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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26524/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCICCHITANO SERGIO Parte_1 C.F._1 NICOLA ALDO e , elettivamente domiciliato in VIA E. FAA' DI BRUNO, 4 00195 ROMA presso il difensore avv. SCICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: parte attrice ha così concluso all'udienza del 13.2.2025:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, ordinare all' a produzione CP_1 ed esibizione dei documenti relativi alla polizza n. 1226835 sottoscritta con CP_1 da parte del Sig. nato a [...] in data [...]
[...] Parte_1 nonché ordinare sempre all' 'esibizione di tutti i rendiconti sin dalla CP_1
sottoscrizione della polizza n. 1226835 ad oggi e quindi fino alla data di chiusura della posizione contrattuale avvenuta mediante sottoscrizione del modulo di richiesta di liquidazione per riscatto del 16.01.2023;
pagina 1 di 5 2) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ordinare alla a CP_1 resa del conto gestione dell'intero rapporto intrattenuto con il Sig. dalla data Pt_1
di sottoscrizione della polizza n. 1226835 al 16.01.2023 nonché condannarla al risarcimento del danno per non averlo fatto nei termini e nelle forme di legge;
danno di cui si chiede la liquidazione in via equitativa nella misura di € 100.000,00 o quella diversa che sarà ritenuta equa e/o di giustizia;
3) CONSEGUENTEMENTE E PER L'EFFETTO e SEMPRE IN VIA PRINCIPALE condannare l' n persona del rispettivo legale rappresentante pro CP_1 tempore a titolo di risarcimento danni per la mala gestio pari ad € 315.000.00 a titolo di danno emergente e di lucro cessante (quale differenza tra l'importo riconosciuto a titolo di controvalore della polizza da come da doc. all.to n 06 al presente CP_1 atto di citazione e la perdita del -30% così come spiegata nel paragrafo 3 del presente atto) o nella minor o maggior somma ritenuta congrua che risulterà accertata in corso di causa a seguito della resa del conto da parte della e che l'adito CP_1
Tribunale riterrà equa e di giustizia;
4) IN OGNI CASO: Ordinare la pubblicazione della emananda sentenza su tre principali quotidiani economici italiani a cura dell'attore ed a spese delle convenute;
5) IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che venga disposta CTU tecnico-contabile che quantifichi il danno effettivamente subito dal Sig. dalla data di sottoscrizione Pt_1
della polizza n. 1226835 alla data odierna.
Con riserva di meglio articolare mezzi istruttori riservati alle memorie 171 ter c.p.c.
6) Con vittoria di spese e compensi come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio e ha dedotto che: Parte_1 CP_1
-nell'anno 2015 sottoscriveva con un prodotto finanziario-assicurativo (polizza CP_1
n.1226835) dell'importo iniziale di € 1.050.000,00;
-alla data del 31.12.2021 la polizza aveva un valore pari a € 1.204.000,00;
-“alla data di chiusura della posizione” a seguito di richiesta di riscatto del 16.1.2023 (doc.2) il valore è risultato di € 1.010.287,83, quindi senza alcun incremento del valore iniziale e di aver “recuperato solamente quanto effettivamente da lui investito”;
pagina 2 di 5 -nel corso del tempo, nonostante le richieste, non sono mai stati inviati documenti contabili per ricostruire la posizione dalla sottoscrizione della polizza e sono rimaste inevase anche le comunicazioni del 9.2, 20.2 e 28.2.2023 (docc.4, 5 e 6);
-il procedimento di mediazione preventivamente introdotto si è concluso negativamente per mancata partecipazione di;
CP_1
-ha quindi introdotto la presente azione di rendiconto al fine di ottenere il deposito di tutti i documenti contabili relativi alla propria posizione per verificare come sia stato gestito il suo investimento e ottenere il risarcimento del danno derivante dalla “mala gestio” della posizione finanziaria riferibile all'attore presso Controparte_1
Ha svolto generali considerazioni sull'obbligo di rendiconto ex art.1713 c.c. e art.119 TUB gravante su ma da essa disatteso “che non ha mai fornito al Sig. il rendiconto relativo al periodo CP_1 Pt_1
complessivo di gestione (anche ripartito di anno in anno) così non consentendo al Sig. di avere Pt_1
tutti gli elementi utili al fine di ricostruire e monitorare la correttezza o meno della gestione della posizione finanziaria di che trattasi”.
L'attore ha inoltre allegato la violazione da parte di degli obblighi di buona fede, correttezza e CP_1
trasparenza e la responsabilità risarcitoria per mala gestio della posizione determinativa di un danno patrimoniale sia per la perdita subita sia per il mancato guadagno.
