Sentenza 19 ottobre 1999
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In materia urbanistica allorché il reato sia stato accertato in data successiva al termine utile per chiedere il condono edilizio ai sensi dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, fermo restando il potere dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'edificio abusivamente costruito, spetta all'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, secondo le regole generali della distribuzione dell'onere probatorio, fornire la prova che l'opera per cui si chiede la concessione in sanatoria è stata ultimata entro il termine predetto.
La rinnovazione del dibattimento in appello è provvedimento eccezionale rispetto alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale nel processo di primo grado, e pertanto limitato alle prove che il giudice di secondo grado ritiene assolutamente indispensabili per pervenire alla decisione. Conseguentemente nel provvedimento di appello che disponga l'acquisizione solo di alcune delle prove richieste dalla difesa resta implicitamente esclusa l'indispensabilità delle altre, senza che occorra una specifica motivazione di rigetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/1999, n. 13071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13071 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Davide AVITABILE Presidente del 19.10.1999
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere SENTENZA
Dr. Luigi PICCIALLI Consigliere N. 3408
Dr. Carlo GRILLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Aldo CECCHERINI Consigliere N.12448/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. IT ON, nato il [...] a [...], 2. IT ON, nato l'[...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 19 gennaio 1999 n.62, con la quale - in riforma della sentenza del Pretore di Catanzaro 27 gennaio 1997 n.117, da loro appellata, con cui erano stati dichiarati colpevoli dei reati p. e p. il primo:
a) dagli artt.20 lett. b) L.28 febbraio 1985 n.47, b) dagli artt.4 e 14 L.5 novembre 1971 n.1086;
c) dagli artt.1,2 e 13 L.1971 n.1086 e dall'art.221 T.U. D.P.R. 27 luglio 1934 n.1265;
d) dagli artt. 17 c.1 e 20 L.2 febbraio 1974 n.64;
e) dagli artt.18 c.1 e 20 L.1974 n.64; accertati il 13 maggio 1995 a Catanzaro;
entrambi:
f) dagli artt.20 lett. b) L.1985 n.47 e 1 sexies L.1985 n.431, g) dagli artt. 4 e 14 L.1971 n.1086;
h) dagli, artt. 1,2 e 13 L. 1971 n. 1086
i) dall'art.221 T.U. 1934 n.1265 e 17 c.1 e 20 L.1974 n.64;
l) dagli artt. 18 c.1 e 20 L.1974 n.64, accertati il 13 maggio e il 23 agosto 1995 a Catanzaro, e condannati, con le attenuanti generiche, rispettivamente alla pena, sospesa per entrambi, di mesi tre di arresto e L.18 milioni di ammenda e di mesi uno e giorni dieci di arresto e L.10 milioni di ammenda - sono stati prosciolti limitatamente al manufatto di cui alla prima parte del capo f) (primo piano f.t. della superficie di mq.96 circa) per precedente giudicato con eliminazione della relativa pena di giorni quindici di arresto e L.3 milioni di ammenda per EL AN (cl.1949) e di L.1 milione di ammenda per EL AN (cl.1953).
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vittorio MELONI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa dell'avv. Massimo PEZZANO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannati con suindicata sentenza, quali colpevoli dei reati loro contestati per aver costruito abusivamente, in zona vincolata, entrambi un edificio a un piano f.t. su una superficie di mq. 96 circa e n.5 locali-celle su una superficie di mq.18,50 circa, e il primo un piano in sopraelevazione su una superficie di mq.93 circa e un corpo in ampliamento su una superficie di mq.110 circa, EL AN (cl.1949) e EL AN (cl.1953) propongono ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1) mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art.606 c.1 lett. e) c.p.p. perché il Giudice d'appello è pervenuto all'esclusione della possibilità che il manufatto fosse stato realizzato almeno al rustico entro il 1993 solo perché dalla fotografia n.2 del 13 maggio 1995 risultava un cantiere con scale e fasci di tondini, mentre tale materiale poteva essere rimasto sul posto a seguito dell'accertamento della p.g.; inoltre, perché a pag.3 della sentenza si è considerata la sopraelevazione del 1993 come un ulteriore e diverso manufatto, dopo aver parlato a pag.2 della stessa sopraelevazione e dei locali-celle; e infine, perché a pag.3 della sentenza si afferma che i locali-celle erano saliti da due a cinque dopo il primo sopralluogo, mentre il secondo sopralluogo ebbe solo effetto ricognitivo della situazione preesistente;
2) violazione di legge ex art.606 lett.b) c.p.p., perché la documentazione acquisita con parziale riapertura dell'istruzione dibattimentale, fra cui quella relativa alle istanze di concessione in sanatoria, non è stata presa in considerazione nella sentenza impugnata;
3) violazione del diritto alla controprova ex art.606 lett. d) c.p.p., perché la Corte d'appello, pur avendo già ordinato la rinnovazione parziale del dibattimento, non si è pronunciata sulla richiesta di audizione testimoniale formulata nei motivi di appello. Il ricorso è infondato.
