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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4662/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
8011/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 26/11/2020,
t r a
, con sede legale in AR (PU) Via Parte_1 degli Abeti n. 24 int. 12, P.iva , rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
Cristina Scilla del Foro di AR (c.f. e dall'avv. C.F._1
Luigi Damiano (c.f. ), elett.te dom.ta presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo in Napoli (NA) via Imparato n. 190;
APPELLANTE
e
(c.f. ), CP_1 C.F._3
(c.f. ), Controparte_2 C.F._4
(c.f. , Controparte_3 C.F._5
(c.f. , Controparte_4 C.F._6
rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimiliano Formisano (c.f.
) e Renata Riccio (c.f. ) C.F._7 C.F._8
APPELLATI
Conclusioni: come da note di udienza del 10 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 04.12.2015, e CP_1
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_2
responsabilità genitoriale sulle minori e Controparte_3 CP_4
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_5
Napoli, deducendo:
- di aver acquistato in data 30/07/2015, presso l'agenzia CP_6
sita in Napoli alla via S. Lucia 83, un pacchetto turistico avente ad oggetto un soggiorno con la formula all-inclusive presso l'Eden Natura Park 5 di
Kos (Grecia) con partenza il 14/08/2015 con volo diretto da Bologna e rientro il 28/08/2015, corrispondendo l'importo di € 8.423,40;
- che tale pacchetto comprendeva volo diretto per la tratta Bologna-Kos-
Bologna, soggiorno di 14 notti presso la struttura Eden Natura Park 5 in formula all-inclusive e transfer da/per l'aeroporto per i coniugi e CP_1
per i minori . e;
Controparte_3 Controparte_4
- che l'organizzatore di tale soggiorno era la con sede in Controparte_5
AR alla via Degli Abeti 24;
- che, giunti presso l'Eden Natura Park 5, constatavano una serie di disservizi ed inadempienze rispetto a quanto richiesto e pubblicizzato sul catalogo;
- che, in particolare: la camera a loro riservata era situata su di un piano seminterrato, caratterizzato da perenne oscurità, odore di muffa e umidità; tale ubicazione comportava una totale assenza di privacy a causa del continuo passaggio di altri ospiti della struttura;
lo stato dei luoghi era precario, con la presenza di ruggine sulla rubinetteria;
vi era una totale assenza di igiene, attesa la presenza di insetti e scarafaggi e la fuoriuscita dal tombino del in bagno di schiuma e liquami maleodoranti;
la spiaggia, descritta sul catalogo come di "sabbia e ciottoli", era in realtà una distesa di massi totalmente inaccessibile, se non percorrendo una fila ristretta di sacchi ripieni di sabbia, del tutto inadatta per il gran numero di persone che tentavano di usufruirne;
gli ombrelloni e i lettini riservati alla loro camera erano inesistenti;
la sicurezza all'interno della struttura era del
2 tutto assente, anche in ragione dei continui sbarchi di profughi sulla spiaggia, che provocavano un continuo stato di ansia ed agitazione;
- che tali disservizi avevano arrecato loro danni sia patrimoniali che non patrimoniali, avendo essi acquistato il detto pacchetto turistico proprio per le carenti caratteristiche pubblicizzate, in quanto corrispondenti alle esigenze di tutta la famiglia ed in particolare quelle dei minori.
Rappresentavano, inoltre di aver segnalato le dette inadempienze, sia al personale della struttura presso cui erano ospitati, che al personale incaricato della e quantificavano il danno subito in € Controparte_5
8.423,40, costo sostenuto per l'acquisto del pacchetto turistico, oltre ad evidenziare come, in aggiunta al danno patrimoniale, avevano subito il c.d.
“danno da vacanza rovinata”, risarcito ex art. 16 del D.lgs 111/95, danno di natura non patrimoniale, consistente nel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti.
