Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2017, n. 22923
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Sentenza 21 aprile 2017

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In tema di ordinamento penitenziario, nel caso di mancata esecuzione di un provvedimento non più soggetto ad impugnazione, il magistrato di sorveglianza, adito ex art. 35-bis, commi 5 e 6, ord. pen., non può rimetterne in discussione il contenuto decisorio, ancorché siano sopravvenute in senso contrario decisioni della Corte di cassazione su identiche posizioni di altri detenuti, dovendo soltanto assicurare che esso trovi attuazione. (Fattispecie relativa ad un provvedimento non più impugnabile che consentiva ad un detenuto di espletare colloqui con minori infradodicenni senza vetro divisorio).

L'ottemperanza dell'amministrazione penitenziaria ai provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza, ad esito del giudizio di cui all'art. 35-bis, commi 5 e 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354, in ordine ai colloqui di un detenuto sottoposto al regime speciale dell'art. 41-bis ord. pen. con minori di anni dodici ha la stessa durata di detto regime, con la conseguenza che, nel caso di proroga di quest'ultimo, il relativo D.M. può nuovamente disporre rispetto a tali colloqui.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2017, n. 22923
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22923
    Data del deposito : 21 aprile 2017

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