Sentenza 27 maggio 1999
Massime • 1
Il giudice d'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, e quando infine la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado; in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere del giudice, la cui discrezionalità è vincolata dalla impossibilità di una decisione allo stato degli atti, ma che è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/05/1999, n. 11082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11082 |
| Data del deposito : | 27 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 27/5/1999
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. " LUCIANO DERIU " rel. N. 1040
3. " FRANCESCO FO " REGISTRO GENERALE
4. " NICOLA IL " N. 2465/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN FI, nato a [...] il [...];
2) NT IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 9.7.1998 della Corte d'appello di CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GIOVANNI PALOMBARINI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori, avv. ANDREA BICCHEDDU (per entrambi i ricorrenti) e avv. PASQUALE RAMAZZOTTI (per ON), per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
Con sentenza in data 24.4.95, il AL di IA condannava IN FI alla pena di anni dodici di reclusione e L. 90.000.000 di multa per il reato di cui al capo A DEimputazione (concorso in acquisto e cessione continuati di eroina e cocaina;
fatti commessi in Milano, IA e zone limitrofe nel periodo compreso fra maggio 1989 e luglio 1991); condannava NT IO alla pena di anni diciotto di reclusione e L. 140.000.000 di multa per i reati, in continuazione, di cui al capo C (concorso in acquisto e cessione continuati di eroina;
in Milano, IA e zone limitrofe fra il 1984- 85 e il 24.11.86 e dal 1989 al 1990), al capo D (concorso in acquisto e cessione continuati di eroina e cocaina;
in Milano, IA e zone limitrofe dal maggio 1989 all'ottobre 1992), al capo F (detenzione e porto illegali di armi e munizioni;
in IA tra i primi mesi del 1990 e il febbraio-marzo 1992), al capo G (ricettazione di armi da guerra;
in IA tra i primi mesi del 1990 e il febbraio-marzo 1992), ai capi H-I (detenzione di arma con numero di matricola abraso;
in IA, acc. il 14.10.92), al capo L (ricettazione di arma e di gioielli provento di furti in danni di UR AR;
acc. in IA il 14.10.1992); irrogava sanzioni accessorie;
ordinava la confisca e la distruzione della pistola e delle cartucce in sequestro, nonché la confisca del danaro, dei titoli e dei gioielli in sequestro.
Con sentenza in data 13.5.96, la Corte d'appello di IA, in parziale riforma della sentenza impugnata: riduceva ad anni nove di reclusione e L. 60.000.000 di multa la pena inflitta al IN;
assolveva il NT "perché il fatto non sussiste" dai reati di cui ai capi F.G (armi da guerra) e riduceva ad anni diciassette mesi dieci di reclusione e L. 147.000.000 di multa la pena inflittagli;
confermava nel resto.
Con decisione 25.2.98 (depositata il 7.4.98) le Sezioni Unite di questa Corte annullavano la predetta sentenza nei confronti del IN e del NT (per quest'ultimo limitatamente ai capi C-D-L e al punto relativo alla disposta confisca), rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di IA (Sezione Distaccata di Sassari) e sottolineando in particolare: come fosse applicabile la normativa transitoria di cui all'art. 6 della Legge 267/97; come la responsabilità del IN fosse stata affermata principalmente in base alle dichiarazioni predibattimentali di La RB RO e EN RO;
come, dunque, su richiesta della parte interessata, il giudice di rinvio dovesse provvedere alla rinnovazione parziale del dibattimento, tenendo conto anche di quanto disposto dal comma 5^ del citato art. 6; come rimanesse assorbito il motivo di ricorso del IN in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
come identica rilevanza delle letture delle dichiarazioni La RB e EN fosse riscontrabile in ordine al giudizio di responsabilità del ON per i reati di cui ai capi C-D (con estensione all'imputazione di cui al capo L e con riflessi anche sul provvedimento di confisca); come fossero da rigettare le censure afferenti i delitti relativi alle armi.
