CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5741 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al numero 732/22 RG, avente ad oggetto:
“responsabilità sanitaria”;
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1488/21, pubblicata il 10
Settembre 2021;
causa posta in decisione all'udienza di conclusioni del 15 Luglio 2025, svoltasi in presenza
(con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 3 Novembre 2025), e pendente:
TRA
( ), rappresentata e difesa (giusta procura in atti) Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicola Valente ( ), con il quale è elettivamente domiciliata C.F._2
presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
1 E
(C.F.: , in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1
Generale p.t., rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Lydia D'Amore
( , con la quale è elettivamente domiciliata presso il seguente C.F._3 indirizzo di PEC:
Email_2
Appellata
CONCLUSIONI: All'udienza di conclusioni del 15 Luglio 2025 (svoltasi in presenza) i
Difensori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 28 Aprile 2016 conveniva, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino, l' Controparte_1
L'attrice era rimasta vittima di un sinistro stradale in data 25 Dicembre 2002. Pertanto, era stata ricoverata presso l' dal 25 al 30 Dicembre 2002. Controparte_2
si doleva del fatto che i sanitari della suddetta struttura (nel novero delle Parte_1 conseguenze del sinistro stradale) avessero diagnosticato soltanto il trauma cranio-facciale e la distorsione cervicale, omettendo invece di diagnosticare anche il trauma alla clavicola destra.
Si trattava di una lesione alla clavicola destra, non diagnosticata, in ordine alla quale la paziente si era dovuta sottoporre ad un intervento nei mesi successivi presso un'altra struttura,
e precisamente nell'autunno del 2003 presso la clinica CP_3
Da qui la domanda risarcitoria della appunto, costei si doleva dell'aggravamento della Pt_1 patologia, derivata dal sinistro stradale (aggravamento dovuto alle omissioni, in cui erano incorsi i sanitari dell'Azienda San Giuseppe Moscati, durante il ricovero della paziente presso quella struttura, tra il 25 Dicembre 2002 ed il 30 Dicembre 2002).
Dalla citazione notificata il 28 Aprile 2016 derivava il procedimento n. 2078/16 RG, presso il Tribunale di Avellino. 2 La convenuta estava contumace, pur ritualmente citata. CP_1
Il primo grado è stato definito dal Tribunale di Avellino, con la sentenza n. 1488/21, pubblicata il 10 Settembre 2021.
Il G.M. è addivenuto al rigetto della domanda attorea, in base alla documentazione sanitaria prodotta dall'attrice (avendo quindi ritenuto superfluo l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio medico-legale).
Ad avviso del primo giudicante, dalla documentazione prodotta emerge ictu oculi
l'insussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari dell' ed il Controparte_2
dedotto pregiudizio.
Infatti, la a prodotto tre controlli radiografici, il primo dei quali, in ordine cronologico, Pt_1
è datato 23 Novembre 2003, vale a dire tre giorni dopo l'intervento presso la clinica CP_3
Trattasi, pertanto, di un controllo di quasi un anno successivo al Dicembre 2002, epoca in cui fu ricoverata presso l' (da qui l'impossibilità di ricostruire Parte_1 CP_1 le condizioni della clavicola destra al Dicembre 2002).
Il G.M. ha anche valorizzato le risultanze della cartella clinica dell' del Controparte_2
Dicembre 2002, in atti. Al 25 Dicembre 2002, si dava atto di come la paziente fosse Pt_1 lucida e cosciente. Emergeva come l'odierna appellante avesse riportato un trauma cranio- facciale.
Ebbene, significativamente dalla cartella clinica non emergeva alcun dolore alla clavicola destra, che avesse riferito o comunque accusato la paziente.
Da qui la pronuncia di rigetto della domanda attrice (nulla per le spese, dato che l'azienda convenuta era rimasta contumace).
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , con citazione notificata in data Parte_1
15 Febbraio 2022 nei confronti dell' Controparte_1
L'appellante chiede, in accoglimento del gravame (ed in riforma dell'impugnata sentenza), di accogliersi integralmente la domanda risarcitoria avanzata in primo grado;
vale a dire di condannarsi l'azienda convenuta al risarcimento dei danni.
3 Giusta comparsa depositata il 5 Giugno 2023, si è costituita l'appellata Controparte_4
formulando un'articolata eccezione di inammissibilità del gravame,
[...] volta a dimostrare come abbia tenuto una condotta processuale, violativa del Parte_1
fondamentale principio del ne bis in idem, nonché inosservante del giudicato esterno formatosi tra le stesse parti (peraltro, plurimi documenti sono stati allegati alla comparsa di costituzione, a sostegno della formulata eccezione).
innanzi tutto, ha evidenziato come, per lo stesso fatto, CP_1 Parte_1
avesse già convenuto in giudizio la medesima struttura sanitaria, con la citazione notificata il
17 Ottobre 2005 (col ministero del medesimo avv. Nicola Valente).
Da tale atto introduttivo era derivato, presso il Tribunale di Avellino, il procedimento n.
4286/05 RG (il confronto tra la citazione notificata il 17 Ottobre 2005 e l'atto introduttivo del presente giudizio è illuminante, nel senso che ci troviamo dinanzi alla medesima causa petendi ed al medesimo petitum).
Nel corso del procedimento n. 4286/05 RG venivano sentiti testi addotti da parte attrice, ed altresì veniva espletata CTU medico-legale (nell'appello notificato il 15 Febbraio 2022,
ha fatto riferimento all'espletamento di prova per testi e CTU;
dunque è Parte_1 evidente che si trattasse di attività istruttoria svolta non già nel primo grado del presente procedimento, bensì nell'altro giudizio n. 4286/05 RG).
Nel giudizio n. 4286/05 RG l'Azienda convenuta si era costituita, ed altresì (previa autorizzazione del G.I.) aveva chiamato in garanzia la compagnia assicuratrice Parte_2
Anche la compagnia terza chiamata si era costituita.
Nel Luglio 2012 il G.I. di Avellino aveva dichiarato interrotto il giudizio n. 4286/05 RG, alla luce dell'evento interruttivo, integrato dalla messa in Liquidazione Coatta Amministrativa della terza chiamata Parte_2
L'azienda appellata (sempre in sede di comparsa di costituzione) ha ulteriormente riferito come, per il medesimo fatto, abbia notificato (in data 22 Aprile 2013), nei Parte_1
confronti di un nuovo atto di citazione (con la medesima doglianza già CP_1 espressa nella citazione notificata il 17 Ottobre 2005, di omessa diagnosi, nel Dicembre 2002, del trauma alla clavicola destra).
4 La citazione notificata il 22.4.2013 (col ministero del medesimo avv. Nicola Valente) è stata versata in copia in atti;
significativamente, in quella sede, parte attrice non faceva alcun riferimento al primo giudizio, e cioè al procedimento n. 4286/05 RG, derivato dalla citazione notificata il 17.10.2005. Siamo dinanzi ad una nuova citazione, in un contesto in cui il primo giudizio n. 4286/05 RG (dichiarato interrotto a seguito della messa in L.C.A. della terza chiamata non è stato giammai riassunto. CP_5
Dalla citazione notificata il 22.4.2013 derivava il procedimento n. 1954/13 RG (nel quale la convenuta si costituiva, sia pure col ministero di altro Difensore, rispetto CP_1
all'attuale).
L'odierna appellata ha anche prodotto in copia la sentenza del Tribunale di CP_1
Avellino n. 436/16, pubblicata il 24 Febbraio 2016, definitoria del procedimento n. 1954/13
RG. In quella sede il G.M. è addivenuto al rigetto della domanda attorea…, perché la causa non ha avuto alcuno sviluppo istruttorio….
