Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 ter cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso) non basta l'elargizione di denaro, in cambio dell'appoggio elettorale, ad un soggetto aderente a consorteria di tipo mafioso, ma occorre anche che quest'ultimo faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell'art. 416 bis cod. pen. (cui l'art. 416 ter fa esplicito richiamo), per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale; elementi, questi, da ritenersi essenziali ai fini della distinzione tra la figura di reato in questione ed i similari illeciti di cui agli artt. 96 e 97 del T.U. delle leggi elettorali approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che parimenti sanzionano penalmente condotte di minaccia ovvero di promessa o di somministrazione di danaro o di altre utilità finalizzate ad influenzare il libero convincimento del cittadino elettore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 27777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27777 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. SOSSI MARIO Presidente
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere
2. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere
3. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere
4. Dott. CAMPO STEFANO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA LV N. IL 04/01/1953;
2) ZO ON N. IL 26/05/1931;
3) EL NT N. IL 28/02/1935;
4) MU RE N. IL 27/04/1959;
5) OR LV N. IL 04/11/1961;
6) HI QU N. IL 19/07/1963;
e dal Procuratore Generale nei confronti di:
7) ON RE N. IL 10/09/1952;
8) TO ON N. IL 07/03/1964;
9) TO SA N. IL 09/02/1973;
10) HI EL N. IL 26/12/1966;
avverso SENTENZA del 24/07/2001 del CORTE d'APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CAMPO STEFANO;
Udito il Procuratore generale in persona del dr. Luigi CIAMPOLI, che ha concluso, per il rigetto di tutti i ricorsi;
Uditi i Difensori avv.ti:
Armando VENETO per RT e TA, che chiede l' accoglimento dei ricorsi, Alfredo GAITO, per ON, che conclude per il rigetto del ricorso del Procuratore generale, Alfredo GALASSO per HI, che chiede il rigetto. del ricorso del Procuratore generale e l'accoglimento del proprio;
AN DI TO, che conclude per l'accoglimento del ricorso di MU, PP ZO per HI EL, che conclude per il rigetto del ricorso del Procuratore generale, PP LE per IT EL e NE, che chiede per il rigetto del ricorso del Procuratore generale, SS CC, che chiede il rigetto del ricorso proposto dal procuratore generale nei confronti di TO RI, AN IC per AN, che conclude per l'accoglimento del ricorso;
AL RI, anche quale sostituto dell'avv. Ugo CASTAGNA, per LO, che conclude per l'accoglimento del ricorso. OSSERVA
1. Con sentenza in data 31 marzo 2000 il Tribunale di Termini Imprese, per quanto interessa in questa sede, affermava la responsabilità di CA AL, ON RE, ZO TO, TO RI, EL TO, HI AS e OR AL per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.;
ON, TO RI e O TO per il reato di cui agli arte. 81 cpv., 110, 61 n. 7, 629 co. 1e 2 cod. pen. e 7 legge 12.7.1991 n.203;
EL TO per il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen.;
MU CE e IV AL per il reato di cui agli artt.110, 81 cpv., cod. pen., 10 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 e 7 legge 12.7.1991 n. 203; e condannava, ritenuta la continuazione per i fatti di reato addebitati a ON, TO RI, IV e EL e applicate le circostanze attenuanti generiche a MU e HI: CA alla pena di dieci anni di reclusione;
ON a quella di dodici anni di reclusione e lire cinque milioni di multa;
ZO alla pena di tredici anni di reclusione;
TO RI alla pena di undici anni di reclusione e lire quattro milioni cinquecentomila di multa;
TO TO alla pena di dieci anni di reclusione;
OR alla pena di undici anni di reclusione e lire due milioni di multa;
EL alla pena di dodici anni di reclusione;
MU alla pena di anni due e mesi due di reclusione e lire un milione cinquecentomila di multa;
HI alla pena di anni quattro di reclusione;
oltre a quelle accessorie di legge per CA, ZO, OR, EL, ON e i due TO.
Assolveva, per quanto interessa in questa sede, HI EL dal reato di estorsione pluriaggravata.
