Sentenza 10 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/01/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00432/2025REG.PROV.COLL.
N. 04091/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4091 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Traviglia, Marco Longo e Francesca Peyron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Vinzaglio n. 29,
contro
- il Ministero dell’Interno, l’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Ufficio Territoriale del Governo di Torino e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Guido d’Arezzo, 2;
- -OMISSIS- – -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Todisco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 876/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di -OMISSIS- e di -OMISSIS- – -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2024, il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- (di qui in poi -OMISSIS-), ha impugnato dinanzi al T.a.r. per il Piemonte l’informazione interdittiva antimafia prot. -OMISSIS-, adottata dalla Prefettura di Torino in data -OMISSIS-, ed i provvedimenti da essa discendenti, costituiti dall’annotazione ANAC nel Casellario informatico prot. -OMISSIS-, dalle note del -OMISSIS- di risoluzione delle Convenzioni nn. -OMISSIS- e dalla nota di -OMISSIS-, di revoca dei provvedimenti agevolativi concessi in favore dell’impresa.
2. Il Tribunale amministrativo regionale piemontese ha respinto il ricorso, ritenendo non arbitraria, né irragionevole, la valutazione di permeabilità criminale dell’impresa effettuata dall’Autorità prefettizia, cui sono seguite, quali conseguenze vincolate, le determinazioni dell’ANAC, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.
3. -OMISSIS- ha impugnato la decisione riproponendo i motivi di ricorso già respinti dal T.a.r., deducendo che l’interdittiva è stata emanata sull’erroneo ed indimostrato presupposto che l’impresa fosse sostanzialmente riconducibile al sig. -OMISSIS-, soggetto controindicato ai fini antimafia, con il quale tuttavia il titolare della società appellante (sig. -OMISSIS-, soggetto incensurato e di specchiata condotta) non aveva mai intrattenuto rapporti personali od economici.
Pertanto, secondo le deduzioni dell’appellante, la Prefettura di Torino ed il T.a.r. avrebbero erroneamente applicato alla fattispecie i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di incidenza dei rapporti familiari sul pericolo di condizionamento mafioso.
L’appellante ha inoltre riproposto le censure relative alla violazione del principio del contradditorio, lamentando l’inadeguata valutazione dei contributi procedimentali offerti in corso di audizione, il superamento del termine per la conclusione del procedimento e l’erroneità della valutazione di insussistenza dei presupposti per l’ammissione della società alle misure amministrative di prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis del D.lgs. n. 159/2011.
Infine, l’appellante ha impugnato il rigetto dei motivi relativi all’impugnazione dei provvedimenti dell’ANAC, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, contestandone in radice la natura di provvedimenti vincolati ed automaticamente conseguenti all’interdittiva, riproponendo al riguardo le censure già disattese dal T.a.r. (eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta e illegittimità in via derivata).
4. Si sono costituiti -OMISSIS- e -OMISSIS- chiedendo la reiezione del gravame.
5. Si sono altresì costituiti, per resistere al gravame, il Ministero dell’interno, la Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Torino, l’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
6. All’udienza pubblica del 17 ottobre 2024 l’appello è stato introitato per la decisione.
7. Va preliminarmente dichiarata irricevibile per tardività la memoria depositata dalla difesa erariale in data 14 ottobre 2024, in quanto successiva al termine previsto dall’art. 73 c. 1 del c.p.a..
8. Nel merito l’appello non è fondato.
9. E’ necessario riassumere i principali elementi fattuali posti dalla Prefettura di Torino a fondamento dell’interdittiva impugnata.
10. Il quadro indiziario ruota attorno alle figure di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, nonché alle cointeressenze economiche tra le società gestite o comunque riconducibili a questi soggetti.
In particolare, il sig. -OMISSIS- è -OMISSIS-.
La compagine societaria di -OMISSIS- è composta, oltre che dal sig. -OMISSIS-:
- dalla sig.ra -OMISSIS-;
- dalla sig.ra -OMISSIS-, che -OMISSIS-.
Quest’ultima è -OMISSIS- del sig. -OMISSIS- (-OMISSIS-), che oltre ad intrattenere documentati rapporti economici con pregiudicati, è stato arrestato, -OMISSIS-, perché ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 416- ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso), successivamente derubricato in voto di scambio ex art. 96 del D.P.R. n. 361/1957.
La sig.ra -OMISSIS- è -OMISSIS-, che ha intrattenuto rapporti economici e commerciali con -OMISSIS-, entrambe attinte da interdittiva antimafia, ed è anche -OMISSIS-, anch’essa attinta da interdittiva antimafia.
Il sig. -OMISSIS- in proprio è poi risultato titolare occulto della società -OMISSIS-, pure attinta da interdittiva antimafia.
