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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
3)Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1761/2020, posta in decisione in data 30.5.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(, con il patrocinio dell'Avv. PALESANO SERGIO e con Parte_1
elezione di domicilio in via C/O AVVOCATURA COMUNALE - PIAZZA
MARINA, 39 90100 presso il medesimo difensore Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
IN PROPRIO E N.Q. DI PROC. Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), nato a [...] [...],
[...] C.F._1 Pt_1
IN PROPRIO E N.Q. DI PROC.RE GEN.LE DI Parte_2
1 (C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2 Pt_1
03/02/1973,
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_1
DI MA TT
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e , in proprio e nella qualità di procuratori Parte_2 Controparte_1
gen.li di , citavano il dinanzi al Tribunale, Controparte_2 Parte_1
esponendo: che in data 15.12.2015, alle ore 9:40 circa, percorrendo Controparte_2
a piedi la Via ER Amari in inciampava sul manto stradale dissestato e Pt_1
rovinava al suolo;
che nella caduta sbatteva la testa al suolo e perdeva coscienza;
che sottoposto ad esame obiettivo gli veniva riscontrata e diagnosticata “paresi arti superiori ed inferiori;
disestesia parestetica arti superiori e inferiori a gradiente distale prossimale;
ferita lacera piramide nasale con perdita di sostanza non sanguinante paziente con tavola spinale e collare semirigido”; che veniva poi dimesso dal Pronto soccorso con la seguente diagnosi: “ edema midollare C4-C5 con falda ematica in paziente con trauma cranico facciale cervicale”, essendo stato sottoposto ad intervento chirurgico “di approccio cervicale anteriore e discectomia microchirurgica C4 e C5-6 e artrodesi con cage cavios”; che in data 23.12.2015 veniva dimesso dall'AUOP di e trasferito all'Unità Operativa di Pt_1
Neuroriabilitazione Intensiva presso la di Ribera con la Controparte_4
diagnosi: “grave trauma rachideo cervicale. . Doppia ernia post- Controparte_5
traumatica C4- C5 e C5-C6 già trattata chirurgicamente”; che in data 30.3.2016 il
2 quadro neurologico del paziente risultava caratterizzato “da tetraparesi prevalente all'emilato destro con impossibilità all'uso della manualità grosso e fine motoria, non assume la stazione eretta e non deambula autonomamente. Necessita di massima assistenza nei comuni atti della vita quotidiana e nelle ADL”; che pertanto, in data
11.5.2016, la Commissione medica dell'INPS riconosceva lo stesso quale “portatore di handicap in situazione di gravità”; che per tutto il periodo di ricovero i figli di hanno dovuto trascurare la propria famiglia e i propri incombenti Controparte_1
lavorativi al fine di poter accudire il proprio padre e cercare di fornirgli la giusta assistenza.
Gli attori chiedevano, pertanto, la condanna del al Parte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti in proprio e nella qualità di procuratori di , che quantificavano nella somma di € 1.277,45, nonché alla Controparte_2
condanna di tutti i danni non patrimoniali iure proprio, che si quantificano in una somma non inferiore ad € 20.000,00 per e di € 20.000,00 per Controparte_1
. Parte_2
Si costituiva in giudizio il , chiedendo in via preliminare di Parte_1
essere autorizzato a chiamare in causa la nella sua qualità di affidataria CP_3
del servizio di tutela e manutenzione della rete viaria della città di , affinché Pt_1
fosse ritenuta eventuale unica responsabile dell'asserito infortunio ed, in ogni caso, società tenuta a manlevarlo da ogni eventuale condanna in favore degli attori. Nel merito, in via principale, contestava e disconosceva la dinamica dell'infortunio oggetto del giudizio e, in via subordinata, chiedeva la riduzione dell'ammontare del risarcimento in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Si costituiva la chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione CP_3
attiva di e . Altresì contestava la fondatezza tanto delle CP_1 Parte_2
domande spiegate nei propri confronti dal , quanto di quelle Parte_1
formulate dagli attori chiedendone, per l'effetto, l'integrale rigetto. In subordine,
3 chiedeva di dichiarare il concorso di colpa di ex art. 1227 c.c. nella Controparte_2
produzione del fatto lesivo.