Giudicando in sede di rinvio, la Corte territoriale (Sezione Distaccata di Sassari): riduceva ad anni nove di reclusione e L. 60.000.000 di multa la pena inflitta al IN;
riduceva al anni diciassette mesi dieci di reclusione e L. 137.000.000= di multa la pena inflitta al NT;
confermava nel resto;
disponeva il sequestro conservativo di due immobili appartenenti al ON. In motivazione, il giudice di rinvio poneva in particolare evidenza:
come all'udienza 1.7.98 fosse stata disposta l'audizione di EN e La RB, avvalsisi entrambi della facoltà di non rispondere;
come le impugnazioni fossero infondate anche alla luce dei nuovi criteri di valutazione della chiamata di correo indicate dall'art. 6 Legge 267/97; come, infatti, la nuova normativa prevedesse che, nei giudizi di merito in corso, quando in base all'art. 513 abrogato fosse già stata disposta la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso (nei confronti di altri e senza il loro consenso), le parti avessero diritto di chiedere l'esame dei dichiaranti;
come, ove la persona citata si fosse avvalsa della facoltà di non rispondere (ed era il caso di specie), le sue dichiarazioni lette prima della riforma fossero ancora utilizzabili solo se la loro attendibilità risultava "confermata da elementi di riscontro sottoposti alla verifica del contraddittorio, in quanto desunti esclusivamente da materiale probatorio diverso da quello ottenuto mediante altre lettura operate sempre in base al vecchio art. 513 cpp"; come, dunque, esso giudice di rinvio fosse chiamato a ricercare "riscontri dotati di un grado di attendibilità superiore rispetto a quello che la giurisprudenza ritiene normalmente sufficiente ai sensi DEart. 192 c. 3 cpp". A) Passando, quindi, all'esame della posizione NT, la Corte territoriale - ribadita la credibilità intrinseca della chiamata in correità da parte del La RB - ravvisava validi e idonei elementi di riscontro nelle dichiarazioni DE, AZ, RI (ai fini della conferma della decisione di primo grado in ordine ai capi C-D), oltreché in ulteriori risultanze (dichiarazioni dibattimentali di AR AN, AN RE e EL IO;
esito della perquisizione domiciliare: esiti delle indagini patrimoniali;
chiamate di DE e SU, quali autonome fonti di prova in ordine a fatti di primaria importanza); confermava, in ordine al reato di cui al capo D, la sussistenza DEaggravante di cui all'art. 80 c. 2 DPR 309/90; quanto al capo L DEimputazione (ricettazione),
sottolineava come la ricognizione dei gioielli effettuata dal MU apparisse attendibile (a fronte della scarsa affidabilità della DE NA, moglie del ON), come provenissero da delitto tutti i preziosi di cui al capo L (tranne uno) e come gli altri non indicati specificamente (ma pur sempre sequestrati in casa ON) rappresentassero comunque il prezzo DEillecita attività di spaccio;
ribadiva la correttezza del provvedimento di confisca di danaro, titoli e depositi (ritenendo ininfluente l'eventuale esito positivo della richiesta istruttoria tendente all'effettuazione di accertamenti bancari a 360 gradi).
B) Con specifico riferimento alla posizione IN, ribadita l'intrinseca attendibilità della chiamata in correità da parte del La RB, la Corte d'appello ravvisava significativi elementi di riscontro (in ordine a diversi episodi) nelle dichiarazioni dibattimentali di AR AN, negli accertamenti delle presenze alberghiere, nel possesso da parte del IN di una F" rossa targata BS (secondo quanto riferito dal teste RO), nelle dichiarazioni rese il 2.2.97 al PM da AN TO (successivamente deceduto).
Venivano proposti distinti ricorsi per Cassazione nell'interesse di entrambi gli imputati.
A) Il difensore di FI IN deduceva:
1) "Nullità della sentenza - Art. 606 lett. b) c) e) CPP - Violazione degli artt. 110 CP-192 c. 1, 2, 3, 4 CPP - Illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione": La RB avrebbe reso dichiarazioni di limitata attendibilità, generiche, erronee, prive di validi riscontri;
sarebbero stati trascurati importanti elementi a favore DEimputato;
2) "Nullità della sentenza - Art. 606 lett. b) e) CPP - Inosservanza ed erronea applicazione DEart. 62 bis CP. ANnza e illogicità della motivazione": le attenuanti generiche sarebbero state negate con motivazione solo apparente e/o di stile.
B) Il difensore del NT lamentava:
1) "Violazione DEart. 606 lett. d) CPP in relazione agli artt. 495/2, 190, 603 CPP: violazione del diritto alla prova": la rinnovazione del dibattimento per accertare la movimentazione bancaria, benché decisiva, sarebbe stata illogicamente e immotivatamente negata, con lezioni dei diritti della difesa;
2) "Violazione DEart. 606 lett. b) c) e) CPP in relazione agli artt. 192/1-2-3, 190, 603 CPP;
73 e 80 DPR 309/90": l'attendibilità generica del La RB sarebbe stata affermata apoditticamente;
la versione accusatoria sarebbe priva di adeguati riscontri;
3) "Violazione DEart. 606 lett. b) c) e) CPP in relazione agli artt. 240 e 648 CP, 316 CPP": la motivazione sarebbe illogica e carente in ordine ai "riconoscimenti" del MU e alla disposta confisca di preziosi, danaro e titoli;
il sequestro conservativo sarebbe ingiusto e ingiustificato, e si risolverebbe in una sostanziale e surrettizia reformatio in peius;
4) "Art. 606 lett. b) c) e) CPP - Inosservanza ed erronea applicazione DEart. 80/2 DPR 309/90 e DEart. 192/2-3 CPP - Illogicità e mancanza di motivazione": la corretta valutazione delle risultanze probatorie avrebbe dovuto indurre i giudici del merito a ritenere "rilevante ma non ingente" la quantità di stupefacente di cui al capo D DEimputazione;
5) "Violazione DEart. 606 lett. b) c) e) CPP in relazione agli artt. 62 bis e 69 CP": le attenuanti generiche avrebbero potuto e dovuto essere concesse.