La società -OMISSIS- è risultata cliente della società odierna appellante negli anni -OMISSIS-, così come le società -OMISSIS- ed -OMISSIS-, interdette per i propri rapporti con il sig. -OMISSIS-, hanno intrattenuto rapporti commerciali con la -OMISSIS- nelle stesse annualità.
Peraltro, la società -OMISSIS-, costituita a seguito delle vicende penali che hanno riguardato il sig. -OMISSIS- ed avente la sede legale presso il medesimo indirizzo dell’odierna appellante, ha affidato alla società -OMISSIS- -OMISSIS-.
11. Alla luce di tale quadro fattuale, l’Autorità prefettizia ha fondato la valutazione di permeabilità mafiosa dell’impresa appellante su due presupposti: le cointeressenze economiche tra l’amministratore delegato della -OMISSIS-, sig. -OMISSIS-, e la sig.ra -OMISSIS- (-OMISSIS- di -OMISSIS-, soggetto ritenuto vicino alla criminalità organizzata) ed i rapporti commerciali ed economici tra la società -OMISSIS- e la -OMISSIS-, nonché tra quest’ultima ed altre imprese – in parte riconducibili allo stesso -OMISSIS- – già raggiunte da provvedimenti interdittivi antimafia.
11.1. Quanto al primo dei succitati presupposti, non è contestato che la sig.ra -OMISSIS- sia risultata -OMISSIS- della società -OMISSIS-, a seguito dell’arresto del -OMISSIS-; la stessa detiene l’intero capitale della -OMISSIS-, avente la sede presso lo stesso indirizzo della -OMISSIS-, attinta da interdittiva antimafia (confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, -OMISSIS-).
Provvedimenti interdittivi antimafia sono stati peraltro disposti a carico delle società -OMISSIS-, in quanto ritenute collegate con la -OMISSIS- o riconducibili alla figura di -OMISSIS-.
Non è infine contestato che le società -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- abbiano intrattenuto rapporti economici con la -OMISSIS- negli anni -OMISSIS-.
11.2. Quanto al secondo presupposto, non è parimenti contestato che la società -OMISSIS- (-OMISSIS-), avente la sede legale presso lo stesso indirizzo della -OMISSIS-, abbia intrattenuto comprovati rapporti commerciali con la società -OMISSIS-, affidando a quest’ultima, quando ancora ne risultava preposto alla gestione tecnica il sig. -OMISSIS-, lavori di costruzione nel Comune di -OMISSIS-.
12. Alla luce di tali circostanze fattuali, osserva il Collegio che la motivazione dell’interdittiva non si fonda, come sostenuto dalla parte appellante, sui principi relativi alle situazioni in cui l’impresa è gestita da soggetti congiunti e conviventi con persone controindicate, bensì su quelli relativi al “contagio” di un’impresa apparentemente sana da parte di altra a rischio di infiltrazione mafiosa, in conseguenza dei rapporti commerciali e delle cointeressenze economiche fra le stesse.
13. Escluso qualsivoglia automatismo tra l’adozione di un’interdittiva antimafia e la sua conseguente estensione alle imprese legate da vincoli associativi a quella attinta dalla prima misura, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che: “ Uno degli indici del tentativo di infiltrazione mafiosa nell’attività d’impresa - di per sé sufficiente a giustificare l’emanazione di una interdittiva antimafia - è stato identificato nella instaurazione di rapporti commerciali o associativi tra un’impresa e una società già ritenuta esposta al rischio di influenza criminale (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 26 maggio 2016, n. 2232). La ratio di tale regola dev’essere, in particolare, rinvenuta nella valenza sintomatica (del rischio di collusioni illecite con organizzazioni mafiose) attribuibile a cointeressenze economiche particolarmente pregnanti tra un’impresa certamente gravata da controindicazioni antimafia e un’altra che fa affari con essa. Perché possa presumersi il ‘contagio’ alla seconda impresa della ‘mafiosità’ della prima è, ovviamente, necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Là dove, in particolare, l’analisi dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l’assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali, può presumersi l’esistenza di un sodalizio criminoso tra i due operatori. Là dove, viceversa, l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia dalla prima alla seconda società. Mentre, infatti, nella prima ipotesi la continuità e la particolare qualificazione della collaborazione tra le imprese giustifica il convincimento, seppur in termini prognostici e probabilistici, che l’impresa ‘mafiosa’ trasmetta alla seconda il suo corredo di controindicazioni antimafia, potendosi presumere che la prima scelga come partner un soggetto già colluso o, comunque, permeabile agli interessi criminali a cui essa resta assoggettata (o che, addirittura, interpreta e persegue), nel secondo caso, al contrario, il carattere del tutto sporadico e scarsamente significativo dei contatti tra i due operatori impedisce di formulare la predetta valutazione (in presenza di ulteriori e diversi indici sintomatici) ” (Consiglio di Stato, sez. III, 22 giugno 2016, n.2774).