La causa veniva istruita con prove orali e a mezzo CTU medico-legale.
Con sentenza n. 3664/2020 del 5.11.2020, il Tribunale di Palermo accoglieva le pretese attoree.
In motivazione, il primo Giudice rilevava l'effettività del fatto storico, ritenendo pacifica la derivazione dell'evento lesivo dal dinamismo causale della res, ovvero l'esistenza di un nesso eziologico tra la presenza di diffuse asperità del terreno e la caduta rovinosa della vittima. Osservava, altresì, che le suddette irregolarità del manto stradale presentavano dimensioni tali da renderle non agevolmente visibili, e, pertanto, non evitabili né prevedibili da parte del pedone. Rigettava, infine, la Contro domanda di manleva proposta dal nei confronti della rilevando come il Pt_1
non avesse dedotto alcun specifico inadempimento contrattuale da parte Pt_1
Contro della società incaricata della manutenzione. Infatti, la non risulta tenuta ad eseguire, sull'area del sinistro, alcuna programmata attività di manutenzione, né alcun calendato passaggio periodico di controllo di tale areale.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello il , al quale Parte_1
resistevano e Si costituiva altresì la Controparte_1 Parte_2 CP_3
spiegando appello incidentale condizionato.
[...]
In data 30 maggio 2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Va premesso che non vi è alcun appello sul fatto, sul suo svolgimento, sui danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti da , sulla loro Controparte_2
quantificazione; su tali punti vi è quindi acquiescenza e si è formato il giudicato.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto dimostrato il nesso eziologico tra la caduta e l'asserito dissesto del manto stradale.
4 La censura è infondata.
Sul punto, occorre rammentare che l'onere probatorio posto a carico del danneggiato nella fattispecie di responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. esige la dimostrazione del nesso eziologico tra la “res” oggetto di custodia e l'evento dannoso e si sostanzia nella prova che il danno è stato causa dalla cosa stessa, con la precisazione che, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno alla “res”, in relazione alla sua struttura ed al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e cosa in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
Segnatamente, in fattispecie di danni causati da insidia stradale, si è affermato che la condotta dell'utente deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., cosicché quando più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato stesso, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento della vittima nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detta condotta interrompa il nesso eziologico tra bene ed evento dannoso nell'ipotesi in cui essa, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. n. 11794 del 12.4.2022).
Su tali basi ermeneutiche, nel caso di specie le risultanze istruttorie consentono di affermare che la caduta dell'attore sia imputabile alla “res” oggetto di custodia da parte dell'ente pubblico, emergendo prove circa la obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi.
Invero, tale dinamica è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, che parlano espressamente (teste di caduta sul marciapiede, Tes_1
5 riferiscono che lo è caduto perché il marciapiede è disconnesso (la Pt_3
testimonianza vale non per il nesso causale che asserisce, ma per lo stato del marciapiede che riferisce), come conferma l'altro teste per il quale il Tes_2
marciapiede presenta disconnessioni. Sicché, è comprovato che sul marciapiede in questione era presente una anomalia - nella fattispecie, un dissesto del manto - e che veniva rinvenuto dolorante e con evidenti segni di lesioni in Persona_1
prossimità di tale irregolarità.
Per di più, gli agenti accertatori accorsi nel luogo del sinistro, giusta il verbale da loro redatto del 16.12.2015, hanno riscontrato “la presenza di un'area delle dimensioni di circa centimetri 50x80, che non si presentava livellato in modo uniforme, e che al contrario mostrava asperità che sporgevano dal piano calpestabile di circa 5 cm”.
Sulla scorta degli elementi di fatto sopra descritti, una diversa ricostruzione del sinistro appare inverosimile poiché dovrebbe considerarsi una mera causalità che il
Sig. sia scivolato, senza nessuna valida ragione, proprio vicino alla anomalia CP_2
sopra evidenziata.
