Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/04/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025 , nella causa iscritta al n. 500 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Benevento al Viale dei Rettori n.65, presso lo studio dell'avv. Francesco
Del Grosso , che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
, in persona del legale rappresentante p.t. , Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Concetta Tedesco ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale sito in Benevento alla Via dell'Angelo n.1;
Motivi della decisione
1.
Con ricorso depositato in data 13.2.2023 ha esposto: Parte_1
-di essere dipendente della inquadrata, con Parte_2 la qualifica di “collaboratore professionale infermiere” nella posizione D3 fino a novembre 2019 e nella posizione D4 da dicembre 2019 –che in data 22/9/2016 veniva conferito, in via temporanea, l'incarico di “Posizione Organizzativa dell'Area di
Formazione di Base ), rinnovata negli anni successivi.
-che presso l è stato istituito, nell'Anno Accademico Controparte_1
2015/2016, il Corso di Laurea in Infermieristica, in convenzione con l'Università degli
Studi di Napoli “Federico II”;
-di avere svolto dal luglio 2016 l'incarico di “Direttore delle Attività Formative
Pratiche e di Tirocinio” (o “Direttore delle Attività Professionalizzanti”) del Corso di
RICORRENTE
CONTRO
RESISTENTE
- che nel settembre 2016 il Direttore Generale ha conferito l'incarico di “Posizione
Organizzativa dell'Area Formazione di Base” ;
-di avereb organizzato e gestito, in piena autonomia decisionale, le attività formative,pratiche e di tirocinio del Corso di Laurea in Infermieristica, occupandosi sia degli aspetti organizzativi e didattici che di quelli amministrativi.
-che i compiti svolti dal luglio 2016 a tutt'oggi sono propri delle mansioni dirigenziali e di avere diritto al correlativo trattamento economico;
-di avere diritto all'indennità prevista per l'incarico di Posizione Organizzativa.
Tanto premesso ha chiesto di : “
1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto dal luglio 2016 al 30/9/2022 e svolge tutt'oggi compiti propri delle mansioni dirigenziali, come in premessa descritti, ed ha dunque diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 D.Lvo 165/2001, nonché dell'art. 36 Cost., al relativo trattamento economico, come previsto dalla legge e dal vigente CCNL Area Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica e Amministrativa del SSN;
per l'effetto, condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rapp.te p.t., a versare in Parte_2 favore della ricorrente le differenze retributive alla stessa spettanti per il periodo luglio 2016 – 30/9/2022, quantificate in € 146.005,57, come da conteggi allegati, ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare, anche all'esito di espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno del maturare del relativo singolo diritto sino all'integrale soddisfo, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali dovuti;
2. in via gradata, accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto dal luglio 2016 al 30/9/2022 e svolge tutt'oggi mansioni rientranti nella declaratoria prevista dal CCNL Personale del Comparto Sanità per il Livello D super
(DS) (rectius DS6) ed ha dunque diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 D.Lvo
165/2001, nonché dell'art. 36 Cost., al relativo trattamento economico e, per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rapp.te Parte_2
p.t., a versare in favore della ricorrente le differenze retributive alla stessa spettanti per il periodo luglio 2016 – 30/9/2022, quantificate in € 68.666,53, come da conteggi allegati, ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare, ovvero nella somma maggiore o minore che il Giudice vorrà determinare, anche all'esito di espletanda CTU, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura legale, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno del maturare del relativo singolo diritto sino all'integrale soddisfo, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali dovuti;
3. condannare l' convenuta a versare in Parte_2 favore della ricorrente l'indennità prevista per l'incarico di Posizione Organizzativa alla stessa conferito nel luglio 2016 e svolto nelle annualità successive, incarico sostituito, dagli artt. 14 ss. del successivo CCNL triennio 2016-2018, dall'incarico di funzione organizzativa, da quantificarsi, anche all'esito di espletanda CTU – tenuto conto dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva – nella misura massima e pertanto in € 9.296,22 annui fino all'entrata in vigore del CCNL del 21/5/2018 e in €
12.000,00 annui per il periodo successivo;
4. condannare altresì l' Parte_2
Convenuta, anche all'esito di espletanda CTU, a versare in favore della ricorrente le maggiori differenze retributive alla stessa eventualmente spettanti per i compiti e le mansioni svolte, come sopra descritte, in applicazione del nuovo CCNL triennio
2019/2021 sottoscritto in data 2/11/2022; 5. in via ulteriormente gradata, condannare
l' convenuta,in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei Parte_2 danni subiti per “perdita di chances”, essendo la ricorrente in possesso di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione al bando per l'accesso alla qualifica dirigenziale, da determinarsi nella misura delle differenze retributive correlate alle mansioni svolte, che la ricorrente avrebbe legittimamente acquisito nella ipotesi di partecipazione al bando suddetto e di accesso alla relativa qualifica dirigenziale, come sopra quantificate;
6. in via ulteriormente gradata, condannare l' Parte_2 convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., ai sensi dell'art. 2041 c.c., a versare, in favore del ricorrente, un indennizzo in virtù del risparmio di spesa lucrato dall'Ente convenuto per la mancata retribuzione del dirigente (o in via gradata del funzionario livello DS) ) (rectius DS6) , come sopra quantificata;
7. condannare altresì l'
[...]
