Sentenza 22 marzo 2007
Massime • 1
La lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile come danno biologico, poiché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis". (Nella specie la S.C. ha escluso la risarcibilità del danno biologico conseguente alla morte per il breve lasso di tempo che era intercorso fra l'evento lesivo e la morte -due ore in cui il danneggiato era rimasto in vita lucido di mente-.
Commentari • 8
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Cass. SS.UU. 22.07.2015 n. 15350 di Monica La Pietra 1. Danno da perdita della vita e danno catastrofale. Le sezioni unite si pronunciano sulla risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita, immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito[1]. La Corte precisa, innanzitutto, che esulano dal tema oggetto della rimessione le questioni relative al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua alle lesioni dopo un apprezzabile lasso di tempo. Viene, infatti, sottolineata l'assenza di un contrasto nella giurisprudenza della Corte[2] sul diritto iure hereditatis al risarcimento dei danni che si verificano nel periodo che va dal momento in cui …
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In caso di infortunio sul lavoro, dal quale sia derivata la morte del lavoratore a distanza temporale dal fatto anche brevissima, è risarcibile al lavoratore, ed è quindi trasmissibile jure hereditatis, il c.d. danno tanatologico o da morte immediata, il quale va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che assiste allo spegnersi della propria vita. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Come si legge nell'impugnata sentenza, con ricorso in data 19-9-2003, la XXXXXX di B.F. proponevano appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Vibo Valentia in data 10-6-2003, con la quale erano stati condannati, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/03/2007, n. 6946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6946 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA GA - Presidente -
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO EN, in proprio e quale genitore esercente la patria potestà sui figli minori AC EN e AC GA, elettivamente domiciliata in ROMA FORO TRAIANO 1/A, presso lo studio dell'avvocato Dario Schettini, difesa dall'avvocato Giuseppe Vitiello, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Direttore Generale ing. Salvatore Vitale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato GA Alessi, che la difende unitamente all'avvocato Vincenzo Sparano, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CA MA GIUSEPPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3079/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, IV SEZIONE CIVILE EMESSA IL 20/09/02, depositata il 23/10/02; rg. 1520/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/07 dal Consigliere Dott. PETTI Giovanni Battista;
udito l'Avvocato DARIO SCHETTINI (per delega Avv. Giuseppe Vitiello);
udito l'Avvocato GAETANO ALESSI (per delega Avv. Carlo Alessi);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e 4^ motivo di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 4 ottobre 2000, LL NZ, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori EN e GA AC, conveniva, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, CA IA GI, quale conducente (proprietaria assicurata dell'autoveicolo) e l'assicuratrice RA e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti alla morte del marito AC ND. L'attrice sosteneva che l'incidente stradale, avvenuto in Poggiomarmo il 12 gennaio 2000, era avvenuto per la responsabilità esclusiva della CA, la quale, a bordo di una Lancia y aveva invaso l'opposta corsia, venendo a collisione con la Ford FI ivi condotta da AC ND, che riportava lesioni mortali, decedendo nella stessa giornata. Si costituiva l'assicurazione, resistendo alla domanda;
restava contumace la conducente convenuta.
Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza del 13 febbraio 2002, ritenuta la colpa esclusiva della CA, la condannava in solido con la RA, al pagamento in favore della vedova e dei figli minori, della somma complessiva di L. 1.220.000.000, oltre interessi e spese di lite.
Contro la decisione proponeva appello la RA, in punto di concorso di colpa e di eccessiva liquidazione dei danni morali e patrimoniali;
restava contumace la CA. Si costituiva la LL, in proprio e nella qualità, proponendo appello incidentale sempre in punto di ridotta od omessa liquidazione dei danni.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 30 ottobre 2002 così decideva: in parziale riforma ripartisce le colpe, nella misura dell'80% a carico della CA e per il restante 20% a carico del defunto AC.
La Corte procedeva quindi (v: amplius in dispositivo) alla rideterminazione delle varie voci di danno, condannando in solido la RA e la CA alla rifusione dei 2/3 delle spese di primo grado, compensando tra le parti le spese dello appello. Contro la decisione ricorre LL NZ, in proprio e nella qualità, deducendo cinque motivi di ricorso. Resiste la "RA" con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento in relazione al primo ed al quarto motivo, assorbito il secondo ed il quinto, rigettandosi nel resto, per le seguenti considerazioni.