A ciò deve aggiungersi le conclusioni cui è giunto il CTU circa la compatibilità fra il trauma subito dal Sig. e le lesioni riportate a seguito della caduta, che CP_2
confermano anch'esse la dinamica del fatto.
Non può negarsi che il danno sia derivato da un dinamismo intrinseco alla res in relazione alla sua struttura o funzionamento, in quanto la strada era aperta al pubblico transito e il dissestamento non era delimitato da apposite transenne o comunque presegnalato;
in buona sostanza, la strada non avrebbe dovuto presentare insidie costituite da avvallamenti, tali da destabilizzare chiunque la attraversi.
Inoltre, il rifacimento del manto stradale in data successiva al sinistro accorso, evidenzia la pericolosità della condizione esistente e la consapevolezza del rischio da parte delle autorità competenti.
6 Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Anche tale doglianza è infondata.
Sul punto occorre rammentare che la colpa del creditore- danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza (sotto il profilo della colpa generica), talché la condotta imprudente tenuta del danneggiato, pur non valendo ad integrare gli estremi del caso fortuito ( non essendosi il fatto colposo del danneggiato inserito, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità), può comportare, comunque, una diminuzione della responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227 comma 1 c.c.
Orbene, nella fattispecie, e contrariamente alla rappresentazione che di questa componente fa l'appellante, giova osservare come dall'istruttoria condotta dal
Tribunale non sia emersa alcuna violazione di regole cautelari, né specifiche, né generali, dal pedone e ciò nonostante l'orario diurno in cui è occorso l'evento (unico elemento addotto per dimostrare la colpa del danneggiato). Non è emersa né una pregressa conoscenza della condizione effettiva dei luoghi da costui, né l'impiego di calzature inadeguate, né condotte avventate in ragione delle condizioni metereologiche e dell'età non giovanile dell'infortunato. In capo allo Per_1
non sono risultati deficit di attenzione o sopravvalutazione delle proprie
[...]
possibilità di andatura e neppure violazioni di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, avendo costui impegnato nel tragitto solamente porzioni del territorio comunale destinate al transito pedonale.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, deve dunque escludersi che la condotta della vittima possa ritenersi imprudente o tale da aver concorso alla verificazione del sinistro.
7 Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha respinto la domanda di manleva formulata dallo stesso nei confronti di
CP_3
Il motivo è infondato.
Ebbene, esaminando il contratto di servizio stipulato tra il e Parte_1
la società RAP, non si evince l'esistenza di un obbligo generale e indiscriminato di quest'ultima di tenere indenne e manlevare l'amministrazione comunale.
Contro Invero, all'art. 11, commi 1° e 2° si legge “la società espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio emergenza pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale dei marciapiedi di proprietà del Parte_1
aperti al transito pedonale o veicolare secondo le modalità descritte negli allegati tecnici (allegato B).
Sarà cura della pubblica amministrazione fornire, alla sottoscrizione del presente contratto, l'elenco delle strade marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento”.
Contr Ai commi 3° e 4° , del suddetto contratto, si legge che “La società si impregna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: - 400.000 mq/anno per sedi varie in clb;
- 30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari.
Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la RAP si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica unità e comunque connessi ad un servizio di pronto intervento per interventi estesi e non a manutenzione ordinaria e/o straordinaria”.
Ebbene, in primo luogo, non risulta che il abbia predisposto e fornito Pt_1
alla l'elenco di strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio e
8 il relativo aggiornamento annuale. Sicché, non è dato sapere se i marciapiedi di via
ER RI rientrino nell'area degli interventi indicati dalle norme contrattuali citate prima e in seguito.
Se ne ricava, come già in più occasioni affermato da questa Corte (C.App.