All'odierna udienza il Procuratore generale e i difensori hanno illustrato, rispettivamente, le tesi e le conclusioni sintetizzate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti nell'interesse di IO NT ed FI IN non sono fondati.
È opportuno ricordare che, in sede di rinvio, il giudice deve mantenersi nei binari tracciati dalla Corte di cassazione attenersi al principio affermato nella sentenza di annullamento (v. per tutte:
Cass. II, sent. 1210 del 12.2.97, Perruzza). Occorre ribadire, altresì, che il difetto di motivazione è valutabile in sede di legittimità (ai sensi DEart. 606 lett. e) CPP) solo ove consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato;
ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa - pur se, a parere del ricorrente, più esatta - valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della cassazione, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, piuttosto, valutare se il giudice del merito abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se ne abbia dato un'interpretazione corretta (dando esaustiva risposta alle deduzioni delle parti), se abbia applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. Un. sent. 6402 del 2.7.97, Dessimone e altri;
Sez. Un. sent. 16 del 22.10.96, Di AN;
Sez. Un., sent. 930 del 29.1.96, Clarke).
Tutto ciò premesso in via generale, con specifico riferimento alle doglianze proposte nell'interesse di ciascuno dei ricorrenti si impongono le considerazioni che seguono:
A) quanto alla posizione NT:
1) a supporto del primo motivo di ricorso sono stati proposti i seguenti argomenti: la rinnovazione del dibattimento, volta ad accertare la movimentazione bancaria (non solo per importi, ma per provenienza e natura dei titoli versati), sarebbe stata ingiustamente e illogicamente negata, benché decisiva "sia in punto di responsabilità sia in ordine alla confisca"; la fondatezza della richiesta, inoltre, sarebbe stata confermata dalle dichiarazioni dibattimentali di TO AN (in ordine alle vincite miliardarie, ottenute barando al gioco, grazie ad apparecchiature tecnologiche particolari), aprioristicamente ritenute inverosimili;
sarebbe stato, in tal modo, violato il diritto del ON di provare l'insussistenza del fatto contestato.
Le censure non sono condivisibili.
Devesi ritenere che il giudice d'appello abbia l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato non per inerzia colpevole, ma per forza maggiore o per la sopravvenienza della prova dopo il giudizio, o quando infine la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado;
in tutti gli altri casi la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere del giudice, la cui discrezionalità è vincolata dalla impossibilità di una decisione allo stato degli atti, ma che è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando in positivo la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite (v. in proposito:
Cass. V, sent. 4882 del 23.5.97, De Massis;
Cass. II, sent. 4467 del 15.5.97, Tassinari). Nel caso di specie, non pare revocabile in dubbio il pieno rispetto dei principi giurisprudenziali appena richiamati, giacché la Corte territoriale non mancò di porre correttamente e convincentemente in evidenza: come in soli cinque anni il patrimonio del ON (la cui "ricognizione" risulta operata alle pagg. 12-13 e 34-35 Sent. imp.) avesse registrato un incremento vertiginoso, arrivando a superare di gran lunga il miliardo;
come, a fronte di ciò, l'appellante avesse dimostrato di aver vinto al gioco cifre nettamente inferiori (a tutto voler concedere, meno di mezzo miliardo;
vincite, per giunta, concentrate in periodo "ben successivo ai primi accumuli di ricchezza... risalenti al 1987"); come dovesse ritenersi "attendibile e aderente alle risultanze processuali" il calcolo delle somme vinte al gioco già effettuato dal AL (dettagliatamente esposto alle pagg. 64-65-66 Sent. 24.4.95); come le dichiarazioni rese in altro procedimento dal AN (prodotte nel giudizio di rinvio) apparissero decisamente inverosimili, non avendo lo stesso AN "mai fatto mistero del fatto che il gioco d'azzardo era un ottimo sistema per riciclare i guadagni dei traffici illeciti e, nel frattempo, precostituirsi la giustificazione del possesso di ingenti capitali";
come non valesse a condurre a una diversa ricostruzione del patrimonio del ON la richiesta "rinnovazione istruttoria", risultando dalla copiosa documentazione già acquisita, "con appagante grado di certezza", l'emissione da parte DEimputato di numerosi titoli a favore di diversi giocatori (fra i quali, ad esempio, i cinque assegni specificamente indicati a pag. 36 Sent. imp.), a riprova del fatto "che non sempre la fortuna stava dalla parte di IO ON"; come, dunque, apparisse "dilatorio e defatigatorio" acquisire ulteriore documentazione al fine di accertare l'esatta provenienza degli assegni emessi a favore DEimputato.