convenuta al risarcimento di tutti gli ulteriori danni, patrimoniali e non Parte_2 patrimoniali, subiti dal ricorrente, nella misura che verrà accertata in corso di causa, all'esito di CTU ovvero secondo equità;
8. contenere in ogni caso la condanna complessiva entro € 260.000,00;
9. condannare l' convenuta al pagamento di spese e competenze di Parte_2 giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, con attribuzione in favore del sottoscritto avv. Francesco Del Grosso, che si dichiara antistatario. Con riserva di azione per tutte le ulteriori spettanze e differenze retributive maturate e maturande”.
Si è costituita l' con memoria depositata il 9.6.2023 Controparte_1 eccependo la prescrizione della pretesa creditoria e chiedendo il rigetto della domanda nel merito.
Escussi i testi, la causa è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. ,dipendente dell' , inquadrata nel livello D CCNL con Parte_1 CP_2 qualifica di collaboratore professionale infermiere, deduce in questa di avere svolto dal luglio 2016 le funzioni di Direttore delle attività formative e di tirocinio del Corso di Con Laurea in Infermieristica istituito presso l convenuta e chiede il pagamento delle retribuzioni previste per l'Area dirigenziale o, in subordine, per il Livello DS6.
3.
Nel merito è opportuno ricordare che, nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n.
80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto.
Peraltro, il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387.
Il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall'art. 52 del d.lgs. 30 marzo
2001 n. 165 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche).
L'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 dispone:“
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto
l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
La normativa in esame ha, dunque, riconfermato, anche nell'ambito nel nuovo regime del lavoro dei pubblici dipendenti, il principio secondo cui l'esercizio di fatto di mansioni diverse da quelle della qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore: si tratta di una regola risalente e costante, già vigente nell'impiego pubblico, che può essere superata, per espressa previsione legislativa, solo dalla normativa contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 25/10/2003, n.
16078). In altri termini, si è sempre opinato che il carattere formale dell'organizzazione dell'amministrazione pubblica, posto a tutela di interessi pubblici indisponibili, non consenta, in sintonia con i valori di imparzialità e di buon andamento enunciati dall'art. 97 Cost., il riconoscimento di pretese dei dipendenti che non si basino o su atti normativi o su atti adottati dagli organi responsabili della gestione;
d'altra parte, si è temuto che la regola della promozione automatica, ove accolta, avrebbe potuto determinare effetti assolutamente incompatibili con gli interessi della p.a., tra i quali quello della stabilità della pianta organica e della certezza organizzativo-burocratica e finanziaria. Lo ius singulare si giustifica con riferimento a varie finalità ed esigenze, peculiari del lavoro pubblico, quali la regola, di rango costituzionale, del concorso, il controllo della spesa pubblica, la salvaguardia della stabilità di un'organizzazione predefinita. Quanto allo svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori, l'art. 52 citato contiene due diversi ordini di disposizioni. In primo luogo, si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In tutti i casi è necessaria la sussistenza di “obiettive esigenze di servizio”, cioè di ragioni verificabili e sindacabili inerenti l'organizzazione del lavoro, tali da rendere necessitato il mutamento in melius delle mansioni del lavoratore;
le stesse andranno evidentemente esternate nell'atto di adibizione. La norma tipizza due ipotesi che legittimano il mutamento di mansioni: la vacanza del posto in organico e la sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto.
