Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TAINA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza del 25/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 915/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti SPORTELLI CLAUDIA e FICCOParte 1
MICHELE;
RICORRENTE
contro
:
CP 1. rappr. e dif. dall'avv. SERVODIO CRISTINA;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.01.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata premesso di aver ottenuto la corresponsione in suo favore di un indennizzo da danno biologico per due patologie riconosciute nella misura 10%complessiva del chiedeva la condanna dell CP 1 alla maggiorazione
-
del danno biologico riconosciuto per la tendinopatia del sovraspinoso dal 3% all'8% e, di conseguenza, l'elevazione del danno biologico complessivo nella misura del 14-15% О in quella da accertarsi a mezzo C.T.U., oltre interessi legali e spese di giudizio. Si costituiva in giudizio 1' CP 1, il quale domandava il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza in trattazione scritta, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La presente domanda è fondata e va accolta per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, Occorre evidenziare che il contenzioso verte in via esclusiva sulla quantificazione del danno biologico permanente scaturito in capo alla parte ricorrente in conseguenza dell'aggravamento della patologia
e del 10% in cumulo con altra malattia professionale.
Orbene, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni questo giudice ritiene condivisibili in quanto esaustivamente motivate ed immuni da errori di metodo e/o vizi logici- va riconosciuta la sussistenza del dedotto aggravamento del quadro invalidante, avendo il C.T.U. valutato il danno biologico permanente scaturito in capo alla parte ricorrente in conseguenza della suddetta in cumulo con lapatologia nella superiore misura del 6% e del 14%
preesistenza del 10% per cervicalgia e lombalgia residuale in esiti di
ernie discali multiple cervicali e lombari.
deve essere, pertanto, condannato ad erogare alla parte L CP 1
ricorrente l'indennizzo corrispondente, con gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria come per legge. Le spese processuali -liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza. Pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura liquidata con separato decreto- definitivamente a carico dell CP 1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
ad erogare-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna 1 CP 1
alla parte ricorrente un indennizzo rapportato ad un grado danno biologico del 14%, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria come
per legge;
alla rifusione delle spese processuali in favore
-condanna 1 CP 1
che liquida in complessivi Euro 1.200,00 per ricorrente, della parte onorari, oltre IVA e CAP come per legge, con distrazione;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio nella misura liquidata con separata decreto- definitivamente a carico dell CP 1
Bari, 25.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dr.ssa Agnese Angiuli)