Col primo motivo d'impugnazione si deducono nel giudizio di legittimità contestazioni in fatto incompatibili col rito, che non ha la funzione di verificare l'esistenza dei presupposti concreti per l'affermazione di una versione dei fatti contraria a quella posta a base della sentenza impugnata e per l'accoglimento di una soluzione alternativa a quella ritenuta nella decisione di merito. Il controllo di legittimità ha, fisiologicamente, per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi al riesame e alla rivalutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, che sono riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione (Cass., Sez.U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. III, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. III, 14 luglio 1999 n. 2609, ric. Paone). La sentenza impugnata ha dato una motivazione analitica e logicamente valida delle ragioni che escludono che il completamento dell'edificio sia avvenuto entro la fine del 1993 ai fini del condono, ponendo a base del proprio convincimento tutta una serie di elementi concreti desunti e dalle fotografie degli immobili, che dimostravano l'esistenza di un cantiere aperto e un'attività costruttiva in corso, e dalle testimonianze assunte, fra le quali quella del denunciante, pervenendo di conseguenza alla prova che l'edificio non poteva essere stato completato al rustico due anni prima. D'altra parte, vale comunque il principio, per cui in materia urbanistica, allorché il reato sia stato accertato in data successiva al termine utile per chiedere il condono edilizio ai sensi dell'art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47 (31 dicembre 1993), fermo restando il potere-dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'edificio abusivamente costruito, secondo le regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio spetta all'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, il quale è il solo a poterne concretamente disporre, fornire la prova che l'opera per cui si chiede la concessione in sanatoria è stata ultimata entro il termine predetto (Cass., Sez. III, 6 ottobre 1989 n. 13106, ric. De Lisi;
Id., 23 febbraio 1989 n. 2920, ric. Musti;
15 dicembre 1987 n. 12798; 22 settembre 1987 n. 9974; 23 marzo 1999, n. 7880 ric. Lisi;
30 settembre 1999, ric. Pietrocarlo e altro). Spettava, dunque, agl'imputati fornire gli elementi per stabilire quando era avvenuta la costruzione del rustico, al fine di superare l'indizio costituito dalla regola d'esperienza secondo cui una costruzione, soprattutto per quanto riguarda il rustico, ha una sua naturale continuità di sviluppo, che rendono non credibile un intervallo di sette mesi fra l'ultimazione delle strutture di calcestruzzo del tetto e l'apposizione delle tegole di copertura. Il secondo motivo d'impugnazione è manifestamente infondato, perché, contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, la sentenza d'appello (pagg.2-3) ha preso testualmente in considerazione la documentazione acquisita, sia pure per disattenderne la rilevanza a fronte delle ingenti e corpose prove contrarie provenienti dall'istruttoria dibattimentale.
Lo stesso deve dirsi per il terzo motivo, in quanto la rinnovazione del dibattimento in appello è provvedimento eccezionale rispetto alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale nel processo di primo grado e pertanto limitato alle prove che il giudice di secondo grado ritiene assolutamente indispensabili per pervenire alla decisione (Sez.I, 6 maggio 1998 n. 5267, ric. Fiore). Pertanto, dal provvedimento di appello che disponga l'acquisizione solo di alcune delle prove richieste dalla difesa resta implicitamente esclusa l'indispensabilità delle altre, senza che occorra una specifica motivazione di rigetto.
È peraltro, principio generalmente condiviso che l'error in procedendo previsto dall'art. 606 c.1 lett. d) si verifica allorché l'omessa assunzione riguardi una prova decisiva, cioè una prova tale da incidere in modo significativo sul procedimento decisionale seguito dal giudice e da determinare, di conseguenza, una differente valutazione complessiva dei fatti e portare in concreto a una decisione diversa (Cass., Sez. VI, 10 novembre 1967 n. 10109, ric. Abatini;
Sez.IV, 5 settembre 1997 n. 8189, ric. Pinotti e altro;
Sez. II, 2 luglio 1997 n. 6403, ric. Papini, Cass., Sez. III, 17 febbraio 1999 n. 4140, ric. Sabato;
Sez. III, 19 marzo 1999 n. 7877, ric. Bini) Questo avviene quando la prova abbia per oggetto un elemento di fatto che, inserito nel quadro probatorio, porti a una diversa ricostruzione della fattispecie concreta o all'identificazione di un diverso autore, quali risultavano sulla base delle prove in precedenza raccolte, ma non già quando l'elemento nuovo che si chiede di provare sia costituito da una circostanza che non è in grado di influire ne' sulla ricostruzione del fatto, modificandone la portata rispetto alla norma incriminatrice contestata, ne' sull'identità dell'imputato, in quanto idonea soltanto a identificare un concorrente nello stesso reato (Cass., Sez. III, 12 luglio 1999 n. ric. Morelli). Nel caso in esame la certezza della ricostruzione, dei fatti, legata a elementi obiettivi inconfutabili, la Corte d'appello, nel disporre la rinnovazione del dibattimento per acquisire la documentazione prodotta, ha implicitamente escluso non solo il carattere decisivo, ma anche la semplice utilità dell'assunzione della prova testimoniale dedotta dal ricorrente nei motivi d'appello, essendo i testi palesemente superflui in quanto gli uni erano chiamati a confermare le risultanza della documentazione fotografica e gli altri a fornire i particolari dell'attività costruttiva in tali fotografie oggettivamente documentata.
Pertanto il vizio della sentenza allegato derivante dalla mancata assunzione di prove decisive è palesemente insussistente.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999