Sentenza 10 maggio 2016
Massime • 2
In tema di delitto di scambio elettorale politico-mafioso, la modifica apportata all'art. 416-ter cod. pen. dalla legge 17 aprile 2014, n. 62, sul contenuto dell'accordo criminoso, non ha comportato una parziale "abolitio criminis", in quanto, anche nel vigore della precedente formulazione della norma, occorreva, ai fini della configurazione del reato, la promessa di acquisizione del consenso elettorale facendo ricorso alle tipiche modalità mafiose della sopraffazione e dell'intimidazione.
In tema di revoca per "abolitio criminis", ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., la delibazione del giudice dell'esecuzione deve riguardare il confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che detto confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/05/2016, n. 36079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36079 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2016 |
Testo completo
3 607 9 /1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 10/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO - Presidente - SENTENZA - Consigliere -N. 1678/2016- Dott. FILIPPO CASA N. 36667/2015- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - ANTONIO CAIRO Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS ID LV N. IL 12/06/1966 avverso l'ordinanza n. 123/2015 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Park Coveralls chike diet u llar l'ordinarya Mifuguests on Zei, vis Udit i difensor Av.; h D Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 26 giugno 2015 la Corte di Assise di appello di Palermo, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta, avanzata dal condannato DE SA CO, volta ad ottenere la revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. della sentenza n. 55/2013, emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 9 gennaio 2013, irrevocabile l'11 febbraio 2014, che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, in quanto, per effetto della riforma dell'art. 416-ter cod.pen., il fatto giudicato non sarebbe più previsto dalla legge come reato.
1.1 A fondamento della decisione reiettiva la Corte distrettuale rilevava che la condotta addebitata al CO ed accertata con la sentenza già irrevocabile presentava i caratteri qualificanti anche la nuova fattispecie incriminata dall'art. 416-ter cod. pen., nel testo modificato dalla successiva legge n. 62/2014, poiché egli aveva stretto un accordo, mediato dall'intervento di altro soggetto, tale DE NI, con AL FE, noto esponente al vertice di organizzazione mafiosa e dall'elevata caratura criminale, operante nel proprio bacino elettorale, conosciuto come tale dalla cittadinanza e dallo stesso condannato, il quale gli si era rivolto al fine di ottenere appoggio nel corso della campagna elettorale dietro pagamento di un corrispettivo in denaro nella consapevolezza dei metodi cui questi avrebbe fatto ricorso e della forza di intimidazione promanante dall'appartenenza alla consorteria mafiosa.
2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso l'interessato a mezzo dei difensori i quali ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) Mancanza di motivazione: la Corte di merito, pur avendo dato atto della formazione di orientamento interpretativo che risolve la questione di diritto intertemporale sollevata con incidente di esecuzione e che assume come il nuovo testo dell'art. 416-ter cod. pen. pretenda che il patto di scambio politico-mafioso sia assistito dalla consapevolezza del ricorso da parte degli esponenti di organizzazioni di stampo mafioso del metodo intimidatorio e coartante la volontà degli elettori, ritiene che questo non sia l'unico orientamento affermatosi, ma non esplicita quale sia la lettura fatta propria e quale opinione abbia al riguardo. b) Erronea applicazione dell'art. 416-ter cod.pen., come modificato dalla L. n. 62/2014: la Corte di Assise di appello ha offerto un'erronea soluzione al tema sottopostole, frutto di non corretta considerazione dell'istanza e degli argomenti giuridici che la supportavano, incentrati sulla introduzione nel testo della norma incriminatrice di un elemento specializzante rispetto al previgente, costituito dalla necessità che l'accordo di scambio tra politico e soggetto "mafioso" sia assistito dalla consapevolezza del primo dell'impiego delle modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen.. Tale affermazione di principio non è