Tanto premesso, constatata l'inerzia della società che Controparte_5
non aveva riscontrato la loro lettera a.r. , volta ad ottenere la liquidazione, in via bonaria dei danni subiti, chiedevano all'adito giudice di: “A) accertare
e dichiarare la responsabilità esclusiva della società nel Controparte_5
provocare l'evento de quo;
B) accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i danni, di natura patrimoniale e non, a causa dell'inesatta esecuzione dei doveri contrattuali assunti da parte convenuta, riportati dai
Sig.ri e in proprio e nella qualità di CP_1 Controparte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori e Controparte_4
ed in particolare consistenti in € 8.423,40 a titolo di Controparte_3
danno patrimoniale e/o a titolo di rimborso del pacchetto turistico acquistato, oltre al risarcimento di tutti i danni morali ed esistenziali, consistenti nei disagio subito anche a titolo di vacanza rovinata da quantificarsi in via equitativa e comunque nei limiti della competenza del
Giudice Adito oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'accadimento sino all'effettivo soddisfo;
C) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Si costituiva in giudizio chiedendo: “1) rigettare tutte le Controparte_5
3 domande svolte dai sigg. e nei confronti della Eden CP_1 CP_2
S.r.l. Unipersonale, anche così come quantificate, in quanto comunque infondate in fatto e in diritto e comunque non meritevoli di accoglimento, con vittoria di spese”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8011/2020, così provvedeva: “•Accoglie la domanda e per effetto condanna la al Controparte_7 pagamento della somma di €12.635,10 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non subiti dagli attori in epigrafe in proprio ed in quanto esercenti la potestà genitoriale, oltre interessi come in parte motiva;
• condanna la al pagamento delle spese di Controparte_7 lite in favore della parte attrice che liquida in € 4.835,00 per competenze professionali ai sensi del DM S5/2014, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario•”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 18/12/2020 a Parte_1 [...]
, e ha CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Rigettare tutte le domande formulate dai sigg.
e anche per come quantificate in quanto prive di CP_1 CP_2
fondamento sia in fatto che in diritto e comunque in quanto non meritevoli di accoglimento, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna dei medesimi a rimborsare la complessiva somma di €
12.849,32 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dai medesimi ricevuta in forza della sentenza di 1° grado e con condanna anche del legale antistatario Avv. Massimiliano Formisano a rimborsare la complessiva somma di € 5.782,66 dal medesimo ricevuta sempre in forza della sentenza di 1° grado, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 comma
4 c.c. dal momento del versamento al saldo. B) In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio e per quanto occorrer possa, si insiste affinché la causa venga rimessa in istruttoria per sentire il teste Tes_1
(già ammesso)”.
[...]
4 Si sono costituiti in giudizio , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e chiedendo: “1) dichiarare l'inammissibilità del
[...] Controparte_4 proposto appello ex art. 348 bis c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile nonché infondato nel merito e nel diritto per tutte le motivazioni innanzi esposte;
3) per l'effetto confermare in toto la sentenza appellata n. 8011/2020 del Tribunale di Napoli XII sez. civ. Giudice Dr.ssa Pezzullo Annamaria;
4) condannare parte appellante al pagamento delle competenze e spese generali di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di averne fatto anticipo”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 283 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto superata dalla raggiunta fase decisoria (cfr., Cass. 15 aprile 2019, n. 10422), non essendo stata ravvisata nel caso di specie la manifesta infondatezza delle censure.
L'appello deve, dunque, essere delibato nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la mancata statuizione del giudice rispetto alle difese e alle eccezioni poste in essere in primo grado le quali sarebbero state totalmente ignorate, sebbene non contestate dalla controparte, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
In particolare, il primo giudice non avrebbe affatto considerato: che gli odierni appellati avevano soggiornato nella camera oggetto di contestazione soltanto durante la prima settimana di vacanza e che le loro lamentele erano state contenute nei soli primi tre giorni;
che i lettini e gli ombrelloni non erano riservati, da contratto, alle parti, essendo necessari ulteriori esborsi per usufruirne;
che, in ogni caso, gli appellati avevano goduto dei servizi dell'intero pacchetto turistico.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante critica la decisione del giudice nella parte in cui ha ritenuto l'inutilizzabilità della documentazione relativa ad altro giudizio, promosso davanti al giudice di pace, dai due testi escussi nell'odierno processo. Tale documentazione, a giudizio
5 dell'appellante, non sarebbe tardiva, oltre a rivelarsi indispensabile ai fini della decisione.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce l'incapacità a testimoniare, l'inattendibilità dei testi escussi e l'inutilizzabilità della documentazione fotografica prodotta dalle parti appellate in primo grado.
Con il quarto motivo di appello contesta la pronuncia di decadenza dalla prova testi emessa dal giudice nei suoi confronti, rilevando come la mancata comparizione in udienza del teste non Testimone_1
giustificherebbe tale pronuncia.
Con il quinto motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la gravità dell'inadempimento dedotto dagli appellati, osservando all'uopo che i disagi riscontrati dalla famiglia non sarebbero tali da superare la soglia di minima tollerabilità.