Ha quindi concluso con richiesta di ordinare ad la produzione ed esibizione dei documenti CP_1
relativi alla polizza n. 1226835 e di tutti i rendiconti dalla sua sottoscrizione alla chiusura a seguito di richiesta di liquidazione del 16.01.2023 e la resa del conto gestione dell'intero rapporto intrattenuto con il Sig. “nonché condannarla al risarcimento del danno per non averlo fatto nei termini e nelle Pt_1
forme di legge;
danno di cui si chiede la liquidazione in via equitativa nella misura di € 100.000,00 o quella diversa che sarà ritenuta equa e/o di giustizia”.
Ha chiesto altresì di condannare al risarcimento danni per mala gestio pari ad € 315.000.00 a CP_1
titolo di danno emergente e di lucro cessante.
Con decreto ex art.171 bis c.p.c., dichiarata la contumacia di regolarmente citata con CP_1 notificazione dell'atto di citazione a mezzo pec del 4.7.2023, non costituitasi, la prima udienza è stata differita al 6.2.2024.
Alla prima udienza parte attrice è stata invitata a regolarizzare la produzione documentale stante la non leggibilità dei documenti 1 e 3 prodotti;
alla successiva sono state respinte le istanze istruttorie e la pagina 3 di 5 causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, udienza poi differita per consentire ulteriore regolarizzazione della produzione documentale stante la contraddittorietà tra i documenti prodotti e quelli descritti nell'atto di citazione.
All'udienza del 13.2.2025, sulle conclusioni come precisate all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
In primo luogo è necessario fare chiarezza in merito alla documentazione prodotta dall' attore non compiutamente regolarizzata nonostante gli inviti di questa giudice.
I documenti n.1, indicato come “Comunicazione di del 28.4.23”, e n.3 “Rendiconto del CP_1
30.04.2023”, inizialmente non leggibili, con la nota del 7.3.2024 la parte ha prodotto il rendiconto del
30.4.2023 dando atto che gli iniziali docc. 1 e 3 “sono identici”, quindi nessuna “Comunicazione di del 28.4.23”. CP_1
Il doc. 2 è il “Modulo di richiesta di liquidazione per riscatto del 16.01.2023” e i docc. 4,5 e 6 sono le comunicazioni del legale del 09.02.2023, 20.02.2023 e 28.02.2023.
Non comprensibile l'indicazione del doc.6 anche relativamente alla affermazione che “Dalla data di sottoscrizione del prodotto sono trascorsi almeno otto anni (se non di più) e solo ed esclusivamente negli anni 2021-2022 la ha deciso di inviare al Sig. il rendiconto relativo al suo CP_1 Pt_1
profitto finanziario dal quale si evince, per come dichiarato dalla stessa come vi sia CP_1
stata una perdita secca di almeno il -16,13% rispetto al capitale iniziale (cfr. doc. all.to n. 06).”
Nulla quaestio sui docc. 7, 8 e 9.
Tanto doverosamente precisato, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Non è stata prodotta la polizza n.1226835 indicata come sottoscritta nell'anno 2015 e l'attore neppure ha allegato di non esserne in possesso perchè smarrita o mai ricevuta o per altra ragione, né risulta che abbia avanzato ad richiesta di copia. CP_1
L'unica evidenza del rapporto è data dal rendiconto del 30.4.2023, successivo alla richiesta di liquidazione per riscatto del 16.1.2023, che per il periodo 1.1.2022-31.12.2022 indica una giacenza media di € 1.204.593,71 ed è segnalato che i costi complessivi sostenuti nel 2022 (€ 26.576,57) hanno avuto effetto sul rendimento risultato negativo.
Resta tuttavia ignoto il dato dell'iniziale investimento, che peraltro il dichiara di aver interamente Pt_1
recuperato, così da rendere esplorative (va ribadito) tutte le richieste istruttorie, tendenti a sopperire il pagina 4 di 5 pacifico onere probatorio a carico della parte che intende far valere in giudizio un proprio diritto di provarne il fatto costitutivo e che, nel caso di specie, neppure ha allegato (ancora prima che provato) di aver richiesto la polizza, unico documento da cui poter desumere le condizioni del rapporto rispetto alle quali parametrare le attuali doglianze.
Ancora si rileva che per nessuna delle comunicazioni del legale del 09.02.2023, 20.02.2023 e
28.02.2023 è prodotta attestazione della loro ricezione da parte della convenuta.
Inoltre risulta che, anche a voler ritenere l'inziale investimento pari a € 1.050.000,00, pur a fronte di perdite vi è stato comunque un suo incremento.
Per tali ragioni tutte le domande vanno respinte e va ribadita la inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate.