contraddetta dal precedente richiamato dall'ordinanza impugnata, sentenza n 37374/14, limitatasi a ribadire l'interpretazione prevalente dell'art. 416-ter vecchia formula senza nulla aggiungere sulla problematica successoria dei testi normativi, che la Corte di merito non ha comunque affrontato. Deve, piuttosto, considerarsi quanto 1 up affermato nella sentenza della Suprema Corte n. 36382/14, secondo la quale il "nuovo" 416 ter, sulla base di quanto dedotto dal testo e dai lavori parlamentari, impone la necessità, ai fini della punibilità, della rappresentazione e volontà da parte del politico di concludere uno scambio politico-elettorale che comporti l'impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori e che ciò sia espressamente contemplato nel patto come concreta modalità di procacciamento dei voti, non potendo farsi ricorso a presunzioni legate alla sola qualità soggettiva dell'interlocutore. c) Illogicità della motivazione laddove ha preteso di differenziare la situazione decisa dalla sentenza n. 36382/14 da quella del CO in ragione della richiesta incidenza sul giudicato, ma l'argomentazione non è coerente e non tiene conto che, in difetto dell'elemento specializzante, che restringe la portata applicativa della precedente norma, deve farsi applicazione dell' art. 2 cod. pen., 2° comma. d) Contraddittorietà della motivazione: le considerazioni svolte nell'ordinanza sono frutto di errata lettura delle sentenze della Corte d'appello di Palermo e della Corte di Cassazione nel procedimento a carico del ricorrente laddove ha preteso di riscontrarvi la conclusione del patto di scambio comprensivo dell'impiego del metodo mafioso, mentre i passaggi motivazionali citati in realtà riguardano soltanto la consapevolezza del CO di relazionarsi con esponente mafioso e nulla più, non già che il politico abbia contemplato il ricorso al metodo proprio dell'organizzazione "cosa nostra".
3. Con requisitoria scritta, depositata in data 4 novembre 2015 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Paolo Canevelli, ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
4. Con successiva memoria il difensore del ricorrente, avv.to Insolera, preso atto delle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso;
ha censurato il provvedimento impugnato nella sua motivazione, siccome contraddittoria e manifestamente illogica, in quanto priva della necessaria verifica circa la piena consapevolezza in capo all'imputato dell'esercizio del metodo mafioso sin dal momento dell'accordo con il referente dell'organizzazione mafiosa, elemento che deve essere oggetto di prova rigorosa, ma che è stato basato soltanto sulla presunzione derivante dalla caratura criminosa di tale personaggio. Non si è considerato dunque il nuovo elemento descrittivo specializzante, che ha ristretto la portata incriminatrice della norma, valutazione tanto più necessaria in quanto il soggetto che aveva promesso l'interessamento elettorale, il NI, era stato poi mandato assolto dal delitto di i partecipazione ad associazione di stampo mafioso, sicchè, stante la sua qualità di soggetto estraneo al sodalizio, l'accertamento giudiziale avrebbe dovuto essere più puntuale, così come è rafforzato anche l'onere motivazionale, secondo quanto osservato dalla sentenza sez. 6 n. 25032/15, che ha distinto, alla luce della nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen.,la situazione in cui il patto di scambio sia concluso direttamente con esponenti mafiosi, nella quale l'utilizzo del metodo mafioso è immanente, da quella in cui il 2 श्रे promittente sia soggetto esterno al sodalizio, per la quale il ricorso a tale metodo deve essere contemplato nell'accordo e accertato con sicurezza. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1.L'ordinanza impugnata ha rigettato l'incidente di esecuzione, proposto dal CO, partendo dalla constatazione che l'istanza investiva una statuizione di condanna già divenuta irrevocabile, rispetto alla quale il proponente aveva rappresentato l'intervenuta parziale abrogazione della fattispecie penale per effetto della modifica della norma incriminatrice;
ha dunque affermato la necessità di condurre una disamina comparativa tra i testi di legge, quello precedente e quello novellato, onde eventualmente rintracciare un nucleo di comune e perdurante incriminazione del fatto materiale sulla scorta degli accertamenti contenuti nella pronuncia di condanna, passata in giudicato.