Con il sesto motivo di appello l'impugnante censura l'inesatta statuizione del giudicante in materia di interessi dovuti sostenendo che la somma finale comprenderebbe per 2/3 la restituzione del prezzo pagato, qualificabile come debito di valuta.
Ritiene la Corte che solo il primo motivo di appello sia, in parte, meritevole di accoglimento e che tutte le ulteriori doglianze formulate dall'impugnante siano destituite di fondamento.
In particolare, innanzitutto il primo giudice, correttamente, non ha ammesso la produzione della documentazione relativa al procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in quanto superflua.
Infondata si rivela, poi, l'eccezione relativa alla capacità a testimoniare dei testi delle parti appellate, avendo il giudice di primo grado esaustivamente motivato sul punto, giustamente evidenziando l'assenza di qualunque interesse giuridico in capo agli stessi. Né possono ravvisarsi nelle dichiarazioni dei testi elementi tali da indurre a desumerne l'inattendibilità, non solo in ragione delle dichiarazioni lineari e precise dagli stessi rese, ma anche in virtù degli ulteriori elementi emersi a riscontro delle loro deposizioni, valorizzati dl primo giudice, con ampia e congrua motivazione, alla quale si aderisce e si rinvia.
Quanto alla deduzione circa l'inutilizzabilità della documentazione fotografica, poiché disconosciuta dall'appellante, va rammentato che
6 secondo la giurisprudenza: “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 13519 del 29 aprile 2022) e che “il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12794 del 13 maggio 2021).
Ciò posto, l'appellante ha solo genericamente contestato la documentazione fotografica senza chiarire e circostanziare le ragioni del disconoscimento.
Non può censurarsi, inoltre, la decisione del giudice di prime cure circa la decadenza dalla prova testimoniale giacché il giudicante, dopo aver inizialmente ammesso la testimonianza, ha anche provveduto a disporre l'accompagnamento coattivo del teste , il quale tuttavia, dopo Tes_1
aver chiesto la rettifica della citazione, non si è comunque mai presentato.
Dunque, appare assolutamente condivisibile tale decisione anche in ragione delle esigenze di economicità e speditezza del processo.
Risulta, pertanto, superflua ed infondata la richiesta istruttoria dell'appellante sul punto.
Parimenti, va rigettato il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante, con una serie di argomenti, nega la sussistenza di un grave inadempimento sostenendo che i disservizi sopportati dalla famiglia non abbiano superato la soglia di normale tollerabilità.
A ben vedere, infatti, i disservizi e gli inadempimenti rilevati, quali l'ubicazione della camera e anche le condizioni igienico sanitarie ben diverse da quelle pubblicizzate e tutte le difformità constatate rispetto a quelle pattuite - riscontrabili agevolmente mediante un'attenta lettura del
7 catalogo, il quale pubblicizzava una struttura a cinque stelle - non possono ritenersi di scarsa importanza.
Infine, il giudice ha correttamente statuito in ordine alla modalità di corresponsione degli interessi sulle somme stabilite, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale presente in materia.
L'appello può trovare, tuttavia, parziale accoglimento, risultando fondata la censura con la quale l'impugnante si duole della mancata valutazione, da parte del primo giudice, delle allegazioni difensive da essa dedotte.
Sebbene si appalesi inconsistente la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., giacché come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: «il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa»
(Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 8 aprile 2022, n. 27907), tuttavia, appare evidente che il giudice di primo grado non abbia affatto considerato che gli odierni appellati, nonostante le lamentele e i disservizi riscontrati, hanno comunque goduto dell'intero soggiorno presso la struttura, per la durata di tutti i quattordici giorni previsti da contratto, usufruendo, peraltro, di un pacchetto all-inclusive e, dunque, ampiamente comprensivo di tutta una serie di servizi quali cibo e bevande illimitati, piscine, attività sportive, volo di andata e ritorno e trasferimento presso la struttura.
Inoltre, non risulta che gli appellati abbiano interrotto il soggiorno o sostenuto ulteriori spese aggiuntive in ragione dei disservizi rilevati.
Appare, pertanto, sicuramente incongrua la disposta restituzione dell'intero prezzo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico, essendo grandissima parte dei servizi comunque stata prestata dalla società e, quindi, goduta dalle parti. Si rivela, dunque, ingiustificata la condanna della società al risarcimento, a titolo di danni patrimoniali, dell'intera somma di € 8.423,40, pagata dalla famiglia per Persona_1
l'acquisto del pacchetto turistico.
