Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11365 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
NOME DEL POPOLO T LIANG1 3 65/02 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23251/99 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere Cron.28873 Consigliere Dott. Ennio MALZONE Rep.Consigliere 2563 Dott. Alberto TALEVI Ud. 05/04/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE CACCIAPAGLIA ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE VIA DI SANTA MARIA MAGGIORE 1, presso lo studio per diritti € 1,55 31 LUG, 2002. dell'avvocato ALDO DI LAURO, difeso dall'avvocato IL CANCELLIERE SABINO D'AMBRA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLERIA COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore dott. Antonio Nunziante, Commissario Straordinario, elettivamente domiciliato in Ex1698044 ROMA VIA NIZZA 152 presso l'Avvocato GIORGIO BIANCO, 2002 difeso dall'avvocato SCIPIONE SCORCIA, giusta delega in 6924601 829 atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 901/99 del Tribunale di TRANI, sezione Promiscua emessa il 20/7/1999, depositata il 27/07/99; rg.1000/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato SABINO D'AMBRA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso in via principale la nullità della sentenza impugnata, insubordine l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 4.12.1996, RE Cacciapa- glia conveniva davanti al Pretore di Trani il Comune di Canosa di Puglia per sentirlo condannare al risarcimen- to dei danni. Assumeva che la mancata esecuzione dell'ordinanza n. 87 del 17.7.1993, recante ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate nel fondo finitimo, gli aveva impedito di completare la realizza- zione di un edificio sul proprio fondo. Il comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non avendo l'attore provveduto a far previamente accertare dal giudice amministrativo l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione. 2 Il pretore, con sentenza non definitiva del 3.12.1997, rigettava l'eccezione del comune e, con se- disponeva la prosecuzione del giudi- parata ordinanza, zio. Il comune proponeva appello immediato e il Tribuna- le di Trani, con sentenza del 27.7.1999, lo accoglieva e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la do- manda. Considerava: che la facoltà di scelta, rimessa all'amministrazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 tra demolizione ed utilizzazione del manu- fatto per fini di interesse pubblico, induce ad esclu- dere che l'attività dell'amministrazione sia vincolata e come tale generatrice di diritti soggettivi per i terzi;
- che, nel dare attuazione al provvedimento san- zionatorio, l'amministrazione dispone di discrezionali- tà, quanto ai tempi ed ai modi di esecuzione, a fronte della quale il terzo frontista non vanta un diritto soggettivo, ma soltanto un interesse legittimo;
che l'attore avrebbe dovuto far preventivamente accertare dal giudice amministrativo l'illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione, ovvero il mancato utilizzo nel tempo dei poteri discrezionali da parte della medesima;
3 che il comune, nell'esercizio dei suoi poteri di revocare o modificare quanto precedentemente delibera- to, aveva rilasciato al vicino il 16.2.1998 concessio- ne edilizia in sanatoria;
che, in assenza di un diritto soggettivo del pri- vato all'immediata esecuzione dell'ordinanza di demoli- zione la domanda di risarcimento danni doveva essere rigettata in quanto improponibile. Avverso la sentenza il IA ha proposto ri- corso per cassazione affidato ad unico mezzo. Il Comune di Canosa di Puglia ha resistito con con- troricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. L'unico mezzo denuncia: violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985; as- senza e contraddittorietà della motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.). Assume il ricorrente: che l'attore è titolare di un diritto soggettivo, poiché l'obbligo di procedere alla demolizione da parte dell'autorità comunale è espressamente sancito dall'art. 7, comma 5, della legge n. 47 del 1985, e che nessuna discrezionalità è attribuita all'autorità comu- nale;
che nessun accertamento preventivo dell'illegittimità dell'inerzia doveva essere richiesto al giudice amministrativo, vertendosi in ipotesi di mancato espletamento di attività vincolata, lesiva del diritto soggettivo dell'attore nascente dalla preceden- te concessione edilizia;
che, secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. n. 500/99), ai fini della configurabilità della responsa- bilità aquiliana non assume rilievo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto come diritto soggettivo o interesse legittimo.