1.1 In realtà, la Corte distrettuale non si è impegnata sul fronte della prima verifica, avendo piuttosto concentrato l'attenzione sulla natura delle determinazioni assunte e delle ragioni esposte nelle sentenze di appello e di legittimità, già pronunciate a carico del CO, 1.2 E' dunque opportuno premettere alcune puntualizzazioni. In linea di principio le affermazioni programmatiche di metodo, contenute nell'ordinanza in verifica, si pongono nel solco della lezione interpretativa, propria di questa Corte, secondo la quale, a fronte di una richiesta di revoca della pronuncia di condanna passata in giudicato, proposta per la modificazione della fattispecie penale a seguito dell'intervento di un provvedimento normativo che, alterando la struttura dell'illecito con la previsione di un elemento costitutivo in precedenza non richiesto, ne restringa l'ambito di applicazione, la delibazione del giudice dell'esecuzione deve riguardare la contestazione formale e l'accertamento CHE specifico compiuto dal giudice di merito come espresso nella sua sentenza, senza vi sia spazio per operare autonome considerazioni sulla sussistenza del reato quanto alla sua consistenza fattuale, oppure alla riferibilità ad una piuttosto che ad altra norma incriminatrice. L'accertamento circa l'operata o meno "abolitio criminis", poiché la revoca della condanna non ha natura di mezzo d'impugnazione che introduca una rinnovata considerazione del merito dell'addebito penale, pretende il solo "confronto strutturale tra le fattispecie legali astratte che si succedono nel tempo, senza la necessità di ricercare : conferme della eventuale continuità tra le stesse facendo ricorso ai criteri valutativi dei beni tutelati e delle modalità di offesa, atteso che tale confronto permette in maniera autonoma di verificare se l'intervento legislativo posteriore assuma carattere demolitorio di un elemento costitutivo del fatto tipico, alterando così radicalmente la figura di reato, ovvero, non incidendo sulla struttura della stessa, consenta la sopravvivenza di un eventuale spazio comune alle suddette fattispecie" (Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, rv. 243585). Soltanto quando residuino margini di dubbio è consentito al giudice dell'esecuzione fare ricorso ai tipici poteri di interpretazione del giudicato al fine di 3 мр esplicitarne il contenuto ed i limiti, traendo dalla decisione già emessa in sede di cognizione gli elementi necessari a verificare se l'ipotesi di reato sia stata o meno abrogata e se l'accertamento definitivo di responsabilità riguardi fattispecie concreta oggetto di perdurante punizione anche alla stregua della nuova formulazione della disposizione di legge perché inclusivo degli elementi specializzanti da essa introdotti (sez. 1, n. 4968 dell'11/7/2000, Battistella, rv. 217089; sez. 6, n. 22539 del 10/03/2003, Di Nardo, rv. 226196; sez. 1, n. 27300 del 05/07/2005, Maiello, rv. 232002; sez. 1, n. 2638 del 11/12/2012, Savoca, rv. 254561).
1.3 Ebbene, il caso di specie pone il quesito dell'individuazione della rilevanza e dell'esatta portata della modificazione dell'art. 416-ter cod. pen., operato dalla legge n. 62 del 2014, nonché della sua corretta o meno applicazione in riferimento alla posizione processuale del ricorrente, condannato irrevocabilmente nella vigenza della norma incriminatrice nel suo testo originario. In punto di diritto, è stato già affermato condivisibilmente da questa Suprema Corte in base alla formulazione letterale del nuovo art.416-ter cod.pen. che la norma, configurando un reato di pericolo, incrimina l'accordo in forza del quale due o più soggetti si scambiano la promessa del procacciamento di voti presso l'elettorato con modalità tipicamente mafiose in occasione di consultazioni elettorali e dell'erogazione di un corrispettivo in denaro o in altre utilità. La novellazione della disposizione incriminatrice ha riguardato l'introduzione nel suo testo della specifica previsione per cui l'oggetto della pattuizione illecita deve includere le modalità di acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso, come descritto al terzo comma dell'art. 416-bis cod.pen., non essendo sufficiente per integrare la fattispecie il mero accordo sulla promessa di voti in cambio di denaro.