Risultano, tuttavia, senza dubbio provati, all'esito dell'espletata istruttoria, i diversi disservizi riguardanti soprattutto la camera assegnata e la spiaggia della struttura, che sono apparse considerevolmente difformi rispetto a quanto inizialmente pubblicizzato sul catalogo. Tale inesatta esecuzione
8 della prestazione rivela la piena sussistenza del danno non patrimoniale da vacanza rovinata così come previsto dall'art. 46 del Codice del turismo d.lgs. 79/2011, avendo tali circostanze certamente provocato uno stato di malessere che ha impedito alle parti di godere appieno dell'occasione di svago e piacere ricercata nella vacanza.
Il danno da vacanza rovinata, infatti, è un danno non patrimoniale, che va distinto dal danno patrimoniale vero e proprio che rappresenta una perdita economica per il viaggiatore, come detto non ravvisabile nel caso di specie.
Ciò posto, l'appellante ha dedotto che il soggiorno nella camera oggetto delle contestazioni mosse dalla famiglia è durato soltanto una settimana, mentre per l'altra settimana di vacanza, gli ospiti sono stati spostati in una diversa camera vista mare, circostanza confermata anche dal fatto che nessuna lamentela sia stata avanzata dalla famiglia dopo i primi giorni di vacanza.
Ritiene dunque la Corte che anche la somma riconosciuta dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, debba essere sensibilmente ridotta, operando, rispetto all'importo riconosciuto dal giudice di primo grado (metà della somma pagata come prezzo del pacchetto turistico), una ulteriore decurtazione, stimata equa in misura della metà, atteso che i principali disagi per gli appellati si sono verificati soltanto in una delle due settimane trascorse e che gli stessi hanno comunque usufruito di tutti gli ulteriori servizi all inclusive offerti dalla struttura.
In parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere, dunque, riformata, riconoscendo agli appellati il solo danno non patrimoniale da vacanza rovinata, quantificato, equitativamente, nella misura di € 2.105,85,
Devono essere, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data di proposizione della domanda, che coincide con la notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, avvenuta in data 04.12.2015 (cfr. sul punto Cass. civ., 5.4.2016, n. 6545) al saldo. Inoltre, gli interessi al tasso legale dalla data del 04.12.2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza decorreranno sulla somma di € 2.105,85, devalutata alla data
9 del 04.12.2015 e via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi decorreranno sulla somma definitivamente attualizzata di € 2.105,85.
La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma
1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n.
6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Tenuto conto, dunque, dell'esito complessivo della lite, si ritiene equa la compensazione per tre quarti delle spese del doppio grado del giudizio che, per l'ulteriore parte di ¼ dovranno essere rifuse da Parte_1
agli appellati , ,
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
e e che, in tale già ridotta misura, si liquidano,
[...] Controparte_4
come da dispositivo, secondo le tariffe del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo alla natura dell'affare, alle questioni trattate, all'opera prestata, nonché al valore della causa - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017) - , in un importo comunque compreso tra i minimi e i medi tabellari, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria (non espletata), con aumento per il numero di parti ex art. 4 c.
2. D.M. e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con atto di appello notificato in data 18/12/2020,
[...]
avverso la sentenza n. 8011/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26/11/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Parte_1
al pagamento in favore di ,
[...] CP_1 CP_2
10 , e della somma di € CP_2 Controparte_3 Controparte_4
2.105,85 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come da parte motiva;
2) compensa tra le parti per 3/4 le spese del doppio grado del giudizio e condanna a rifondere in favore Parte_1
di , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e con attribuzione agli avvocati Massimiliano Formisano e
[...]
Renata Riccio, la restante parte di 1/4 delle spese che, in tale ridotta misura, liquida:
- per il primo grado, in € 1.212,20 per compensi;
- per il presente grado in € 913,425 per compensi;
oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge.
Napoli nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4662/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n.
8011/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 26/11/2020,
t r a
, con sede legale in AR (PU) Via Parte_1 degli Abeti n. 24 int. 12, P.iva , rapp.ta e difesa dall'avv. P.IVA_1
Cristina Scilla del Foro di AR (c.f. e dall'avv. C.F._1
Luigi Damiano (c.f. ), elett.te dom.ta presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo in Napoli (NA) via Imparato n. 190;
APPELLANTE
e
(c.f. ), CP_1 C.F._3
(c.f. ), Controparte_2 C.F._4
(c.f. , Controparte_3 C.F._5
(c.f. , Controparte_4 C.F._6
rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimiliano Formisano (c.f.