14. Alla luce di queste premesse, ritiene il Collegio che nel caso di specie emerga dagli atti una trama di rapporti sufficientemente stabili e caratterizzati, tali da rendere plausibile e concreto il rischio di permeabilità criminale della -OMISSIS-.
15. Rilevano, in particolare, le cointeressenze economiche tra il sig. -OMISSIS- e la sig.ra -OMISSIS- e tra la società -OMISSIS- e la società -OMISSIS-, nonché tra quest’ultima e la società -OMISSIS-.
I signori -OMISSIS- e -OMISSIS- sono infatti soci di maggioranza della società -OMISSIS-, che ha affidato alla -OMISSIS- lavori -OMISSIS-.
La società -OMISSIS-, le cui quote -OMISSIS- alla sig.ra -OMISSIS- dal -OMISSIS- dopo il suo arresto per reati in tema di criminalità organizzata, è risultata collegata alle società -OMISSIS-, gravate da provvedimenti interdittivi antimafia, per il tramite della figura di -OMISSIS-.
La stessa sig.ra -OMISSIS- detiene inoltre l’intero capitale della -OMISSIS-, gravata anch’essa da interdittiva antimafia.
E’ poi dimostrato che le società -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno intrattenuto rapporti economici con la -OMISSIS- negli anni -OMISSIS-.
16. Alla luce di tale incontestato quadro fattuale, è infondato il primo motivo di appello, con il quale l’appellante deduce che l’informativa antimafia impugnata non offre un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo d’infiltrazione mafiosa e tanto meno una motivazione accurata. Ciò in quanto il soggetto sulle cui scelte gestionali il sig. -OMISSIS- avrebbe potuto esercitare la sua influenza sarebbe la sola -OMISSIS- (peraltro mai attinta da informativa antimafia) e non la distinta società -OMISSIS-, risultando peraltro il sig. -OMISSIS- un soggetto incensurato e di specchiata condotta, privo di qualsivoglia contatto con soggetti controindicati e non essendo gli altri elementi indicativi di reali cointeressenze, in ragione dello scarso valore economico dei contratti con le imprese controindicate citate (-OMISSIS- e -OMISSIS-) e con la stessa -OMISSIS-.
17. Al riguardo deve in senso contrario osservarsi che, pur non risultando la -OMISSIS- attinta da interdittiva, emerge dagli atti:
- che la -OMISSIS- è in una fitta rete di rapporti commerciali con -OMISSIS- e con altre società controindicate, tra cui la -OMISSIS-, riconducibile a -OMISSIS-;
- che la compagine sociale di -OMISSIS- è composta dalla -OMISSIS- del -OMISSIS- e da -OMISSIS-;
- che -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno la sede legale presso lo stesso indirizzo.
18. Nessun dubbio può poi sorgere sulla caratura criminale di -OMISSIS- e sui i suoi rapporti con la criminalità organizzata, come è emerso non solo dalle risultanze penali richiamate nel provvedimento impugnato, ma anche dai precedenti di questa Sezione, cui si rimanda (sent. -OMISSIS-).
19. E’ poi plausibile il pericolo di condizionamento della -OMISSIS- in ragione del fatto che la società -OMISSIS-, di cui il sig. -OMISSIS- è socio, è stata costituita a seguito dei fatti che hanno coinvolto il sig. -OMISSIS-, proprio con la -OMISSIS- di questi, la quale in passato è stata -OMISSIS- del -OMISSIS- in altre società controindicate.
20. Non è pertanto irragionevole la prognosi di contagio criminale della società appellante a causa della comprovata comunanza di interesse tra i membri del suo direttivo e le altre imprese riconducibili al sig. -OMISSIS-, per il tramite della società -OMISSIS- o del -OMISSIS- -OMISSIS- sig.ra -OMISSIS-.
21. E’ poi indubbiamente rilevante il fatto che -OMISSIS- (di cui il sig. -OMISSIS- si ripete è socio) abbia affidato -OMISSIS- alla società -OMISSIS-, di cui -OMISSIS- è stato socio fino a che, dopo il suo l’arresto, non ha -OMISSIS-.
22. E’ poi vero che i titolari della società appellante (sig. ri -OMISSIS- ed -OMISSIS-) e la stessa -OMISSIS- hanno preso le distanze dalla -OMISSIS- (mediante dimissioni dalle cariche sociali ed interruzione dei rapporti commerciali), ma ciò è avvenuto solo a seguito dell’interdittiva impugnata e, pertanto, tale sopravvenienza non può valere ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, poiché i fatti che l’Autorità prefettizia deve valutare rilevano nel loro valore oggettivo e sintomatico al momento dell’adozione del provvedimento.