2) Con il secondo motivo di ricorso, la difesa ha sostenuto: la sentenza d'appello si sarebbe limitata a una "pseudomotivazione" sulla attendibilità del La RB (decisosi a collaborare solo dopo aver saputo delle accuse rivoltegli dal DE e tutt'altro che disinteressato); il chiamante sarebbe stato "incostante", anche se capace di "adeguarsi, correggendosi, a chi diceva altrimenti";
sarebbero stati considerati "riscontri", particolari marginali e non significativi (numero di telefono di SU IO "che si pretende sia disarticolato fra due agende diverse"; preteso uso di un appartamento da parte del SU, senza alcun accertamento su chi ne fosse il proprietario e/o sui periodi in cui lo stesso SU ne avesse avuto la disponibilità; dichiarazioni di collaboratori coincidenti nel fare riferimento al ON, ma non collimanti nella ricostruzione dei fatti, quali quelle rese dal La RB in contrasto col carabiniere RI sulla eroina sequestrata al Tommasone, quelle del AZ nel descrivere le caratteristiche fisiche DEimputato, quelle del DE significativamente divergenti da quelle del La RB in ordine a episodi e/o ai diversi ruoli svolti); la violazione DEart. 192 c.3 CPP, insomma, si coniugherebbe con l'illogicità della motivazione. Anche queste doglianze sono da disattendere.
Nel ribadire l'attendibilità intrinseca del La RB, la Corte territoriale sottolineò: come le dichiarazioni accusatorie da costui rese presentassero tutte le caratteristiche richieste dal prevalente orientamento giurisprudenziale (coerenza logica, fermezza, disinteresse, mancanza di movente calunniatorio, spontaneità); come le contestazioni della difesa in ordine alla sussistenza dei caratteri della "spontaneità" e del "disinteresse", finissero per confondere il motivo contingente che avrebbe indotto il referente a formulare le accuse (del tutto indifferente ai fini della verifica DEattendibilità soggettiva) con le ragioni intime e profonde della sua risoluzione (volontà di affrancarsi definitivamente dal mondo della malavita).
Non valgono, certo, a contrastare tali ineccepibili puntualizzazioni, le argomentazioni del ricorrente, limitatosi a riproporre le tesi già avanzate nei motivi d'appello e già specificamente considerate e valutate dal giudice di rinvio (v., infatti, alle pagg. 17-18 e 24 - 25 Sent. imp.).
Pienamente condivisibile, e in linea con le più recenti pronunce di questa Suprema Corte, appaiono anche le precisazioni del Giudice di rinvio in tema di "riscontri" a) perché in tema di chiamate in correità, gli "altri elementi di prova", che (a norma DEart. 192 c.3 CPP) confermano l'attendibilità della dichiarazione, non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità DEimputato (in tal caso, invero, la disposizione menzionata sarebbe del tutto pleonastica), ma più semplicemente a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie;
ciò significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità (Cass. VI, sent. 5649 del 13.6.97, Dominante e altri), b) perché non è necessario che i riscontri obbiettivi riguardino le singole circostanze riferite dal dichiarante, essendo sufficiente che riguardino la dichiarazione nel suo complesso, e ben potendo gli "altri elementi di prova" essere costituiti da dichiarazioni di altri collaboranti (Cass. I, sent. 5036 del 29.5.97, Pesce e altri); c) purché l'esigenza che le plurime dichiarazioni accusatorie siano convergenti (per costituire riscontro l'una DEaltra), non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrappunibilità (la quale, a ben vedere, potrebbe talvolta costituire essa stessa motivo di sospetto), dovendosi al contrario ritenere solamente necessaria la concordanza sugli elementi essenziali del "thema probandum", fermo restando il potere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente, o quantomeno di suggestioni o condizionamenti di qualsiasi natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza (Cass. I, sent. 3070 del 26.3.96, Emmanuello). Opportune e pertinenti appaiono - da ultimo - le considerazioni del giudice di rinvio sul particolare rigore imposto nella valutazione dei riscontri dalla disposizione DEart. 6 Legge 267/97 (considerazioni già richiamate in parte narrativa di questa stessa decisione).
Le argomentazioni del ricorrente in ordine ai "particolari a torto ritenuti riscontri" e alle "dichiarazioni non collimanti dei collaboratori", sono ai limiti DEammissibilità, giacché prevalentemente risolventisi in censure di fatto e/o in una "rilettura" delle risultanze processuali "diversa" da quella già operata dei giudici del merito.