2. A seguito delle impugnazioni del pubblico ministero e degli imputati la Corte di Appello di Palermo con sentenza in data 24 luglio 2001, in parziale riforma di quello di primo grado, assolveva:
ON dal reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per non avere commesso il fatto;
TO RI, TO TO e ON da quello di cui agli artt. 81 cpv. 110, 61 n. 7, 629 co. 1 e 2 cod. pen. e 7 legge 203/1991 perchè il fatto non sussiste;
riqualificava il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. contestato a TO RI come quello di cui agli artt. 378 cod. pen. e 7 legge 203/1991; escludeva per MU e IV la ritenuta continuazione interna per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 10, 14 legge 497/1974 e 7 legge 203/1991;
rideterminava le pene irrogate a :
CA in anni otto di reclusione;
ZO in anni dieci di reclusione;
TO RI in anni quattro di reclusione;
EL TO in anni nove di reclusione;
MU in un anno e sei mesi di reclusione, ritenuta la continuazione con il più grave reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per il quale era stato condannato dalla Corte di appello di
Palermo in data 31 luglio 1999, elevando la pena inflitta dal citato giudice a quella di anni sei e mesi sei di reclusione;
OR in anni otto e mesi dieci di reclusione;
confermando nel resto la sentenza impugnata.
3. Ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo nei confronti di TO TO, TO RI, ON e TI EL, nonché, per il tramite dei rispettivi difensori, CA, ZO, EL, MU, TI AS e OR, i quali deducono:
il Procuratore generale:
a) erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1 lett. b) C.P.P. in relazione agli artt. 81, 378 e 416-bis C.P.), asserendo che le condotte accertate a carico di TO RI, per il reale ed effettivo contributo arrecato all'organizzazione mafiosa in quanto finalizzato al mantenimento della stessa e alla realizzazione del suo programma criminale, concretizzavano il reato di cui all'art.416 bis C.P. e non già quello di favoreggiamento aggravato ritenuto dalla corte territoriale, e rilevando che, a tutto concedere, in presenza di una pluralità di condotte, si era in presenza di più reati di favoreggiamento con conseguente obbligatorio aumento della pena ai sensi dell'art. 81 cpv. C.P.;
b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 416-bis C.P.), in quanto ON era stato assolto dal reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, pur in presenza di molteplici chiamate in reità, sulla illogica argomentazione che, essendo la fonte di dette propalazioni soggetto mafioso e non essendo tali i chiamanti in reità, era poco verosimile che un mafioso avesse confidato a terzi estranei circostanze riservate concernenti l'associazione per delinquere, e su quella, parimenti illogica, riguardante la scarsa attendibilità dei dichiaranti in quanto portatori di pregressi rancori nei confronti del ON;
c) violazione di legge (art. 606 co. 1 lett. c) C.P.P. in relazione all'art. 521 stesso codice), affermando che l'assoluzione di HI EL per i due episodi di estorsione pluriaggravata in danno di AR AE e GR NT era basata sull'errato presupposto che si era accertato che le modalità di commissione delle stesse differivano da quanto enunciato nel capo di imputazione, mentre la mera diversità di dettagli delle modalità di esecuzione dei reati in questione non costituiva "fatto nuovo", non essendo avvenuta una trasformazione radicale, tale da pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato, della fattispecie nei suoi elementi essenziali;
d) vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) C.P.P.), assumendo che la corte territoriale, nell'assolvere ON, TO TO e TO RI dal reato di estorsione pluriaggravata in danno di MU RE, aveva valorizzato soltanto la ritrattazione dibattimentale di quanto dichiarato in sede di indagini preliminari dalla parte offesa, non tenendo conto degli altri copiosi elementi in atti, dettagliatamente elencati, dai quali non solo venivano confermate le dichiarazioni fatte dal MU alla polizia giudiziaria, ma anche l'esistenza delle condotte estorsive contestate agli imputati;
CA:
