Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 27777
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Sentenza 25 marzo 2003

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Per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso) non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen. (cui l'art. 416 ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale; elementi, questi, da ritenersi essenziali ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli artt. 96 e 97 del T.U. delle leggi elettorali approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che parimenti sanzionano penalmente condotte di minaccia ovvero di promessa o di somministrazione di danaro o di altre utilità finalizzate ad influenzare il libero convincimento del cittadino elettore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 27777
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27777
    Data del deposito : 25 marzo 2003

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