Palermo n. 965/2023), che gli accordi negoziali esistenti fra l'amministrazione Contro comunale e non pongono affatto, in capo a quest'ultima, in ordine all'assolvimento del servizio di manutenzione stradale, una responsabilità permanente e integrale- sussistente, cioè, per l'intera durata del contratto di servizio ed estesa contemporaneamente a tutta la rete stradale cittadina- tale per cui sia possibile su di essa riversare le conseguenze risarcitorie per gli infortuni che si dovessero verificare sull'intero sviluppo viario. La società, piuttosto, si è obbligata a svolgere, su base annuale, il servizio di manutenzione alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale indicati in contratto, i quali disegnano al contempo il perimetro della sua responsabilità, essendo questa tenuta a rispondere dei soli infortuni agli utenti che siano eziologicamente connessi all'omesso, incompleto o negligente disimpegno dell'attività annuale programmata di manutenzione viaria.
In questi termini, invero, si esprime il comma 7 della medesima clausola 11 a Contr tenore del quale “la società è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine all'esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e
Manutenzione delle Rete Stradale”.
Analizzando poi l'All. b), esso al punto B.
1.1. prevede che il servizio di sorveglianza e monitoraggio è “finalizzato all'individuazione registrazione dei degradi, con particolare attenzione a quelle di alta gravità (grado 3) puntuali ed estesi, di tutte le superfici stradali e pedonali” oltre che alla creazione di un archivio di dati “utili alla programmazione delle attività estese di manutenzione delle superfici stradali e/o pedonali atte a garantire funzionalità e ripristino dei degradi rilevati”.
Tale servizio, inoltre, deve essere svolto da n. 7 squadre composte in totale da “7
9 tecnici di concetto e 5 conducenti”, con frequenza mensile per le strade ad alta percorrenza, bimestrale sulle restanti strade e semestrale per le superfici pedonali
Ciò posto, diviene evidente che funzione del servizio di monitoraggio non è
l'eliminazione immediata delle anomalie riscontrate, salvo che queste non rispondano alla definizione di “alta gravità di grado 3 puntuali ed estesi”, ma essenzialmente la pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria, che saranno operati nel rispetto del budget e dei limiti di estensione fissati in ragione di anno.
Le risorse assegnate a dal per provvedere alla manutenzione di CP_3 Pt_1
strade e marciapiedi, in altri termini, devono essere impiegate in ossequio a ragionati e pianificati criteri di priorità che proprio il monitoraggio delle strade -col quale si provvede altresì all'immediata eliminazione delle condizioni di maggior pericolo purché di limitata estensione- consente di fissare.
Le previsioni contrattuali non impongono invece al gestore del servizio la segnalazione capillare e continua di tutte le anomalie riscontrate (queste piuttosto formeranno un date base a disposizioni dell'ente civico) e neppure l'effettuazione di interventi di transennamento delle aree interessate.
Poiché non è dato enucleare dal testo contrattuale un'obbligazione che CP_3
abbia, nella vicenda concreta, omesso di adempiere, non può concludersi nel
[...]
senso dell'esistenza di un suo obbligo di tenere indenne e manlevare l'amministrazione comunale.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Stante il rigetto dell'appello principale, deve ritenersi assorbito l'appello incidentale condizionato spiegato dalla Società appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano Contr in complessivi € 14.000,00 per e gli Spadaro cumulativamente, per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA.
10 Visto l'art 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 CP_2
, , e avverso la
[...] Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
sentenza n. 3664/2020 pronunziata dal Tribunale di Agrigento in data 5.11.2020;
2) condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 Persona_1
, congiuntamente e in solido, e della Controparte_1 Parte_2 CP_3
delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €
[...]