Intanto, è il caso di sottolineare che, in ambedue le evenienze, il conferimento delle mansioni superiori deve avvenire “di diritto”, cioè sulla base di un atto formale di assegnazione proveniente dal dirigente dell'unità organizzativa interessata. Il Consiglio di Stato ha spiegato che tale requisito mira ad impedire che il singolo dipendente, di propria iniziativa o col consenso compiacente di altri organi incompetenti, possa assumere incarichi di livello superiore, aggirando le procedure selettive. In questo senso, si è ritenuto che il difetto di tale atto formale non sia sanabile attraverso un atto ricognitivo dell'organo competente che attesti, ex post, l'effettivo svolgimento delle mansioni. Andando a valutare le singole ipotesi, nella prima evenienza di cui alla lettera a) del comma 2 è delimitato lo spazio temporale in cui è possibile tale copertura straordinaria in sei mesi, prorogabili fino a dodici in caso di attivazione delle ordinarie procedure di copertura;
infatti, il successivo quarto comma impone all'Amministrazione di procedere entro novanta giorni dall'assegnazione provvisoria all'avvio delle procedure necessarie per la provvista di personale. Quindi, il superamento del termine semestrale, senza avvio dei concorsi, comporta l'improrogabilità dell'assegnazione a mansioni superiori;
lo sforamento del termine di novanta giorni non sembra, invece, accompagnato da alcun precipuo effetto per l'amministrazione. Quanto alla seconda ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, con espressione mutuata dall'art. 2103 cit., la necessità di sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto giustifica lo ius variandi; è esclusa l'ipotesi delle ferie, durante le quali dunque non si può legittimamente provvedere alla sostituzione con lavoratore di grado inferiore. Quanto, poi, all'ipotesi dell'assegnazione a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori delle ipotesi previste dalle precedenti disposizioni, è stabilita, da un lato, la nullità di detta assegnazione e, dall'altro, il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (comma 5^). In quest'ultima disposizione, l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo e non può ritenersi equivalente alla dizione “qualifica immediatamente superiore”, utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori. Una diversa conclusione non è giustificata nè dalla lettera della disposizione in esame nè dalla sua ratio, che è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost. (Cass.
14944/2004); pertanto, può essere riconosciuto il trattamento economico (e non anche l'inquadramento) per ogni mansione corrispondente alla qualifica superiore, anche se non coincidente con la qualifica “immediatamente” superiore. L'eventuale riconoscimento del diritto dei dipendenti all'inquadramento in livelli superiori, in seguito allo svolgimento delle corrispondenti mansioni, quindi, sussiste solo ove queste ultime appartengano a qualifica funzionale immediatamente più elevata di quella dagli stessi rivestita, essendo la capacità professionale per le superiori mansioni presuntivamente riconosciuta al dipendente di fascia funzionale immediatamente inferiore in base alla comune regola d'esperienza che il titolare di una determinata qualifica sia, di norma, in possesso di sufficiente preparazione tecnica per svolgere compiti propri della qualifica immediatamente superiore. Nel caso di svolgimento “per saltum” di mansioni superiori, è, invece, escluso l'inquadramento “per saltum” cioè non del livello immediatamente superiore a quello di inquadramento (T.A.R. Campania
Salerno, Sez. II, 10/07/2001, n. 1065; T.A.R. Campania Salerno, Sez. II, 25/01/2005, n.
63; Cons. Stato, Sez. IV, 26/06/2002, n. 3539). Va, peraltro, precisato che, a mente del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in
“modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni superiori. Dunque, anche in difetto della prevalenza per uno solo dei predetti aspetti, non vi sarà titolo per le differenze retributive. Inoltre, lo svolgimento di mansioni superiori, ai sensi del 6° comma, dell'art. 52 D.Lgs. 165/2001, non può comportare in nessun caso il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore sino alla data di entrata in vigore del c.c.n.l. che disciplina i nuovi inquadramenti professionali.
4.
Ebbene dalla documentazione depositata dalla ricorrente risulta che con comunicazione prot.n.1627 del 22.7.2016 il Commissario Straordinario dell' (oggi CP_3 Pt_2
[...
) individuava la ricorrente come Direttore delle attività di tirocinio per il Corso di
Laurea in Infermieristica in sostituzione della Dott.ssa e sino al Persona_1 collocamento in quiescenza di quest'ultima (all.6).
