Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1986, n. 5469
CASS
Sentenza 8 settembre 1986

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Le cause derivanti da dichiarazioni tardive di crediti, a norma dell'art. 101 della legge fallimentare, non rappresentano - a differenza delle opposizioni allo stato passivo ex artt. 98 e 99 della stessa legge - lo sviluppo in Sede contenziosa della precedente fase di verificazione e di accertamento dei crediti, bensì sono del tutto al di fuori di detta fase e costituiscono normali giudizi di cognizione, soggetti, come tali, anche in tema di impugnazione, alle forme ed ai principi del rito ordinario e sottratti, pertanto, al divieto di appello stabilito dall'art. 99 della legge citata. ( V 1615/65, mass n 313080; ( Conf 3871/81, mass n 414520).*

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, con il corrispondente Obbligo contributivo contemplato a carico del datore di lavoro dal successivo art. 9, spetta anche ai dipendenti di imprese industriali licenziati per cessazione totale dell'attività, per qualsiasi causa, incluso il fallimento, in forza dell'art. 25 della legge 23 aprile 1981 n. 155, che interpreta autenticamente, e quindi con efficacia retroattiva, il citato art. 8. ( V 7297/83, mass n 431894; ( V 4022/82, mass n 421979).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 08/09/1986, n. 5469
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5469
    Data del deposito : 8 settembre 1986

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