Esse argomentazioni sono da ritenere - comunque - non condivisibili, giacché relative a punti già oggetto di specifica e pertinente motivazione da parte del Giudice di rinvio, che non mancò di sottolineare: come su un'agenda del ON fosse annotato il numero di utenza del cellulare del SU (con le modalità criptiche descritte a pag. 10 sent. app. e alle pagg. 53-54 sent. trib.), a conferma DEintensità del loro rapporto "ben oltre una semplice conoscenza"; come la disponibilità DEappartamento in via "Trincea dei Razzi" risultasse dalle concordanti dichiarazioni SU - La RB e dagli ulteriori significativi elementi menzionati (cedolino di assicurazione di una moto Honda;
soprannome del SU nell'ambiente malavitoso: v. alla già citata pag. 10); come l'attendibilità del SU, in ordine ai rapporti di illecito traffico di stupefacenti intrattenuti con TO AN ed IO ON, fosse confortata anche da accertamenti di PG e dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche (pagg. 10-11); come le dichiarazioni del carabiniere RI avessero "riscontrato appieno" quelle del La RB (che aveva parlato solo in un secondo momento della restituzione della droga al gruppo Aria - Tommasone "per l'affiorare di nuovi ricordi riguardanti vicende susseguitesi con cadenze pressoché costanti e con modalità per lo più ripetitive";
che non avrebbe avuto ragione alcuna di tacere sul punto;
che aveva lui stesso voluto ed effettuato la restituzione;
che, riferendone ai Carabinieri, aveva provocato il sequestro della merce: v. a pag. 30 sent. imp.); come non fossero emersi contrasti significativi tra le dichiarazioni del La RB e quelle del AZ, che nel descrivere il ON si era "espresso in termini abbastanza generici (persona di circa 50 anni, non molto alto...) ma comunque non incompatibili con l'imputato il quale, nonostante fosse decisamente più giovane (37 anni) rispetto all'indicazione di cui sopra, era tuttavia già quasi completamente calvo (da ciò l'erronea attribuzione DEetà apparente, dovuta alla calvizie...)", ma se mai una piena concordanza proprio in ordine "all'episodio più significativo DEintera vicenda" (v. a pag. 29); come le discrasie fra le dichiarazioni del La RB e quelle del DE riguardassero particolari del tutto marginali, non inficiassero la valenza delle seconde quale riscontro delle prime "in ordine al coinvolgimento del ON negli episodi descritti", non intaccassero la correttezza della valutazione delle dichiarazioni DE quale "autonoma (e autosufficiente) fonte di prova del sodalizio criminoso ON - Stori per traffico di droga nel periodo tra il 90 e il 91" (pagg. 28-29).
3) Gli argomenti addotti a sostegno del terzo motivo di ricorso possono così sintetizzarsi: a) nell'insanabile contrasto fra il riconoscimento dei preziosi effettuato dalla DE e quello effettuato dal MU, i giudici DEappello avrebbero attribuito maggiore attendibilità al secondo con "motivazione illogica, parziale, carente" (stante l'interesse del soggetto, che aveva indicato come proprio anche "quel bracciale a maglie spezzate... risultato invece di proprietà della DE": dato essenziale sul quale la Corte non avrebbe soffermato l'attenzione); b.1) carente e solo apparente sarebbe, dunque, la motivazione della disposta confisca dei preziosi;
b.2) identico vizio di "illogicità, carenza e contraddittorietà", presenterebbe la motivazione a sostegno della disposta confisca di denaro, titoli e depositi (comprensiva anche del mezzo miliardo di lire vinto al gioco;
aprioristicamente reiettiva delle dichiarazioni del AN in ordine alle vincite di somme ben più rilevanti;
senza alcuna considerazione delle "plusvalenze" maturate sui depositi originari;
con un illogico "stacco tra depositi e importi finali delle disponibilità mobiliari"): c) ingiusto e ingiustificato sarebbe anche il disposto sequestro conservativo di immobili: sarebbero stati sequestrati beni non appartenenti al ON;
il provvedimento sarebbe immotivato, essendo già stati disposti un sequestro e una confisca di mobili per centinaia di milioni. Le tesi proposte sono da respingere.
La Corte territoriale, invero, ha fornito una motivazione adeguata e coerente su ciascuno dei punti in contestazione, sottolineando opportunamente: a) che i riconoscimenti della DE erano stati tutt'altro che convincenti perché generici, meramente assertori, non disinteressati (eccezion fatta per "l'ormai famoso bracciale a maglie spezzate, rientrante nel patrimonio familiare"), mentre decisamente più attendibile era stata la ricognizione effettuata da MU (vittima di due furti in appartamento nel 1992; autore di riconoscimenti convincenti, dettagliati, specifici); b.1) che tutti i preziosi di cui al capo L (tranne il già menzionato "bracciale a maglie spezzate") provenivano da delitto, onde la loro confisca era legittima ex art. 240 c. 1 CP (rappresentando essi il "profitto" della ricettazione); che gli altri preziosi (rinvenuti in casa ON, ma non specificamente indicati al capo L) erano da ritenere "prezzo (insieme al danaro contante) DEintensa attività illecita di spaccio di stupefacenti svolta", con conseguente conferma della sentenza di primo grado anche in proposito;
b.2) che la disposta confisca di "danaro, depositi e titoli" appariva legittima anche ai sensi DEart. 12 sexies Legge 7.8.92 n. 356 e andava dunque confermata, apparendo il patrimonio accumulato dal ON "decisamente sproporzionato alle sue ben limitate fonti di reddito di dipendente regionale", non essendo stata fornita esauriente spiegazione della "lecita provenienza" dei beni che detto patrimonio componevano e comunque dei mezzi impiegati per la loro acquisizione (v. in proposito: Cass. II, sent. 2761 del 17.6.94, PM e Malasisi); c) che, avendosi fondato motivo di ritenere che potessero venir meno (per effetto di atti di alienazione anche simulati) le garanzie del credito vantato dallo Stato nei confronti del ON per pena pecuniaria e spese processuali, poteva e doveva esser disposto "sequestro conservativo alla concorrenza della somma di L. 160.000.000", ex art. 316 CPP (in proposito, v. per tutte: Cass. II, sent. 6216 del 23.1.98, Airaldi;
Cass. VI, sent. 2033 del 29.7.97, Lentini F.).