Nulla sulle spese non avendo parte convenuta svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-rigetta le domande di . Parte_1
Milano, 17 marzo 2025
La giudice Laura Massari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
La giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26524/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCICCHITANO SERGIO Parte_1 C.F._1 NICOLA ALDO e , elettivamente domiciliato in VIA E. FAA' DI BRUNO, 4 00195 ROMA presso il difensore avv. SCICCHITANO SERGIO NICOLA ALDO
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: parte attrice ha così concluso all'udienza del 13.2.2025:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, ordinare all' a produzione CP_1 ed esibizione dei documenti relativi alla polizza n. 1226835 sottoscritta con CP_1 da parte del Sig. nato a [...] in data [...]
[...] Parte_1 nonché ordinare sempre all' 'esibizione di tutti i rendiconti sin dalla CP_1
sottoscrizione della polizza n. 1226835 ad oggi e quindi fino alla data di chiusura della posizione contrattuale avvenuta mediante sottoscrizione del modulo di richiesta di liquidazione per riscatto del 16.01.2023;
pagina 1 di 5 2) SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ordinare alla a CP_1 resa del conto gestione dell'intero rapporto intrattenuto con il Sig. dalla data Pt_1
di sottoscrizione della polizza n. 1226835 al 16.01.2023 nonché condannarla al risarcimento del danno per non averlo fatto nei termini e nelle forme di legge;
danno di cui si chiede la liquidazione in via equitativa nella misura di € 100.000,00 o quella diversa che sarà ritenuta equa e/o di giustizia;
3) CONSEGUENTEMENTE E PER L'EFFETTO e SEMPRE IN VIA PRINCIPALE condannare l' n persona del rispettivo legale rappresentante pro CP_1 tempore a titolo di risarcimento danni per la mala gestio pari ad € 315.000.00 a titolo di danno emergente e di lucro cessante (quale differenza tra l'importo riconosciuto a titolo di controvalore della polizza da come da doc. all.to n 06 al presente CP_1 atto di citazione e la perdita del -30% così come spiegata nel paragrafo 3 del presente atto) o nella minor o maggior somma ritenuta congrua che risulterà accertata in corso di causa a seguito della resa del conto da parte della e che l'adito CP_1
Tribunale riterrà equa e di giustizia;
4) IN OGNI CASO: Ordinare la pubblicazione della emananda sentenza su tre principali quotidiani economici italiani a cura dell'attore ed a spese delle convenute;
5) IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che venga disposta CTU tecnico-contabile che quantifichi il danno effettivamente subito dal Sig. dalla data di sottoscrizione Pt_1
della polizza n. 1226835 alla data odierna.
Con riserva di meglio articolare mezzi istruttori riservati alle memorie 171 ter c.p.c.
6) Con vittoria di spese e compensi come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio e ha dedotto che: Parte_1 CP_1
-nell'anno 2015 sottoscriveva con un prodotto finanziario-assicurativo (polizza CP_1
n.1226835) dell'importo iniziale di € 1.050.000,00;
-alla data del 31.12.2021 la polizza aveva un valore pari a € 1.204.000,00;
-“alla data di chiusura della posizione” a seguito di richiesta di riscatto del 16.1.2023 (doc.2) il valore è risultato di € 1.010.287,83, quindi senza alcun incremento del valore iniziale e di aver “recuperato solamente quanto effettivamente da lui investito”;
pagina 2 di 5 -nel corso del tempo, nonostante le richieste, non sono mai stati inviati documenti contabili per ricostruire la posizione dalla sottoscrizione della polizza e sono rimaste inevase anche le comunicazioni del 9.2, 20.2 e 28.2.2023 (docc.4, 5 e 6);
-il procedimento di mediazione preventivamente introdotto si è concluso negativamente per mancata partecipazione di;
CP_1
-ha quindi introdotto la presente azione di rendiconto al fine di ottenere il deposito di tutti i documenti contabili relativi alla propria posizione per verificare come sia stato gestito il suo investimento e ottenere il risarcimento del danno derivante dalla “mala gestio” della posizione finanziaria riferibile all'attore presso Controparte_1
Ha svolto generali considerazioni sull'obbligo di rendiconto ex art.1713 c.c. e art.119 TUB gravante su ma da essa disatteso “che non ha mai fornito al Sig. il rendiconto relativo al periodo CP_1 Pt_1
complessivo di gestione (anche ripartito di anno in anno) così non consentendo al Sig. di avere Pt_1
tutti gli elementi utili al fine di ricostruire e monitorare la correttezza o meno della gestione della posizione finanziaria di che trattasi”.
L'attore ha inoltre allegato la violazione da parte di degli obblighi di buona fede, correttezza e CP_1
trasparenza e la responsabilità risarcitoria per mala gestio della posizione determinativa di un danno patrimoniale sia per la perdita subita sia per il mancato guadagno.
