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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/07/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9877/2024 RG;
T R A nata a [...] il [...], n.q. di moglie ed erede legittimo del sig. Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto il 23/05/2023, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Per_1 ROBERTO AVALLONE e GERARDO AVALLONE;
ricorrente
, nato a [...] il [...], n.q. di genitore ed erede CP_1 legittimo di nato a [...] il [...] e deceduto il 23/05/2023; Persona_1
nata a [...] il [...], nata a [...] Controparte_2 CP_3 (NA) il 06/07/1967, nata a [...] il [...]; Controparte_4 Persona_2 nato Napoli il 03/12/1963, nella qualità di germani ed eredi legittimi di , Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 23/05/2023; tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti ROBERTO AVALLONE e GERARDO AVALLONE;
intervenuti
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_5 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto La ricorrente rappresentava che il dante causa in data Parte_1 Persona_1 21/10/2022 presentava domanda d'invalidità civile per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità ex lege 118/1971; che in data 17/03/2023 veniva visitato dalla competente commissione medica e che pertanto veniva emesso il verbale amministrativo depositato in atti, che riconosceva in capo al dante causa una percentuale di invalidità pari al 74% ai sensi della suddetta legge 118/71, con decorrenza dalla domanda del 21/10/2022 (cfr. doc. in atti); che il dante causa era deceduto il 23/05/2023; che, nonostante l'invio in data 24/05/2023 del modello AP70 ed in data 12.04.2024 di diffida per la liquidazione dei ratei maturati, l' CP_5 non aveva proceduto al pagamento delle somme dovute. Si è costituito l' esponendo che “…Preliminarmente si eccepisce il difetto di CP_5 legittimazione attiva in mancanza della prova della qualità di erede del de cuius
[...]
, nonché per mancanza di prove della esclusività del proprio status. Per_1
….Successivamente i ratei oggetto di giudizio non venivano liquidati a causa della mancata presentazione della documentazione prescritta da parte della ricorrente come evidenziato nella lettera di reiezione del 25 agosto 2023. Tuttavia, al fine di evitare lungaggini e ulteriori aggravi di spese, il competente Ufficio liquidazioni ha provveduto in data 13 febbraio 2025 a inviare PEC istituzionale all'avvocato di parte ricorrente per informarlo di quanto segue: “… CP_ Poiché il ricorrente risulta deceduto, i pagamenti sono andati a Cassa Sede Pertanto, gli eredi dovranno presentare apposita domanda amministrativa di rate maturate e non riscosse, 1 inviando modello AP23 telematico UNICAMENTE tramite patronato/caf con indicazione precisa degli eredi effettivi (atto di notorietà) specificando generalità anagrafica e grado di parentela e l'indicazione dell'ufficio pagatore a cui inviare il/i singoli pagamenti o eventuale atto di delega al pagamento verso un solo erede.” In corso di causa intervenivano in giudizio il padre ed i fratelli germani del dante causa chiedendo condannarsi l' al pagamento dei ratei dell'assegno mensile maturati in loro CP_5 favore.
Deve applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante il possesso del requisito sanitario legittimante la fruizione dell'assegno mensile disciplinato dalla legge 118/1971 (cfr. verbale amministrativo in atti). Nessuna documentazione è stata però inviata all' al fine di consentire all' di CP_5 CP_5 erogare le somme spettanti nella misura dovuta ai singoli eredi.
