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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11089 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Mastrodomenico Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai CP_1
Funzionari d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 1, c.p.c)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere già titolare di assegno di invalidità civile, a decorrere da agosto 2022, e di essere stata sottoposta, in data 10.9.2024, ad apposita visita di revisione, all'esito della quale era stata riconosciuta quale persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 60% - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., per la verifica preventiva del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile (ex art. 13 L. n. 118/71).
CP_
L' si costituiva in giudizio, deducendo che l'assistibile aveva presentato, in data
19.2.2025, una nuova domanda amministrativa diretta ad ottenere l'accertamento del medesimo stato invalidante, aggiungendo che il relativo iter era ancora in corso. Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Giova preliminarmente rammentare che, ai sensi dell'art. 11 L. n. 222/1984 (come richiamato dall'art. 56, comma 1, L. n. 69/2009), “l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.
La ratio della norma è quella di impedire che due procedimenti amministrativi (e la successiva, eventuale, fase giurisdizionale) per la medesima prestazione restino contemporaneamente pendenti.
2.2. Ciò posto, è pacifico – oltre che documentalmente provato (si veda il documento CP_ denominato “Data Base integrato invalidità civile”, versato in atti dall' – che, in data
19.2.2025 (ovvero successivamente al deposito dell'odierno ricorso per a.t.p.o.), la parte ricorrente abbia presentato una nuova domanda amministrativa e che il procedimento amministrativo instaurato con la suddetta domanda non si sia ancora concluso.
Deve, pertanto, ritenersi che, avendo presentato una nuova domanda, la parte ricorrente abbia sostanzialmente prestato acquiescenza all'esito negativo della visita di revisione, in quanto, come disposto dalla predetta disposizione normativa, è preclusa la presentazione di una nuova domanda amministrativa se non all'esito del precedente iter amministrativo o, in caso di presentazione di ricorso giudiziale, all'esito del relativo procedimento.
Ne deriva che la nuova domanda amministrativa può essere intesa esclusivamente quale istanza di aggravamento delle condizioni di salute della parte richiedente rispetto al pregresso quadro invalidante.
CP_ Tanto, peraltro, trova riscontro nell'anzidetto documento prodotto dall' laddove è riportata, in corrispondenza della tipologia di domanda, la dicitura “aggravamento”.
2.3. Quanto precede riveste valenza assorbente, conducendo alla revoca dell'incarico conferito al nominato C.T.U. ed alla conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11089/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 02/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11089 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Mastrodomenico Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dai CP_1
Funzionari d'Istituto
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 1, c.p.c)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso di essere già titolare di assegno di invalidità civile, a decorrere da agosto 2022, e di essere stata sottoposta, in data 10.9.2024, ad apposita visita di revisione, all'esito della quale era stata riconosciuta quale persona invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 60% - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, al fine di sentir nominare un C.T.U., ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., per la verifica preventiva del requisito sanitario sotteso alla fruizione dell'assegno di invalidità civile (ex art. 13 L. n. 118/71).
CP_
L' si costituiva in giudizio, deducendo che l'assistibile aveva presentato, in data
19.2.2025, una nuova domanda amministrativa diretta ad ottenere l'accertamento del medesimo stato invalidante, aggiungendo che il relativo iter era ancora in corso. Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 2.4.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è inammissibile.
2.1. Giova preliminarmente rammentare che, ai sensi dell'art. 11 L. n. 222/1984 (come richiamato dall'art. 56, comma 1, L. n. 69/2009), “l'assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l'iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.
La ratio della norma è quella di impedire che due procedimenti amministrativi (e la successiva, eventuale, fase giurisdizionale) per la medesima prestazione restino contemporaneamente pendenti.
2.2. Ciò posto, è pacifico – oltre che documentalmente provato (si veda il documento CP_ denominato “Data Base integrato invalidità civile”, versato in atti dall' – che, in data
19.2.2025 (ovvero successivamente al deposito dell'odierno ricorso per a.t.p.o.), la parte ricorrente abbia presentato una nuova domanda amministrativa e che il procedimento amministrativo instaurato con la suddetta domanda non si sia ancora concluso.
Deve, pertanto, ritenersi che, avendo presentato una nuova domanda, la parte ricorrente abbia sostanzialmente prestato acquiescenza all'esito negativo della visita di revisione, in quanto, come disposto dalla predetta disposizione normativa, è preclusa la presentazione di una nuova domanda amministrativa se non all'esito del precedente iter amministrativo o, in caso di presentazione di ricorso giudiziale, all'esito del relativo procedimento.
Ne deriva che la nuova domanda amministrativa può essere intesa esclusivamente quale istanza di aggravamento delle condizioni di salute della parte richiedente rispetto al pregresso quadro invalidante.
CP_ Tanto, peraltro, trova riscontro nell'anzidetto documento prodotto dall' laddove è riportata, in corrispondenza della tipologia di domanda, la dicitura “aggravamento”.
2.3. Quanto precede riveste valenza assorbente, conducendo alla revoca dell'incarico conferito al nominato C.T.U. ed alla conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 11089/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 02/04/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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