Con successivo ordine di servizio prot. n. 19344 del 22.9.2016 l' Parte_2
“nelle more delle procedure amministrative per l'affidamento delle posizioni organizzative dell'Area Infermieristica , Tecnico Sanitaria, Amministrativa e Tecnico
Professionale”, disponeva con decorrenza immediata ed in via temporanea l'attribuzione della P.O. dell' (all.9). Parte_3
Con successive note si confermava “nelle more delle procedure amministrative per
l'affidamento della relativa posizione organizzativa “ la nomina della ricorrente quale
Direttore delle attività formative pratiche e di tirocinio per l'a.a. 2016/2017(note prot.n.19348 del 22.9.2016 e n. 19366 del 22.9.2016), per l'a.a. 2017/2018 (nota prot.
n.20797 del 25.9.2017) per l'a.a.2018/2019 (nota prot.n. 23591 del 28.9.2018 ) e per l'a.a. 2019/2020 (nota prot. n.22871 del 4.10.2019). Successivamente in data 18.10.2019 l'Università degli Studi Federico II bandiva una selezione per titoli per l'affidamento di incarichi triennale di Direttore delle Attività
Professionalizzanti nelle sedi periferiche della formazione universitaria.
Il bando era rivolto esclusivamente al personale in servizio nelle sedi della formazione universitaria presso le Aziende Ospedaliere , Aziende Sanitarie Locali, Istituiti di ricovero e cura a carattere scientifico in possesso di Laurea (all.13).
La ricorrente presentava domanda di partecipazione (all.14) e con delibera del consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia del 19.12.2019 veniva conferito l'incarico di Direttore delle attività professionalizzanti del Corso di Laurea in
Infermieristica presso l'A.O. San Pio Di Benevento dal 19.12.2019 al 18.12.2022
(all.15).
Tanto premesso è documentale, oltre che incontestato che la ricorrente sin dal luglio
2016 ha svolto l'incarico di Direttore delle Attività Formative Pratiche e di Tirocinio del Corso di Laurea in Infermieristica istituito presso l , in convenzione con CP_2
l'Università Federico II.
Tali circostanze sono state, altresì, confermate dai testi escussi ( e Testimone_1
). Tes_2
A parere della CR , però, la pretesa della ricorrente è parzialmente fondata solo per gli a.a. 2016/17, 2017/2018 e 2018/2019 e fino al dicembre 2019.
Per gli anni accademici successivi l'Università Federico II bandiva una procedura di selezione alla quale la ricorrente volontariamente partecipava presentando domanda.
Pertanto la ha svolto tale attività in base ad un rapporto con l'Università Parte_1 rispetto alla quale l' è rimasta estranea. CP_2
Infatti l'incarico è stato conferito dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università Federico II , ente terzo e differente dal datore di lavoro della ricorrente.
In altre parole a far dara dall'a.a. 2019/2020 l' , datrice di lavoro, Parte_2 non ha attribuito alla ricorrente alcuna responsabilità avendo la svolto Parte_1 funzione di DAP non nell'ambito dell'attività di lavoro contrattualizzata bensì per conto dell'Università.
Non può certamente attribuirsi alcuna responsabilità alla datrice di lavoro non rilevando né che l'incarico fosse conferito alla ricorrente nella qualità di dipendente dell sede del Corso di Laurea né che gli oneri di coordinamento Parte_2 fossero a carico dell' . CP_2
Ciò che interessa è che l'incarico e le relative responsabilità sono state attribuite dall'Università e, pertanto, non vi è stato alcun conferimento di mansioni superiori da parte del datore di lavoro che è l' . Parte_2
Per gli anni accademici . 2016/17, 2017/2018 e 2018/2019 devono, invece, essere effettuate differenti valutazioni. Risulta, infatti che sin dal luglio 2016 l' (oggi ) attribuiva alla CP_3 Pt_2 ricorrente la P.O. dell'Area Formazione di Base prima in sostituzione di altra dipendente e poi nelle more delle procedure amministrative per l'affidamento delle posizioni organizzative dell'Area Infermieristica , Tecnico Sanitaria, Amministrativa e
Tecnico Professionale.
È, pertanto, documentale che la ricorrente ha ricoperto una Posizione Organizzativa in base ad un provvedimento formale della datrice e ciò per circa 3 anni.
A questo punto, però occorre chiarire che la S.C., in plurime pronunzie, tra le quali non può mancarsi di rammentare, tra le più recenti, la massimata Cass. Sez. L. n. 8141 del 2018, rv. 647618-01, che si pone in continuità con la precedente Cass. sez. L. n.
