errata anche in ragione della omessa dotazione e mantenimento di indirizzo elettronico da parte della società debi- trice (oltre che della mancata comunicazione al registro delle im- prese presso la Camera di Commercio), giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del reclamo ex art. 51 C.C.I.I. avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 97/2024, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_5
2) dichiara la nullità della sentenza e, per l'effetto, revoca la di- chiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
effettuata dal Tribunale di Teramo con la sentenza indicata CP_1
in epigrafe, fatti salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dai suoi organi, che restano in carica, ai sensi dell'art. 53 CCII, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, periodo in cui l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spetta al de- bitore sotto la vigilanza del curatore, con obbligo del debitore di provvedere a informativa mensile della gestione economica, pa- trimoniale e finanziaria dell'impresa sotto la vigilanza del curatore, come pure di provvedere mensilmente a relazionare sulla situazio- ne economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
11 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presen- te procedimento.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svoltasi in data
12/02/2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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