) e Renata Riccio (c.f. ) C.F._7 C.F._8
APPELLATI
Conclusioni: come da note di udienza del 10 ottobre 2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 04.12.2015, e CP_1
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_2
responsabilità genitoriale sulle minori e Controparte_3 CP_4
convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di
[...] Controparte_5
Napoli, deducendo:
- di aver acquistato in data 30/07/2015, presso l'agenzia CP_6
sita in Napoli alla via S. Lucia 83, un pacchetto turistico avente ad oggetto un soggiorno con la formula all-inclusive presso l'Eden Natura Park 5 di
Kos (Grecia) con partenza il 14/08/2015 con volo diretto da Bologna e rientro il 28/08/2015, corrispondendo l'importo di € 8.423,40;
- che tale pacchetto comprendeva volo diretto per la tratta Bologna-Kos-
Bologna, soggiorno di 14 notti presso la struttura Eden Natura Park 5 in formula all-inclusive e transfer da/per l'aeroporto per i coniugi e CP_1
per i minori . e;
Controparte_3 Controparte_4
- che l'organizzatore di tale soggiorno era la con sede in Controparte_5
AR alla via Degli Abeti 24;
- che, giunti presso l'Eden Natura Park 5, constatavano una serie di disservizi ed inadempienze rispetto a quanto richiesto e pubblicizzato sul catalogo;
- che, in particolare: la camera a loro riservata era situata su di un piano seminterrato, caratterizzato da perenne oscurità, odore di muffa e umidità; tale ubicazione comportava una totale assenza di privacy a causa del continuo passaggio di altri ospiti della struttura;
lo stato dei luoghi era precario, con la presenza di ruggine sulla rubinetteria;
vi era una totale assenza di igiene, attesa la presenza di insetti e scarafaggi e la fuoriuscita dal tombino del in bagno di schiuma e liquami maleodoranti;
la spiaggia, descritta sul catalogo come di "sabbia e ciottoli", era in realtà una distesa di massi totalmente inaccessibile, se non percorrendo una fila ristretta di sacchi ripieni di sabbia, del tutto inadatta per il gran numero di persone che tentavano di usufruirne;
gli ombrelloni e i lettini riservati alla loro camera erano inesistenti;
la sicurezza all'interno della struttura era del
2 tutto assente, anche in ragione dei continui sbarchi di profughi sulla spiaggia, che provocavano un continuo stato di ansia ed agitazione;
- che tali disservizi avevano arrecato loro danni sia patrimoniali che non patrimoniali, avendo essi acquistato il detto pacchetto turistico proprio per le carenti caratteristiche pubblicizzate, in quanto corrispondenti alle esigenze di tutta la famiglia ed in particolare quelle dei minori.
Rappresentavano, inoltre di aver segnalato le dette inadempienze, sia al personale della struttura presso cui erano ospitati, che al personale incaricato della e quantificavano il danno subito in € Controparte_5
8.423,40, costo sostenuto per l'acquisto del pacchetto turistico, oltre ad evidenziare come, in aggiunta al danno patrimoniale, avevano subito il c.d.
“danno da vacanza rovinata”, risarcito ex art. 16 del D.lgs 111/95, danno di natura non patrimoniale, consistente nel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell'afflizione subiti.
Tanto premesso, constatata l'inerzia della società che Controparte_5
non aveva riscontrato la loro lettera a.r. , volta ad ottenere la liquidazione, in via bonaria dei danni subiti, chiedevano all'adito giudice di: “A) accertare
e dichiarare la responsabilità esclusiva della società nel Controparte_5
provocare l'evento de quo;
B) accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento di tutti i danni, di natura patrimoniale e non, a causa dell'inesatta esecuzione dei doveri contrattuali assunti da parte convenuta, riportati dai
Sig.ri e in proprio e nella qualità di CP_1 Controparte_2
genitori esercenti la potestà genitoriale sui minori e Controparte_4
ed in particolare consistenti in € 8.423,40 a titolo di Controparte_3
danno patrimoniale e/o a titolo di rimborso del pacchetto turistico acquistato, oltre al risarcimento di tutti i danni morali ed esistenziali, consistenti nei disagio subito anche a titolo di vacanza rovinata da quantificarsi in via equitativa e comunque nei limiti della competenza del
Giudice Adito oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'accadimento sino all'effettivo soddisfo;
C) condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Si costituiva in giudizio chiedendo: “1) rigettare tutte le Controparte_5
3 domande svolte dai sigg. e nei confronti della Eden CP_1 CP_2
S.r.l. Unipersonale, anche così come quantificate, in quanto comunque infondate in fatto e in diritto e comunque non meritevoli di accoglimento, con vittoria di spese”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 8011/2020, così provvedeva: “•Accoglie la domanda e per effetto condanna la al Controparte_7 pagamento della somma di €12.635,10 a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non subiti dagli attori in epigrafe in proprio ed in quanto esercenti la potestà genitoriale, oltre interessi come in parte motiva;
• condanna la al pagamento delle spese di Controparte_7 lite in favore della parte attrice che liquida in € 4.835,00 per competenze professionali ai sensi del DM S5/2014, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario•”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 18/12/2020 a Parte_1 [...]
, e ha CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
impugnato la predetta sentenza, chiedendone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Rigettare tutte le domande formulate dai sigg.
e anche per come quantificate in quanto prive di CP_1 CP_2
fondamento sia in fatto che in diritto e comunque in quanto non meritevoli di accoglimento, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e con condanna dei medesimi a rimborsare la complessiva somma di €
12.849,32 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dai medesimi ricevuta in forza della sentenza di 1° grado e con condanna anche del legale antistatario Avv. Massimiliano Formisano a rimborsare la complessiva somma di € 5.782,66 dal medesimo ricevuta sempre in forza della sentenza di 1° grado, il tutto oltre interessi legali ex art. 1284 comma
4 c.c. dal momento del versamento al saldo. B) In via istruttoria, senza inversione dell'onere probatorio e per quanto occorrer possa, si insiste affinché la causa venga rimessa in istruttoria per sentire il teste Tes_1
(già ammesso)”.
[...]
4 Si sono costituiti in giudizio , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e chiedendo: “1) dichiarare l'inammissibilità del
[...] Controparte_4 proposto appello ex art. 348 bis c.p.c.; 2) nel merito, rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile nonché infondato nel merito e nel diritto per tutte le motivazioni innanzi esposte;
3) per l'effetto confermare in toto la sentenza appellata n. 8011/2020 del Tribunale di Napoli XII sez. civ. Giudice Dr.ssa Pezzullo Annamaria;
4) condannare parte appellante al pagamento delle competenze e spese generali di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di averne fatto anticipo”.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ex art. 283 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 ottobre 2024, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. in quanto superata dalla raggiunta fase decisoria (cfr., Cass. 15 aprile 2019, n. 10422), non essendo stata ravvisata nel caso di specie la manifesta infondatezza delle censure.
L'appello deve, dunque, essere delibato nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la mancata statuizione del giudice rispetto alle difese e alle eccezioni poste in essere in primo grado le quali sarebbero state totalmente ignorate, sebbene non contestate dalla controparte, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
In particolare, il primo giudice non avrebbe affatto considerato: che gli odierni appellati avevano soggiornato nella camera oggetto di contestazione soltanto durante la prima settimana di vacanza e che le loro lamentele erano state contenute nei soli primi tre giorni;
che i lettini e gli ombrelloni non erano riservati, da contratto, alle parti, essendo necessari ulteriori esborsi per usufruirne;
che, in ogni caso, gli appellati avevano goduto dei servizi dell'intero pacchetto turistico.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante critica la decisione del giudice nella parte in cui ha ritenuto l'inutilizzabilità della documentazione relativa ad altro giudizio, promosso davanti al giudice di pace, dai due testi escussi nell'odierno processo. Tale documentazione, a giudizio
5 dell'appellante, non sarebbe tardiva, oltre a rivelarsi indispensabile ai fini della decisione.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce l'incapacità a testimoniare, l'inattendibilità dei testi escussi e l'inutilizzabilità della documentazione fotografica prodotta dalle parti appellate in primo grado.
Con il quarto motivo di appello contesta la pronuncia di decadenza dalla prova testi emessa dal giudice nei suoi confronti, rilevando come la mancata comparizione in udienza del teste non Testimone_1
giustificherebbe tale pronuncia.
Con il quinto motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto la gravità dell'inadempimento dedotto dagli appellati, osservando all'uopo che i disagi riscontrati dalla famiglia non sarebbero tali da superare la soglia di minima tollerabilità.