18808/2013, rv. 628344-01, ha più volte affermato che la posizione organizzativa si distingue dal profilo professionale ed individua nell'ambito dell'organizzazione dell'ente funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva, sottolineando che ove il dipendente, come nel caso qui all'attenzione, “venga assegnato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento di formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa” (di recente Cass. Sez. L, Ordinanza n. 4256 del 2024).
In altre parole la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa" (Cass. n.
8141/2018 e Cass. 19772/2022).
Tuttavia, solo allorquando la posizione organizzativa sia stata istituita e si accerti che il dipendente abbia svolto con pienezza di poteri le mansioni connesse all'incarico, assumendone la relativa responsabilità, è corretto valorizzare quei compiti non solo ai fini della comparazione fra i livelli di inquadramento ma anche riconoscendo il conferimento, sempre in via di fatto, della posizione in discussione. L'indennità di posizione organizzativa può essere riconosciuta solo a partire dalla data in cui tale posizione organizzativa è stata effettivamente istituita dall'amministrazione.
(Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 10194 del 17 aprile 2023).
Deve essere, però, chiarito che in tema di lavoro pubblico, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un beneficio economico;
l'istituto attiene più alla disciplina della retribuzione che a quella dell'inquadramento.
Alla luce di tali considerazioni, non può, pertanto, essere accolta la domanda di svolgimento di mansioni superiori avendo la ricorrente con pienezza di poteri di fatti ricoperto una P.O. relativa all'Area Formazione di Base con conseguente rigetto anche della domanda di condanna di risarcimento dei danni subiti per “perdita di chances”,
Il conferimento dell' incarico di Posizione Organizzativa non ha comportato il mutamento del profilo professionale .
Nondimeno avendo la ricorrente svolto le mansioni connesse all'incarico , ha diritto alla relativa retribuzione e, pertanto,l' non può eccepire la Parte_2 mancanza di una formale procedura per l'assegnazione dell'incarico né l'assenza di una formale accettazione da parte della lavoratrice . Infatti, come precisato, il dipendente ha diritto a percepire l'intero trattamento economico anche in mancanza o in caso di illegittimità del provvedimento formale di attribuzione.
In merito al quantum si osserva che l'art 20 CCNL Comparto sanità del 07/04/1999 ha istituito le Posizioni organizzative prevedendo che: “
1. Le aziende ed enti, sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali di organizzazione ed in relazione alle esigenze di servizio, istituiranno posizioni organizzative che richiedono lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevata responsabilità.
2. Le posizioni organizzative, a titolo esemplificativo, possono riguardare settori che richiedono lo svolgimento di funzioni di direzione di servizi, dipartimenti, uffici o unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di esperienza e autonomia gestionale ed organizzativa o lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione, quali ad esempio i processi assistenziali, oppure lo svolgimento di: attività di staff e/o studio;
di ricerca;
ispettive di vigilanza e controllo;
di coordinamento di attività didattica”.
Il successivo art.36 nel prevedere la misura dell'indennità di funzione disponeva che:
“
1. Al dipendente cui sia conferito l'incarico per una delle posizioni organizzative di cui agli artt. 20 e 21 compete , oltre al trattamento economico il godimento… secondo la categoria e livello di appartenenza, alla fascia economica in godimento44 ed alla retribuzione di risultato, un'indennità di funzione in misura variabile da un minimo di
Euro 3.098,74 ad un massimo di Euro 9.296,22 corrisposta su tredici mesi. Il valore complessivo dell'indennità di funzione comprende il rateo di tredicesima.”.
Con successivo CCNL del 21.5.2018 Sono stati istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti incarichi di funzione:
- Incarico di organizzazione;
- Incarico professionale. L'art.16 del CCNL dispone che “ L'incarico di organizzazione comporta l'assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria. ... L'incarico di organizzazione comporta funzioni di gestione di servizi di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e che possono richiedere anche l'attività di coordinamento di altro personale”.
In merito al trattamento economico il successivo art. 20 prevede che “3. L'indennità
d'incarico va da un minimo di € 1.678,48 ad un massimo di € 12.000,00 annui lordi per tredici mensilità, in relazione a quanto risultante dal provvedimento di graduazione e in relazione alle risorse disponibili nell'apposito fondo dell'Azienda o Ente”.
Dal momento che nessuna delle parti ha prodotto la contrattazione collettiva integrativa e che l' nulla ha provato in ordine alle risorse disponibili nell'apposito fondo, Pt_2 la quantificazione viene effettuata dalla CR, in via equitativa, in virtù della normativa richiamata.