a) erronea applicazione e violazione di legge (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 414 e 649 stesso codice), asserendo che in presenza di nuove emergenze probatorie il pubblico ministero, essendo stato l'imputato già sottoposto ad indagine per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. ed essendo stata la relativa notizia di reato archiviata per infondatezza, per iniziare la nuova indagine relativa al medesimo reato avrebbe dovuto essere autorizzato dal competente g.i.p. con specifico decreto, e rilevando che, in presenza di identità sia delle fonti probatorie che dell'identificata associazione per delinquere (Cosa nostra) andava applicato l'art. 649 C.P.P.;
b) vizio di motivazione (art. 606 co. 1' lett. e) C.P.P. in relazione all'art. 192 stesso codice), in quanto la corte territoriale non ha proceduto ad accertare l'attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, fonti delle accuse rivolte all'imputato, né a indicare i rispettivi riscontri estrinseci alle loro dichiarazioni, così come illogicamente ha basato l'affermazione di responsabilità del CA sul contenuto manifestamente contraddittorio di tali propalazioni;
c) vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) C.P.P. in relazione all'art. 62-bis C.P.), in quanto le circostanze attenuanti generiche, in presenza dell'asserita marginalità dell'apporto del CASATA a "Cosa nostra", non potevano essere denegata con il solo riferimento alla gravità del reato;
d) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 133 C.P.), perché, pur se ridotta rispetto a quella irrogata in primo grado, la pena inflitta era eccessiva e priva di motivazione relativamente ai criteri adottati per determinarla;
ZO a) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. c) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 192 stesso codice), rilevando che, riguardo all'utilizzazione del contenuto delle dichiarazione del collaboratore AN, sono state adoperate argomentazioni palesemente illogiche e, relativamente al collaboratore AL, se ne è affermata l'attendibilità nonostante l'evidente irregolarità dell'iter di acquisizione dei c.d. riscontri e la totale mancanza di motivazione sul punto;
b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 416-bis co. 2 C.P.), osservando che, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti agli atti e specificamente elencati e sottoposti a puntuali censure, è stata erroneamente attribuita all'imputato la qualifica di dirigente dell'associazione per delinquere di tipo mafioso con motivazione palesemente illogica e contraddittoria attesa l'asserita incapacità al comando del ZO;
c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione agli arte. 62-bis e 133 C.P.), in quanto il diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche era motivato con argomentazioni di stile e la corte territoriale, nel determinare la pena, non aveva tenuto conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi riguardanti l'imputato;
EL a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 192 co. 3 e 4 stesso codice e 416-bis C.P.), rilevando che la corte territoriale aveva disatteso le regole che presiedono alla valutazione della prova in presenza di chiamate di correità, aveva ignorato gli elementi probatori decisivi per una pronuncia di assoluzione dell'imputato, aveva erroneamente ritenuto come partecipativa ad associazione per delinquere di tipo mafioso una condotta qualificabile, al più, come favoreggiamento reale - indicando le circostanze poste a giustificazione di tali affermazioni - e non aveva dato alcuna risposta alle pregnanti doglianze esposte con l'atto di appello;
b) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 416-ter C.P.), asserendo che la condotta addebitata all'imputato non concretizzava il reato di scambio politico mafioso di cui all'art. 416-ter C.P., atteso che non era stata accertata un'attività realizzata dal ZO di "imposizione del candidato da votare" con metodi mafiosi, bensì si era dimostrato soltanto che l'imputato aveva ottenuto la disponibilità del mafioso ON ad appoggiare la candidatura di AG MO;
c) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione agli artt. 62-bis e 133 C.P.), in quanto la corte territoriale, nel determinare l'entità
della pena inflitta, ha eluso i parametri indicati a tale scopo dalla legge e, inoltre, non ha dato alcuna motivazione in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sollecitata con l'atto di appello;
MU a) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 81 C.P.), in quanto l'aumento di pena per continuazione, su altra pena comminata all'imputato con diversa sentenza, era privo di motivazione anche in relazione alla sua notevole entità e al leale comportamento processuale dell'imputato;