Nella sentenza n. 436/16 il Giudice Monocratico osservava come l'attrice non avesse depositato memorie istruttorie;
né aveva ridepositato in atti la propria produzione cartacea, successivamente al ritiro;
dunque, si palesava un sostanziale disinteresse per gli esiti della causa.
Pertanto il G.M. di Avellino, a mezzo della sentenza n. 436/16, ha rigettato la domanda attorea, con spese compensate (peraltro la sentenza di rigetto n. 436/16 è del tutto sovrapponibile alla sentenza di rigetto n. 1488/21, oggi impugnata, emessa da altro giudicante del Tribunale di Avellino).
Dopodichè , lungi dall'impugnare la sentenza n. 436/16, ha provveduto, in Parte_1
data 28 Aprile 2016, alla notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento (sempre a ministero del medesimo avv. Nicola Valente).
Come già accennato, in primo grado la convenuta rimasta contumace. CP_1
Si è già anche accennato alla pronuncia di rigetto nel merito della domanda risarcitoria attorea, cui è addivenuto il G.M. di Avellino nella sentenza n. 1488/21, oggi impugnata, e definitoria del procedimento n. 2078/16 RG (derivato dalla citazione notificata il 28.4.2016).
5 Nulla quaestio sul fatto che l'attrice , nel giudizio n. 2078/16 RG, non abbia Parte_1
fatto alcun riferimento ai pregressi giudizi nn. 4286/05 RG e 1954/13 RG, svoltisi dinanzi al
Tribunale di Avellino, ed inerenti alla medesima vicenda.
Dunque l' appellata, nella comparsa depositata il 5 Giugno 2023, chiede innanzi tutto CP_1 di dichiararsi l'appello inammissibile (per le ragioni sin qui esposte). In ogni caso, ed in subordine, chiede di rigettarsi il gravame nel merito, condividendo le valutazioni di merito espresse dal G.M. di Avellino, nell'impugnata sentenza n. 1488/21.
L'allegata sentenza n. 436/16 non è corredata di attestazione di giudicato.
All'udienza collegiale del 15 Luglio 2025 (svoltasi in presenza), sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito delle comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva il Collegio come non possa tenersi conto della memoria di replica depositata in telematico da parte appellante il 5 Novembre 2025 (considerato che i termini di cui all'art. 190 cpc erano già scaduti in data 3 Novembre 2025). In ogni caso, trattasi di seconda comparsa ex art. 190 cpc, in cui parte appellante si riportava alle precedenti difese
(ivi compresa la prima comparsa ex art. 190 cpc, ritualmente depositata il 16 Settembre 2025).
Ciò premesso il Collegio, innanzi tutto, osserva come debba ritenersi ammissibile l'articolata documentazione (consistente in vari atti giudiziari) prodotta nel presente grado dall' CP_1 appellata (proveniente dalla contumacia in primo grado), a sostegno dell'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem.
Le argomentazioni addotte dall' appellata non possono trovare Controparte_2 accoglimento, laddove si ritenesse che abbia inteso eccepire un giudicato CP_1
“esterno” tra le stesse parti. Infatti, la succitata sentenza del Tribunale di Avellino n. 436/16, pubblicata il 24 Febbraio 2016 è stata versata in atti dall'appellata, senza attestazione di giudicato, rilasciata dalla competente cancelleria.
Ebbene, per consolidata giurisprudenza, ai fini della prova dell'irrevocabilità è necessario che l'esibita sentenza sia corredata di attestazione di passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 124 6 disp. att. cpc. In alternativa, è necessaria l'esplicita ammissione circa la formazione del giudicato, proveniente dalla parte nei cui confronti è invocato il giudicato medesimo (cfr.
Cass. civ. n. 2827/25, nonché Cass. civ. n. 36258/23).
Requisito dell'esplicita ammissione che non si ravvisa nel caso di specie.