È provato che dal luglio 2016 la ricorrente ha organizzato e gestito, in piena autonomia decisionale, le attività formative, pratiche e di tirocinio del Corso di Laurea in
Infermieristica, occupandosi sia degli aspetti organizzativi e didattici che di quelli amministrativi ha coordinato gli insegnamenti teorico pratici e di tirocinio;
ha Parte_4 organizzato le attività complementari;
ha assegnato gli studenti ai tutor, supervisionandone le attività; ha regolato l'accesso degli studenti alle strutture sedi degli insegnamenti;
ha identificato i servizi sede di attività tecnico-pratiche e di tirocinio;
ha mantenuto uno stretto contatto con i docenti di tutte le discipline, concorrendo alla definizione della quota tecnico-pratica; ha verificato il corretto svolgimento del tirocinio, con gli obiettivi definiti dal Regolamento e dal Consiglio di
Corso di Laurea;
ha proposto al Consiglio di Corso di Laurea le forme di tutorato più opportune per la formazione tecnico-pratica; ha sottoposto annualmente al Consiglio di
Corso di Laurea il piano dettagliato delle attività per l'approvazione, in sede di programmazione didattica;
ha effettuato docenze e presenziato agli appelli previsti dalla Scuola;
ha presieduto ai momenti di valutazione degli studenti rispetto le tappe del processo formativo;
ha curato tutti i rapporti relazionali sia interni che esterni;
ha garantito la sicurezza degli studenti e del personale dedicato al Corso di Laurea;
ha garantito l'espletamento di tutti gli aspetti burocratici-amministrativi della funzione;
ha supervisionato i tutor e gli studenti riguardo all'approvvigionamento e l'utilizzo di materiale di consumo (mensa, divise, spogliatoi, testi, utenze, sorveglianza sanitaria); ha vigilato sulle azioni finalizzate al mantenimento in buono stato e al corretto utilizzo della dotazione del patrimonio tecnologico e di supporto;
si è occupata: della pianificazione didattica, organizzando incontri con i docenti, seguendo la predisposizione del piano di studio e del relativo calendario delle lezioni;
della pianificazione e della realizzazione del tirocinio, provvedendo a individuare e proporre i tutor di tirocinio, a predisporre i contratti e i libretti di tirocinio e a supervisionare l'attività dei tutor, mediante incontri preliminari e periodici;
della pianificazione e della realizzazione della attività didattica elettiva, svolgendo incontri con gli studenti per la scelta degli argomenti e predisponendo il calendario e i relativi registri;
della rilevazione e della certificazione della frequenza degli studenti al tirocinio, nonché della valutazione dell'intero percorso di tirocinio, presiedendo la Commissione per la valutazione annuale del tirocinio;
della supervisione dello sviluppo costante della qualità formativa del tirocinio;
della organizzazione delle sedute di esame;
ha gestito risorse umane;
ha fatto parte del Consiglio del Corso di Laurea, del Consiglio di
Facoltà, della Commissione che valuta le domande di affidamento delle discipline professionali, della Commissione di Coordinamento didattico e della Commissione esame finale, con valore di esame di Stato. (cfr. dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2 nonché gli allegati di parte).
Alla luce di tali considerazioni l' va condannata al pagamento Parte_2
l'indennità prevista per l'incarico di Posizione Organizzativa conferito alla da Parte_1 luglio 2016 a dicembre 2019.
Tenuto conto della complessità dell'incarico svolto appare equo determinare l'importo annuale in € 6.200,00 dal luglio 2016 al maggio 2018 ed in € 7.700,00 dal giugno 2018 al dicembre 2019 (considerato che il CCNL è entrato in vigore il 22.maggio 2018).
Deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione, in quanto interrotta dalla ricorrente con PEC ricevuta dall'ASL in data 6/7/2020.
5.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese nella misura di 1/3 stante l'accoglimento parziale del ricorso. Il residuo va liquidato nella misura indicata in dispositivo tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014 -valori medi -cause di lavoro - scaglione fino ad € 26000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa
Adriana Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'indennità di posizione organizzativa da luglio 2016 a dicembre 2019 quantificata in € 6.200,00 annui dal luglio 2016 al maggio 2018 ed in €
7.700,00 annui dal giugno 2018 al dicembre 2019; -condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento in favore di degli importi di cui al capo 1) oltre Parte_1 interessi legali;
-rigetta nel resto il ricorso;
-condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €3.592,00 oltre C.U., rimborso per spese generali pari al 15 %, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Benevento, 11.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari