Sentenza 20 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2004, n. 9601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9601 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SCAFATI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FUSINIERI 48, presso lo Studio dell'avvocato LUCA ARMENANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CRETELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NE ON, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ITRI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MURINO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3441/02 del Giudice di pace di NOCERA INFERIORE, depositata il 14/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/04 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
uditi gli avvocati Mario CRETELLA, Giuseppe MURINO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo (giurisdizione delle Commissioni tributarie) per acque reflue ed ago per acqua potabile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2002 AN ON conveniva davanti al Giudice di Pace di Nocera Inferiore il Comune di Scafati, chiedendo la condanna di quest'ultimo alla restituzione delle somme riscosse a titolo di fornitura acqua potabile, nolo contatore, depurazione acque reflue.
Il Comune di Scafati, costituitosi, eccepiva, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in ordine al canone per depurazione acque reflue.
Con sentenza in data 14 giugno 2002 il Giudice di pace accoglieva la domanda, previo rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione in base alla seguente motivazione:
Comunque l'eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Comune di Scafati per le questioni riguardanti il corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura afferenti agli anni anteriori all'entrata in vigore della Legge 23 dicembre 1998 N. 448, è destituita di qualsiasi fondamento in fatto e di pregio giuridico in diritto, in quanto non si controverte della formazione e modificazione delle tariffe applicate dal Comune di Scafati e quindi non si entra nel merito delle scelte amministrative. Va evidenziato in proposito che ai fini del riparto tra la giurisdizione ordinaria e quella amministrativa deve essere preso in considerazione il cosidetto petitum sostanziale dedotto dall'attore cioè che cosa l'attore ha inteso chiedere al Giudice e quindi esaminare i fatti posti a fondamento della domanda.
L'attore lamenta nel caso di specie solo l'illegittimità del quantum della richiesta determinata arbitrariamente sia per il servizio di erogazione che conseguentemente per il servizio di depurazione e fognatura. Oggetto della presente controversia è la misura del canone dovuta al Comune di Scafati che ha proceduto secondo criteri meramente presuntivi, non consentiti in materia di utenze, ove occorre fare riferimento ai consumi "effettivi".
Essendo in contestazione soltanto il quantum del canone nascente dal contratto di somministrazione, sul cui errato ed arbitrario presupposto sono state poi quantificate le somme dovute per la fognatura e la depurazione, le posizioni delle parti per costante giurisprudenza si configurano in termini di diritto soggettivo, cosicché tutte le questioni devono essere proposte davanti alla autorità giudiziaria ordinaria e non certo davanti al giudice amministrativo (S.U. N. 9429/97 - S.U. 6317/90). Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Scafati, con undici motivi.
Resiste con controricorso AN ON.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il Comune di Scafati deduce testualmente:
La sentenza impugnata è nulla, avendo il Giudice di Pace affermato la propria giurisdizione relativa ai canoni di immissione in fogna e depurazione, canoni che, per autorevole giudicato della Suprema Corte, sono qualificati come tributi (Cass. Civ, Sezioni Unite 17.05.01 n. 9883; Cass. Civ. Sezioni Unite 27.05.99 n. 300; Cass. Civ. Sezioni Unite 30.06.99 n. 371; Cass. Civ. Sez. Unite 13.06.02 n. 8444; Cass. Civ. Sez. Unite 07.11.02 n. 2914). Invero, tali canoni non nascono da una fonte negoziale ed il titolo costitutivo del relativo debito non è riconducibile al "consenso" formatosi sulla richiesta del singolo utente per effetto del l'adesione dell'Ente esercente il servizio, ma deriva ope legis dalla produzione di acque di scarico.
A nulla rileva, perciò, che il Giudice di Pace di Nocera Inferiore abbia inteso valutare unicamente la contestata misura del canone di depurazione ed immissione in fogna, il cui accertamento, stando alla motivazione, sarebbe avvenuto secondo criteri meramente presuntivi, poiché il quantum della richiesta, ove pure contestabile non poteva essere sottratto alla giurisdizione del Giudice Tributario, essendo l'accertamento del quantum solo un aspetto particolare di una più vasta questione generale, la cui cognizione è riservata, per legge, alla Commissione Tributaria fino al 03.10.00, data di entrata in vigore dell'art. 24 Dlgs n. 28/00. D'altra parte è palese l'errore e la contraddizione in cui è incorso il Giudice di pace autore della sentenza, ove si consideri che lo stesso ha ritenuto il "quantum" del canone nascente dal contratto di somministrazione ancorato a fonte negoziale piuttosto che ad obbligo nascente "ope legis".
Ancor meno pregiata e coerente risulta la qualificazione di diritto soggettivo che il Giudice
di Pace ha riconosciuto al sig. ON AN, relativamente alle posizioni delle parti", poiché anche tale valutazione presuppone l'agganciamento del canone-tributo che ci occupa a fonte negoziale, laddove, invece, il relativo onere nasce direttamente dalla legge. Il motivo è sostanzialmente fondato.
Premesso che nella specie si discute di canoni maturati fino al 1999, la giurisdizione delle commissioni tributarie per gli anni precedenti al 1999 non è contestabile e per l'anno 1999 ad analoga conclusione è pervenuta la giurisprudenza di questa S.C. (sent. 17 dicembre 2003 n. 19388). La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio per quanto riguarda la statuizione in tema di depurazione delle acque reflue, con affermazione della giurisdizione delle commissioni tributarie. Gli atti vanno rimessi al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione semplice per la decisione degli altri motivi del ricorso.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso;
dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie in ordine alla controversia relativa al canone di depurazione delle acque reflue;
cassa senza rinvio sul punto la sentenza impugnata;
dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2004