Con il sesto motivo di appello l'impugnante censura l'inesatta statuizione del giudicante in materia di interessi dovuti sostenendo che la somma finale comprenderebbe per 2/3 la restituzione del prezzo pagato, qualificabile come debito di valuta.
Ritiene la Corte che solo il primo motivo di appello sia, in parte, meritevole di accoglimento e che tutte le ulteriori doglianze formulate dall'impugnante siano destituite di fondamento.
In particolare, innanzitutto il primo giudice, correttamente, non ha ammesso la produzione della documentazione relativa al procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in quanto superflua.
Infondata si rivela, poi, l'eccezione relativa alla capacità a testimoniare dei testi delle parti appellate, avendo il giudice di primo grado esaustivamente motivato sul punto, giustamente evidenziando l'assenza di qualunque interesse giuridico in capo agli stessi. Né possono ravvisarsi nelle dichiarazioni dei testi elementi tali da indurre a desumerne l'inattendibilità, non solo in ragione delle dichiarazioni lineari e precise dagli stessi rese, ma anche in virtù degli ulteriori elementi emersi a riscontro delle loro deposizioni, valorizzati dl primo giudice, con ampia e congrua motivazione, alla quale si aderisce e si rinvia.
Quanto alla deduzione circa l'inutilizzabilità della documentazione fotografica, poiché disconosciuta dall'appellante, va rammentato che
6 secondo la giurisprudenza: “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 13519 del 29 aprile 2022) e che “il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 12794 del 13 maggio 2021).
Ciò posto, l'appellante ha solo genericamente contestato la documentazione fotografica senza chiarire e circostanziare le ragioni del disconoscimento.
Non può censurarsi, inoltre, la decisione del giudice di prime cure circa la decadenza dalla prova testimoniale giacché il giudicante, dopo aver inizialmente ammesso la testimonianza, ha anche provveduto a disporre l'accompagnamento coattivo del teste , il quale tuttavia, dopo Tes_1
aver chiesto la rettifica della citazione, non si è comunque mai presentato.
Dunque, appare assolutamente condivisibile tale decisione anche in ragione delle esigenze di economicità e speditezza del processo.
Risulta, pertanto, superflua ed infondata la richiesta istruttoria dell'appellante sul punto.
Parimenti, va rigettato il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante, con una serie di argomenti, nega la sussistenza di un grave inadempimento sostenendo che i disservizi sopportati dalla famiglia non abbiano superato la soglia di normale tollerabilità.
A ben vedere, infatti, i disservizi e gli inadempimenti rilevati, quali l'ubicazione della camera e anche le condizioni igienico sanitarie ben diverse da quelle pubblicizzate e tutte le difformità constatate rispetto a quelle pattuite - riscontrabili agevolmente mediante un'attenta lettura del
7 catalogo, il quale pubblicizzava una struttura a cinque stelle - non possono ritenersi di scarsa importanza.
Infine, il giudice ha correttamente statuito in ordine alla modalità di corresponsione degli interessi sulle somme stabilite, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale presente in materia.
L'appello può trovare, tuttavia, parziale accoglimento, risultando fondata la censura con la quale l'impugnante si duole della mancata valutazione, da parte del primo giudice, delle allegazioni difensive da essa dedotte.
Sebbene si appalesi inconsistente la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., giacché come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione: «il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. riguarda i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non si applica alla stessa contestazione del fatto allegato, da considerarsi quale mera difesa»
(Cass. civ., sez. VI - 2, ord., 8 aprile 2022, n. 27907), tuttavia, appare evidente che il giudice di primo grado non abbia affatto considerato che gli odierni appellati, nonostante le lamentele e i disservizi riscontrati, hanno comunque goduto dell'intero soggiorno presso la struttura, per la durata di tutti i quattordici giorni previsti da contratto, usufruendo, peraltro, di un pacchetto all-inclusive e, dunque, ampiamente comprensivo di tutta una serie di servizi quali cibo e bevande illimitati, piscine, attività sportive, volo di andata e ritorno e trasferimento presso la struttura.
Inoltre, non risulta che gli appellati abbiano interrotto il soggiorno o sostenuto ulteriori spese aggiuntive in ragione dei disservizi rilevati.
Appare, pertanto, sicuramente incongrua la disposta restituzione dell'intero prezzo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico, essendo grandissima parte dei servizi comunque stata prestata dalla società e, quindi, goduta dalle parti. Si rivela, dunque, ingiustificata la condanna della società al risarcimento, a titolo di danni patrimoniali, dell'intera somma di € 8.423,40, pagata dalla famiglia per Persona_1
l'acquisto del pacchetto turistico.