HI a) vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) C.P.P.), in quanto, in presenza di un rilevante apporto collaborativo dell'imputato per l'accertamento dei fatti di causa, illogicamente gli era stata denegata l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 della legge 12.7.1991 n. 203;
OR a) vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) C.P.P.), perché la corte territoriale ha utilizzato a carico dell'imputato fonti di prova, costituite da sole chiamate in reità rese da collaboratori di giustizia, senza attenersi ai criteri indicati dalla legge per la loro valutazione;
b) erronea applicazione e violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) C.P.P. in relazione all'art. 7 d.l. 152/1991), affermando che, ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 di. 152/1991, è necessario, allorquando la si contesta a un membro dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, una specifica motivazione, mancante nella sentenza gravata, in ordine alla presenza di un dolo specifico, diverso da quello inerente alla partecipazione all'organismo criminale, di agire per gli scopi dell'associazione;
e) vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) C.P.P.), rilevando che le richieste circostanze attenuanti generiche sono state denegate sulla scorta della sola asserita gravità del reato senza prendere in considerazione gli specifici parametri, soggettivi e oggettivi, di cui all'art. 133 C.P.;
d) vizio di motivazione (art. 606 co. 1 lett. e) C.P.P.), perché nel determinare la pena irrogata all'imputato è stata presa in considerazione soltanto la posizione di costui ricoperta all'interno dell'associazione per delinquere, omettendosi la valutazione di ogni altro elemento.
Nelle more dell'odierna udienza i difensori di CA e OR depositavano motivi aggiunti, con i quali ulteriormente illustravano le doglianze relative, rispettivamente, all'eccezione procedurale riguardante la violazione degli artt. 414, 434 e 649 C.P.P. e alla violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art.192 C.P.P. I difensori di ON e HI depositavano memorie difensive dirette a evidenziare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso proposto dal procuratore generale nei confronti dei loro assistiti.
4. È meritevole di accoglimento il gravame proposto da EL limitatamente, peraltro, al ritenuto reato di cui all'art. 416-ter c.p., mentre tutti gli altri ricorsi vanno respinti siccome infondati.
4.a Invero, per la giuridica sussistenza del reato di cui all'art.416-ter c.p. (c.d. voto di scambio politico mafioso) è necessario che la promessa, effettuata con una contropartita di erogazione di somme di denaro e ricevuta da chi si sia candidato a elezioni politico-amministrative, di procurare voti abbia il sostegno di chi impieghi il metodo mafioso per adempiere alla promessa data. In altri termini è necessario che colui che ha promesso il proprio appoggio al candidato faccia ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, con le modalità precisate nel terzo comma dell'art. 416-bis c.p. cui l'art. 416ter fa esplicito richiamo, per impedire ovvero ostacolare il libero esercizio del voto e per falsare il risultato elettorale.
Detti elementi, essenziali per la configurazione del reato in questione, lo distinguono dai similari illeciti di cui agli artt. 96 e 97 d.p.r. 30.3.1957 n. 361 (T.U. delle leggi elettorali), che parimenti sanzionano penalmente condotte di minaccia ovvero di promessa o di somministrazione di denaro o di altre utilità finalizzate a influenzare il libero comportamento del cittadino elettore.
Ne discende che, come verificatosi nella. specie che ci occupa, la sola qualità di mafioso rivestita da chi è stato interessato, previa consegna di denaro, da un candidato per appoggiarne la campagna elettorale non è, di per se sola, circostanza sufficiente per provare non solo la collusione tra il predetto candidato e l'organizzazione criminale di appartenenza, ma l'uso di metodi mafiosi per influenzare il corretto e libero svolgimento della competizione elettorale.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto senza rinvio perchè il reato di cui all'art. 416-ter non sussiste con conseguente esclusione della relativa pena irrogata al EL e rideterminazione di quella residua nei termini meglio indicati in dispositivo.
