Sentenza 19 ottobre 2001
Massime • 1
In materia di diritto d'autore, nella individuazione dell'azione tipica del reato configurato dall'art. 171 ter lett. c) della legge 22 aprile 1941 n. 633 (vendita o noleggio di supporti privi del contrassegno della SIAE) la formula "vende o noleggia" deve essere intesa non come effettivo compimento di un atto di vendita o di noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi del citato contrassegno. (In applicazione di tale principio la Corte ha altresì affermato che trattasi di reato a consumazione anticipata con esclusione della configurabilità del tentativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2001, n. 43312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43312 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 19/10/2001
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 2861
Dott. CARLO MARIA GRILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMEDEO FRANCO - Consigliere - N. 34067/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EL UN, nato il [...] a [...] /PA), avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 9 giugno 2000 n.3462, con la quale, in riforma della sentenza del Pretore di Verbania 29 marzo 1999 n.109, appellata dal P.G., è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dagli artt.56 c.p. e 171 ter L.22 aprile 1941 n.633 e succ. modd., accertato in Verbania il 30 maggio 1998, e condannato alla pena di tre mesi di arresto e L. 400.000 di multa. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Wladimiro DENUNZIO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 9 giugno 2000 n.3462, con la quale, in riforma della sentenza del Pretore di Verbania 29 marzo 1999 n.109, appellata dal P.G., è stato dichiarato colpevole del reato in epigrafe per aver compiuto atti idonei, diretti in modo inequivco a vendere n. 12 compact disks e n.25 musicassette senza il contrassegno della S.I.A.E. - UN LO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art.171 lett. c) L.n.633/41 perché la Corte d'appello ha ritenuto il reato suddetto a momento consumativo anticipato, per cui il minimo per integrare il tentativo già realizza la consumazione del delitto, mentre la norma suddetta punisce soltanto la vendita effettiva di musicassette o altri supporti fonografici originali, non riprodotti abusivamente, ma solo privi del bollino della SIAE, che può essere apposto in qualsiasi momento prima della cessione, sicché il momento consumativo si realizza con la consegna all'acquirente e prima di questo momento la condotta è priva di rilievo penalistico, corrispondendo a un reato istantaneo, rispetto al quale non è configurabile il tentativo.
L'impugnazione è inammissibile perché manifestamente infondata. Infatti, la sentenza impugnata - pur riconoscendo la sussistenza della condotta incriminata quanto meno nella forma del tentativo in adesione all'appello del P.G., con una dichiarata ed impropria estensione del limite devolutivo dell'impugnazione - ha esattamente qualificato l'azione tipica come messa in vendita.
Solo con tale qualificazione della condotta si può avere l'effetto di anticipazione della consumazione che rende non configurabile il tentativo, che resterebbe invece ipotizzabile se la condotta consistesse nell'atto della consegna della cassetta all'acquirente. Infatti, nella determinazione dell'azione tipica del reato configurato dall'art. 171 ter lett. c) L.22 aprile 1941 n.633 il termine vende o noleggia, adottato dalla norma, dev'essere inteso non come effettivo compimento di un atto di vendita o noleggio, bensì come attività che consiste nel porre in vendita o dare a noleggio cassette o altri supporti magnetici registrati privi del contrassegno della SIAE.
L'ampiezza della configurazione della condotta incriminata, corrispondente alla ratio della norma, giustifica la qualificazione del reato come a consumazione anticipata e, quindi l'esclusione del tentativo;
esclusione che risulterebbe invece incompatibile con la restrizione della consumazione del reato al compimento di uno specifico atto di vendita o di noleggio, che avrebbe la conseguenza di lasciare priva della tutela penale l'attività antecedente, relativa alle operazioni di allestimento consistenti nella predisposizione della vendita e del noleggio, benché idonea e diretta inequivocamente a compiere un singolo atto di vendita o noleggio di cassette.
La tesi sostenuta dal ricorrente si rivela, dunque, infondata.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2001