È appena il caso di aggiungere che eventuali pretese e/o ragioni in ordine ai temi solo assertivamente enunciati nel ricorso (proprietà dei beni, entità dei valori e degli importi in sequestro, ecc.) potranno essere utilmente fatte valere in sede esecutiva. 4) A sostegno del quarto motivo di doglianza, il ricorrente ha dedotto: la sussistenza della aggravante della "ingente quantità" (Kg. 15), in relazione all'imputazione di cui al capo D, sarebbe stata ribadita con motivazione illogica e contraddittoria (il pacco inviato tramite la TRA.CO. conteneva anche delle calzature;
le borse contenenti lo stupefacente erano due;
secondo SU la droga aveva "la forma di mattoni"; ciascun "mattone" pesava circa 500 grammi;
il numero dei contenitori per alimenti, e quindi dei "mattoni", era di sei-sette per ciascuna delle due borse); la quantità di stupefacente era, al più, di sei-sette chilogrammi (determinazione ponderale non smentita dal AN;
e confortata dal fatto che SU aveva pagato L. 95.000.000, corrispondenti a un controvalore in eroina pari a poco più di Kg. 1,200); i ragionamenti della Corte d'appello sarebbero "induttivi, ma inficiati da illogicità" (sulle quantità ottenibili mediante il "taglio"; sulla idoneità a saturare il mercato per un lasso di tempo apprezzabile;
sul grado di purezza del quantitativo ricevuto;
sul numero di "dosi da strada" ricavabili). Le censure, sostanzialmente ripetitive di quelle già avanzate in appello e ancora una volta ai limiti DEammissibilità (giacché prevalentemente relative a questioni di fatto e/o risolventisi in una non consentita "rilettura" delle risultanze processuali), non possono essere condivise.
La Corte di rinvio, infatti, aveva già affrontato tutti i punti e i quesiti oggi riproposti, ponendo correttamente e convincentemente in evidenza (pagg. 31-32 sent. imp.): come la difesa avesse indebitamente proceduto alla sommatoria delle eterogenee dichiarazioni SU-AZ (ben potendo ogni contenitore, "di misura varia", ospitare anche tre-quattro "panetti"); come l'investimento nell'affare di L. 95.000.000 da parte del SU non costituisse argomento decisivo (non essendo dimostrata l'uguale compartecipazione del ON e del AN;
non dovendosi confondere il prezzo di acquisto con quello della successiva vendita a terzi); come La RB e SU avessero parlato di Kg. 15 (dato ben conciliabile con il peso indicato sulla lettera di vettura e non incompatibile con le dichiarazioni AZ); come l'eccellente qualità della partita fosse stata confermata dal SU (dal "taglio" erano stati ricavati ulteriori 8-10 Kg.); come il quantitativo della fornitura AZ (Kg. 15) fosse idoneo a soddisfare la domanda di ben 5000 consumatori per un mese;
come, dunque, la sussistenza DEaggravante in parola fosse stata correttamente ritenuta dal primo giudice (si vedano le dettagliate considerazioni alle pagg. 41-43, 50 e ss., 103-104 sent. trib.).
5) Col quinto motivo di doglianza, il ricorrente ha sostenuto: che le attenuanti generiche avrebbero potuto e dovuto essere concesse, per la valutazione complessiva della condotta;
che la relativa richiesta sarebbe stata disattesa con "motivazione carente e generica". La censura non è fondata.
Ai fini DEapplicabilità delle attenuanti di cui all'art. 62 bis CP, il giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 CP, ma non è necessario a tal fine che li esamini tutti, essendo sufficienti che specifichi a quale di essi ha inteso fare riferimento (Cass. I, sent. 707 del 21.2.98, Ingardia;
Cass. II, sent. 2889 del 27.3.97, Zampella). Non pare revocabile in dubbio che nel caso di specie la motivazione sul punto sia stata esauriente e adeguata, avendo il giudice di rinvio sottolineato: come non potessero tornare a vantaggio del ON gli elementi invocati (mancato ricorso alla violenza e modalità di consumazione) e come invece il comportamento processuale fosse stato tutt'altro che commendevole e i numerosi e gravi precedenti penali fossero indice di spiccata pericolosità; come, dunque, il rifiuto delle attenuanti generiche fosse da ribadire.