1.4 Il significato e gli effetti di siffatta alterazione del tenore letterale della norma sono però oggetto di diversificate opinioni nella giurisprudenza di questa Corte: la maggioranza delle pronunce più recenti rinviene nei propri precedenti una linea interpretativa (ex multis: Cass. sez. 1, n. 27777 del 25/03/2003, Cassata, rv. 225864; sez. 6, n. 10785 del 19/02/2004, P.M. in proc. Falco, rv. 230397; sez. 1, n. 27655 del 24/04/2012, Macri, rv. 253387; sez. 2, n. 23186 del 05/06/2012, P.G. in proc. CO, rv. 252843; sez. 6, sent. n. 18080 del 13/04/2012, Diana, rv. 252641; sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014, P.M in proc. Polizzi, rv. 260167), secondo la quale l'illecita negoziazione : elettorale assume valenza mafiosa e carattere differenziale tipico rispetto le altre ipotesi sanzionate dall'ordinamento giuridico di corruzione elettorale perché contempla il ricorso alla sopraffazione ed alla forza coartante del sodalizio mafioso nel procacciamento dei voti, non essendo sufficiente in sè il mero scambio della promessa di voti e di erogazione di denaro. L'elemento della veicolazione del consenso elettorale mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., comma 3, è stato soltanto esplicitato nel nuovo testo normativo, in continuità con l'opzione esegetica già affermata dalla Suprema Corte, il che consente di attribuire all'intervento normativo il valore di mera novità lessicale "di minimo contenuto, destinata a strutturare la fattispecie in termini ancora più compiuti T definiti, sempre coerenti, tuttavia, con la lettura più corretta che questa stessa Corte ha avuto modo di offrire già con riferimento al dato normativo previgente" (Cass. sez. 6, n. 25302 del 19/5/2015, P.M., Albero ed altri, rv. 263845), senza che tanto abbia comportato una parziale restrizione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 416-ter cod. pen., poiché "oggi, come lo era nel passato, è necessario che l'accordo abbia avuto ad oggetto l'acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso... Le modalità di acquisizione del consenso tramite la sopraffazione e la intimidazione, momenti fondanti il metodo mafioso, oggi come in passato, costituiscono dunque non solo la promessa resa dalla controparte del candidato ma anche la ragione causale effettiva del negozio illecito". Di contrario avviso una sola pronuncia, quella richiamata in ricorso (sez. 6 nr. 36382 del 3/06/2014, Antinoro, rv. rv. 260168), che ha ravvisato nella legge di riforma dell'art. 416-ter una regolamentazione più favorevole per l'imputato agli effetti di cui all'art. 2 cod. pen., comma 4, per l'introduzione di un nuovo elemento costitutivo nella fattispecie incriminatrice, la cui assenza dovrebbe rendere penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico - mafiose che non abbiano espressamente contemplato modalità mafiose di raccolta dei consensi elettorali. In tale pronuncia si è riconosciuto come il legislatore abbia inteso tradurre in precetto normativo l'orientamento interpretativo maggioritario della giurisprudenza di legittimità.