Preliminare è la considerazione del primo motivo che attiene alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e delle condotte dei conducenti antagonisti, alla luce delle regole di cui al primo e secondo comma dell'art. 2054 c.c. Deduce il ricorrente: l'error in indicando in relazione alla applicazione della regola di cui al primo comma, in relazione alla ricostruzione del fatto storico non controversa per la dinamica dello scontro degli automezzi ed in ordine alle prove di aver fatto, il defunto coniuge, tutto il possibile per evitare il danno. Il motivo è dotato di ampia autosufficienza, indicando le fonti di prova ed in particolare il rapporto dei carabinieri con descrizione del sinistro e dello stato dei luoghi e le foto che illustrano la posizione terminale dei mezzi. Deduce la difesa della ricorrente che l'incidente avvenne per la invasione della corsia, imprevedibile ed improvvisa, e che il AC teneva rigorosamente la destra, procedendo a velocità moderata e che non aveva avuto il tempo tecnico materiale per porre manovre dirette ad evitare il terribile impatto.
Censura poi il passo della sentenza (ff 7 ed 8) dove la Corte dichiara di applicare alla fattispecie un principio di diritto affermato da questa Corte in un caso simile (invasione di semicarreggiata) (cfr. Cass. 19 aprile 1994 n. 3726), per sostenere che nella specie il conducente che ha subito l'invasione non aveva dato la prova di aver fatto di tutto il possibile per evitare l'evento, e stabilire, in concreto un nuovo riparto delle colpe, addossando una compartecipazione minima al AC ND.
Il ragionamento del giudice del riesame non appare plausibile e neppure giuridicamente fondato, posto che emerge, dalla ricostruzione del fatto storico, la condotta imprudente ed imperita della CA che con il proprio mezzo ha invaso la corsia, ponendo in essere una gravissima situazione di pericolo, con ciò applicandosi il criterio della causalità esclusiva nella produzione dello evento lesivo (incidente stradale con lesioni mortali), e per contro è dato rilevare una semplice congettura in ordine ad una corresponsabilità minima del AC, non suffragata da alcun elemento fattuale di riscontro, come evidenziato dalla obbiettiva ricostruzione fatta dal personale specializzato dell'Arma e dal suo rapporto: mentre a tal fine restava incombente l'indagine circa la esigibilità, da parte del conducente antagonista, per la imprevedibilità e la improvvisa situazione di pericolo, di una manovra di emergenza adeguata, e comunque il riscontro di un suo profilo di colpa.
La attribuzione della responsabilità esclusiva, già esattamente considerata del primo giudice, e la illogica applicazione di una presunzione di colpa a carico del conducente che ha subito l'evento, senza il rilievo di eventuali possibili manovre di emergenza, rendono dunque evidente il fondamento della indicata prima censura sotto i due rilievi dell'error in iudicando per la applicazione di un principio di presunzione semplice, superabile dalla prova contraria (art. 2054 c.c., comma 1) e del difetto di motivazione in ordine alla valutazione comparativa delle condotte dei conducenti antagonisti, secondo una dinamica non controversa in atti.
L'accoglimento del primo motivo determina la necessaria riliquidazione dei danni consequenziali all'evento lesivo, che è plurioffensivo e dunque riverbera i suoi effetti sugli stretti congiunti della vittima.
Venendo pertanto all'esame dei restanti motivi, per chiarezza sarà seguito l'ordine di deduzione:
nel SECONDO MOTIVO si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione sul quantum liquidato ai congiunti come danno patrimoniale emergente e futuro, lamentandosi la irragionevole riduzione compiuta dal giudice di appello anche in relazione alla asserita ascrivibilità del concorso di colpa.