4.b. Le doglianze avanzate dal ricorrente procuratore generale con i motivi sub lett. a), b) e d) e dai ricorrenti CA con il motivo sub lett. b), ZO con i motivi sub lett. a) e b), EL con il motivo sub lett. a), HI con il solo motivo dedotto e OR con il motivo sub a) si risolvono in censure in fatto in quanto tutti i sunnominati ricorrenti mirano a ottenere una valutazione degli elementi probatori utilizzati in sentenza per giustificare la decisione adottata diversa da quella effettuata - con argomentazioni che, per essere esenti da vizi logico-giuridici o da errori di diritto, non possono essere sottoposti al controllo della Corte di cassazione dai giudici del merito, così richiedendo un giudizio sul fatto, non previsto per legge (art. 606 ult. co. C.P.P.) come motivo per ricorrere per cassazione.
4.c. Inoltre, risultano infondati i motivi dedotti da:
CA con il motivo sub lett. c);
ZO con il motivo sub lett. c);
EL con il motivo sub lett. c);
OR con il motivo sub lett. c);
in quanto le circostanze attenuanti generiche possono essere denegate anche con il solo rilievo della gravità del fatto di reato addebitato all'imputato. Infatti tale parametro è tra quelli elencati nell'art. 133 C.P., cui deve rapportarsi il giudice nella valutazione sull'applicabilità o meno di detta circostanza attenuante, di guisa che il relativo riferimento è sufficiente per giustificare la decisione adottata, con tale scelta essendo stata ritenuta la prevalenza di detto parametro su tutti gli altri indicati in detta norma, di guisa che ultroneo risulterebbe il loro esame. Inoltre, per quanto concerne il EL, la corte territoriale non era tenuta a motivare sul punto, essendo la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche indicata nell'atto di appello in modo del tutto generico (" ... la pena era.. eccessiva ed andava ridotta previa concessione delle attenuanti generiche..", come si legge a pag. 38 della sentenza impugnata) ed essendo stata ridotta la pena in considerazione dell'elevata età di detto imputato;
- da OR, relativamente alla ritenuta aggravante di cui all'art.7 della legge 12.7.1991 n. 203 (motivo sub lett. b)), perché detta circostanza è configurabile (SS.UU., 27.4.2001 (ud. 28.3.2001, Cinalli e altri, rv. n. 218.377) anche nei confronti del partecipe ad una associazione per delinquere di tipo mafioso che commetta un reato idoneo ad agevolare l'attività dell'organizzazione criminale, tale dovendosi qualificare la detenzione di un numero rilevanti di armi per conto di uno dei capi del sodalizio mafioso, e il cui elemento soggettivo consiste nella cosciente volontarietà della condotta detentiva finalizzata a detto scopo;
- da MU in relazione alla carenza di motivazione per la determinazione dell'entità della pena un anno e sei mesi di reclusione - da apportare in aumento al più grave fatto di reato unificato per continuazione, perché la quantificazione della pena, di entità, peraltro, non eccessiva rispetto a quella edittale prevista per il reato di detenzione illegale di un rilevante numero di armi da sparo, risulta motivata, sia pure implicitamente, laddove si specificano le modalità di fatto, tempo, luogo e finalità del reato in questione, di per se sole idonee a giustificare il trattamento sanzionatorio adottato, trattandosi di una condotta detentiva finalizzata all'occultamento di diverse armi di pertinenza di un pericoloso sodale dell'organizzazione criminale denominata "Cosa nostra";
- dal CA riguardo al motivo sub lett. d), atteso che la riduzione della pena irrogatagli in primo grado è stata motivata mediante l'uso della locuzione eccessiva , di per se sufficiente per giustificare la decisone prescelta in quanto tale giudizio presuppone la valutazione, diversa, degli elementi posti a supporto della determinazione sanzionatoria effettuata dal giudice di prime cure e, quindi, indica il criterio seguito dal giudice per addivenire a detta riduzione;
- dal procuratore generale con parte del motivo sub lett. a) proposto nei confronti di TO RI, dal momento che la condotta di favoreggiamento attribuita al sunnominato imputato, così come accertata dai giudici del merito e descritta a pag. 113 e 114 della sentenza impugnata, risulta unica, Pur se ripartita in ripetuti atti della stessa specie, di guisa che non è ravvisabile l'applicabilità dell' istituto della continuazione, che ha come presupposto la commissione di diversi fatti di reato e non la realizzazione di più atti concretizzanti la commissione di una unica condotta criminosa con essi frazionabile. Al qual proposito è opportuno chiarire che anche i reati a condotta plurima, tra i quali rientra (per la forma concreta accertata nel caso che ci occupa) quello di favoreggiamento personale, possono presentare un frazionamento della loro condotta in più atti, diversamente da quelli unisussistenti - qui unico acta perficiuntur- nei quali l'atto e la condotta coincidono in un'unica azione materiale.