2. Ebbene, tanto premesso l'ordinanza impugnata dimostra che l'analisi condotta dal giudice dell'esecuzione si è impegnata nell'attenta considerazione dei più salienti passaggi motivazionali della sentenza che si è chiesto di revocare, che ha richiamato con citazioni testuali per riscontrarvi l'accertamento dell'avvenuta stipulazione da parte del CO, -fatto ritenuto puntualmente riscontrato sul piano probatorio-, di un accordo con AL FE, esponente mafioso di indiscussa notorietà perché protagonista delle cronache giudiziarie quale personaggio al vertice della famiglia mafiosa locale, più volte tratto in arresto e datosi alla latitanza prima di subire una condanna irrevocabile per reati di criminalità organizzata, al quale il candidato si era rivolto sin dall'avvio della campagna elettorale per ottenere voti e veicolare la propria offerta di compensi pecuniari in cambio del consenso all'intera consorteria, soltanto grazie al cui impegno egli avrebbe potuto conseguire il quantitativo di consensi propostosi. A riprova di un interessamento di buona parte della formazione mafiosa e non del solo FE è stato evidenziato come dalle operazioni intercettative fossero emersi i commenti di altri esponenti della stessa famiglia, tali LO e IG, sulle strategie che il FE avrebbe dovuto assumere in riferimento alla proposta dal CO, ai dialoganti nota, di loro interesse ed effettivamente assecondata con l'espressione del voto. Si è poi evidenziata la dimostrata consapevolezza in capo al CO delle modalità tipicamente mafiose di procacciamento dei voti garantitogli dal FE a ragione dell'elevata caratura criminale del soggetto interpellato, all'epoca irreperibile per la giustizia, ma coinvolto nel progetto di affermazione politica per tale sua "qualità" di malavitoso mafioso, posto al vertice della struttura locale, non perché impegnato in modo diretto e palese nelle vicende politico-amministrative; in altri termini, nella valutazione operata in sede di cognizione il CO si era coscientemente rivolto al 5 FE, non quale interlocutore politico col quale stringere alleanze, ma per la sua capacità di condizionamento degli elettori mediante l'intimidazione e l'assoggettamento, derivanti, non dall'esercizio di forme di coercizione materiale, quanto dalla sua notorietà delinquenziale di capomafia e da quella dei suoi accoliti, dalla forza repressiva esercitata in passato e, per alcuni, dalla condivisione del progetto illecito dell'organizzazione e dai vincoli di appartenenza alla stessa.
2.1 La tematica sollevata con l'incidente di esecuzione è stata esaminata anche in riferimento alla stipulazione dell'accordo illecito grazie alla mediazione di un personaggio, saldamente legato anche a livello personale al FE ed operante come suo tramite, quale il NI, il cui ruolo nella vicenda si è ritenuto, -perché tanto era emerso in sede di cognizione-, tale da far comprendere al candidato "tutti i retroscena mafiosi" dell'accordo e da indurre lo stesso CO ad adoperarsi perché i suoi interlocutori mafiosi facessero ricorso alla forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, per destinargli quel bacino di voti che essi potevano controllare con il metodo del condizionamento illecito. A tal fine il provvedimento in verifica ha citato anche alcune brevi argomentazioni tratte dalla sentenza della Corte di cassazione, sez. 6, n. 8654 dell' 11/02/2014, pronunciata a conclusione del giudizio di cognizione, che è stata comunque richiamata anche in ricorso ed è valutabile poiché oggetto di diffusione quale precedente giurisprudenziale. E' significativo al riguardo che anche il giudice di legittimità abbia fatto riferimento ai seguenti elementi: alla "oggettiva incapacità da parte del NI a garantire da solo quanto richiesto dal CO in termini di procacciamento di voti"; alla "pregressa esperienza in occasione delle regionali del 1996, allorquando i CO al fine di difendersi da richieste di tipo estorsivo da parte di Cosa TR, si erano posti sotto la protezione di un autorevole uomo d'onore"; al rispetto del principio di diritto, espresso nella sentenza rescindente, quanto agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen.. Sul punto la Suprema Corte risulta avere valutato la già apprezzata "sussistenza della consapevole pattuizione tra il CO ed il capo clan, sia la connotazione mafiosa della indicazione di voto in favore dello stesso CO attraverso la personale constatazione del Concetto degli incontri tra il FE e gli altri sodali tenuti alle sue direttive e la verificazione dell'univoco contesto, ivi compresa l'analisi dello stesso risultato elettorale, terminato con il significativo adempimento da parte del CO della sua obbligazione". Inoltre, nel disattendere il motivo di ricorso relativo alla dedotta erronea applicazione dell'art. 416-ter cod. pen. quanto all'assorbimento in detta fattispecie della circostanza է - aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991, la stessa Corte ha affermato testualmente che "deve riconoscersi che il patto di scambio elettorale previsto dalla fattispecie ex art. 416 ter c.p., anche se stretto da un soggetto estraneo al gruppo mafioso, per il suo peculiare oggetto - il voto "mafioso" - si realizza perché entrambi i soggetti che lo pongono in essere sanno e vogliono avvalersi della forza di intimidazione mafiosa in virtù della quale quel voto è ottenuto".