14.000,00, oltre spese, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
3.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
3)Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1761/2020, posta in decisione in data 30.5.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(, con il patrocinio dell'Avv. PALESANO SERGIO e con Parte_1
elezione di domicilio in via C/O AVVOCATURA COMUNALE - PIAZZA
MARINA, 39 90100 presso il medesimo difensore Pt_1
APPELLANTE
CONTRO
IN PROPRIO E N.Q. DI PROC. Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), nato a [...] [...],
[...] C.F._1 Pt_1
IN PROPRIO E N.Q. DI PROC.RE GEN.LE DI Parte_2
1 (C.F. ), nato a [...] Controparte_2 C.F._2 Pt_1
03/02/1973,
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_3 P.IVA_1
DI MA TT
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e , in proprio e nella qualità di procuratori Parte_2 Controparte_1
gen.li di , citavano il dinanzi al Tribunale, Controparte_2 Parte_1
esponendo: che in data 15.12.2015, alle ore 9:40 circa, percorrendo Controparte_2
a piedi la Via ER Amari in inciampava sul manto stradale dissestato e Pt_1
rovinava al suolo;
che nella caduta sbatteva la testa al suolo e perdeva coscienza;
che sottoposto ad esame obiettivo gli veniva riscontrata e diagnosticata “paresi arti superiori ed inferiori;
disestesia parestetica arti superiori e inferiori a gradiente distale prossimale;
ferita lacera piramide nasale con perdita di sostanza non sanguinante paziente con tavola spinale e collare semirigido”; che veniva poi dimesso dal Pronto soccorso con la seguente diagnosi: “ edema midollare C4-C5 con falda ematica in paziente con trauma cranico facciale cervicale”, essendo stato sottoposto ad intervento chirurgico “di approccio cervicale anteriore e discectomia microchirurgica C4 e C5-6 e artrodesi con cage cavios”; che in data 23.12.2015 veniva dimesso dall'AUOP di e trasferito all'Unità Operativa di Pt_1
Neuroriabilitazione Intensiva presso la di Ribera con la Controparte_4
diagnosi: “grave trauma rachideo cervicale. . Doppia ernia post- Controparte_5
traumatica C4- C5 e C5-C6 già trattata chirurgicamente”; che in data 30.3.2016 il
2 quadro neurologico del paziente risultava caratterizzato “da tetraparesi prevalente all'emilato destro con impossibilità all'uso della manualità grosso e fine motoria, non assume la stazione eretta e non deambula autonomamente. Necessita di massima assistenza nei comuni atti della vita quotidiana e nelle ADL”; che pertanto, in data
11.5.2016, la Commissione medica dell'INPS riconosceva lo stesso quale “portatore di handicap in situazione di gravità”; che per tutto il periodo di ricovero i figli di hanno dovuto trascurare la propria famiglia e i propri incombenti Controparte_1
lavorativi al fine di poter accudire il proprio padre e cercare di fornirgli la giusta assistenza.
Gli attori chiedevano, pertanto, la condanna del al Parte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti in proprio e nella qualità di procuratori di , che quantificavano nella somma di € 1.277,45, nonché alla Controparte_2
condanna di tutti i danni non patrimoniali iure proprio, che si quantificano in una somma non inferiore ad € 20.000,00 per e di € 20.000,00 per Controparte_1
. Parte_2
Si costituiva in giudizio il , chiedendo in via preliminare di Parte_1
essere autorizzato a chiamare in causa la nella sua qualità di affidataria CP_3
del servizio di tutela e manutenzione della rete viaria della città di , affinché Pt_1
fosse ritenuta eventuale unica responsabile dell'asserito infortunio ed, in ogni caso, società tenuta a manlevarlo da ogni eventuale condanna in favore degli attori. Nel merito, in via principale, contestava e disconosceva la dinamica dell'infortunio oggetto del giudizio e, in via subordinata, chiedeva la riduzione dell'ammontare del risarcimento in applicazione dell'art. 1227 c.c.
Si costituiva la chiedendo dichiararsi il difetto di legittimazione CP_3
attiva di e . Altresì contestava la fondatezza tanto delle CP_1 Parte_2
domande spiegate nei propri confronti dal , quanto di quelle Parte_1
formulate dagli attori chiedendone, per l'effetto, l'integrale rigetto. In subordine,
3 chiedeva di dichiarare il concorso di colpa di ex art. 1227 c.c. nella Controparte_2
produzione del fatto lesivo.
La causa veniva istruita con prove orali e a mezzo CTU medico-legale.
Con sentenza n. 3664/2020 del 5.11.2020, il Tribunale di Palermo accoglieva le pretese attoree.