Il motivo resta assorbito, per il quantum, dalla esclusione della ascrivibilità del concorso di colpa e dunque il danno sarà liquidato per l'intero, tenendosi conto della durata prevedibile della attività lavorativa e delle chances di tale attività, e delle condizioni peculiari del nucleo familiare composto dalla moglie e dai due piccoli figli minori, in ordine al dovere di solidarietà per il mantenimento di tale nucleo. (Cfr. Cass. 1 dicembre 2004 n. 22593 per utile riferimento). Nel TERZO MOTIVO si denuncia l'error in iudicando per la negazione della trasmissibilità iure hereditatis del danno biologico da morte, e per la negazione del danno psichico subito e subendo dai figli minori per la perdita della presenza paterna.
Il motivo contiene due diverse censure, che tuttavia risultano infondate per difetto di specificità la prima, e per difetto di prove, anche in via presuntiva le seconde.
Quanto alla prima censura, si osserva che il AC era rimasto in vita, lucido di mente, nelle due ore necessarie per l'arrivo dell'autoambulanza, decedendo solo durante il trasporto. Il danno biologico consequenziale alla lesione mortale, come lesione della integrità fisica, riguarda un lasso di tempo troppo breve per considerarlo quantificabile, ancorché si debba ammettere che il relativo credito sia stato potenzialmente conseguito dalla parte lesa mentre era in vita. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata sul punto, nel senso di escluderne la risarcibilità, come danno reale, trasmissibile iure hereditatis (cfr.: come incipit, Corte Cost. sentenza 27 ottobre 1994 n. 372, Cass. 2 marzo 1995 n. 2450, Cass. 29 maggio 1996 n. 4991, Cass. 25 febbraio 1997 n. 1704, sino a Cass. 24 febbraio 2003 n. 2775, Cass. 31 maggio 2003 n. 8828, Cass. 3 ottobre 2004 n. 14476, Cass. Lav. 13 gennaio 2006 n. 517, tra le tante). Quanto alla seconda censura invece, la giurisprudenza, anche di legittimità, è orientata nel riconoscimento del danno psichico, subito iure proprio dai congiunti, come effetto della perdita dello stretto congiunto (nella specie, il padre), sempre che siano stati forniti, anche in via presuntiva, idonei elementi di prova, in ordine all'influenza della perdita degli affetti e della figura paterna. Ma sul punto la censura non è ne' specifica ne' autosufficiente. La censura pertanto, per quanto articolata in due mezzi distinti, è per entrambi infondata.
MERITA INVECE ACCOGLIMENTO IL QUARTO MOTIVO, che concerne la denegata pronuncia in merito al chiesto risarcimento del danno morale subito dal defunto, come danno terminale, avvertito da chi, in condizioni di lucidità mentale, attende soccorsi che ritardano e sente venir meno la propria vita.
Questa Corte in numerose sentenze ha considerato la particolare valenza del danno morale terminale o dello stesso danno biologico terminale sotto il profilo del danno psichico catastrofale. IN QUESTA sede viene in esame solo l'aspetto del danno morale, che è presente nel danno da reato per omicidio colposo, come danno evento, il cui credito matura nel tempo stesso in cui è inferta la lesione mortale.
Conseguentemente ritiene questa Corte di dover aderire ai recenti arresti, costituiti dalle sentenze (Cass. 14 luglio 2003 n. 11003, Cass. 7 marzo 2003 n. 3414, Cass. 31 maggio 2005 n. 11601, Cass.12 luglio 2006 n. 15760), che considerano la autonomia ontologica di tale danno, come lesione della integrità morale della persona, con la stessa valenza costituzionale di inviolabilità, onde la doverosità di una adeguata considerazione ai fini del riconoscimento della posta risarcitoria non patrimoniale e della sua trasmissibilità iure hereditatis.
L'accoglimento del motivo determina cassazione con rinvio ed il giudice si atterrà alle indicazioni enunciate negli arresti citati, nella valutazione equitativa, in concreto dell'entità del danno in relazione alla gravità delle lesioni, alle circostanze relative alla lucida attesa della morte, per valutarne in via equitativa la consistenza, onde trasmettere il credito agli eredi. Resta assorbito il quinto motivo sulla compensazione delle spese in primo grado, dovendo il giudice del rinvio provvedere in ordine a tutte le spese dei vari gradi del giudizio sulla base del principio della soccombenza sostanziale.
L'accoglimento del ricorso, nei limiti e secondo i principi sopraenunciati, determina la cassazione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso, assorbito il secondo ed il quinto, rigetta il terzo, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2007