Sentenza 21 aprile 2017
Massime • 2
In tema di ordinamento penitenziario, nel caso di mancata esecuzione di un provvedimento non più soggetto ad impugnazione, il magistrato di sorveglianza, adito ex art. 35-bis, commi 5 e 6, ord. pen., non può rimetterne in discussione il contenuto decisorio, ancorché siano sopravvenute in senso contrario decisioni della Corte di cassazione su identiche posizioni di altri detenuti, dovendo soltanto assicurare che esso trovi attuazione. (Fattispecie relativa ad un provvedimento non più impugnabile che consentiva ad un detenuto di espletare colloqui con minori infradodicenni senza vetro divisorio).
L'ottemperanza dell'amministrazione penitenziaria ai provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza, ad esito del giudizio di cui all'art. 35-bis, commi 5 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ordine ai colloqui di un detenuto sottoposto al regime speciale dell'art. 41-bis ord. pen. con minori di anni dodici ha la stessa durata di detto regime, con la conseguenza che, nel caso di proroga di quest'ultimo, il relativo D.M. può nuovamente disporre rispetto a tali colloqui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2017, n. 22923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22923 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2017 |
Testo completo
22923-1 7 h REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/04/2017 Composta da: 4450/2014- Sent. n. sez. - Presidente - DOMENICO CARCANO REGISTRO GENERALE ADET TONI NOVIK N.8783/2016 MARCO VANNUCCI Rel. Consigliere - GIACOMO ROCCHI - STEFANO APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA @/ VI NC nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/01/2016 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO sentita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
(EX(2)lette/sentite le conclusioni del PG (N2) (A RELHAVE THE HA ENCLOSS PER CA WA SENTA на ан од RINVIO DEL IR NEDITENTA IRPUGNAN Udit i difensor Avv.; и RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Viterbo, provvedendo sulla richiesta di ottemperanza avanzata da VI CE, ai sensi dell'art. 35 bis, comma 5 ord. pen., ordinava alla Direzione della Casa Circondariale di Sassari di ottemperare all'ordinanza dello stesso Magistrato del 10/4/2014, consentendo a VI di espletare i colloqui con i figli minori di 12 anni senza vetro divisorio per l'intera durata del colloquio. Il Magistrato osservava che il proprio provvedimento non era più soggetto ad impugnazione.
2. Ricorre per cassazione il Ministero della Giustizia, deducendo violazione degli artt. 35 bis e 41 bis ord. pen.. L'art. 41 bis comma 2 quater lett. b) ord. pen. prevede espressamente che i colloqui dei detenuti si svolgano in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti. Secondo il Ministero ricorrente, il giudice dell'ottemperanza deve necessariamente valutare la situazione di novità derivante dalle sentenze della Corte di Cassazione, rigettando la richiesta nel caso in cui la precedente ordinanza non debba trovare esecuzione. Sottolineando la ratio della disposizione normativa e il pericolo che il minore possa essere utilizzato quale involontario latore di comunicazioni non consentite, il ricorrente ricorda che la giurisprudenza dei Tribunali di Sorveglianza che avevano disapplicato la Circolare ministeriale in materia era stata smentita da diverse sentenze di questa Corte ed abbandonata dagli stessi Tribunali. Pertanto, non è possibile dare ottemperanza ad un ordine che disapplica la circolare ministeriale che limita a dieci minuti la parte di colloquio che il minore di dodici anni può svolgere a diretto contatto con l'ascendente diretto detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen. e dispone il contestuale obbligatorio allontanamento dei familiari adulti dalla sala colloqui durante tale lasso di tempo. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Esattamente il Ministero ricorrente ricorda che la giurisprudenza di questa 2 ва Corte ha recentemente ma ripetutamente sconfessato le decisioni dei Magistrati di Sorveglianza che disapplicavano la Circolare concernente le regole per i colloqui per i detenuti in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.: in effetti, è stato ritenuto inammissibile, in quanto non incidente su diritti soggettivi, il reclamo avverso il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria che, disciplinando le modalità di svolgimento dei colloqui visivi con i minori di anni 12 di detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., dispone l'allontanamento della sala colloqui di ogni altro familiare, impedendo a questi di assistervi anche se separati da un vetro divisorio (Sez. 1, n. 32842 del 04/06/2014 - dep. 23/07/2014, Licciardi, Rv. 260808); si è precisato che il detenuto è titolare di un mero interesse legittimo all'estensione delle condizioni valide per minore ad un adulto che lo accompagni, talché, la sua posizione giuridica soggettiva cede di fronte al preminente interesse dello Stato alla tutela della collettività sotto il profilo della sicurezza pubblica (Sez. 1, n. 39966 del 11/06/2014 - dep. 26/09/2014, Ministero Della Giustizia in proc. Pariante, Rv. 260357), ribadendo che i colloqui senza vetro divisorio fruiti dal detenuto in regime ex art. 41 bis ord. pen. con figli o nipoti minori degli anni dodici devono avvenire in assenza dei familiari maggiorenni (Sez. 1, n. 35488 del 04/06/2014 - dep. 11/08/2014, Min. Della Giust. in proc. Maranzano, Rv. 260128).
2. Tuttavia, la questione giuridica da risolvere è differente: si tratta della possibilità per il Magistrato di Sorveglianza in sede di ottemperanza di rivedere la propria decisione. In effetti, si potrebbe sostenere che, poiché l'ordinanza emessa ex art. 35 bis ord. pen. ha riguardo all'inosservanza da parte della amministrazione penitenziaria di disposizioni di leggi e di regolamento dalla quale derivi al detenuto un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti (art. 69, comma 6 lett. b ord. pen.), l'ottemperanza non dovrebbe essere ordinata, non esistendo un diritto del detenuto in regime di 41 bis cit. a svolgere i colloqui con l'infradodicenne con modalità diverse da quanto previsto dalle Circolari del DAP e non violando tali circolari né la legge né il regolamento penitenziario. Tuttavia, la natura stessa del giudizio di ottemperanza comporta che il Magistrato di sorveglianza non possa mettere in discussione il contenuto decisorio del provvedimento, divenuto definitivo, di cui si chiede l'esecuzione, dovendosi limitare a stabilire le modalità e i tempi attraverso cui detto provvedimento debba essere eseguito;
né le decisioni di questa Corte su ricorsi relativi alle posizioni di altri detenuti possono essere considerate fatti nuovi sopravvenuti che impongano una rivisitazione della decisione da parte del 3 giudice dell'ottemperanza, atteso che il procedimento concernente VI si è concluso con una decisione definitiva che ha concretizzato la regolamentazione di legge nel caso concreto. Ovviamente l'ottemperanza che l'Amministrazione dovrà dare al provvedimento del Magistrato di Sorveglianza ha una scadenza temporale: non solo per ragioni anagrafiche il provvedimento riguarda i colloqui con figli e - nipoti minori di anni dodici ma per la cadenza biennale imposta dalla legge per - la proroga del regime di cui all'art. 41 bis ord. pen.: in caso di proroga disposta nei confronti di VI, ben potrà il decreto ministeriale disporre nuovamente sul tema dei colloqui in oggetto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 21 aprile 2017 In Presidente Il Consigliere estensore Domenico Carcano Giacomo Rocon пото DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 MAG 2017 IL CANCELLIERE Stefanie FAIELLA 4