2.2 Ebbene, siffatta conclusiva affermazione dei giudici di legittimità, che si ribadisce hanno respinto ogni doglianza difensiva appuntatasi anche sulla configurabilità in astratto ed in punto di diritto della fattispecie di cui all'art. 416-ter cod. pen., rende incontrovertibile che l'accertamento giudiziale irrevocabile, come osservato dal giudice dell'esecuzione, ha riguardato la pattuizione tra il CO ed il capomafia di un intervento del secondo e della sua compagine nella raccolta di consenso elettorale in favore del primo da spiegarsi mediante il tipico metodo mafioso. Nella considerazione dei giudici del processo di cognizione l'accordo negoziale illecito non ha esaurito il proprio contenuto nello scambio di voti contro denaro o altre utilità, ma ha incluso l'impiego presso gli elettori del potere di condizionamento mafioso, compreso e voluto da entrambi i contraenti. Tanto è sufficiente ad escludere che le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata siano affette da genericità o da contraddittorietà, emergendo piuttosto la correttezza giuridica e la fedeltà agli atti del giudizio di conformità, espresso dal giudice dell'esecuzione, della condotta materiale così ricostruita alla struttura del delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen., anche nella previsione introdotta dalla legge n. 62/2014. 2.3 Se dunque risponde al vero quanto lamentato dalle difese sulla mancata esplicita adesione da parte della Corte di Assise di appello ad un'opzione interpretativa diversa da quella pur criticata, esposta nella sentenza della Corte di cassazione, sez. 6, n. 36382 del 3/6/2014, Antinoro, sopra citata, è altrettanto innegabile che la decisione impugnata è giuridicamente convincente ed è dotata di congrua motivazione laddove ha evidenziato che il verdetto di condanna irrevocabile pronunciato nei riguardi del CO ha riguardato un'ipotesi delittuosa apprezzata in concreto come caratterizzata da elementi costitutivi, sul piano oggettivo e su quello psicologico, propri del delitto ascrittogli nella configurazione contenuta nella norma incriminatrice al momento vigente. E ciò in quanto già la Corte di cassazione nella sentenza n. 8654 dell' 11/02/2014, conclusiva del procedimento di cognizione, aveva aderito alla linea interpretativa maggioritaria, sopra citata, per la quale, anche prima della modifica dell'art. 416-ter cod. pen., il patto elettorale illecito per poter : essere incriminato alla stregua di tale disposizione doveva essere qualificato dalla previsione da parte dei contraenti del ricorso alla sopraffazione ed all'intimidazione, promanante dal coinvolgimento di compagine mafiosa, ed aveva escluso che nel fatto di reato, come ricostruito nella sentenza del giudice di rinvio, fosse carente o viziato il relativo accertamento. Pertanto, al di là della mancata adesione ad una piuttosto che all'altra opzione interpretativa sugli effetti della modifica del testo della norma, costituente il parametro precettivo di riferimento, l'ordinanza impugnata ha giustificato il rigetto della domanda di revoca per avere rintracciato nel giudicato i dati essenziali del dimostrato patto di scambio politico-mafioso con i caratteri che la disposizione vigente pretende senza che in tale percorso decisorio e motivazionale siano rintracciabili i vizi pur sagacemente, ma infondatamente, denunciati dal ricorrente. Ne discende il rigetto dell'impugnazione con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. 7 of
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Maria Cristina Sotto глана Делслай DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 AGO 2016 IL CANCELLIERE Stefania FALELLA 8