B) quanto alla posizione IN:
1) A sostegno del primo motivo di ricorso, la difesa ha proposto i seguenti argomenti: l'attendibilità del La RB sarebbe stata ritenuta con una motivazione illogica, contraddittoria e carente;
le dichiarazioni di IO SU e LO DE sarebbero state considerate a torto "riscontri", giacché relative a episodi non compresi nell'arco temporale della contestazione (tanto più che SU aveva parlato di una richiesta di Kg. 1 di eroina da lui rivolta al solo MI IN e non anche a IS;
e che DE aveva riferito del rifiuto di IS di accettare una busta contenente L. 4.000.000=, in pagamento di droga fornita da AN AR, con invito dello stesso IS a consegnare la busta al MI); sarebbe stata trascurata la deposizione del collaboratore IO EL (che non aveva indicato l'IS quale trafficante, pur menzionando i fratelli MI e RE); le dichiarazioni di RE AN (socio del EL, che invece aveva indicato l'IS come trafficante) sarebbero smentite anche da MI (IN); IS IN sarebbe "sconosciuto a DE IO, Di RI IM, AZ IU;
nessun conforto alla tesi accusatoria sarebbe portato dal carabiniere RI (in presenza del quale non si trattò di stupefacenti); anche RO EN non avrebbe menzionato IS IN (pur parlando di un incidente nel quale era rimasta danneggiata la sua "Volvo" e della conseguente utilizzazione di una "Golf rossa targata BS" prestata da tre fratelli che abitavano in villette contigue); La RB avrebbe reso dichiarazioni non corrispondenti alla realtà in ordine alle abitazioni dei fratelli IN ed errato nell'individuazione DEIS (la cui abitazione era distante dalle altre, e che era stato palesemente scambiato con qualcun altro); con interpretazione arbitraria e deduzione apodittica, la Corte d'appello avrebbe ritenuto che la F" rossa fosse già entrata nella disponibilità del ricorrente fin dal febbraio 1990 (pur essendo rimasto processualmente sconosciuto il momento in cui il carrozziere DE, dopo averla riparata, aveva consegnato la vettura a GI IA, suocero del IN;
pur risultando acquistata la vettura dal IA solo nel settembre 1990, con reimmatricolazione da BS a CA;
pur avendo il AR asserito di aver avuto e utilizzato, nel periodo delle forniture di droga in questione, una vettura "del medesimo tipo e colore, ancorché targata CA"), apparendo invece probabile che il La RB avesse operato uno "scambio mentale di targhe tra la Volvo DEEN (BS) e la OL Golf rossa utilizzata nell'occasione da AR AN".
Trattasi, ancora una volta, di doglianze ai limiti
DEammissibilità, giacché in gran parte risolventisi in censure di merito e/o in una "rivisitazione" delle risultanze processuali già valutata dal AL e della Corte d'appello. Devesi comunque rilevare che:
a) In ordine alla attendibilità intrinseca del La RB - in particolare - la Corte territoriale non si limitò a richiamare le considerazioni già svolte nell'esaminare la posizione ON (v. supra, in questa stessa sentenza), ma sottolineò espressamente: come non sussistesse la pretesa "genericità ed evidente erroneità dei ricordi" (pag. 37 sent. imp.); come la collocazione cronologica degli episodi relativi alle due consegne di Kg. 5 di eroina (ciascuna) fatta dal AL non differisce da quella proveniente dal collaboratore (ibidem); come le imprecisioni emerse fossero state del tutto involontarie e/o dovute a malintesi assolutamente fortuiti (pag. 38); come, insomma, le dichiarazioni del collaboratore sul conto del IN fossero state estremamente dettagliate, spontanee, coerenti e soprattutto disinteressate (pag. 39).
b) Il fatto che alcuni dei personaggi coinvolti nella vicenda non abbiano esplicitamente menzionato IS IN - d'altro canto - non esclude che altri abbiano invece fatto riferimento diretto proprio all'attuale ricorrente (e/o fornito, comunque, elementi inequivocabilmente a costui relativi); ne', certo, le circostanze riferite da questi ultimi possono ritenersi validamente "smentite" dal silenzio dei primi;
c) tutt'altro che decisive sono state giustamente ritenute dia giudici del merito anche le versioni favorevoli all'attuale ricorrente rese dal fratello MI (MO) e dal nipote AN AR, giacché determinate "dal precipuo e malcelato intento di trarre d'impaccio IS".