Nel caso che ci occupa l' non ha fornito la prova del pagamento. CP_5 Sussiste, quindi, il requisito sanitario per l'accertamento del diritto all'assegno mensile disciplinato dalla legge 118/71 in favore del dante causa e per la condanna Persona_1 dell' all'erogazione in favore degli istanti tutti, così come sopra indicati, in qualità di CP_5 eredi legittimi di , dei ratei all'assegno mensile disciplinato dalla legge 118/71 Persona_1 maturati in favore del dante causa dal 1.11.2022 fino al 23.05.2023 oltre agli interessi legali calcolati ai sensi del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, maturati dalla presente sentenza fino al saldo. Per quanto attiene alle quote spettanti ai singoli istanti in qualità di eredi, deve accertarsi che, trattandosi di una successione legittima con moglie, padre e quattro fratelli, le quote ereditarie spettanti ai singoli eredi ai sensi dell'art. 582 c.c. sono le seguenti: al coniuge spettano i due terzi dell'eredità, mentre il restante terzo viene diviso tra il padre e i fratelli;
il padre ha diritto ad un quarto di questa rimanente quota, e la parte restante viene equamente divisa tra i quattro fratelli. Le spese di lite devono essere compensate in quanto parte ricorrente non ha prodotto di aver inviato all' la necessaria documentazione per consentire all'Istituto di erogare le somme CP_5 spettanti nella misura dovuta ai singoli eredi. La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089) afferma infatti con motivazione, integralmente condivisa dal giudicante, che si riporta per esigenze di chiarezza espositiva: “6. Il ricorso è da rigettare.
7. La Corte territoriale ha ritenuto rispettato, nella specie, il termine legale per l'erogazione della prestazione, all'esito dell'omologa del requisito sanitario e, dunque, infondata la pretesa coltivata al fine di una diversa regolazione delle spese, nel giudizio di primo grado, in base alla regola della soccombenza.
8. Deve ribadirsi che continua a restare estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni.
9. La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese,
2 come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
10. La Corte di merito ha correttamente provveduto ad integrare la motivazione del giudice di primo grado, con chiara esplicitazione delle ragioni specificamente riferite alla statuizione di compensazione, argomentando in ordine alla maturazione del diritto dell'assistibile e all'inadempimento colpevole dell' all'esito dell'accertamento del requisito sanitario (in CP_5 sede di omologa, ex art. 445-bis, comma 5, prima parte o con la sentenza che definisce il giudizio sul medesimo requisito introdotto nel solco delle eventuali contestazioni mosse dalle parti alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, alla stregua del sesto e comma 7).
11. I giudici del gravame, premesso il contenuto meramente descrittivo dell'art. 445-bis c.p.c. quanto alla notifica del decreto di omologa "agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni" (comma 5, seconda parte), hanno rimarcato che nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l' , la CP_5 verifica della maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole dell' postula, dopo CP_5 la comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del D.P.R. n. 445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta.
12. Detta collaborazione è stata dispiegata dall'assistibile, come da valutazione di fatto della Corte di merito, incensurabile in questa sede, solo in data 1 dicembre 2015, con l'invio del Modello AP70.
13. Tenuto conto, pertanto, della condivisibile interpretazione della Corte territoriale, non vi era stata soccombenza virtuale, nel giudizio di primo grado, in ragione della quale reclamare la refusione delle spese, né si appalesano conferenti le doglianze in ordine ad un uso scorretto e distorto della normativa di decertificazione nei rapporti tra PA e cittadini o un abuso o arbitrio della funzione giurisdizionale tale da inficiare, come enunciato in ricorso, il dictum della sentenza.
14. In conclusione, risulta immune da censure la sentenza impugnata…”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-condanna l' all'erogazione, in favore degli istanti tutti, così come sopra indicati, in CP_5 qualità di eredi legittimi di , dei ratei all'assegno mensile disciplinato dalla Persona_1 legge 118/71, maturati in favore del dante causa dal 1.11.2022 fino al 23.05.2023, secondo le quote sopra indicate in motivazione, oltre agli interessi legali calcolati ai sensi del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, maturati dalla presente sentenza fino al saldo;
-compensa le spese di lite. Così deciso il 04.07.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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T R A nata a [...] il [...], n.q. di moglie ed erede legittimo del sig. Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto il 23/05/2023, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Per_1 ROBERTO AVALLONE e GERARDO AVALLONE;
ricorrente
, nato a [...] il [...], n.q. di genitore ed erede CP_1 legittimo di nato a [...] il [...] e deceduto il 23/05/2023; Persona_1
nata a [...] il [...], nata a [...] Controparte_2 CP_3 (NA) il 06/07/1967, nata a [...] il [...]; Controparte_4 Persona_2 nato Napoli il 03/12/1963, nella qualità di germani ed eredi legittimi di , Persona_1 nato a [...] il [...] e deceduto il 23/05/2023; tutti rapp.ti e difesi dagli avv.ti ROBERTO AVALLONE e GERARDO AVALLONE;
intervenuti
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_5 rappresentato e difeso come in atti;
resistente Conclusioni: come in atti Ragioni di fatto e diritto La ricorrente rappresentava che il dante causa in data Parte_1 Persona_1 21/10/2022 presentava domanda d'invalidità civile per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità ex lege 118/1971; che in data 17/03/2023 veniva visitato dalla competente commissione medica e che pertanto veniva emesso il verbale amministrativo depositato in atti, che riconosceva in capo al dante causa una percentuale di invalidità pari al 74% ai sensi della suddetta legge 118/71, con decorrenza dalla domanda del 21/10/2022 (cfr. doc. in atti); che il dante causa era deceduto il 23/05/2023; che, nonostante l'invio in data 24/05/2023 del modello AP70 ed in data 12.04.2024 di diffida per la liquidazione dei ratei maturati, l' CP_5 non aveva proceduto al pagamento delle somme dovute. Si è costituito l' esponendo che “…Preliminarmente si eccepisce il difetto di CP_5 legittimazione attiva in mancanza della prova della qualità di erede del de cuius
[...]
, nonché per mancanza di prove della esclusività del proprio status. Per_1
….Successivamente i ratei oggetto di giudizio non venivano liquidati a causa della mancata presentazione della documentazione prescritta da parte della ricorrente come evidenziato nella lettera di reiezione del 25 agosto 2023. Tuttavia, al fine di evitare lungaggini e ulteriori aggravi di spese, il competente Ufficio liquidazioni ha provveduto in data 13 febbraio 2025 a inviare PEC istituzionale all'avvocato di parte ricorrente per informarlo di quanto segue: “… CP_ Poiché il ricorrente risulta deceduto, i pagamenti sono andati a Cassa Sede Pertanto, gli eredi dovranno presentare apposita domanda amministrativa di rate maturate e non riscosse, 1 inviando modello AP23 telematico UNICAMENTE tramite patronato/caf con indicazione precisa degli eredi effettivi (atto di notorietà) specificando generalità anagrafica e grado di parentela e l'indicazione dell'ufficio pagatore a cui inviare il/i singoli pagamenti o eventuale atto di delega al pagamento verso un solo erede.” In corso di causa intervenivano in giudizio il padre ed i fratelli germani del dante causa chiedendo condannarsi l' al pagamento dei ratei dell'assegno mensile maturati in loro CP_5 favore.
Deve applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Parte ricorrente ha prodotto documentazione attestante il possesso del requisito sanitario legittimante la fruizione dell'assegno mensile disciplinato dalla legge 118/1971 (cfr. verbale amministrativo in atti). Nessuna documentazione è stata però inviata all' al fine di consentire all' di CP_5 CP_5 erogare le somme spettanti nella misura dovuta ai singoli eredi.