In motivazione, il primo Giudice rilevava l'effettività del fatto storico, ritenendo pacifica la derivazione dell'evento lesivo dal dinamismo causale della res, ovvero l'esistenza di un nesso eziologico tra la presenza di diffuse asperità del terreno e la caduta rovinosa della vittima. Osservava, altresì, che le suddette irregolarità del manto stradale presentavano dimensioni tali da renderle non agevolmente visibili, e, pertanto, non evitabili né prevedibili da parte del pedone. Rigettava, infine, la Contro domanda di manleva proposta dal nei confronti della rilevando come il Pt_1
non avesse dedotto alcun specifico inadempimento contrattuale da parte Pt_1
Contro della società incaricata della manutenzione. Infatti, la non risulta tenuta ad eseguire, sull'area del sinistro, alcuna programmata attività di manutenzione, né alcun calendato passaggio periodico di controllo di tale areale.
Avverso la suddetta sentenza, proponeva appello il , al quale Parte_1
resistevano e Si costituiva altresì la Controparte_1 Parte_2 CP_3
spiegando appello incidentale condizionato.
[...]
In data 30 maggio 2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Va premesso che non vi è alcun appello sul fatto, sul suo svolgimento, sui danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti da , sulla loro Controparte_2
quantificazione; su tali punti vi è quindi acquiescenza e si è formato il giudicato.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto dimostrato il nesso eziologico tra la caduta e l'asserito dissesto del manto stradale.
4 La censura è infondata.
Sul punto, occorre rammentare che l'onere probatorio posto a carico del danneggiato nella fattispecie di responsabilità oggettiva prevista dall'art. 2051 c.c. esige la dimostrazione del nesso eziologico tra la “res” oggetto di custodia e l'evento dannoso e si sostanzia nella prova che il danno è stato causa dalla cosa stessa, con la precisazione che, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno alla “res”, in relazione alla sua struttura ed al suo funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo di essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra l'evento dannoso e cosa in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso.
Segnatamente, in fattispecie di danni causati da insidia stradale, si è affermato che la condotta dell'utente deve essere valutata tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., cosicché quando più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato stesso, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento della vittima nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detta condotta interrompa il nesso eziologico tra bene ed evento dannoso nell'ipotesi in cui essa, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. n. 11794 del 12.4.2022).
Su tali basi ermeneutiche, nel caso di specie le risultanze istruttorie consentono di affermare che la caduta dell'attore sia imputabile alla “res” oggetto di custodia da parte dell'ente pubblico, emergendo prove circa la obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi.
Invero, tale dinamica è stata confermata dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, che parlano espressamente (teste di caduta sul marciapiede, Tes_1
5 riferiscono che lo è caduto perché il marciapiede è disconnesso (la Pt_3
testimonianza vale non per il nesso causale che asserisce, ma per lo stato del marciapiede che riferisce), come conferma l'altro teste per il quale il Tes_2
marciapiede presenta disconnessioni. Sicché, è comprovato che sul marciapiede in questione era presente una anomalia - nella fattispecie, un dissesto del manto - e che veniva rinvenuto dolorante e con evidenti segni di lesioni in Persona_1
prossimità di tale irregolarità.
Per di più, gli agenti accertatori accorsi nel luogo del sinistro, giusta il verbale da loro redatto del 16.12.2015, hanno riscontrato “la presenza di un'area delle dimensioni di circa centimetri 50x80, che non si presentava livellato in modo uniforme, e che al contrario mostrava asperità che sporgevano dal piano calpestabile di circa 5 cm”.
Sulla scorta degli elementi di fatto sopra descritti, una diversa ricostruzione del sinistro appare inverosimile poiché dovrebbe considerarsi una mera causalità che il
Sig. sia scivolato, senza nessuna valida ragione, proprio vicino alla anomalia CP_2
sopra evidenziata.
A ciò deve aggiungersi le conclusioni cui è giunto il CTU circa la compatibilità fra il trauma subito dal Sig. e le lesioni riportate a seguito della caduta, che CP_2
confermano anch'esse la dinamica del fatto.