Risultano, tuttavia, senza dubbio provati, all'esito dell'espletata istruttoria, i diversi disservizi riguardanti soprattutto la camera assegnata e la spiaggia della struttura, che sono apparse considerevolmente difformi rispetto a quanto inizialmente pubblicizzato sul catalogo. Tale inesatta esecuzione
8 della prestazione rivela la piena sussistenza del danno non patrimoniale da vacanza rovinata così come previsto dall'art. 46 del Codice del turismo d.lgs. 79/2011, avendo tali circostanze certamente provocato uno stato di malessere che ha impedito alle parti di godere appieno dell'occasione di svago e piacere ricercata nella vacanza.
Il danno da vacanza rovinata, infatti, è un danno non patrimoniale, che va distinto dal danno patrimoniale vero e proprio che rappresenta una perdita economica per il viaggiatore, come detto non ravvisabile nel caso di specie.
Ciò posto, l'appellante ha dedotto che il soggiorno nella camera oggetto delle contestazioni mosse dalla famiglia è durato soltanto una settimana, mentre per l'altra settimana di vacanza, gli ospiti sono stati spostati in una diversa camera vista mare, circostanza confermata anche dal fatto che nessuna lamentela sia stata avanzata dalla famiglia dopo i primi giorni di vacanza.
Ritiene dunque la Corte che anche la somma riconosciuta dal primo giudice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, debba essere sensibilmente ridotta, operando, rispetto all'importo riconosciuto dal giudice di primo grado (metà della somma pagata come prezzo del pacchetto turistico), una ulteriore decurtazione, stimata equa in misura della metà, atteso che i principali disagi per gli appellati si sono verificati soltanto in una delle due settimane trascorse e che gli stessi hanno comunque usufruito di tutti gli ulteriori servizi all inclusive offerti dalla struttura.
In parziale accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere, dunque, riformata, riconoscendo agli appellati il solo danno non patrimoniale da vacanza rovinata, quantificato, equitativamente, nella misura di € 2.105,85,
Devono essere, altresì, riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data di proposizione della domanda, che coincide con la notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado, avvenuta in data 04.12.2015 (cfr. sul punto Cass. civ., 5.4.2016, n. 6545) al saldo. Inoltre, gli interessi al tasso legale dalla data del 04.12.2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza decorreranno sulla somma di € 2.105,85, devalutata alla data
9 del 04.12.2015 e via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza e dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi decorreranno sulla somma definitivamente attualizzata di € 2.105,85.
La parziale riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma
1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n.
6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n. 18837/10).
Tenuto conto, dunque, dell'esito complessivo della lite, si ritiene equa la compensazione per tre quarti delle spese del doppio grado del giudizio che, per l'ulteriore parte di ¼ dovranno essere rifuse da Parte_1
agli appellati , ,
[...] CP_1 Controparte_2 CP_3
e e che, in tale già ridotta misura, si liquidano,
[...] Controparte_4
come da dispositivo, secondo le tariffe del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avuto riguardo alla natura dell'affare, alle questioni trattate, all'opera prestata, nonché al valore della causa - individuato in base al criterio del disputatum, integrato da quello del decisum (cfr. fra le tante, Cass., ordinanze n. 10984/2021, n. 22742/2019 e n. 27274/2017) - , in un importo comunque compreso tra i minimi e i medi tabellari, con esclusione, per il grado di appello, della fase istruttoria (non espletata), con aumento per il numero di parti ex art. 4 c.
2. D.M. e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con atto di appello notificato in data 18/12/2020,
[...]
avverso la sentenza n. 8011/2020 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26/11/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Parte_1
al pagamento in favore di ,
[...] CP_1 CP_2
10 , e della somma di € CP_2 Controparte_3 Controparte_4
2.105,85 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come da parte motiva;
2) compensa tra le parti per 3/4 le spese del doppio grado del giudizio e condanna a rifondere in favore Parte_1
di , , e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e con attribuzione agli avvocati Massimiliano Formisano e
[...]
Renata Riccio, la restante parte di 1/4 delle spese che, in tale ridotta misura, liquida:
- per il primo grado, in € 1.212,20 per compensi;
- per il presente grado in € 913,425 per compensi;
oltre, per entrambi i gradi, rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge.
Napoli nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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