2. Rileva il Collegio che, avuto riguardo alla ma- teria del contendere, occorre tenere conto dei principi enunciati dalle Sezioni unite di questa S.C. con la sentenza n. 500/99 (con riferimento al regime previgen- te alle innovazioni del sistema di riparto di giurisdi- zione tra giudice ordinario e giudice amministrativo apportate con il d.lgs. n. 80 del 1998 e dalla succes- siva legge n. 205 del 2000, regime applicabile ratione temporis nella specie, trattandosi di domanda proposta con atto del 4.12.1996), in virtù dei quali: a) deve ritenersi che ove la domanda abbia ad og- getto il risarcimento del danno da comportamento della P.A. ex art. 2043 c.C., su di essa sussiste la giuri- sdizione del giudice ordinario, quale giudice al quale 5 spetta, in linea di principio (secondo il previgente ordinamento) la competenza giurisdizionale a conoscere delle questioni di diritto soggettivo, poiché tale na- tura esibisce il diritto al risarcimento del danno, che è diritto distinto dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto;
b) che la predetta posizione giuridica può avere, indifferentemente, natura di diritto soggettivo, di in- teresse legittimo, nelle sue varie configurazioni, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento; c) che rispetto al giudizio risarcitorio ex art.2043 C.C. nei confronti della P.A. instaurato da- vanti al giudice ordinario non è ravvisabile la neces- saria pregiudizialità del giudizio di annullamento da- vanti al giudice amministrativo;
d) che stabilire se la fattispecie di responsabili- tà dedotta in giudizio sia riconducibile nel paradigma dell'art. 2043 C.C. costituisce questione di merito, atteso che l'eventuale incidenza della lesione su una posizione di interesse legittimo non deve essere valu- tata ai fini della giurisdizione, bensì ai fini della qualificazione del danno come ingiusto, in quanto lesi- vo di un interesse giuridicamente rilevante.
3. In applicazione dei suddetti principi, va in primo luogo ribadito che la contestazione circa la qua- 6 lificazione della posizione giuridica della quale è de- nunciata la lesione, davanti al giudice ordinario, a fini di risarcimento ex art. 2043 C.C., in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, non dà luogo a questione di giurisdizione, ma attiene al meri- to, e da ciò consegue che il suesposto motivo con il quale è censurata la qualificazione, compiuta dal giu- dice di appello, della posizione giuridica della quale parte attrice ha lamentato lesione, davanti al giudice ordinario, a fini di risarcimento ex art. 2043 C.C., assumendone il ricorrente, in dissenso con la sentenza impugnata, la natura di diritto soggettivo e non di in- teresse legittimo -, in quanto concernenti il merito e non la giurisdizione, possono essere esaminati dalla sezione semplice, non operando la riserva di attribu- zione alle Sezioni unite di cui all'art. 374, comma 1, c.p.c.
4. Il motivo è fondato.
4.1. La decisione impugnata ha fatto discendere l'infondatezza nel merito della domanda risarcitoria (questione della quale non era investito, poiché l'appello verteva su sentenza non definitiva affermati- va della giurisdizione, mentre il merito della pretesa era oggetto del giudizio di primo grado, non ancora de- finito: ma sul punto non v'è censura) da un duplice 7 ordine di considerazioni, rispettivamente incentrate: a) sulla qualificazione della posizione giuridica dedotta in giudizio dall'attore come interesse legitti- mo;
b) sulla affermata sussistenza della necessaria pregiudizialità del giudizio amministrativo circa l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia della P.A. nel dare esecuzione all'ordinanza di demolizione.
4.2. Nel censurare tale pronuncia (resa in adesione all'indirizzo tradizionale che negava in radice la ri- sarcibilità ex art. 2043 c.c. degli interessi legittimi ed affermava il necessario previo esperimento del giu- dizio amministrativo, onde conseguire, mediante l'annullamento dell'atto, l'emersione del diritto sog- gettivo, al quale soltanto era riservata la tutela ri- sarcitoria), il ricorrente, ha svolto due doglianze: a) ha in primo luogo affermato di essere titolare di un diritto soggettivo;
b) ha inoltre segnalato il contrasto della decisio- con il nuovo orientamento, introdotto dalla già men- ne zionata sentenza n. 500/99. 4.3. Il secondo profilo di censura è fondato ed as- sorbente. Il denunciato contrasto palesemente sussiste, alla luce dei già ricordati principi affermati dalla ridetta 8 decisione delle sezioni unite, con particolare riferi- mento ai punti di cui alle lettere b) e c) del paragra- fo n. 2. 4.4. La sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice di appello, che dovrà riesaminare il gravame attenendosi ai detti principi.
5. Il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'appello di Bari, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, an- che per le spese, alla Corte d'appello di Bari. Così deciso in Roma il 5.4.2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. にViloficentiniani IL CANCELLIERE C1 Dott e Mana Aiello 109T 129,11 45ST 30,99 Depositata in Cancelleria Oggi, 31.07.02 (тот. 160, 10 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in deta 5011.2002 Serie..4 cn43307 160.10 (euro CENTOS TA/10 2 0 0 p. Servizi (Dettes in DI FILIPPO) Il Respons e Pervizio Atti Giudiziori (DMDACCICHINI) 9