Non può negarsi che il danno sia derivato da un dinamismo intrinseco alla res in relazione alla sua struttura o funzionamento, in quanto la strada era aperta al pubblico transito e il dissestamento non era delimitato da apposite transenne o comunque presegnalato;
in buona sostanza, la strada non avrebbe dovuto presentare insidie costituite da avvallamenti, tali da destabilizzare chiunque la attraversi.
Inoltre, il rifacimento del manto stradale in data successiva al sinistro accorso, evidenzia la pericolosità della condizione esistente e la consapevolezza del rischio da parte delle autorità competenti.
6 Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il concorso di colpa della vittima, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Anche tale doglianza è infondata.
Sul punto occorre rammentare che la colpa del creditore- danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza (sotto il profilo della colpa generica), talché la condotta imprudente tenuta del danneggiato, pur non valendo ad integrare gli estremi del caso fortuito ( non essendosi il fatto colposo del danneggiato inserito, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità), può comportare, comunque, una diminuzione della responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227 comma 1 c.c.
Orbene, nella fattispecie, e contrariamente alla rappresentazione che di questa componente fa l'appellante, giova osservare come dall'istruttoria condotta dal
Tribunale non sia emersa alcuna violazione di regole cautelari, né specifiche, né generali, dal pedone e ciò nonostante l'orario diurno in cui è occorso l'evento (unico elemento addotto per dimostrare la colpa del danneggiato). Non è emersa né una pregressa conoscenza della condizione effettiva dei luoghi da costui, né l'impiego di calzature inadeguate, né condotte avventate in ragione delle condizioni metereologiche e dell'età non giovanile dell'infortunato. In capo allo Per_1
non sono risultati deficit di attenzione o sopravvalutazione delle proprie
[...]
possibilità di andatura e neppure violazioni di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, avendo costui impegnato nel tragitto solamente porzioni del territorio comunale destinate al transito pedonale.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, deve dunque escludersi che la condotta della vittima possa ritenersi imprudente o tale da aver concorso alla verificazione del sinistro.
7 Con il terzo motivo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha respinto la domanda di manleva formulata dallo stesso nei confronti di
CP_3
Il motivo è infondato.
Ebbene, esaminando il contratto di servizio stipulato tra il e Parte_1
la società RAP, non si evince l'esistenza di un obbligo generale e indiscriminato di quest'ultima di tenere indenne e manlevare l'amministrazione comunale.
Contro Invero, all'art. 11, commi 1° e 2° si legge “la società espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio emergenza pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale dei marciapiedi di proprietà del Parte_1
aperti al transito pedonale o veicolare secondo le modalità descritte negli allegati tecnici (allegato B).
Sarà cura della pubblica amministrazione fornire, alla sottoscrizione del presente contratto, l'elenco delle strade marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento”.
Contr Ai commi 3° e 4° , del suddetto contratto, si legge che “La società si impregna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e pedonali atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concorrenza delle seguenti quantità: - 400.000 mq/anno per sedi varie in clb;
- 30.000 mq/anno per le sedi pedonali in cls o similari.
Il programma degli interventi estesi sarà concordato annualmente con la pubblica amministrazione sulla base della relazione che la RAP si impegna a consegnare annualmente sulla scorta delle elaborazioni derivanti dal servizio di monitoraggio in funzione dei gradi di ammaloramento rilevati e ritenuti pericolosi per la pubblica unità e comunque connessi ad un servizio di pronto intervento per interventi estesi e non a manutenzione ordinaria e/o straordinaria”.
Ebbene, in primo luogo, non risulta che il abbia predisposto e fornito Pt_1
alla l'elenco di strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio e
8 il relativo aggiornamento annuale. Sicché, non è dato sapere se i marciapiedi di via
ER RI rientrino nell'area degli interventi indicati dalle norme contrattuali citate prima e in seguito.
Se ne ricava, come già in più occasioni affermato da questa Corte (C.App.