d) Dal testo della decisione di primo grado (v. alle pagg. da 87 a 90) risulta evidente che le dichiarazioni di AR DE, RE AN e IO SU, furono richiamate solo per eliminare ogni equivoco sul fatto che IS IN fosse direttamente e attivamente coinvolto nel traffico di stupefacenti, pur se in posizione subordinata rispetto al fratello MO (e ciò anche in periodi esplicitamente riconosciuti come "diversi" da quelli oggetti di contestazione: v. infatti a pag. 90), e solo per contrastare la tesi difensiva di un "IS IN mero connivente, ma non correo". e) Quanto al preteso errore del La RB nell'indicazione del luogo di abitazione di IS IN, la Corte territoriale non mancò di ore correttamente e convincentemente in rilievo: che appariva "veramente pretestuoso ed eccessivo" far discendere dall'indicazione del collaboratore (che aveva collocato le tre villette in un unico contesto topografico e in rapporto di contiguità) che costui si fosse riferito a persona "diversa da IS"; che, pur dovendosi dare per pacifico che l'imputato risiedesse non a RU San Gerolamo ma a RU La NA (località diverse, distanti fra loro 1 Km. e dalla altra parte della strada), era di intuitiva percezione che il La RB conosceva solo IS e RE, ma non anche NE);
che, piuttosto, rea veramente impressionante la circostanza che il collaboratore rammentasse" alla perfezione la località RU... dove i IN... abitavano" (pag. 39).
f) Altrettanto opportunamente e convincentemente, in ordine alla "Golf rossa targata BS", il giudice di rinvio pose in evidenza: come fosse da respingere la tesi difensiva della scarsa attendibilità del teste RO (che aveva collocato nel giugno 1990 l'unico incontro col IN); come tutta una serie di circostanze (l'essere il teste rimasto disoccupato verso fine maggio;
sua presenza nel negozio della madre;
indumenti indossati dal IN: particolari tutti dettagliatamente analizzati a pag. 40 sent. imp.) consentissero di ritenere che il RO avesse inteso "riferirsi al mese di maggio - giugno e non a quello di settembre", e conseguentemente che "nel giugno 1990 il IN avesse la disponibilità di una Golf rossa targata BS taroccata" (si vedano sul punto anche le pagg. 81 e ss. sent. trib.); come, inoltre, dovesse ragionevolmente affermarsi che tale disponibilità egli avesse già dall'aprile (essendo risultato che le trattative per la vendita, "condotte sempre dall'appellante che, pur spacciandosi per il suocero GI IA, era in realtà il vero destinatario DEaffare", erano già ben avviate fin dal mese di febbraio); come, dunque, importasse assai poco che anche AR AN avesse avuto in uso una "Golf GTD rossa" e che avesse tentato di scagionare l'appellante "escludendone la presenza in occasione del ritiro della droga dalla Volvo incidentata" (v. alle agg. 40-41 sent. imp.); come, insomma, il riscontro fornito dal RO circa il possesso da parte di IS IN di una "Golf rossa riciclata targata BS nella primavera 1990" (a conferma di quanto sostenuto dal La RB nel suo memoriale: "... ripartivamo con due macchine, una Panda con me e MO a bordo e una Golf con IE e il fratello IS, i quali scaricavano il pacco dalla Volvo per caricarlo nella Golf") fosse pieno e assolutamente certo, "così da provare il coinvolgimento DEappellante stesso nei due acquisti di droga di cui si discute" (pag. 42); come, in relazione agli episodi pregressi e successivi (di cui al capo A della imputazione ascritta al IN) facessero fede le dichiarazioni rese il 2.2.97 da AN RO al PM di IA nella casa circondariale di AR (testualmente riportate, a riscontro delle accuse del La RB all'attuale ricorrente, a pag. 42 sent. imp.).
2) Con il secondo motivo di ricorso, la difesa ha sostenuto che le attenuanti generiche sarebbero state negate con motivazione illogica e solo apparente (pur avendo il giudice di rinvio riconosciuto il ruolo di assoluto subordine DEimputato rispetto al fratello MI;
apparendo "obbiettivamente minima" l'entità dei precedenti, uno solo dei quali specifico, ma "che sarebbe stato unificato ex art. 81 cpv. CP a quelli giudicati nel presente procedimento se i loro percorsi giudiziari fossero stati condotti con i medesimi tempi").
Anche questa seconda doglianza è da disattendere, avendo il giudice di rinvio sottolineato (in assoluta aderenza agli orientamenti giurisprudenziali già richiamati nel valutare la posizione ON: v. "supra", in questa stessa sentenza): come il ruolo svolto dall'IS, ancorché "marginale", fosse stato comunque "di tutto rispetto" (essendo egli stato "di fatto, la spalla, il braccio destro di MO"); come ostasse alla concessione DEattenuante invocata il grave precedente specifico, giacché comunque valutabile come "pessima condotta di vita susseguente al reato" e come indice di "spiccata pericolosità"; come il limitato apporto causale, piuttosto, potesse e dovesse essere valutato ai fini del ridimensionamento della pena-base e del contenimento degli aumenti per l'aggravante e per la continuazione interna.
Le considerazioni e le argomentazioni fin qui svolte, consentono di ritenere - conclusivamente - che il giudice di rinvio abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico-giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che i ricorrenti, per contro, si siano entrambi limitati a riproporre - in sede di legittimità - questioni e problemi che i giudici del merito avevano già correttamente affrontato e risolto.
I ricorsi proposti nell'interesse di IO NT e di FI IN devono essere pertanto rigettati, ed essi ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999