Ha quindi concluso con richiesta di ordinare ad la produzione ed esibizione dei documenti CP_1
relativi alla polizza n. 1226835 e di tutti i rendiconti dalla sua sottoscrizione alla chiusura a seguito di richiesta di liquidazione del 16.01.2023 e la resa del conto gestione dell'intero rapporto intrattenuto con il Sig. “nonché condannarla al risarcimento del danno per non averlo fatto nei termini e nelle Pt_1
forme di legge;
danno di cui si chiede la liquidazione in via equitativa nella misura di € 100.000,00 o quella diversa che sarà ritenuta equa e/o di giustizia”.
Ha chiesto altresì di condannare al risarcimento danni per mala gestio pari ad € 315.000.00 a CP_1
titolo di danno emergente e di lucro cessante.
Con decreto ex art.171 bis c.p.c., dichiarata la contumacia di regolarmente citata con CP_1 notificazione dell'atto di citazione a mezzo pec del 4.7.2023, non costituitasi, la prima udienza è stata differita al 6.2.2024.
Alla prima udienza parte attrice è stata invitata a regolarizzare la produzione documentale stante la non leggibilità dei documenti 1 e 3 prodotti;
alla successiva sono state respinte le istanze istruttorie e la pagina 3 di 5 causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, udienza poi differita per consentire ulteriore regolarizzazione della produzione documentale stante la contraddittorietà tra i documenti prodotti e quelli descritti nell'atto di citazione.
All'udienza del 13.2.2025, sulle conclusioni come precisate all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con termine per il deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
***
In primo luogo è necessario fare chiarezza in merito alla documentazione prodotta dall' attore non compiutamente regolarizzata nonostante gli inviti di questa giudice.
I documenti n.1, indicato come “Comunicazione di del 28.4.23”, e n.3 “Rendiconto del CP_1
30.04.2023”, inizialmente non leggibili, con la nota del 7.3.2024 la parte ha prodotto il rendiconto del
30.4.2023 dando atto che gli iniziali docc. 1 e 3 “sono identici”, quindi nessuna “Comunicazione di del 28.4.23”. CP_1
Il doc. 2 è il “Modulo di richiesta di liquidazione per riscatto del 16.01.2023” e i docc. 4,5 e 6 sono le comunicazioni del legale del 09.02.2023, 20.02.2023 e 28.02.2023.
Non comprensibile l'indicazione del doc.6 anche relativamente alla affermazione che “Dalla data di sottoscrizione del prodotto sono trascorsi almeno otto anni (se non di più) e solo ed esclusivamente negli anni 2021-2022 la ha deciso di inviare al Sig. il rendiconto relativo al suo CP_1 Pt_1
profitto finanziario dal quale si evince, per come dichiarato dalla stessa come vi sia CP_1
stata una perdita secca di almeno il -16,13% rispetto al capitale iniziale (cfr. doc. all.to n. 06).”
Nulla quaestio sui docc. 7, 8 e 9.
Tanto doverosamente precisato, le domande attoree non possono trovare accoglimento.
Non è stata prodotta la polizza n.1226835 indicata come sottoscritta nell'anno 2015 e l'attore neppure ha allegato di non esserne in possesso perchè smarrita o mai ricevuta o per altra ragione, né risulta che abbia avanzato ad richiesta di copia. CP_1
L'unica evidenza del rapporto è data dal rendiconto del 30.4.2023, successivo alla richiesta di liquidazione per riscatto del 16.1.2023, che per il periodo 1.1.2022-31.12.2022 indica una giacenza media di € 1.204.593,71 ed è segnalato che i costi complessivi sostenuti nel 2022 (€ 26.576,57) hanno avuto effetto sul rendimento risultato negativo.
Resta tuttavia ignoto il dato dell'iniziale investimento, che peraltro il dichiara di aver interamente Pt_1
recuperato, così da rendere esplorative (va ribadito) tutte le richieste istruttorie, tendenti a sopperire il pagina 4 di 5 pacifico onere probatorio a carico della parte che intende far valere in giudizio un proprio diritto di provarne il fatto costitutivo e che, nel caso di specie, neppure ha allegato (ancora prima che provato) di aver richiesto la polizza, unico documento da cui poter desumere le condizioni del rapporto rispetto alle quali parametrare le attuali doglianze.
Ancora si rileva che per nessuna delle comunicazioni del legale del 09.02.2023, 20.02.2023 e
28.02.2023 è prodotta attestazione della loro ricezione da parte della convenuta.
Inoltre risulta che, anche a voler ritenere l'inziale investimento pari a € 1.050.000,00, pur a fronte di perdite vi è stato comunque un suo incremento.
Per tali ragioni tutte le domande vanno respinte e va ribadita la inammissibilità delle istanze istruttorie avanzate.
Nulla sulle spese non avendo parte convenuta svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
-rigetta le domande di . Parte_1
Milano, 17 marzo 2025
La giudice Laura Massari
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