Il Collegio evidenzia altresì di avere sollecitato le parti (all'udienza di conclusioni del 15
Luglio 2025, svoltasi in presenza) al versamento in telematico (entro il primo termine ex art. 190 cpc) degli eventuali ulteriori atti del primo grado a loro disposizione, e non già depositati.
Parte appellante ha depositato (contestualmente alla prima comparsa ex art. 190 cpc) copia di una CTU medico-legale, sulla persona di , datata 10.5.2011. L'elaborato non Parte_1 riporta gli estremi del procedimento giudiziario, nel corso del quale si è dato corso alle operazioni peritali.
Peraltro, si ha ragione di ritenere che si tratti della CTU medico-legale espletata nel primo procedimento, e cioè nel giudizio n. 4286/05 RG, derivato dalla citazione notificata il
17.10.2005 (giudizio interrotto nel Luglio 2012 e non più riassunto).
Dunque, ad avviso della Corte non ricorrono gli estremi per dichiarare l'appello inammissibile, per giudicato “esterno”.
Tuttavia, ed in ogni caso, il gravame va rigettato, in quanto infondato nel merito;
ne consegue l'integrale conferma della sentenza del G.M. di Avellino n. 1488/21, oggi impugnata
(sentenza di rigetto, nel merito, della domanda risarcitoria attorea).
Appunto – come già evidenziato in sede di descrizione dello svolgimento del processo – il
Giudice Monocratico, a mezzo della sentenza n. 1488/21, è addivenuto a statuizione di rigetto,
“ignorando” che ad analoga conclusione altro giudicante del Tribunale di Avellino fosse già pervenuto, a mezzo della succitata sentenza n. 436/16.
Gli addotti motivi di gravame non scalfiscono l'iter argomentativo dell'impugnata sentenza n. 1488/21, circa l'insussistenza di qualsivoglia nesso eziologico tra la lesione alla clavicola destra (trattata chirurgicamente presso la clinica ell'autunno 2003) e la condotta dei CP_3
sanitari dell i quali ebbero in cura la tra il 25 Dicembre 2002 ed il 30 CP_1 Pt_1
Dicembre 2002.
7 Né tale conclusione risulta smentita, all'esito dell'esame della CTU medico-legale svolta nel procedimento 4286/05 RG (procedimento, come già ricordato, interrotto per la messa in
Liquidazione Coatta Amministrativa della terza chiamata e non più Controparte_6
riassunto). Infatti, nell'elaborato del 10 Maggio 2011, il ctu medico-legale affermava come non vi fosse alcuna certezza, sul fatto che la frattura della clavicola destra (trattata chirurgicamente nel 2003) si fosse prodotta a seguito del sinistro stradale del 25 Dicembre
2002.
Ergo, non emergono profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari di
[...]
, che nel Dicembre 2002 ebbero in cura . Controparte_1 Parte_1
Quindi, si ribadisce come l'appello debba essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da statuire sulle spese del presente grado.
Sul governo delle spese
Le spese del presente grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza dell'appellante ; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultima. Parte_1
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M.
n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Per quel che concerne il valore della causa, è opportuno attenersi all'indicazione proveniente dalla medesima parte impugnante in sede di gravame (laddove si faceva riferimento ad un valore, contenuto entro l'importo di euro 100.000,00).
Pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione, compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00.
Con riferimento al compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi (nell'ambito dello scaglione di riferimento), considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Dunque, in favore dell'appellata si liquida, a titolo di compenso CP_1 professionale, l'importo di euro 7.160,00. 8 Il compenso complessivo è dato dalla sommatoria dei compensi specifici non soltanto per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, in persona del Direttore Generale p.t., avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Avellino n. 1488/21, pubblicata il 10 Settembre 2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore Parte_1 dell' – spese che liquida in euro 7.160,00 Controparte_1
(settemilacentosessanta/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n. 115/02 per il versamento (da parte dell'appellante ) Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art.13 comma 1 bis DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
9