23. Appaiono poi manifestamente infondate le censure relative al mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento, dovendosi al riguardo rilevare che il termine previsto dall’art. 92, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011, in assenza di chiara e specifica indicazione contraria, deve ritenersi di carattere meramente ordinatorio e la sua violazione, pertanto, non si traduce in un vizio di legittimità del provvedimento.
24. Infondato è infine anche il motivo con il quale l’appellante ha riproposto la censura relativa alla mancata adozione delle misure di cui all’art. 94- bis del D.lgs. n. 159/2011, risultando sul punto adeguata e sufficiente la motivazione con cui l’Amministrazione ha escluso che nella specie sussistessero i presupposti per l’ammissione della società alle misure di prevenzione collaborativa, sia in relazione ai plurimi elementi di controindicazione di cui si è dato conto, sia in relazione alla circostanza che la società appellante non ha interrotto i propri rapporti con altre società colpite da interdittiva neanche dopo l’avvio del procedimento da parte della Prefettura, ovvero in un momento successivo.
25. Venendo al secondo motivo di appello, relativo all’impugnazione dei provvedimenti dell’ANAC del -OMISSIS- e di -OMISSIS-, discendenti dall’impugnativa a monte, osserva il Collegio che correttamente il primo giudice ne ha riscontrato la natura vincolata, ritenendoli conseguenza immediata e diretta del provvedimento antimafia, non venendo pertanto in rilievo alcuna lesione dei diritti partecipativi dell’interessato, il cui eventuale apporto collaborativo non avrebbe potuto impedire o mutare l’esito del procedimento.
26. A tal riguardo, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui, per effetto dell’omologazione tra i due istituti della comunicazione antimafia e dell’informativa antimafia, operata per effetto dell’introduzione nel Codice dell’articolo 89- bis , anche l’informativa produce l’effetto di decadenza dell’impresa interessata da autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti abilitativi, come pure della revoca dei contributi o finanziamenti pubblici concessi all’impresa con efficacia ex tunc (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 8558; id., 4 giugno 2021, n. 4293; id., 4 marzo 2019, n. 1500; id., 3 marzo 2018, n. 4807; C.g.a.r.s., 8 marzo 2022, n. 294; id., 30 marzo 2020, n. 223).
La giurisprudenza è ferma nell’individuare quale effetto tipico dell’informativa interdittiva una particolare forma di incapacità giuridica, parziale e relativa, in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la pubblica amministrazione, e tendenzialmente temporanea, che si traduce nella insuscettività del soggetto che del provvedimento è destinatario a essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive che determinino sul proprio c.d. lato esterno rapporti giuridici con la p.a. (Cfr. Cons. Stato, ad. pl., 6 aprile 2018, n. 3; id., sez. VI, 26 luglio 2023, n. 7317; id., sez. V, 16 giugno 2023, n. 5968; id., sez. III, 30 giugno 2022, n. 5462; id., 6 giugno 2022, n. 4616; id., sez. V, 20 agosto 2017, n. 4680; id., sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247; C.g.a.r.s., 8 febbraio 2016, n. 34).
L’effetto di incapacità speciale che consegue all’informativa interdittiva spiega pertanto il carattere vincolato e doveroso ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011, e il conseguente non assoggettamento agli obblighi di legge in materia di comunicazione di avvio del procedimento e partecipazione procedimentale della revoca dei contributi o finanziamenti pubblici concessi all’impresa con efficacia ex tunc (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2022, n. 8558; id., 4 giugno 2021, n. 4293; id., 4 marzo 2019, n. 1500; id., 3 marzo 2018, n. 4807; C.g.a.r.s., 8 marzo 2022, n. 294; id., 30 marzo 2020, n. 223; con particolare riferimento alla natura vincolata del provvedimento di revoca di -OMISSIS- laddove l’impresa venga attinta da un provvedimento antimafia, si rinvia, in particolare, a C.g.a.r.s., sez. I, 18 settembre 2023, n. 593; Cons. Stato, sez. VI, 26 luglio 2023, n. 7317; Cons. Stato, Sez. II, 8 novembre 2021, n. 7396; sulla natura doverosa del provvedimento di annotazione dell’ANAC nel casellario degli operatori si confronti, ex multis , Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2022, n. 11408, id. 11 settembre 2017, n. 4286).
26. All’infondatezza di tutti i motivi di appello consegue il rigetto delle connesse richieste risarcitorie.
27. Le spese possono essere compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e tutti gli altri soggetti, persone fisiche e giuridiche, nominativamente indicati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.