4.d. II motivo proposto da OR sub lett. d) è inammissibile siccome, al contempo, infondato e generico, atteso che il ricorrente si limita a lamentare l'eccessività della pena inflittagli e la sua determinazione senza che la corte territoriale abbia valutato alcun altro elemento, al di fuori della posizione dell'imputato all'interno del sodalizio criminale, in tal modo, per un verso, ammettendo che la determinazione dell'entità della pena è stata giustificata dai giudici del merito da una precisa circostanza di fatto (la predetta posizione all'interno dell' associazione) e, per altro verso, non supportando l'affermazione relativa alla mancata valutazione, a tale fine, da parte della corte territoriale di altri elementi con specifiche indicazioni sula loro natura e valenza giuridica.
4.e. In ordine, poi, alle censure di carattere procedurale denunciate dal procuratore generale (sub lett. c), ricorso nei confronti di TI EL) e da CA (sub lett. a)) la Corte, rispetto alla prima, rileva che il giudice del merito ha congruamente e dettagliatamente indicati (pagg. da 114 a 120 della sentenza impugnata) gli elementi probatori, dai quali è emerso che, per l'estorsione in danno della Eurocostruzioni, la vicenda si è svolta con modalità, soggettive e oggettive, diverse da quelle contestate allo TI nel capo di imputazione, di guisa che in tale situazione correttamente è stata disposta l'assoluzione dell'imputato non essendovi alcuna correlazione tra il fatto enunciato nel decreto che disponeva il giudizio e quello accertato in dibattimento.
Conseguentemente, mentre la soluzione giuridica prescelta dalla corte territoriale risulta conforme al dettato dell'art. 521 C.P.P., la doglianza del ricorrente p.g. si risolve in un'inammissibile, in questa sede di legittimità, critica in fatto della valutazione dei dati di causa argomentatamente effettuata dal giudice del merito. Relativamente alla seconda non sussistono, in punto di fatto prima che in punto di diritto, gli elementi idonei a supportare le doglianze avanzate dal CA, atteso che, trattandosi di differenti reati di associazione per delinquere di tipo mafioso -come accertato dai giudici del merito (pagg. da 51 a 55 della sentenza impugnata) con argomentazioni che, per essere esenti da vizi logico-giuridici o da errori di diritto, non sono sottoponibili al controllo del giudice di legittimità - il pubblico ministero non aveva l'obbligo di chiedere al competente g.i.p. l'autorizzazione, di cui all'art. 414 C.P.P., a riaprire le indagini per un reato che risultava diverso, pur se di identica qualificazione giuridica, nei suoi elementi materiali, così come non sono applicabili alla fattispecie in esame né l'art. 434 C.P.P. né l'art. 649 C.P.P., in quanto sia la richiesta di revoca della sentenza di proscioglimento che il divieto del ne bis in idem presuppongono che ci si trovi in presenza di un identico, in tutti gli elementi soggettivi e oggettivi necessari per la sua giuridica esistenza, fatto di reato:
ipotesi non riguardante, come indicato nella sentenza impugnata (pagg. , il caso di specie).
5. Per le suesposte ragioni tutti i ricorsi, con parziale esclusione per quello proposta dal EL accolto nei termini sopra specificati, vanno respinti con conseguente condanna di tutti i ricorrenti, ad esclusione del EL e del procuratore generale, al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di EL TO limitatamente al reato di cui all'art. 416-ter C.P., perché il fatto non sussiste ed elimina la relativa pena di un anno di reclusione, rideterminando la pena residua in anni otto di reclusione.
Rigetta tutti gli altri ricorsi e condanna CA, ZO, MU, OR e HI AS al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 25 MARZO 2003.