Palermo n. 965/2023), che gli accordi negoziali esistenti fra l'amministrazione Contro comunale e non pongono affatto, in capo a quest'ultima, in ordine all'assolvimento del servizio di manutenzione stradale, una responsabilità permanente e integrale- sussistente, cioè, per l'intera durata del contratto di servizio ed estesa contemporaneamente a tutta la rete stradale cittadina- tale per cui sia possibile su di essa riversare le conseguenze risarcitorie per gli infortuni che si dovessero verificare sull'intero sviluppo viario. La società, piuttosto, si è obbligata a svolgere, su base annuale, il servizio di manutenzione alle condizioni e nei limiti di estensione viaria e pedonale indicati in contratto, i quali disegnano al contempo il perimetro della sua responsabilità, essendo questa tenuta a rispondere dei soli infortuni agli utenti che siano eziologicamente connessi all'omesso, incompleto o negligente disimpegno dell'attività annuale programmata di manutenzione viaria.
In questi termini, invero, si esprime il comma 7 della medesima clausola 11 a Contr tenore del quale “la società è responsabile in via esclusiva del risarcimento di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine all'esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e
Manutenzione delle Rete Stradale”.
Analizzando poi l'All. b), esso al punto B.
1.1. prevede che il servizio di sorveglianza e monitoraggio è “finalizzato all'individuazione registrazione dei degradi, con particolare attenzione a quelle di alta gravità (grado 3) puntuali ed estesi, di tutte le superfici stradali e pedonali” oltre che alla creazione di un archivio di dati “utili alla programmazione delle attività estese di manutenzione delle superfici stradali e/o pedonali atte a garantire funzionalità e ripristino dei degradi rilevati”.
Tale servizio, inoltre, deve essere svolto da n. 7 squadre composte in totale da “7
9 tecnici di concetto e 5 conducenti”, con frequenza mensile per le strade ad alta percorrenza, bimestrale sulle restanti strade e semestrale per le superfici pedonali
Ciò posto, diviene evidente che funzione del servizio di monitoraggio non è
l'eliminazione immediata delle anomalie riscontrate, salvo che queste non rispondano alla definizione di “alta gravità di grado 3 puntuali ed estesi”, ma essenzialmente la pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria, che saranno operati nel rispetto del budget e dei limiti di estensione fissati in ragione di anno.
Le risorse assegnate a dal per provvedere alla manutenzione di CP_3 Pt_1
strade e marciapiedi, in altri termini, devono essere impiegate in ossequio a ragionati e pianificati criteri di priorità che proprio il monitoraggio delle strade -col quale si provvede altresì all'immediata eliminazione delle condizioni di maggior pericolo purché di limitata estensione- consente di fissare.
Le previsioni contrattuali non impongono invece al gestore del servizio la segnalazione capillare e continua di tutte le anomalie riscontrate (queste piuttosto formeranno un date base a disposizioni dell'ente civico) e neppure l'effettuazione di interventi di transennamento delle aree interessate.
Poiché non è dato enucleare dal testo contrattuale un'obbligazione che CP_3
abbia, nella vicenda concreta, omesso di adempiere, non può concludersi nel
[...]
senso dell'esistenza di un suo obbligo di tenere indenne e manlevare l'amministrazione comunale.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Stante il rigetto dell'appello principale, deve ritenersi assorbito l'appello incidentale condizionato spiegato dalla Società appellata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano Contr in complessivi € 14.000,00 per e gli Spadaro cumulativamente, per compensi, oltre oneri forfettari, CPA e IVA.
10 Visto l'art 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti:
1) rigetta l'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 CP_2
, , e avverso la
[...] Controparte_1 Parte_2 Controparte_3
sentenza n. 3664/2020 pronunziata dal Tribunale di Agrigento in data 5.11.2020;
2) condanna il al pagamento, in favore di , Parte_1 Persona_1
, congiuntamente e in solido, e della Controparte_1 Parte_2 CP_3
delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi €
[...]
14.000,00, oltre spese, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
3.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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