Nel caso che ci occupa l' non ha fornito la prova del pagamento. CP_5 Sussiste, quindi, il requisito sanitario per l'accertamento del diritto all'assegno mensile disciplinato dalla legge 118/71 in favore del dante causa e per la condanna Persona_1 dell' all'erogazione in favore degli istanti tutti, così come sopra indicati, in qualità di CP_5 eredi legittimi di , dei ratei all'assegno mensile disciplinato dalla legge 118/71 Persona_1 maturati in favore del dante causa dal 1.11.2022 fino al 23.05.2023 oltre agli interessi legali calcolati ai sensi del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, maturati dalla presente sentenza fino al saldo. Per quanto attiene alle quote spettanti ai singoli istanti in qualità di eredi, deve accertarsi che, trattandosi di una successione legittima con moglie, padre e quattro fratelli, le quote ereditarie spettanti ai singoli eredi ai sensi dell'art. 582 c.c. sono le seguenti: al coniuge spettano i due terzi dell'eredità, mentre il restante terzo viene diviso tra il padre e i fratelli;
il padre ha diritto ad un quarto di questa rimanente quota, e la parte restante viene equamente divisa tra i quattro fratelli. Le spese di lite devono essere compensate in quanto parte ricorrente non ha prodotto di aver inviato all' la necessaria documentazione per consentire all'Istituto di erogare le somme CP_5 spettanti nella misura dovuta ai singoli eredi. La Corte di Legittimità (cfr. sentenza Cassazione civile sez. lav. - 02/08/2021, n. 22089) afferma infatti con motivazione, integralmente condivisa dal giudicante, che si riporta per esigenze di chiarezza espositiva: “6. Il ricorso è da rigettare.
7. La Corte territoriale ha ritenuto rispettato, nella specie, il termine legale per l'erogazione della prestazione, all'esito dell'omologa del requisito sanitario e, dunque, infondata la pretesa coltivata al fine di una diversa regolazione delle spese, nel giudizio di primo grado, in base alla regola della soccombenza.
8. Deve ribadirsi che continua a restare estranea al sindacato di legittimità, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre giuste ragioni.
9. La valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione se le spese,
2 come si è già ricordato, sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
10. La Corte di merito ha correttamente provveduto ad integrare la motivazione del giudice di primo grado, con chiara esplicitazione delle ragioni specificamente riferite alla statuizione di compensazione, argomentando in ordine alla maturazione del diritto dell'assistibile e all'inadempimento colpevole dell' all'esito dell'accertamento del requisito sanitario (in CP_5 sede di omologa, ex art. 445-bis, comma 5, prima parte o con la sentenza che definisce il giudizio sul medesimo requisito introdotto nel solco delle eventuali contestazioni mosse dalle parti alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico, alla stregua del sesto e comma 7).
11. I giudici del gravame, premesso il contenuto meramente descrittivo dell'art. 445-bis c.p.c. quanto alla notifica del decreto di omologa "agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro centoventi giorni" (comma 5, seconda parte), hanno rimarcato che nell'interlocuzione, in sede amministrativa, fra l'assistibile e l' , la CP_5 verifica della maturazione del diritto e dell'inadempimento colpevole dell' postula, dopo CP_5 la comunicazione, da parte della Cancelleria, del deposito del provvedimento accertativo del requisito sanitario, l'esigibile collaborazione dell'assistibile, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale gestore, nelle forme da quest'ultimo previste (modello autocertificativo conforme alla disciplina del D.P.R. n. 445 del 2000), delle indicazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta.
12. Detta collaborazione è stata dispiegata dall'assistibile, come da valutazione di fatto della Corte di merito, incensurabile in questa sede, solo in data 1 dicembre 2015, con l'invio del Modello AP70.
13. Tenuto conto, pertanto, della condivisibile interpretazione della Corte territoriale, non vi era stata soccombenza virtuale, nel giudizio di primo grado, in ragione della quale reclamare la refusione delle spese, né si appalesano conferenti le doglianze in ordine ad un uso scorretto e distorto della normativa di decertificazione nei rapporti tra PA e cittadini o un abuso o arbitrio della funzione giurisdizionale tale da inficiare, come enunciato in ricorso, il dictum della sentenza.
14. In conclusione, risulta immune da censure la sentenza impugnata…”.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-condanna l' all'erogazione, in favore degli istanti tutti, così come sopra indicati, in CP_5 qualità di eredi legittimi di , dei ratei all'assegno mensile disciplinato dalla Persona_1 legge 118/71, maturati in favore del dante causa dal 1.11.2022 fino al 23.05.2023, secondo le quote sopra indicate in motivazione, oltre agli interessi legali calcolati ai sensi del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, maturati dalla presente sentenza fino al saldo;
-compensa le spese di lite. Così deciso il 04.07.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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